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42.2025.5

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14 aprile 2025Italiano39 min

i redditi ai sensi degli art.

Source ti.ch

Fatti

i redditi ai sensi degli art.

15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non

viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%

del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al

mese;

b)

...;

c)

...;

d)

i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)

tutte le rendite riconosciute ai

sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno

1992;

f)

1/15 della sostanza netta, nella

misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre

forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una

coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni

figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento.

2. Fanno parte dei redditi computabili

le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il

richiedente ha rinunciato.

3. Non sono considerati redditi le

prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di Stato determina in

quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

La

spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e

dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

“1.

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)

le spese ai sensi degli art. 25-31

LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese

per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa

salariata;

b)

gli interessi maturati su debiti

ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)

le rendite e gli oneri permanenti

di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)

gli alimenti di cui all’art. 32

cpv. 1 lett. c) LT;

e)

i versamenti, premi e contributi

legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.

1 lett. d) e f) LT;

f)

i versamenti, premi e contributi

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone

che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)

i premi effettivi per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi

della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)

i premi per l’assicurazione della

perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone

non obbligatoriamente assicurate.

i)

...;

j)

Considerandi

2.

Le

spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv.

1.

lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)

per le spese e gli interessi

passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)

per i debiti derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi."

L'art.

9.

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

1.

La spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per

la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI

per i coniugi

c) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle

prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI

per i coniugi maggiorato

del

20%

2.

Se una persona che non fa parte

dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per

l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

2.5

Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il

principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA

K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,

DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del

2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha

rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è

possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona

non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite

un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente

assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore

professionale.

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

L’assistenza sociale può, dunque,

essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi

o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio

di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte

di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente

(ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito

di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e

segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA

42.2017.51

del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre

2011).

Con

sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato

che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e

giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per

sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente

esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di

bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016

consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al

consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che

solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita

durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in

formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla

formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi

alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto

sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio

come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono

ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

In

una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra

Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un

richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,

quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,

crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di

una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o

realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere

alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

Quando

ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel

caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte

dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.

8.2.2.; 9.3.).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27

dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1

e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative

spiegazioni.

2.6

Nel

caso di specie, il ricorrente ha lavorato per conto di __________ quale autista

di autobus dal 1° dicembre 2022 (cfr. doc. 294).

Il

20.

settembre 2023, RI 1 ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto al 31

dicembre 2023 (cfr. doc. 293).

Egli

ha poi rivendicato le indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2024, salvo

essere sospeso per 35 giorni dal diritto alle medesime, quale sanzione per il

fatto di essersi trovato disoccupato per colpa propria (cfr. doc. 288-289).

Tale

situazione, e meglio l’essersi di fatto trovato senza entrate in conseguenza

della sanzione inflittagli da __________, lo ha portato a postulare il

riconoscimento delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.1.).

L’USSI

ha, come visto, negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali per

i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, poiché dai calcoli effettuati è

emersa un’eccedenza di reddito (cfr. supra consid. 1.2.).

Non essendo le altre voci di

calcolo sostanzialmente contestate dal ricorrente, il TCA si limita a rilevare

che l’amministrazione, nelle tabelle di calcolo del 26 marzo 2024 ha computato,

quali “titoli ed altri collocamenti in capitali”, tutti gli averi

presenti sui diversi conti intestati al ricorrente.

Trattasi:

-

del conto __________ con IBAN __________ che presentava, a dicembre

2023, un saldo di fr. 11'700.- (cfr. doc. 324), a fine gennaio 2024 un saldo di

fr. 12'295.- (cfr. doc. 324) ed al 20 febbraio un saldo di fr. 12'295.- (cfr.

doc. 324)

-

del conto __________ con IBAN __________ che aveva, al 31 dicembre 2023,

un saldo di fr. 37.33 (cfr. doc. 333)

-

del conto con IBAN __________ che presentava un saldo di fr. 5'050.56 al

31.

dicembre 2023 (cfr. doc. 440), di fr. 5'374.40 al 31 gennaio 2024 (cfr. doc.

445) e di fr. 5'097.73 al 20 febbraio 2024 (cfr. doc. 448).

Dalla

documentazione versata agli atti in un secondo momento e pervenuta all’USSI il

25.

aprile 2024, risulta che al 29 febbraio 2024, il conto in esame presentava

un saldo maggiore rispetto ai 5'097,73 del 20 febbraio, e meglio fr. 5'820.60

(cfr. doc. 224).

In

relazione al conto con IBAN __________, agli atti figura una dichiarazione

sottoscritta da __________ cittadino italiano nato nel 2004 (cfr. doc. 395) del

seguente tenore:

" (…)

dichiaro che mio papà RI 1 ha aperto a suo nome un conto presso la __________

poiché io, essendo minorenne e domiciliato in Italia, ero impossibilitato ad

aprire un conto corrente bancario italiano. Da sempre ho la tessera (…) per i

prelevamenti e gli stessi vengono effettuati in Italia (come da estratto

conto). Dichiaro dunque di aver percepito CHF 22'883.52 da parte di mio papà

per l’anno 2023” (cfr. doc. 94).

Un

altro conto con IBAN __________ intestato al ricorrente risulta, poi, essere

stato chiuso in data 23 febbraio 2024 (cfr. doc. 393).

Con

le decisioni del 26 marzo 2024, come visto al consid. 1.2., l’USSI ha respinto

la domanda di prestazioni Las formulata da RI 1:

-

per il mese di gennaio 2024, tenendo conto di una sostanza computabile

Las di fr. 6'787.-, comprensiva della voce “titoli e altri collocamenti di

capitali” per fr. 16'787.- da cui è stata dedotta la quota esente di fr.

10'000.- (cfr. doc. 9-12);

-

per il mese di febbraio 2024considerando una sostanza computabile Las di

fr. 7’669.-, comprensiva della voce “titoli e altri collocamenti di capitali”

per fr. 17’669.- da cui è stata dedotta la quota esente di fr. 10'000 (cfr.

doc. 18-21);

-

per il mese di marzo 2024 prendendo in considerazione una sostanza

computabile Las di fr. 7’392.-, comprensiva della voce “titoli e altri

collocamenti di capitali” per fr. 17’392.- da cui è stata dedotta la quota

esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 21-24).

Dalla

documentazione __________ messa a disposizione dell’USSI risulta che quanto da

quest’ultimo di volta in volta computato corrisponde:

-

a fr. 16'787.- (dai quali è stata poi dedotta la quota esente di fr.

10'000.-; cfr. doc. 245) per gennaio 2024, equivalenti alla somma dei saldi al

31.

dicembre 2023 sulle relazioni aventi IBAN __________ di fr. 11'700.- (cfr.

doc. 324), IBAN __________ di fr. 37.33 (cfr. doc. 333) ed IBAN __________ di

fr. 5'374.40 (cfr. doc. 440). 11'700.00 + 37.33 + 5'374.40 = 16'787.90

-

a fr. 17’669.- (dai quali è stata poi dedotta la quota esente di fr.

10'000.-; cfr. doc. 242) per febbraio 2024, equivalenti alla somma dei saldi al

31.

gennaio 2024 sulle relazioni aventi IBAN __________ di 12'295.- (cfr. doc.

324) ed IBAN __________ di fr. 5'374.40 (cfr. doc. 445). 12'295.00 + 5'374.40 =

17'669.40

-

a fr. 17’392.- (dai quali è stata poi dedotta la quota esente di fr.

10'000.-, cfr. doc. 239) per marzo 2024, equivalenti alla somma dei saldi al 20

febbraio 2024 sulle relazioni aventi IBAN __________ di fr. 12'295.- (cfr. doc.

324) ed IBAN __________ di fr. 5'097.73 (cfr. doc. 448). 12'295.00 + 5'097.73 =

17'392.73.

Già con scritto del 10 aprile

2024, RI 1 ha chiesto “un ricalcolo della prestazione assistenziale per il

mese di febbraio e marzo 2024 (…) poiché il saldo del conto presente nelle due

decisioni non è corretto. Allego pertanto una dichiarazione di mio figlio”

(cfr. doc. 234).

Da quest’altra dichiarazione di __________

del 25 febbraio 2024, risulta che il genitore “ha aperto un conto presso la __________

poiché io, essendo minorenne e domiciliato in Italia, ero impossibilitato ad

aprire un conto corrente bancario italiano. Da sempre ho la tessero per i

prelevamenti e gli stessi vengono effettuati in Italia (come riportato

sull’estratto conto). Dichiaro dunque di aver percepito la somma complessiva di

CHF 9'055.00 da parte di mio papà per l’anno 2020” (cfr.doc. 235).

In relazione al proprio scritto

del 10 aprile 2024, con mail del 12 aprile seguente il ricorrente ha comunicato

all’USSI quanto segue:

" (…) Il

conto numero __________ è intestato a me ma in uso esclusivo a mio figlio in

Italia. Tutto ciò lo comprova una dichiarazione scritta e firmata da mio figlio

__________ e dagli elaborati della __________ sul quale si evincono tutti i

prelievi effettuati esclusivamente a __________ paese mio di origine e di

residenza di mio figlio (…)” (cfr. doc. 231).

Sempre dagli estratti versati

agli atti dal ricorrente, risulta, poi, che il 13 ottobre 2024 fr. 5'000.- sono

stati trasferiti da questa relazione __________ a quella, sempre intestata al

ricorrente, avente IBAN __________ (cfr. doc. 196).

Con reclamo del 17 aprile 2024

(trasmesso all’USSI mediante invio raccomandato del 24 aprile successivo; cfr.

doc. 61), RI 1 ha impugnato le decisioni rese nei suoi confronti. Precisando

che in realtà aveva postulato l’erogazione delle prestazioni Las da febbraio

2024, e non dal mese precedente, l’allora reclamante ha dichiarato che era al

corrente dell’ammontare della quota esente di fr. 10'000.- che l’USSI avrebbe

tenuto in considerazione della determinazione della sua sostanza computabile. A

tal proposito “per corrette e per procedere in maniera sincera e trasparente”, RI

1.

aveva informato la collaboratrice dei Servizi sociali del proprio comune “del

fatto che il conto postale numero __________, verosimilmente intestato a me

medesimo” era “nell’uso specifico di mio figlio __________”, tant’è che, ha

precisato, dal giugno 2020 “l’uso delle transazioni dal mio conto __________ al

__________ erano a favore di mio figlio __________ a titolo di sostegno

economico”.

L’allora reclamante ha, poi,

fatto valere come segue le proprie ragioni:

"

(…) personalmente non ho mai

usufruito né fatta operazione alcuna con questo conto, in quanto sin da momento

dell’apertura di tale conto, la stessa carta è stata inviata da me medesimo a

mio figlio residente in Italia a suo uso esclusivo. Lo stesso conto è stato

aperto da me medesimo ed in uso esclusivo a mio figlio __________ in quanto lo

stesso al momento dell’apertura di tale conto essendo minorenne, in Italia gli

veniva negato il diritto di avere un proprio conto corrente. Eppur vero che,

dal momento della maggiore età di mio figlio __________ avrei potuto

tranquillamente estinguere tale conto, ma su richiesto dello stesso il quale

aveva grande piacere avere una carta conto Svizzera e per non ferire i suoi

sentimenti, non mi sono mai sentito di procedere alla chiusura.

(…) Consapevole di non avere nessun potere giuridico,

chiedo con clemenza alla Signoria Vostra, di poter rivalutare attentamente la

mia richiesta, basandosi oltre ai movimenti dei conti menzionati, fare un

eventuale approfondimento di ricerca ove si può evincere che tutti i prelievi

del conto numero __________ vengono realmente fatti nelle postazioni o delle __________

o di altri Istituti Bancari che possono essere allocati in __________, paese di

residenza di mio figlio __________ e mio paese di residenza o nel circondario.

Consapevole inoltre che dalla vostra posizione e ad un

primo approccio la stessa situazione sia potuto apparire un po’ incerta, ma a

tal proposito esiste una dichiarazione, e la stessa dovrebbe essere ritenuta

valida ai fini di legge, diversamente è come dichiarare il falso e di

conseguenza con tutte le conseguenze che ne potrebbero scaturire. Dichiaro

inoltre che, mio figlio __________, soggetto principale dell’uso della carta

sopra menzionata, sarebbe disponibile ad una dichiarazione verbale, tenendo

conto che lo stesso vive ed è residente a __________, eventualmente, vista la

tecnologia adottando un sistema di videochiamata e/o videoconferenza” (cfr

.doc. 62-63).

In allegato, il ricorrente ha

prodotto un’ulteriore dichiarazione sottoscritta dal figlio, datata 17 aprile

2024, che dichiara e conferma “personalmente che, il conto numero __________

aperto a nome di mio padre in data 09.06.2020 è sempre stato in uso esclusivo a

me medesimo sin dall’apertura dello stesso. Dichiaro inoltre che, sin dal

momento dell’apertura del medesimo conto, la carta relativa a tale conto è in

mio uso esclusivo” (cfr. doc. 64).

Laddove il ricorrente già nel

proprio reclamo di aprile 2024 ha, come appena esposto, indicato __________

come il proprio paese di residenza (prima identificato unicamente con ruolo

d’origine), il TCA rileva che RI 1, avrebbe lasciato la Svizzera per

trasferirsi in provincia di __________, per l’appunto a __________ da fine

agosto 2024 (cfr. estratto del ricorrente del sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone

Ticino ed all. A2 a doc. I)

Con e-mail del 12 settembre 2024,

poi, RI 1 ha comunicato all’USSI, tra l’altro, quanto segue:

"

(…) Da un primo ed attento esame

da parte del vostro ufficio, il mio capitale, anche se di poco superava il

reddito massimo per avere diritto alla mia richiesta. (…) Come si evince dalla

documentazione della __________ e come dichiarato da mio figlio lettera da lui

scritta e firmata, i prelievi sono stati effettuati da mio figlio per ed

esclusivamente su __________ e provincia di __________ e per uso a lui

esclusivo o per aiutare la sua mamma e/o la mia ex moglie” (cfr. doc. 46)

Con decisione su reclamo del 5

dicembre 2024, l’USSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.3.), confermato i

propri precedenti provvedimenti.

2.7

Chiamato a pronunciarsi il TCA

ritiene, innanzitutto, utile rammentare che nell’ambito dell’assistenza

sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2. e 2.5.), vige il principio di

sussidiarietà, in ragione del quale l’erogazione di prestazioni assistenziali

viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di

provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a

cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte

di terzi.

Questa

Corte ribadisce, inoltre e come parimenti anticipato al consid. 2.5., che

l’Alta Corte ha già stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà un

richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,

quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,

crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di

una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o

realizzabili a breve termine (cfr. STF 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata

in DTF 146 I 1).

Nel

caso di specie, ad essere contestato dal ricorrente è il computo, nei calcoli

volti a stabilire il suo diritto, o meno, alle prestazioni assistenziali di

quanto presente sul conto __________ a lui intestato ed avente IBAN __________.

In

tal senso, questa Corte rileva che l’operato dell’USSI, oltre che corretto dal

punto di vista meramente aritmetico (cfr. supra consid. 2.6.) in base a quelli

che erano i saldi presenti sui diversi conti, merita tutela anche nel

principio.

Se

da una parte questa Corte ritiene verosimile che il conto avente IBAN __________

ed intestato all’assistito potesse essere in uso anche al figlio del

ricorrente, __________, d’altra parte in concreto determinante per ritenere che

la sostanza ivi presente andava computata nel calcolo delle prestazioni Las è

il fatto che pure RI 1 ne aveva la piena e libera disponibilità.

Il

conto in questione, infatti, non solo risulta intestato al ricorrente, ma era

anche pienamente gestibile dal medesimo, tanto che il 13 ottobre 2023 su quello

che RI 1 ha identificato essere il conto corrente su cui operava a tutti gli

effetti (IBAN __________; “mio conto __________” cfr. supra consid. 1.4.) sono stati versati fr.

5'000.- proprio dal conto __________.

Giova

inoltre rilevare che se fino ad inizio ottobre 2023 sul conto __________

venivano versati importi generalmente contenuti in un massimo di fr. 500.- ad

accredito (tanto dal conto __________ quando dal __________; cfr. doc. 396399),

il 9 ottobre 2023, dal conto __________ - in relazione al quale agli atti non

figura altra documentazione se non la chiusura del 23 febbraio 2024 - sono

stati versati fr. 10'000.- in un unico accredito (cfr. doc. 195).

Di

questi, 5'000.- sono, poi, come visto stati trasferiti sull’altro conto di RI 1

il 13 ottobre seguente (cfr. doc. 196).

Contrariamente

quindi a quanto preteso da RI 1 laddove indica che “il conto __________

seppur intestato a me medesimo era in uso esclusivo a mio figlio __________

residente in Italia” (cfr. supra consid. 1.4.) l’uso della relazione __________

in questione non è esclusivo da parte del figlio.

Il

ricorrente, inoltre, non può essere seguito laddove fa poi valere che “dagli

elaborati della __________ (…) si evincono tutti i prelievi effettuati

esclusivamente a __________ paese mio di origine e di residenza di mio figlio”

(cfr. supra consid. 2.6.), ritenuto che operazioni di addebito sul conto in

questione sono state effettuate anche a __________, __________, __________, __________,

__________ e non da ultimo a __________ e __________. In tal senso si vedano le

operazioni del 29 luglio 2023 (cfr. doc. 176) o dell’8 novembre 2023 (cfr. doc.

203), o del 18 novembre 2023 (cfr. doc. 204).

I

motivi che avrebbero, poi, spinto il ricorrente ad aprire a suo tempo a nome

proprio in Svizzera un conto per il figlio, allora minorenne, non trovavano più

alcuna giustificazione dal 2022, divenuto il ragazzo maggiorenne, e quindi men

che meno nel 2023 e nel 2024.

Alla

luce di tutto quanto precede, è quindi a ragione che l’USSI ha computato, tra

la sostanza di pertinenza del ricorrente, anche gli averi presenti sul conto __________

con IBAN __________, al quale RI 1 avrebbe potuto e dovuto attingere

prioritariamente rispetto alle prestazioni Las.

In

concreto, peraltro, quanto computato dall’USSI non tiene conto degli averi

eventualmente ancora presenti sul conto __________, chiuso il 23 febbraio 2024,

né di quelli sul __________ successivamente al 31 dicembre 2023, per i quali

agli atti non figura alcuna documentazione, di modo che verosimilmente

l’eccedenza risultante dai calcoli della parte resistente avrebbe potuto essere

più alta rispetto a quella ottenuta e il diritto alle prestazioni Las a maggior

ragione andava negato.

Ne

consegue che la decisione su reclamo del 5 dicembre 2024 deve essere

confermata.

2.8

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato

il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore

cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito

dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio

Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara

Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17

del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024

consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA

42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71

del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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