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Decisione

42.2023.43

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21 febbraio 2024Italiano33 min

i redditi ai sensi degli art.

Source ti.ch

Fatti

i redditi ai sensi degli art.

15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non

viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%

del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al

mese;

b)

...;

c)

...;

d)

i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)

tutte le rendite riconosciute ai

sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno

1992;

f)

1/15 della sostanza netta, nella

misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre

forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una

coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni

figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento.

2. Fanno parte dei

redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare,

alle quali il richiedente ha rinunciato.

3. Non sono

considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di

Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

La

spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e

dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

“1.

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)

le spese ai sensi degli art. 25-31

LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese

per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa

salariata;

b)

gli interessi maturati su debiti

ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)

le rendite e gli oneri permanenti

di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)

gli alimenti di cui all’art. 32

cpv. 1 lett. c) LT;

e)

i versamenti, premi e contributi

legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.

1 lett. d) e f) LT;

f)

i versamenti, premi e contributi

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone

che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)

i premi effettivi per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi

della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)

i premi per l’assicurazione della

perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone

non obbligatoriamente assicurate.

i)

...;

j)

Considerandi

2.

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al

cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)

per le spese e gli interessi

passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)

per i debiti derivanti dall’esercizio

dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."

L'art.

9.

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

1.

La spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per

la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI

per i coniugi

c) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle

prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI

per i coniugi maggiorato

del

20%

2.

Se una persona che non fa parte

dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per

l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

2.6

Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.3.), vige il principio di

sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14

giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.,

pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.;

Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi,

Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe",

Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto

complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato

nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo

rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da

altre indennità giornaliere.

Ciò

in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della

responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza

sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

Il

TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi

sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni

complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono

l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza

sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.

In una

sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr.

consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

"

(…)

l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale,

poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono

idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una

retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere

un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda:

HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il

danno (…)”

In

una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra

Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un

richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,

quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,

crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di

una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o

realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere

alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

Quando

ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel

caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte

dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.

8.2.2.; 9.3.).

Al riguardo cfr.

pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e le linee guida CSIAS

p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni.

2.7

Nella presente evenienza l’USSI,

con decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 (cfr. doc. A), ha negato al

ricorrente il diritto alla prestazione assistenziale richiesta nel mese di

luglio 2022, computando, in relazione alla sua unità di riferimento (composta

del medesimo, della moglie e dei figli __________, nato il __________ 2008, e __________,

nata il __________ 2013; cfr. tabella allegata a doc. A), in particolare

l’ammontare di fr. 19'807.-- a titolo di redditi della sostanza, e meglio fr.

11'213.-- valore locativo della propria abitazione, fr. 3'630.-- pigioni e

affitti nel comune di domicilio e fr. 4'964.-- pigioni o valore locativo in

altri comuni, cantoni o nazioni (cfr. tabella allegata a doc. A).

A titolo di sostanza immobiliare

abitazione primaria e di altra sostanza non è, per contro, stato conteggiato

alcunché, visto che gli importi del debito ipotecario sull’abitazione primaria

e dei debiti privati diversi dal debito ipotecario sull’abitazione primaria

sono maggiori del valore di queste (cfr. tabella allegata a doc. A).

Dal calcolo dell’amministrazione

non risulta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las), quanto

piuttosto un disavanzo di fr. 20'921.-- annui {reddito

computabile Las di fr. 24'607.-- [(fr. 19'807 + fr. 4'800 AF); fr. 2'050.--

al mese; cfr. tabella allegata a doc. A] – spesa

computabile Las di fr. 45’528.-- [(fr. 11'213 spesa alloggio + fr. 14'758 premi

assicurazione malattia Las + fr. 19'557 altre spese computabili Las, ossia fr.

2'969 spese di gestione manutenzione di fondi e fabbricati nel comune di

domicilio, fr. 993 spese di gestione manutenzione in altri comuni, cantoni o

nazioni, fr. 8’971 interessi ipotecari per l’abitazione primaria e fr. 6'624

interessi passivi privati diversi da interessi ipotecari per l’abitazione

primaria); fr. 3'794.-- al mese]}, equivalente a circa fr. 1’744.-- al mese.

La soglia di intervento per il 2022

della famiglia del ricorrente è, inoltre, pari a fr. 2'153.-- al mese (cfr.

tabella allegata a doc. A; consid. 2.4.).

L’USSI non ha, tuttavia,

ravvisato una lacuna di reddito Las mensile, in quanto ha tenuto conto di altre

prestazioni Laps dell’unità di riferimento per complessivi fr. 5'427.--

mensili, costituite dal sussidio cassa malati RIPAM di fr. 1'229.-- e dalle

indennità straordinarie di disoccupazione di fr. 4'198.-- (cfr. tabella

allegata a doc. A).

In simili condizioni, secondo la

parte resistente l’insorgente, per il mese di luglio 2022, presentava

un’eccedenza di reddito di fr. 1'530.-- (fr. 1'744 + fr. 2'153 – fr. 5'427),

come si evince dal conteggio annesso alla decisione su reclamo del 30 ottobre

2023.

(cfr. tabella allegata a doc. A).

2.8

RI 1 ha censurato il calcolo

effettuato dall’USSI, segnatamente il computo del reddito della sostanza di fr.

4'964.-, corrispondente al valore locativo della casa di sua proprietà sita in Italia

a __________, frazione del Comune di __________, __________ (cfr. doc. I;

consid. 1.4.).

L’USSI ha conteggiato il valore

locativo della casa in Italia in fr. 4'964.--, applicando la Direttiva Laps

1/2019 secondo cui il valore di reddito di un immobile estero è pari al 6% del

valore di stima (cfr. doc. 86).

Siccome il valore di stima

catastale del fondo n. 1502 di __________ risulta essere di complessivi fr. 82'736.-- (cfr.

doc. 85; 102), l’amministrazione ha tenuto conto di un valore locativo pari a fr. 4'964.--

(82'736.-/100 x 6; cfr. doc. A pag. 6-7; consid. 1.3.).

Il ricorrente non ha contestato

tanto l’entità dell’importo del valore locativo stabilito dalla parte

resistente (cfr. doc. I; V), quanto piuttosto il computo in sé di tale voce, facendo

valere che, dalla proprietà di __________, essendo pignorata da tempo (una

richiesta di messa all’asta dell’immobile sarebbe depositata per conto della

banca creditrice presso il Tribunale di __________) e quindi non potendone

disporre, non riceve alcun beneficio. La stessa, secondo l’insorgente, non

produrrebbe, dunque, alcun reddito locativo (cfr. doc. I; V).

Dalle carte processuali emerge,

in effetti, che il Tribunale di __________, il 4 giugno 2021, ha emesso un atto

di precetto con il quale ha intimato a RI 1 e alla moglie di pagare alla __________

entro 10 giorni Euro 242'435.57 (Euro 241'844.63 di mutuo fondiario concesso

loro nell’ottobre 2016 in relazione al fondo __________, le cui rate non sono

state pagate dal 30 luglio 2017 + Euro 405 per la stesura atto di precetto +

Euro 185.94 di spese generali), oltre interessi come da contratto, “con avvertimento

che non provvedendo si procederà ad esecuzione forzata anche immobiliare”

(cfr. doc. 93-97).

In un messaggio di posta

elettronica del 3 gennaio 2024 __________ della __________ di __________ ha,

altresì, informato il ricorrente di avere “la necessità di effettuare un

accesso in __________ per consentire la visione dei locali ai richiedenti la

visione”, precisando che “verrà il collega Sig. __________, che ha già

conosciuto, il giorno 11/01/2024 alle ore 12.30. Mi può confermare la presenza

sua o di qualcuno che può aprire i locali?” (cfr. doc. V3).

L’insorgente, l’11 gennaio 2024,

ha in particolare risposto che “non so se ci sarà qualcuno presso la casa di

__________ dove dopo il vostro intervento gli inquilini mi hanno comunicato di

aver ricevuto ordine da parte vostra di non farmi più entrare nell’abitazione”

e che “io avrei a tal proposito un mio conoscente interessato a prendere in

considerazione l’acquisto dello stabile ma gli inquilini mi snobbano e, tra

l’altro, non stanno nemmeno pagando i vari allacci di acqua potabile, ecc. che

pervengono al mio indirizzo”.

Il ricorrente ha, poi, chiesto a __________

“un’attestazione che stabilisce che lo stabile è interessato alla vendita

giudiziaria in quanto l’autorità elvetica continua a sostenere che sia nelle

mie disponibilità non avendo ricevuto alcun documento ufficiale nel quale

appare confiscato in attesa di vendita all’asta” (cfr. doc. V4).

Il TCA rileva, tuttavia, che tale

documento da parte di __________ non figura all’inserto, come nemmeno un atto

emesso nei confronti dell’insorgente con l’indicazione esatta del bene

immobiliare destinato a esecuzione forzata e l’ingiunzione al debitore di

astenersi a partire da una determinata data dal compiere qualunque atto diretto

a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto di espropriazione e i

relativi frutti (cfr. art. 555 e 492 del Codice di procedura civile della

Repubblica italiana, Libro III “Del processo di esecuzione”, Titolo II

“Dell’espropriazione forzata).

Gli elementi di cui dispone

questa Corte non permettono, dunque, di giungere a chiare conclusioni circa la

capacità (o incapacità) del ricorrente di disporre del bene immobiliare, né

forniscono una risposta al quesito di sapere se il creditore pignoratizio abbia

preteso che il diritto di pegno fosse esteso ai crediti per pigioni con la

conseguenza che il pagamento delle pigioni avviene direttamente all’autorità

competente.

Ne discende che nel caso di

specie si impone un complemento istruttorio per stabilire, con la collaborazione

di RI 1, se quest’ultimo, nel mese di luglio 2022, potesse o meno disporre

ancora del suo immobile all’estero, a __________, e in che misura.

Il dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio

reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza

sociale, comprende infatti, in particolare, l'obbligo delle parti di apportare

- ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61

lett. c LPGA; art. 16 Lptca).

In caso contrario le parti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF

8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., destinata alla pubblicazione

nella Raccolta ufficiale; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF

8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre

2015.

consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF

9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005

consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2

con riferimenti).

In concreto, pertanto, la

decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 va annullata e gli atti rinviati all’USSI

per effettuare ulteriori accertamenti.

Sulla base dell’esito delle

verifiche svolte l’amministrazione effettuerà un nuovo calcolo volto a

determinare il diritto del ricorrente alle prestazioni assistenziali richieste

nel mese di luglio 2022.

2.9

Un nuovo conteggio si giustifica,

del resto, anche ponendo mente all’importo delle indennità straordinarie di

disoccupazione di fr. 4'198.-- computato dall’amministrazione quale ulteriore

entrata dell’unità di riferimento (cfr. tabella allegata a doc. A; consid.

2.7.).

Il ricorrente ha beneficiato di

indennità straordinarie di disoccupazione ai sensi dell’art. 12 della Legge sul

rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) dal 21

gennaio al 7 luglio 2022.

Ex art. 13 cpv. 2 del Regolamento della legge

sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (RL-rilocc) l’indennità straordinaria di disoccupazione viene

versata nella forma di un’indennità giornaliera. Per una settimana vengono corrisposte

cinque indennità giornaliere.

L’indennità giornaliera

riconosciuta all’insorgente dall’Ufficio misure attive ammontava a fr. 190.85.

Nel mese di luglio (dall’1 al 7)

2022.

gli sono stati indennizzati cinque giorni per complessivi fr. 954.25 (fr.

190.85

x 5 giorni).

Dall’estratto del conto privato

bancario presso __________ si evince, in effetti, che a RI 1 il 13 luglio 2022

è stata accreditata la somma di fr. 954.25 da parte dell’Ufficio tesoreria

fatturazioni di Bellinzona (cfr. doc. IX1; IX2; consid. 1.1.; STCA 42.2022.90

del 30 gennaio 2023).

A titolo di altre prestazioni

Laps dell’unità di riferimento, oltre al sussidio di cassa malati di fr.

1'229.-- mensili, non andava, perciò, considerato l’importo di fr. 4'198.-- di

indennità straordinarie di disoccupazione, corrispondente a 22 indennità

giornaliere (fr. 190.85 x 22 giorni = 4'198.70), bensì l’ammontare di fr. 954.25

effettivamente percepito nel mese di luglio 2022.

2.10

Giova,

infine, ricordare che con sentenza 42.2022.90 del 30 gennaio 2023 questo

Tribunale ha rinviato gli atti all’USSI per calcolare il diritto a prestazioni

assistenziali postulate dall’insorgente ne luglio 2022 e per verificare

l’applicazione nei suoi confronti di una riduzione delle stesse ex art. 23 cpv.

2.

Las.

A quest’ultimo proposito il TCA

ha argomentato che l’insorgente era da tempo al corrente del fatto che

un’attività indipendente i cui proventi non consentono di far fronte al

fabbisogno della propria unità di riferimento non poteva essere svolta a carico

dell’assistenza sociale.

Un’attività indipendente non

redditizia, infatti, non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite

l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della

concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato

settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere

prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid.

10.1.4.).

Il ricorrente, però, al termine

del diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione, nel luglio 2022, aveva

comunque ripreso l’attività di affitta camere che non permetteva a lui e alla

sua famiglia di raggiungere l’indipendenza economica (cfr. consid. 1.1.; STCA

42.2022.9

consid. 2.6.; 2.8.).

L’amministrazione,

conseguentemente, nella presente fattispecie, dopo aver stabilito il diritto a

prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.8.-2.9.), valuterà se applicare una

sanzione, tramite decurtazione delle prestazioni, nei confronti

dell’insorgente.

In tal caso la parte resistente seguirà

la procedura di cui all’art. 9a Reg.Laps e terrà in considerazione la presenza

di due minori nell’unità di riferimento (cfr. STCA 42.2022.90 consid. 2.7.-2.8.)

2.11

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato

il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore

cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito

dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese

giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA

42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

23.

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo del 30 ottobre 2023 è annullata.

§§ Gli atti

sono rinviati all’USSI per procedere conformemente ai consid. 2.8.-2.10.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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