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35.2024.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 ottobre 2024Italiano77 min

I due redditi da porre a

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha,

più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare

che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può

far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso

la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa

(cfr. STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva

può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le

condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (cfr. RAMI 1991 U 130 pag. 270

segg. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda,

che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di

produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro

generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che

gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro

(cfr. RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività che si può

ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla

salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini

psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la

fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non

riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (cfr. RAMI 1993 U 168 pag. 97 segg., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di

sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non

si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro, ma ci si

collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in

cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. STF 8C_772/2020

del 9 luglio 2021 consid. 3.3., RAMI 1994 U 187 pag. 90, consid. 2b; DTF 115 V

133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione

antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo

dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168 pag.

97segg., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde

alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile

senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

L’Ufficio AI ha posto l’assicurata

al beneficio di una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2014, poi

aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015, nonché di una rendita

intera di invalidità dal 1° ottobre 2017 con grado di invalidità del 100% e di

una rendita di invalidità sempre intera a partire dal 1° aprile 2019 con grado

di invalidità del 78% (cfr. consid. 1.2.; doc. XXII1).

Al

riguardo è utile osservare che in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 il

Tribunale federale, a proposito del coordinamento fra l’assicurazione

invalidità e l’assicurazione contro gli infortuni, ha rilevato che:

"

(…) Il est à noter d'emblée que l'ancien Tribunal

fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe

d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que

l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas

de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131

V 362 consid. 2.3 p. 368). Récemment, le Tribunal fédéral a admis la réciprocité

de cette règle à l'égard de l'assurance-invalidité en jugeant que celle-ci

n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents au

sens de l'arrêt ATF 126

V 288, avec comme conséquence

que l'office AI n'avait pas qualité pour faire opposition à la décision ni pour

recourir contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents concernant

le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (ATF 133

V 549)."

Cfr. pure

STF 8C_772/2020 del 9 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_175/2017 del 30 ottobre

2017.

consid. 4.1.; STF 8C_445/2015 del 9 maggio 2016 consid. 3.

Pertanto, in concreto, a giusta ragione l’assicuratore LAINF resistente

ha proceduto a determinare il grado di invalidità della ricorrente a decorrere

dal 1° luglio 2017 indipendentemente dalla decisione dell’UAI.

2.3.4

Per

quanto concerne l’aspetto medico, va osservato che per definire la capacità

lavorativa residua della ricorrente a partire dal luglio 2017, quando è stato

posto termine al diritto alle prestazioni di corta durata, deve essere valutata

sia la componente somatica (caviglia sinistra) che quella psichica (in merito

al nesso causale con l’infortunio del dicembre 1999 cfr. consid. 1.4.) delle

sue affezioni.

In

effetti questa Corte, nella STCA 35.2022.9 del 23 maggio 2022 consid. 2.5., con

la quale ha statuito che le turbe psichiche di cui soffre

l’assicurata si trovano in una relazione di causalità adeguata (oltre che

naturale) con l’evento infortunistico occorsole nel mese di dicembre 1999 (cfr.

consid. 1.4.), ha retrocesso gli atti alla CO 1 “affinché definisca

nuovamente il grado d’invalidità complessivo della ricorrente,

tenuto conto dell’integralità del danno alla salute comprendente sia i disturbi

somatici, che quelli psichici. Sulla base delle relative risultanze, spetterà

poi all’amministrazione esprimersi nuovamente in merito al diritto ad una

rendita di invalidità”.

Per quanto riguarda l’aspetto

somatico, la CO 1, nella decisione del 7 giugno 2023, riguardante il periodo a

far tempo dal 1° luglio 2017, ha indicato:

" (…) Conformemente

al parere del perito relativamente alle conseguenze dell'infortunio (piede), la

sua mandante è impedita nell'esecuzione di lavori che richiedano un importante

carico degli arti inferiori.

L'assicurata può però svolgere un'attività principalmente

sedentaria, che non carichi il piede sinistro e in generale gli arti inferiori.

In concreto, la signora RI 1 potrebbe svolgere il lavoro di

aiuto-medico come al momento dell'infortunio. Se si tiene conto delle

limitazioni sopra illustrate l'assicurata potrebbe svolgere questo lavoro in

misura completa (…)” (Doc. G; consid. 1.5.)

Il perito a cui ha fatto

riferimento l’assicuratore LAINF nel provvedimento del 7 giugno 2023 è il Dr.

med. __________, specialista in neurologia, che ha allestito la sua valutazione

del 7 giugno 2016 contestualmente alla perizia pluridisciplinare SAM, il cui

rapporto risale all’8 agosto 2016 (cfr. doc. XVIII; 21; 22).

Lo specialista ha, in

effetti, rilevato:

" (…)

Sulla base dei dati a disposizione possiamo

concludere che i sintomi al piede sinistro sono spiegati da un lato da un

dolore neuropatico in seguito ad un danno di fibre sensitive dei nervi peroneo

e tibiale, danno che possiamo far risalire principalmente al gennaio 2014, dopo

l'ultimo intervento di reimpianto di protesi della caviglia. Ai dolori

neuropatici si aggiunge un dolore di tipo piuttosto nocicettivo riferibile alla

situazione postoperatoria locale alla caviglia. Si tratta di una sintomatologia

ben credibile e che determina sintomi algici piuttosto importanti soprattutto

al carico e ai movimenti del piede.

(…).

L’A potrebbe svolgere un’attività principalmente sedentaria, che

non carichi il piede sinistro e in generale gli arti inferiori. Un'attività che

tenga conto di questi aspetti, visto che da seduta i disturbi al piede sinistro

almeno per quel che riguarda gli aspetti neuropatici sono minimi, potrebbe

essere svolta in misura praticamente del 100%. (…)” (Doc. 22 pag. 3 e 4)

Al riguardo

cfr. anche doc. 21 pag. 24.

Il TCA non ha motivo per scostarsi

dalle chiare e motivate conclusioni del perito __________, Dr. med. __________,

che ha visitato personalmente l’assicurata durante il consulto del 6 giugno

2016, in occasione del quale la ricorrente ha d’altronde potuto spiegare i

propri disturbi (cfr. doc. 22).

La valutazione del Dr. med. __________,

del resto, non è messa in dubbio da pareri specialistici di senso contrario.

Ne discende che, per quanto

concerne la componente somatica, l’assicurata è incapace al lavoro al 100%

nella sua attività di insegnante specialista della sezione sanitaria di truppa,

ma abile al 100% in attività adeguate, principalmente sedentarie che non

carichino il piede sinistro e in generale gli arti inferiori.

Va, peraltro, segnalato che dalla

perizia SAM dell’8 agosto 2016 emerge che anche il Dr. med. __________, spec.

FMH in reumatologia, che ha visitato l’insorgente il 24 maggio 2016, per quanto

di sua competenza, tenendo conto delle problematiche alla colonna vertebrale

con dolori cervicali, alle spalle, alle estremità superiori (“dal 2014 si

sono sviluppato disturbi fibromialgici che in parte spiegano il quadro algico

generalizzato”), la cui assenza di causalità con il sinistro del dicembre

1999.

non è contestata, ha valutato “l’attuale grado di capacità lavorativa,

dal punto di vista reumatologico, nella misura dello 0% nell’attività da ultimo

esercitata, nella misura del 100% in un’attività adatta allo stato di salute e

nella misura del 90% come casalinga” (cfr. doc. 21 pag. 22-23).

2.3.5

Per quanto attiene all’aspetto

psichiatrico, l’assicuratore LAINF resistente, relativamente all’esigibilità

lavorativa, ha tenuto conto di una riduzione del rendimento del 20% (cfr. doc.

G; B).

In effetti nella valutazione

eseguita per conto del SAM il Dr. med. __________, spec. FMH psichiatria e

psicoterapia, nel rapporto 16 giugno 2016, allestito dopo i consulti del 1° e

del 15 giugno 2016, ha diagnosticato una reazione depressiva su disturbo

dell’adattamento (ICD 10 F 43.20), ritenuta in remissione, e determinato “l’attuale

grado di capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella misura

dell’80% in qualunque attività lucrativa e nella misura del 100% come

casalinga” (cfr. doc. 21 pag. 25; STCA 32.2017.167 del 14 giugno 2018;

consid. 1.2.).

Inoltre il Dr. med. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, menzionato esplicitamente nei propri

provvedimenti dalla CO 1 (cfr. doc. G; B), che ha visitato la ricorrente, il 26

maggio e il 2 giugno 2021, nell’ambito di una nuova perizia psichiatrica

ordinata dalla CO 1 (cfr. consid. 1.4.), nel rapporto del 2 luglio 2021 ha

attestato:

" (…)

3.

Al momento attuale, a livello clinico,

non sono presenti segni clinici indicanti un disturbo affettivo di entità media

o grave, in particolare non si notano segni di tristezza vitale, rallentamento

psicomotorio, appiattimento affettivo/emotivo, pensieri autolesivi, inibizione

del pensiero con idee circolari, sentimenti di colpa.

4.

È tuttavia presente un disagio ed una sofferenza che è

certamente autentica, verosimilmente legata alle preoccupazioni per il futuro

dopo la perdita del posto di lavoro nel 2015 e l'astensione dal lavoro da molti

anni.

Tale condizione può essere inquadrata diagnostica mente in una

sindrome depressiva ricorrente e include "episodi ricorrenti di reazione

depressiva reattiva" al vissuto di abbandono e di delusione per essere

stata scaricata da un'istituzione nella quale aveva massicciamente investito

tutto il suo impegno e le sue speranze e che la rafforzava nella sua identità

di persona "forte e intraprendente" (come da lei stessa descritto).

(…).

6.

Dal profilo medico-psichiatrico, in base

alle risultanze degli esami clinici effettuati e dall'esame della

documentazione che mi è stata messa a disposizione, in conclusione appare

ragionevolmente proponibile un impegno in un'attività confacente e adattata

alle sue limitazioni ortopediche, in misura dell'80%, con riduzione del 20% dal

profilo del rendimento.” (Doc. O pag. 26-27)

Tuttavia dalla perizia

psichiatrica del 17 gennaio 2019 allestita dal __________, incaricato dall’Ufficio

AI a seguito della sentenza 32.2017.167 del 14 giugno 2018 con cui questo

Tribunale aveva annullato la decisone del 6 settembre 2017 dell’Ufficio AI che

attribuiva all’assicurata una mezza rendita dal 1° maggio 2014 e tre quarti di

rendita dal 1° luglio 2015, ritenendo indispensabile disporre di un

approfondimento peritale psichiatrico volto a chiarire se fosse subentrato

oppure no un peggioramento dello stato di salute (cfr. consid. 1.2.), emerge:

" (…) L’analisi

della documentazione, gli atti presenti, la valutazione peritale orientano

verso la presenza di un episodio depressivo di grado medio-severo evoluto da

una sindrome da disadattamento in relazione alla persistenza di una

sintomatologia fisica con limitazione a livello funzionale oltre che la

presenza di un dolore cronico. Già nel 2016 i curanti avevano indicato la presenza

di una sindrome da disadattamento legata alla mancata remissione della sintomatologia

somatica dopo gli interventi chirurgici che avevano necessitato di una presa a carico

farmacologica oltre che psicologica, quest'ultima interrotta. La sintomatologia

depressiva si è sempre più amplificata evolvendo in un episodio depressivo

endoreattivo che ha necessitato di una presa a carico psicologica/psichiatrica

questa volta accettata dal 2017. La diagnosi di un episodio depressivo si fonda

sulla presenza di un umore depresso, con un'anedonia, aumentata affaticabilità,

riduzione della stima di sé, presenza di ideazione autolesiva come unica via di

uscita, soggettive lamentele di concentrazione, anche obiettivate sebbene non

gravi, presenza di un lieve rallentamento, presenza di disturbi del sonno con

modificazioni circadiane della sintomatologia. Non sono emersi elementi a

suffragio di un disturbo di personalità, tuttavia vi sono elementi di una

personalità che ha basato sempre il valore di sé sulla propria autonomia, sulla

capacità di poter reagire da sola che ostacolano l'accettazione dei limiti

presenti.

(…) l'assicurata grazie all'inizio di un trattamento psichiatrico

e di sostegno psicologico adeguato ha potuto presentare un contenimento dei

sintomi, senza comunque una sua completa remissione. Il trattamento attuale

appare adeguato, potrebbe essere indicato nel caso in cui di una mancata

ulteriore risposta alla terapia antidepressiva, visto il dosaggio massimo

raggiunto, di tentare l’utilizzo di antidepressivi con valenza non solo

serotoninergica pura, come già il Dr. __________ aveva ipotizzato nella sua

valutazione (ad esempio Venlafaxina Duloxetina).” (Doc. K=7 pag. 11-12)

Le Dr. med. __________ e __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nonché direttrice, rispettivamente

capo clinica del __________, le quali hanno avuto due colloqui con l’assicurata

il 10 e il 17 gennaio 2019, hanno attestato un’“IL dell’80% intesa come

riduzione del rendimento per la sua attività di istruttrice sanitaria dal

momento della perizia” e che “in un’attività adeguata si valuta che vi è

stato un peggioramento del quadro clinico rispetto a quello descritto in

perizia __________. Pertanto IL del 20% dal 01.04.2015 come definita dal Dr. __________,

il successivo peggioramento ha portato a una IL del 100% da luglio 2017,

successivamente il contenimento della sintomatologia porta dalla data della

perizia odierna a una IL del 50% inteso sempre come rendimento ridotto. Le

attività adeguate devono essere semplici, non comportare l’assunzione di

responsabilità, non essere troppo variate, essere ben chiare e pianificate.

(…)” (cfr. doc. K=7).

Riguardo al peggioramento da

luglio 2017 menzionato dalle Dr. med. __________ e __________, nell’“estratto

degli atti considerati ai fii della valutazione psichiatrica” di cui al

rapporto delle psichiatre è stato riportato quanto segue:

" (…)

14.07.2017

Scritto allo studio legale Avv. RA 1 dello psicologo

sig. __________

Soffre di un episodio depressivo (ICD 10 F 32) accompagnato da

disturbo persistente dell'umore affettivo (ICD 10 F 34) dovuto ad una reazione

di grande stress (ICD 10 F 43) in seguito al suo incidente con il cavallo

conseguentemente alla perdita del suo lavoro. Ha messo in atto due volte in

pericolo la sua vita con prove di TS, rischio di recidiva, è seguita

regolarmente in psicoterapia accompagnata da un sostegno farmacologico data la

sua problematica in collaborazione con il Dr. __________.

(…)

14.12.2017

Scritto all'Avv. RA 1 del Dr. __________, FMH

Psichiatria e Psicoterapia

Il quadro clinico è notevolmente aggravato rispetto alla perizia

del Dr. __________ del maggio 2016 e la sindrome da disadattamento è evoluta

verso un franco episodio depressivo grave (ICD 10 F 32.2). Ha incontrato la

paziente il 28.11.2017 e il 14.12.2017 e ha oggettivato una sintomatologia

caratterizzata da ansia pervasiva generalizzata, marcata deflessione dell'umore

con persistenti ideazioni suicidali (a volte con progettualità), disturbi del

sonno, della memoria e della concentrazione, alimentazione sregolata con

notevole incremento ponderale, diminuzione della libido, mancanza di

progettualità, sentimenti di autosvalutazione, vergogna, inutilità e di peso

per la società, grave tendenza all'isolamento sociale, sensazioni di non

riconoscersi più, netta riduzione dello slancio vitale, mancanza di

motivazione, apatia, abulia e anedonia, grave astenia. Il trattamento consiste

in Fluoxetina 60 mg/die; Gabapentin 900 mg/die da aumentare ulteriormente e Deanxit

2.

cpr, giustifica una IL del 100% almeno dal 28.11.2017.

(…)

20.11.2018

Rapporto medico per l'AI del Dr. __________, FMH

Psichiatria e Psicoterapia

In sua cura dal 28.11.2017. Frequenza delle visite mediamente una

volta al mese. Paziente in condizioni psichiche tali da uscire di casa. Il

decorso clinico non è stato favorevole rispetto al suo precedente rapporto del

14.12.2017

Persiste un grave stato depressivo in presenza di elevato rischio

suicidale. In terapia con Gabapentin 1800 mg/die; Fluctine 60 mg; Deanxit 2 cpr

e Tranxilium 20 mg. Prognosi sfavorevole. Nessuna attività lavorativa

esigibile.” (Doc. K=7 pag. 4-5)

Nella sentenza 32.2017.167 del 14

giugno 2018 consid. 2.7.1., in cui è stato citato anche lo scritto del 14

luglio 2017 dello psicologo __________, risulta il rapporto completo del 14

dicembre 2017 del Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

nel quale, oltre a quanto riportato nel rapporto __________, ha indicato:

" (…) La

signora medesima esprime bene la sua profonda sofferenza affermando di sentirsi

morta dentro. (…)

Il grave peggioramento del quadro psicopatologico, come sopra

descritto, giustifica un'inabilità

lavorativa nella misura del 100%, per qualsiasi attività, almeno a

partire dal 28/11/17.

La prognosi quo ad valetudinem risulta incerta.”

Dalle valutazioni psichiatriche

appena esposte si evince, dunque, che l’insorgente, dopo che era stata

periziata dal Dr. __________, il quale nel giugno 2016 l’aveva ritenuta inabile

al lavoro al 20% in qualunque attività lucrativa e prima che il Dr. med. __________,

nel luglio 2021, attestasse un’abilità lavorativa “in misura dell’80%, con

riduzione del 20% dal profilo del rendimento” (cfr. doc. O pag. 27), ha

subito un peggioramento che avrebbe condotto, a decorrere dal 1° luglio 2017, a

un’incapacità al lavoro del 100% e dal gennaio 2019 del 50%.

2.3.6

In simili condizioni,

risulta che al momento dell’emanazione della decisione del 7 giugno 2023, con

la quale, la CO 1 ha stabilito che il diritto a

prestazioni per cure mediche e indennità giornaliere era finito il 30 giugno

2017, le conclusioni del Dr. med. __________ del giugno 2016 non

erano più attuali, essendo subentrato un successivo peggioramento delle

condizioni psichiche che affliggono l’assicurata.

In effetti, come esposto sopra, dal

rapporto __________ del gennaio 2019 emerge che la problematica psichica della

ricorrente - rispetto a quanto valutato dal Dr. med. __________ contestualmente

alla perizia __________ dell’agosto 2016 - si è in seguito notevolmente

aggravata.

Parimenti

l’apprezzamento del Dr. med. __________ del luglio 2021 riguarda esclusivamente

lo stato di salute __________ a quel momento e non affronta un’analisi

retroattiva dello stesso, perlomeno per il periodo che intercorre tra la

valutazione del __________ del gennaio 2019 e il suo referto, nonostante abbia avuto a disposizione il rapporto del __________ già al

momento dell’allestimento della sua perizia nel luglio 2021 e nell’agosto 2021

gli sia stato chiesto specificatamente dalla CO 1 di esaminare la perizia del __________

(cfr. doc. O pag. 23; 25; P).

Anche allorché è

stata emessa la decisione del 13 agosto 2021, con la quale

l’assicuratore LAINF aveva posto termine alle prestazioni di corta durata a far

tempo dal 30 giugno 2017, negando poi l’attribuzione di una rendita di

invalidità (cfr. consid. 1.4.), il referto del __________ era già stato

allestito, ma non considerato.

Ad ogni modo a quel momento

l’Istituto assicuratore resistente si era concentrato sui disturbi somatici,

visto che in quel contesto aveva negato l’esistenza di un nesso causale

adeguato tra i disturbi psichici e l’infortunio del dicembre 1999 (cfr. consid.

1.4.).

Giova, poi,

evidenziare che il peggioramento dello stato di salute dell’assicurata e la

gravità delle sue condizioni psichiche sono, del resto, stati rilevati pure

nella sentenza in ambito AI 32.2017.167 del 14 giugno 2018 consid. 2.7.1., e

meglio:

" (…) va

fatto presente che il rapporto del dr. med. __________ risale a tredici mesi

prima della certificazione dello psicologo. Va poi detto che i due episodi di

tentamen suicidali con rischio di recidiva, nonché la necessità di una regolare

psicoterapia evidenziate dallo psicologo nel citato scritto del 14 luglio 2017,

illustrano una diversa situazione delle condizioni psichiche dell’assicurata

rispetto a quando nel giugno 2016 il perito aveva riscontrato un’affezione

psichiatrica in remissione.

Il peggioramento è stato accertato dal dr. med. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 14 dicembre 2017 (…)

Nel caso concreto è vero che la modifica dello stato valetudinario

è stata fatta risalire dallo psichiatrica curante al momento della prima visita

del 28 novembre 2017, quindi successiva alla decisione contestata (6 settembre

2017). Tuttavia è poco verosimile che il sopra attestato rilevante

peggioramento non fosse già intervenuto qualche mese prima della decisione

impugnata e verosimilmente ancora prima del luglio 2017 allorquando con il

succitato scritto lo psicologo già aveva descritto la modificata situazione

psichiatrica dell’assicurata. Tale evoluzione negativa dello status

extra-somatico doveva essere già tenuta in considerazione ed approfondita in

sede amministrativa.”

A seguito di tale giudizio,

l’Ufficio AI ha poi predisposto la perizia psichiatrica di decorso al __________

(cfr. consid. 1.2.).

Pertanto,

alla luce di quanto sopra esposto e tutto ben considerato, il TCA ritiene che

la valutazione, per quanto concerne l’esigibilità lavorativa dal profilo

psichiatrico, scaturita dal rapporto peritale del __________ e dall’apprezzamento

del Dr. med. __________, non possa validamente costituire da base al giudizio

che è ora chiamato a rendere, ma risulti indispensabile rinviare gli atti

all’assicuratore infortuni affinché predisponga una perizia ex art. 44 LPGA

atta a stabilire con esattezza le patologie psichiche che affliggono l’assicurata,

la loro evoluzione e l’influenza che queste ultime hanno sulla sua capacità

lavorativa residua a fare tempo dal luglio 2017 (cfr. STCA 35.2013.31 del 9

gennaio 2014).

2.4

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle

nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle

einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In

der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine

Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine

Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält

sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen

Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines

Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur

prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer

Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die

Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten

Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das

(kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter

Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen

oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt

vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April

2000.

E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch

rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die

Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair

zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di

scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli

atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen,

wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an

den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach

Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF

8C_59/2011, consid. 5.2)

In

una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato

la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva

respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione

di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano

dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico

fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni

procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti

determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la

decisione (art. 43 LPGA):

"

Lorsqu’il existe des

doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil,

il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des

instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits

déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de

rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt

8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).”

(STF 8C_412/2019, consid. 5.4.)

(si

veda pure la STF 8C_697/2019,8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1; STCA

35.2020.88

dell’8 febbraio 2021 consid. 2.10; STCA 35.2020.70 del 1° marzo 2021

consid. 2.10; STCA 35.2020.100 del 22 marzo 2021 consid. 2.10; STCA 35.2021.12

del 16 giugno 2021 consid. 2.10).

Con

la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR

10/2022 UV n. 34 pag. 137 segg., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un

tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un

rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione,

sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465

che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata

all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un

complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito

dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad

accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le

prove necessarie prima di rendere la propria decisione.

Infine,

con un giudizio 9C_176/2022 del 17 novembre 2022 consid. 3, il TF ha confermato

l’agire dei giudici cantonali che avevano rinviato la causa all’amministrazione

affinché procedesse ad accertamenti complementari a fronte di una fattispecie

non sufficientemente chiarita, anziché disporre una perizia giudiziaria (“Rien par ailleurs n'empêchait les premiers

juges de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans leur

arrêt du 5 juillet 2019 plutôt que d'ordonner une expertise judiciaire. Ce renvoi était en effet motivé

par la nécessité de clarifier une situation médicale ayant fait l'objet

d'investigations insuffisantes. La jurisprudence autorise expressément un tel

renvoi dans ce genre de situation.”).

La presente fattispecie non richiede semplicemente una precisazione o

un chiarimento. Va, in ogni caso, osservato che l’Istituto assicuratore

resistente ha fatto riferimento a valutazioni peritali incomplete per quanto concerne

la componente psichica dei disturbi dell’assicurata, nel senso che la perizia __________

in ambito AI è stata superata dal rapporto del __________, mentre il referto

del Dr. med. __________ non si esprime in merito alla capacità lavorativa

dell’insorgente nel periodo precedente il suo esame (cfr. consid. 2.3.6.).

Inoltre la parte

ricorrente, già in sede di opposizione, aveva evidenziato che “per quanto

attiene la valutazione inerente la (iii) capacità lavorativa, ovvero ritenuta

completa salvo una diminuzione del 20% di rendimento per il profilo

psichiatrico, si rimarca che la stessa non è rappresentativa della condizione

di salute della signora RI 1; è stata infatti accertata una rilevante modifica

delle sue condizioni di salute” e che “(…) la signora RI 1 è molto

sofferente anche sotto l’aspetto psicologico” (cfr. doc. 2 pag. 5-6),

senza, però, che l’assicuratore LAINF abbia provveduto a chiarire, sulla base

del rapporto del __________ del gennaio 2019, l’evoluzione dei disturbi

psichici dell’assicurata e il relativo influsso sulla sua residua capacità

lavorativa a decorrere dal luglio 2017 - quando è stato posto termine alle

prestazioni di corta durata.

Per il TCA sono, perciò,

realizzati i presupposti per un rinvio degli atti alla parte resistente (cfr. STF

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4.; STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011

e DTF 135 V 465; si veda pure la STCA 35.2011.10 del 12 ottobre 2011, cresciuta

in giudicato).

2.5

Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.3.6., si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione

impugnata. La CO 1, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà disporre un

approfondimento medico psichiatrico ex art. 44 LPGA e, alla luce dei relativi

esiti, stabilire di nuovo il diritto a un’eventuale rendita d’invalidità LAINF.

2.6

A proposito della definizione

dell’eventuale grado di invalidità dell’insorgente, abbondanzialmente, va rilevato,

in primo luogo, che riguardo alla questione di sapere se nella determinazione

del reddito da valida si debba prendere in considerazione un ipotetico

cambiamento professionale (in concreto la CO 1 ha tenuto conto del reddito

quale aiuto medico, attività che l’assicurata svolgeva al momento

dell’infortunio del dicembre 1999, a esclusione del reddito quale insegnante

specialista della sezione sanitaria per il dipartimento federale della difesa,

occupazione iniziata nel 2001, difettando indizi concreti nel dicembre 1999 circa

uno sviluppo professionale e un aumento del reddito; cfr. doc. B; G) la

giurisprudenza ha precisato che delle possibilità teoriche di sviluppo

professionale o di promozione non vanno considerate, a meno che degli indizi

concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al riguardo

si deve esigere la prova di indizi concreti che l’assicurato avrebbe

ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del proprio reddito, se non

fosse divenuto invalido. Ciò potrebbe essere il caso, ad esempio, se il datore

di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha

fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro, delle semplici

dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono sufficienti.

L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi infatti

manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso,

l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 8C_214/2023 del 20

febbraio 2024 consid. 4.; DTF 145 V 141 consid. 5.2.1.; STF 8C_575/2018 del 30

gennaio 2019 consid. 5, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 61; STF 9C_221/2014 del

28.

agosto 2014 consid. 3.2,8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1,8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,

8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2,8C_938/2009 del 23 settembre

2010.

consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

L’intenzione di avanzare

professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza del

danno alla salute, al fine di evitare speculazioni

(in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014 appena menzionata,

riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio, stava

temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso,

aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione

ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha

ritenuto che, al momento dell’insorgenza del danno

alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore

dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la sua attività di

operatore in automazione per iniziare una formazione di programmatore/regolatore

in automazione).

Cfr. anche STF 8C_760/2023 del 24

giugno 2024 consid. 5; STF 9C_472/2020 del 17 novembre 2020; STF 8C_144/2012

del 9 novembre 2012 consid. 3.3.4 e il riferimento ivi citato; STCA 35.2021.82

del 21 febbraio 2021 consid. 2.6. segg.; STFA U 340/04 del 9 marzo 2005 consid.

2; STCA 35.2020.99 del 18 maggio 2021 consid. 2.10 segg.; STCA 35.2014.12 del 3

novembre 2014.

Inoltre, con sentenza 8C_657/2023

del 14 giugno 2024 consid. 5.4., la cui pubblicazione è prevista nella Raccolta

ufficiale, la nostra Massima Istanza, confermando il giudizio del Tribunale

cantonale del Jura secondo cui l’assicurato, guardia di confine che aveva

iniziato un corso di base “MEK Helvetia” poi interrotto a causa delle

conseguenze fisiche del sinistro subito, aveva comprovato con il grado della

verosimiglianza preponderante che senza l’infortunio avrebbe concretizzato il

suo sviluppo professionale in un’unità speciale delle dogane, ha statuito:

" (…) Il résulte néanmoins du courrier du 28 janvier 2021 de l'AFD que

l'intimé avait bien débuté son cours de base MEK Helvetia et que s'il avait dû

l'interrompre en raison des atteintes à sa santé, sans avoir acquis un droit

d'occuper un poste spécifique au sein de cette unité, il avait néanmoins été

encouragé à repostuler. Sur la base de ces éléments il est possible de

constater, à l'instar de la cour cantonale, que l'intimé avait effectivement

manifesté son intention de progresser par la fréquentation - concrète - du

cours de base, se trouvant d'ailleurs dans une période d'essai, lui permettant

de participer à la sélection pour le poste dans l'unité d'élite des douanes.

Cet aspect est d'ailleurs admis par la recourante elle-même, bien qu'elle

souligne principalement le fait qu'il n'y aurait eu aucune assurance que

l'intimé termine ladite formation ou rejoigne l'unité spéciale. Or,

contrairement à l'exigence de fréquentation d'un cours, la jurisprudence ne

prévoit pas qu'il y ait une certitude d'engagement. Qui plus est, la

circonstance selon laquelle l'intimé n'avait pas pu être retenu dans le cadre

d'une procédure de nomination en raison de son accident, mise en avant dans le

recours en citant une attestation de l'AFD datée du 27 novembre 2017, permet de

confirmer la conclusion des premiers juges plutôt que de l'infirmer. Par

ailleurs, dans ce document figure encore qu'"une nouvelle approche pourra

être envisagée lorsque [l'intimé] sera totalement rétabli". Dans un tel

contexte, et vu également les compétences de l'intimé mises en évidence par la

recourante elle-même à propos de la détermination du revenu d'invalide (cf.

consid. 6.3 ci-après), on peut raisonnablement admettre, comme les premiers

juges, que l'intention de progresser de l'intimé ne s'était pas uniquement

limitée à de simples déclarations, et que le développement professionnel en

question est établi au degré de la vraisemblance prépondérante. (…)”

2.7

In secondo luogo, in relazione al

reddito da invalida che la CO 1 ha calcolato facendo riferimento ai dati

statistici della tabella TA1 RSS 2018 categoria 86-88 sanità e sociale, con

l’argomentazione che la ricorrente potrebbe svolgere il lavoro di aiuto medico

come al momento dell’infortunio (cfr. doc. G; B), è utile sottolineare, da un

lato, che per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; STF 8C_641/2008 del 14

aprile 2009 consid. 7.1.; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STFA I

670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STFA I 761/01 del

18.

ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02

del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STFA I 475/01 del 13 giugno 2003

consid. 4.2.), che in casu è da far risalire all’anno 2017, dato che lo stato

di salute dell’assicurato è stato considerato stabilizzato a partire dal 1°

luglio 2017 (cfr. consid. 1.5.).

Dall’altro, che il Dr. med. __________,

nella valutazione dell’esigibilità lavorativa dal profilo somatico, ha comunque

precisato che l’assicurata va ritenuta abile al lavoro al 100% in attività

adeguate alle sue condizioni di salute infortunistiche, nel senso che può

svolgere un’attività sedentaria senza il carico degli arti inferiori, il cui

sforzo provoca dolori neuropatici importanti (cfr. consid. 2.3.4.).

L’assistente di aiuto medico,

tuttavia, oltre a compiti più sedentari, come quelli d’ufficio (ad esempio occuparsi

delle comunicazioni telefoniche, gestire l'agenda, fissare gli appuntamenti,

prendere nota delle comunicazioni alle quali il medico non può dar seguito

immediato; tenere lo schedario dei pazienti mantenendo sempre aggiornate le

cartelle personali; occuparsi della corrispondenza e della contabilità

corrente; redigere il conteggio delle prestazioni da far pervenire alle casse

malati, ai pazienti e ad altre assicurazioni; occuparsi della stesura dei

rapporti elaborati dal medico), svolge mansioni, quali accogliere i pazienti e

aiutarli a prepararsi alla visita medica, sterilizzare e preparare gli

strumenti e, se il caso, assistere il medico durante la visita e i piccoli

interventi, eseguire su ordinazione medica semplici medicazioni, bendaggi,

iniezioni, prelievi di sangue, effettuare indagini diagnostiche quali:

elettrocardiogrammi, misurazione pressione arteriosa, peak flow, ecc., effettuare gli esami ricorrenti del

sangue e delle urine e, se in possesso del certificato di radioprotezione,

possono eseguire le radiografie degli arti e del torace (www. https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=22), che richiedono spesso la posizione

eretta.

2.8

Infine giova osservare, in

relazione al nuovo intervento alla caviglia sinistra di revisione della protesi

a cui si è sottoposta l’assicurata il 28 maggio 2024 (cfr. doc. U), che lo

stesso non è oggetto della presente lite.

La costante giurisprudenza

federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26

maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;

DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In concreto la decisione su

opposizione del 1° febbraio 2024 non concerne tale problematica (cfr. doc. B).

Ad ogni modo l’assicuratore

LAINF, il 20 giugno 2024, ha comunicato:

" (…) La CO

1.

si indirizzerà nondimeno all’assicurata e al suo patrocinatore, al fine di

stabilire il suo eventuale obbligo prestativo per le spese operatorie, ecc.

connesse all’intervento di cui al doc. U.” (Doc. XV)

2.9

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21

febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.;

STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre

2022.

consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.10

La

ricorrente, parzialmente vincente in causa e rappresentata da un avvocato, ha

diritto all'importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31

Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente

accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui ha negato a RI

1 il diritto a una rendita d’invalidità per le problematiche somatiche

infortunistiche al piede sinistro e psichiche.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio, conformemente a

quanto indicato ai consid. 2.3.6.; 2.5., e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

CO 1 verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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