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35.2021.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 marzo 2022Italiano49 min

I due redditi da porre a

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado

d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima

di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5.3

L'art. 28 cpv. 3 OAINF prevede

che se la capacità lavorativa dell'assicurato era già ridotta in modo durevole

prima dell'infortunio a causa di un danno alla salute non assicurato, per

calcolare il grado d'invalidità si deve paragonare il salario che l'assicurato

potrebbe realizzare tenuto conto dell'incapacità lavorativa ridotta

preesistente con il reddito che potrebbe conseguire malgrado le conseguenze

dell'infortunio e la menomazione preesistente.

Nel quadro di questa

disposizione, il reddito conseguito prima del nuovo infortunio a fronte di una

ridotta capacità lavorativa costituisce certo un reddito da invalido, tuttavia

nei confronti del nuovo infortunio corrisponde al reddito da valido, mentre il

reddito realizzato dopo questo infortunio rappresenta il reddito da invalido.

Il reddito da valido ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 OAINF costituisce dunque per

definizione un reddito ridotto per motivi di salute (cfr. STF 8C_876/2015 del

29.

gennaio 2016 consid. 5.2.3 e riferimenti ivi menzionati).

2.5.4

In concreto, va rilevato che

alla base della decisione dell’amministrazione di negare all’assicurato una

rendita d’invalidità, vi è l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa

enunciata dal medico __________ (cfr. doc. 268, p. 6).

Nel rapporto relativo alla

visita di chiusura del 21 dicembre 2020, il chirurgo ortopedico dott. __________

ha così valutato l’esigibilità lavorativa:

" (…) Per

un’attività adatta sul mercato generale del lavoro sussiste la capacità

lavorativa in misura completa, rispettando i seguenti limiti: le attività come

camminare su terreni sconnessi, attività ripetitive per la gamba destra, come

l’utilizzo ripetuto di un pedale, salire le scale, i ponteggi e il sollevamento

di pesi dovrebbero essere effettuate solo raramente.” (doc. 225, p. 7)

Con il ricorso, l’avv. __________

fa valere che il parere del medico __________ non avrebbe quel valore

probatorio necessario a derimere, con piena cognizione di causa, la presente

vertenza, tenuto conto che la sua valutazione si troverebbe in contrasto con

quella del Prof. __________ e dei dottori __________ e __________. La

patrocinatrice rimprovera inoltre all’assicuratore di non aver adeguatamente

accertato i limiti funzionali derivanti dal danno alla salute (all’anca e alla

spalla destra), precisando al riguardo che l’insorgente “… non può fare sforzi,

soffre di dolori alla messa in moto, in discesa, in salita, al mantenimento di

posizioni statiche, sia in piedi che sedute, ecc. …”, ciò che giustificherebbe

il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. doc. I, doc. VII e doc. XIII).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA deve in primo luogo ribadire che nel definire l’esigibilità

lavorativa occorre considerare unicamente i disturbi localizzati all’anca

destra (cfr. supra, consid. 2.3.5.).

D’altra parte, va osservato

che l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa enunciato dal dott. __________

non si trova affatto in contrasto con il contenuto dei referti degli

specialisti indicati dalla rappresentante del ricorrente.

In effetti, per quanto

riguarda il Prof. __________, egli è stato interpellato dalle parti per

chiarire l’eziologia dei disturbi all’anca destra, l’ulteriore procedere

terapeutico e la capacità lavorativa nella professione esercitata prima

dell’infortunio (cfr. doc. 171 e doc. 184, p. 2). Dai suoi rapporti non risulta

che il perito amministrativo si sia pronunciato in merito all’esigibilità

lavorativa (capacità di esercitare delle attività sostitutive adeguate - cfr.

perizia del 10 febbraio 2020 [doc. 173] e relativo complemento del 25 maggio

2020.

[doc. 187]). È vero che, in occasione della visita medica di chiusura, il

medico __________ ha sollevato dei dubbi circa il valore probatorio

attribuibile alla perizia del dott. Dora, e ciò limitatamente all’aspetto

eziologico (cfr. doc. 225, p. 6 s.), è però altrettanto vero che

l’amministrazione aveva già accettato le conclusioni peritali, ammettendo che l’evento

del 7 settembre 2017 avesse comportato un peggioramento direzionale

dello stato preesistente dell’anca destra (cfr. doc. 195; non per nulla

l’assicurato è poi stato posto al beneficio di un’IMI del 15% proprio in

ragione delle sequele infortunistiche all’anca destra - doc. 224 e doc. 254, p.

4).

Trattandosi dei referti

agli atti dei dottori __________ e __________, nessuno di essi contiene una

valutazione dell’esigibilità lavorativa e, di conseguenza, non appaiono atti a

generare dei dubbi, neppure lievi, circa la fondatezza del parere del dott. __________

(cfr. doc. 70, 96 e 138, rispettivamente doc. 45).

La patrocinatrice

dell’assicurato non può essere seguita neppure laddove fa valere che

l’assicuratore resistente avrebbe omesso d’accertare gli impedimenti funzionali

derivanti dai postumi infortunistici residuali. In realtà, il dott. __________

ha ben descritto quali sono i limiti funzionali legati al danno all’anca

destra, precisando che il ricorrente potrà, soltanto raramente, camminare su

terreno sconnesso, svolgere attività ripetitive con la gamba destra, salire

scale e su ponteggi, nonché sollevare pesi. Secondo il medico __________, in

un’attività che rispetti tali limiti - in sostanza si tratterebbe di

un’attività leggera da svolgere prevalentemente in posizione seduta - l’assicurato

presenta una piena capacità lavorativa (cfr. doc. 225, p. 7).

Questo Tribunale non ravvede

alcun valido motivo per scostarsi dall’apprezzamento dell’esigibilità

lavorativa espresso dal dott. __________. Del resto, la sua valutazione risulta plausibile anche alla luce di

precedenti giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano limitazioni

proprio nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr., a questo proposito, STCA

35.2017.111

del 20 giugno 2018 consid. 2.4.5 e rinvii giurisprudenziali ivi

citati e STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.3.5). Va anche

segnalato che, nella STF 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1,

concernente un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati

all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato

dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi

attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa

consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione

sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una piena capacità

lavorativa in un’attività confacente (in questo stesso senso, si vedano pure

STF U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che

presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e STF U 38/01 del 5

giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di

un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo

laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e

sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

Stante quanto sopra esposto, richiamato l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati), è da ritenere dimostrato che, nonostante i disturbi residuali all’anca

destra, il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, un'attività lavorativa adeguata.

È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se

è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale

federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b;

STF U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

2.5.5

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STF

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti i dati del 2021 (data di stabilizzazione dello stato

di salute: 1° febbraio 2021: cfr. supra, consid. 2.4.2.).

2.5.6

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla

salute infortunistico (ma tenuto conto del pregresso danno alla salute), RI 1,

nel 2021, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 24'914 (cfr.

doc. 252). Tale dato è stato determinato facendo capo al reddito (da valido)

ritenuto dall’UAI nella decisione di rendita del 23 ottobre 2015, fr. 44'701

lordi (cfr. doc. 53, p. 38 e doc. 249, p. 6), adeguato all’indice dei salari

nominali sino al 2021 e ridotto del 46% in ragione della pregressa invalidità (cfr.

supra, consid. 1.1.).

L’avv. __________ contesta

l’entità del reddito senza invalidità ritenuto dall’amministrazione nella

misura in cui, a suo avviso, occorrerebbe invece applicare un importo

corrispondente a quello del guadagno assicurato convenuto, ovverossia fr. 32'500

(cfr. doc. I, p. 6 s.).

Secondo il TCA, la tesi

difesa dalla rappresentante dell’insorgente si rivela infondata.

In effetti, in una

sentenza U 78/01 del 18 settembre 2002 consid. 3.2 ss., riguardante una fattispecie

in cui l’insorgente, assicurato facoltativamente contro gli infortuni in quanto

pavimentatore indipendente, pretendeva che quale reddito da valido venisse

considerato il guadagno assicurato convenuto (fr. 80'000), anziché quello

determinato dall’assicuratore LAINF (fr. 28'600, importo equivalente all’utile

aziendale medio calcolato sugli anni 1992-1994), il TF non ha dato seguito alla

pretesa ricorsuale, precisando che il guadagno assicurato, quale base di

calcolo per l’indennità giornaliera (art. 17 cpv. 1 LAINF) e per la rendita

(art. 20 cpv. 1 LAINF), non viene determinato secondo i medesimi criteri

applicabili al reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire qualora non

fosse divenuto invalido. Sebbene nella pratica i due valori siano spesso praticamente

sovrapponibili, dagli articoli 138 e 22 cpv. 2 OAINF non si può dedurre nulla a

proposito della determinazione del grado dell’invalidità. In base al principio

di cui all’art. 5 cpv. 1 LAINF, secondo il quale le disposizioni sull’assicurazione

obbligatoria si applicano per analogia all’assicurazione facoltativa, l’accordo

sul guadagno assicurato deve considerare i redditi effettivi del postulante

l’assicurazione. Trattandosi di lavoratori indipendenti, i loro redditi sono

sovente soggetti a fluttuazioni che non possono essere convenientemente

previste al momento della conclusione di un’assicurazione facoltativa e

difficilmente rilevabili in anticipo. Nell’ambito dell’assicurazione

facoltativa vale tuttavia il principio ancorato nell’art. 138 OAINF, giusta il

quale premi e prestazioni in contanti – riservata la possibilità di correzioni

dopo l’insorgenza del sinistro assicurato in casi eccezionali – devono essere

calcolati in base al guadagno assicurato convenuto. Nella determinazione del

reddito ipotetico da valido occorre per contro fondarsi su ciò che l’assicurato

avrebbe potuto realizzare tenuto conto delle sue capacità professionali e delle

circostanze personali.

Stante ciò, il TCA ritiene

di poter fare proprio il reddito da valido stabilito dall’CO 1 (fr. 24'914), tenuto

anche conto del fatto che, così facendo, l’assicuratore ha scelto la variante più

favorevole all’insorgente (cfr. doc. 251).

2.5.7

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte, relativamente

ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV Nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 consid. 6.2;

dell’8% nella STF U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in

SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap

salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con

comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e

tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio

2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli

ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più

dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti

considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da

parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle

imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi

deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della

fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.

2.5.8

Nella presente fattispecie,

l’istituto resistente ha quantificato in fr. 28'894 il reddito da invalido,

facendo capo alla tabella RSS TA 1 2018, media totale, livello di competenze 2,

uomini, aggiornato al 2021, applicando poi una riduzione del 60% in ragione

della preesistente incapacità imputabile alla problematica psichica

(cfr.

doc. 252).

Da parte sua, la rappresentante

rileva che per l’attività svolta per conto della ditta __________, l’insorgente

percepisce una retribuzione tra i 2'000 e i 5'500 franchi/anno e, d’altra

parte, che non sarebbe in grado di esercitare nessun’altra attività a causa del

danno alla salute. Inoltre, nell’ipotesi in cui si volesse ammettere

l’esistenza di una capacità lavorativa residua, secondo l’avv. __________,

occorrerebbe considerare una categoria senza funzione di quadro, “… poiché non

ha altre formazioni, ha 55 anni e non ha mai fatto altro.” (doc. I e doc. VII).

Questo Tribunale rileva

innanzitutto di aver già accertato che il danno infortunistico all’anca destra

permetterebbe di per sé all’assicurato di svolgere un’attività adeguata a tempo

pieno e con un rendimento completo (cfr. supra, consid. 2.5.3.).

D’altra parte, giova qui ricordare che, secondo la giurisprudenza, una delle

condizioni necessarie affinché la perdita di guadagno concreta possa essere

considerata perdita di guadagno computabile, è quella che l'interessato

eserciti un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua. Se ciò non è il

caso, l’assicurato può essere obbligato a lasciare il suo posto di lavoro o persino

a mettere fine alla sua attività indipendente a profitto di un’attività più

rimunerata o ancora ad accettare un impiego che lo costringa a cambiare

domicilio, tutto ciò in virtù del suo obbligo di ridurre il danno risultante

dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i

riferimenti ivi menzionati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019 consid. 2.10.).

Ora, in concreto, il

reddito conseguito dal ricorrente nell'ambito della sua attività (ridotta) svolta

per conto della __________ (fr. 2'000 – fr. 5'500/anno), non può

determinare il reddito da invalido, non potendosi ritenere che, in ossequio

alla summenzionata giurisprudenza, RI 1 sfrutti in maniera completa e

ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa.

Per quanto concerne il

livello di competenze applicabile per la determinazione del reddito statistico

da invalido, l’CO 1 sostiene che “… tenuto conto della sua formazione (CFC

quale muratore) e soprattutto della sua esperienza (attività indipendente e poi

socio della ditta con mansioni di tipo amministrativo e di gestione), è

sicuramente in grado di realizzare – su un mercato generale del lavoro

equilibrato e quindi facendo astrazione dalla congiuntura difficile per chi ha

superato la cinquantina – il salario ritenuto dall’CO 1 (doc. 252). L’CO 1 non

ha considerato il salario versato ad un quadro ma il salario corrisposto ad un

lavoratore chiamato a svolgere dei lavori pratici (RSS TA1 livello 2).” (doc.

IX, p. 1).

Al riguardo, è utile

segnalare che a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi

sono classificati per professione in funzione del tipo di lavoro che è

generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la

persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche

(livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono

dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi

di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare

la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level

della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più

basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello

4.

è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di

problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono

un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte,

ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le

professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le

professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle

attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico

(in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale

infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività pratiche come

la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione,

l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di

sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019

del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).

Per una panoramica di casi

in cui è stato applicato il livello di competenze 2, si veda la STF 8C_131/2021

del 2 agosto 2021 consid. 7.4.1, pubblicata in: SVR 1/2022 UV n. 3 p. 7 ss.

In concreto, il TCA può

esimersi dall’approfondire oltre la questione di sapere se applicabile è il

livello di competenze 1 (come lo pretende l’avv. __________) oppure 2 (come lo

sostiene l’amministrazione), poiché anche qualora si volesse considerare il

livello inferiore, l’esito non potrebbe comunque essere quello che auspica la

rappresentante del ricorrente.

In effetti, utilizzando i

dati forniti dalla tabella TA 1_tirage_skill_level della RSS 2018, il salario

lordo mediamente percepito in quell’anno dagli uomini per un’attività semplice

di tipo fisico o manuale (livello di competenze 1) per 40 ore settimanali

corrisponde a un importo di fr. 65'004 (fr. 5'417 x 12 mesi). Riportando tale

dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, esso ammonta a fr.

67'766.67.

Dopo adeguamento all’indice

dei salari nominali (cfr. tabella T.1.1.15 – 2018: 101.5, 2020: 103.2), si

ottiene, per il 2020, un reddito annuo di fr. 68'901.67 e, per il 2021 (stima

trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali: +0.1% rispetto allo stesso

trimestre dell’anno precedente), di fr. 68'979.57.

Il TCA constata che la

patrocinatrice non contesta il fatto che l’istituto resistente abbia

omesso di applicare una riduzione a titolo di gap salariale, così come

una deduzione sociale.

Pertanto, il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2021 nonostante il danno alla salute

(infortunistico e pregresso), si eleva a fr. 27'591.82 (ovvero fr.

68'979.57 – 60% pari al grado d’incapacità lavorativa preesistente dovuta ai

disturbi psichici – cfr. supra, consid. 1.1.).

Ora, confrontando i fr.

27'591.82 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno

alla salute, e cioè fr. 24'914 (cfr. supra, consid. 2.5.5.), non risulta

alcuna perdita di guadagno.

La decisione su

opposizione, mediante la quale è stata negata l’assegnazione di una rendita,

deve quindi essere confermata.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 27 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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