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42.2025.17

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12 agosto 2025Italiano51 min

i redditi ai sensi degli art.

Source ti.ch

Fatti

i redditi ai sensi degli art.

15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi

imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non

viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20%

del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al

mese;

b)

...;

c)

...;

d)

i proventi ricevuti in virtù della

legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)

tutte le rendite riconosciute ai

sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno

1992;

f)

1/15 della sostanza netta, nella

misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre

forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una

coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni

figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte

dell’unità di riferimento.

2. Fanno parte dei redditi computabili

le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il

richiedente ha rinunciato.

3. Non sono considerati redditi le

prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di Stato determina in

quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

La

spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e

dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai

sensi dell'art. 8 Laps:

“1.

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)

le spese ai sensi degli art. 25-31

LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese

per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa

salariata;

b)

gli interessi maturati su debiti

ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)

le rendite e gli oneri permanenti

di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)

gli alimenti di cui all’art. 32

cpv. 1 lett. c) LT;

e)

i versamenti, premi e contributi

legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv.

1 lett. d) e f) LT;

f)

i versamenti, premi e contributi

per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza

individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone

che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)

i premi effettivi per

l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al

raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi

della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)

i premi per l’assicurazione della

perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone

non obbligatoriamente assicurate.

i)

...;

j)

Considerandi

2.

Le

spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv.

1.

lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)

per le spese e gli interessi

passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della

sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)

per i debiti derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi."

L'art.

9.

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

1.

La spesa per l’alloggio è

computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni

complementari

da una persona: all'AVS/AI per

la persona sola

b) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle

prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI

per i coniugi

c) per le unità di importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle

prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI

per i coniugi maggiorato

del

20%

2.

Se una persona che non fa parte

dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per

l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

2.6

Nell’ambito

dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il

principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da

tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene

riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere

alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono

tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi

(cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26

marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA

K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30,

DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del

2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der

schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing

Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con

sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha

rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è

possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona

non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite

un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente

assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore

professionale.

Con

sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha

stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto

prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle

prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie

da parte di terzi.

Nella

STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché

il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle

assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di

terzi.

L’assistenza sociale può, dunque,

essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie

necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi

o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio

di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte

di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente

(ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito

di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e

segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA

42.2017.51

del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre

2011).

Con

sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato

che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e

giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per

sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente

esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di

bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016

consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al

consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che

solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita

durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in

formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla

formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi

alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto

sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio

come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono

ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

In

una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra

Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un

richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,

quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,

crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di

una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o

realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere

alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

Quando

ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel

caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte

dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid.

8.2.2.; 9.3.).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023

consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27

dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1

e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative

spiegazioni.

2.7

Nel

caso di specie, come indicato al consid. 1.1., RI 1 - cittadino svizzero, nato

nel 1942, coniugato con RI 2 (cfr. doc. 318 ed all. A2 a doc. I) - si è

annunciato presso il Comune di domicilio ed ha chiesto il riconoscimento delle

prestazioni assistenziali.

Dal

preavviso comunale del 6 febbraio 2024 risulta quanto segue:

"

(…) il signor RI 1 inoltra domanda

di sostegno sociale quale integrativo alle entrate. Divide l’economia domestica

con la moglie, entrambi i coniugi sono beneficiari di una rendita AVS. La PC è

stata sospesa in quanto i signori non hanno dato seguito ad una richiesta di

documentazione da parte dell’IAS. Il richiedente è proprietario di alcuni

immobili tra i quali la sua abitazione primaria. Erano soci di alcune attività

forniscono gli atti del fallimento delle stesse. Ricevevano inoltre fr. 1'500.-

da parte di loro figlio ma quest’ultimo dichiara di non poterli più aiutare.

Informazioni complementari:

Dovranno dare seguito alla richiesta di documenti e

sbloccare le PC.

Preavviso ISC / UIS

Si preavvisa favorevolmente la domanda di sostegno

sociale. La lacuna secondo i parametri vigenti è di circa fr. 1'000.00.” (cfr.

doc. 139)

In

particolare, dall’estratto conto del conto intestato a RI 2 presso __________,

risultano per il mese di dicembre 2023 le seguenti entrate:

-

fr. 214.- in data 4 dicembre 2023 da parte della Cassa cantonale

AVS/AI/IPG avente causale intestata al marito, RI 1 (cfr. doc. 244);

-

fr. 1'100.- in data 22 dicembre 2023 da parte di __________ (cfr. doc.

244).

Vi

è, poi, un addebito di 1'348.38 avente causale “contratto __________ /

Ipoteca – Pagamento di interessi e ammortamento (…)” a favore di __________

(cfr. doc. 244). Al 31 dicembre 2023, il saldo del conto in questione era in

negativo di fr. (-) 40.13 (cfr. doc. 245).

Il

Conto __________ intestato a RI 1 dà, invece, atto dei seguenti accrediti:

-

fr. 877.- in data 4 dicembre 2023 da parte della Cassa Cantonale

AVS/AI/IPG, a titolo di “RI 2 Prestazioni __________” (cfr. doc. 236);

-

fr. 50.- in data 4 dicembre 2023 da parte di RI 1 tramite __________

(cfr. doc. 237);

-

fr. 382.- in data 22 dicembre 2023 da parte di __________ “Feliz

Navidad” (cfr. doc. 238);

-

fr. 2'000.- in data 22 dicembre 2023 da parte di __________, avente

causale “Reembolso prestamo” (cfr. doc. 238);

e

dei seguenti addebiti, in particolare per quanto concerne la fine del mese:

-

fr. 36.80 di data 26 dicembre 2023 per un acquisto alla __________ (cfr.

doc. 238);

-

fr. 230.50 corrisposti il 28 dicembre 2023 a favore di __________ (cfr.

doc. 238);

-

fr. 281.10 corrisposti all’Ufficio di esecuzione il 28 dicembre 2023

(cfr. doc. 238);

-

fr. 200.- versati il 28 dicembre 2023 a favore di __________ (cfr. doc.

239);

-

fr. 1'000.- a valere quale prelievo a contanti (cfr. doc. 239);

-

fr. 68.80 e fr. 30.70 per acquisti presso __________ del 28 dicembre

2023.

(cfr. doc. 239);

-

fr. 46.90 a favore di __________ in data 29 dicembre 2023 (cfr. doc.

239).

Il

saldo al 31 dicembre 2023 ammontava a fr. 88.28 (cfr. doc. 239).

Il

TCA rileva, peraltro, come oltre a quanto confluito sul conto __________ e

sulla relazione __________, il ricorrente e la moglie avrebbero ricevuto, in un

momento non meglio precisato, dal figlio __________ anche denaro contante, e

meglio come quest’ultimo ha indicato in uno scritto del 24 gennaio 2024 (cfr.

doc. 271; “negli scorsi mesi ho dovuto dare ai miei genitori in totale CHF

3'800.- versando alcuni sul loro conto di __________ e altri sul conto __________

e altri in contanti”).

Secondo

quanto emerge dal Catastrino del 15 ottobre 2021, RI 2 è proprietaria del fondo

n. __________, avente un valore di stima quantificato in fr. 302'642.- (cfr.

doc. 258).

Ella

risulta inoltre comproprietaria coattiva di 1/3 del fondo n. __________, avente

un valore di stima di fr. 10’898.65 e di 1/6 del fondo n. __________, il cui

valore di stima ammonta a fr. 613.50 (cfr. doc. 258).

Su

richiesta di RI 1 e della moglie del 18 dicembre 2023, l’Ufficio stima,

Bellinzona, ha trasmesso loro la “ristampa dell’estratto di stima in vigore”

per i tre fondi (cfr. doc. 251).

Dai

singoli “aggiornamenti intermedi” così prodotti risultano valori

maggiori rispetto ai precedenti, risultanti dal Catastrino, e meglio fr.

32'969.- per il fondo n. __________ (cfr. doc. 256) e fr. 3’681.- per il fondo

n. __________ (cfr. doc. 254), mentre la scheda di calcolo della stima per il

fondo n. __________ datante del 19 dicembre 2023, infine, dà atto di un valore

di stima complessivo (tra edifici e terreno) di fr. 302’642 (cfr. doc. 250).

L’importo

relativo all’ipoteca sull’immobile di proprietà di RI 2 dal 1° ottobre 2023

corrispondeva a fr. 383'750.- (cfr. doc. 264). Con un ammortamento trimestrale

di fr. 250.-, dal 1° gennaio 2024 l’ipoteca era di fr. 383'500.- (cfr. doc.

259).

RI

2.

risulta anche proprietaria del veicolo __________, immatricolato nel 2017

(cfr. doc. 267). In data 27 febbraio 2024 il valore della vettura è stato

valutato presso __________ in fr. 14'625.- (cfr. doc. 169-170).

Dagli

atti emerge, poi, che con decisione del 14 agosto 2023, avente effetto dal 1°

settembre successivo, ai ricorrenti sono state sospese le prestazioni

complementari (cfr. doc. 193) che dal 1° gennaio 2023, le PC erogate a favore

di RI 1 ammontavano a fr. 1'551.-, cui si aggiungevano fr. 1'182.- a titolo di

“premio forfettario assicurazione malattie” (cfr. doc. 101-105)

La

rendita di vecchiaia per il 2022 ammontava, per RI 2, a complessivi fr.

10'260.- (cfr. doc. 192) e per il marito, che nel medesimo anno ha percepito PC

per totali fr. 18'204.-, a fr. 2'508.- (cfr. doc. 191).

Con

decisione del 15 marzo 2024, l’USSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.2.),

negato ai ricorrenti il diritto a percepire le prestazioni Las.

Impugnato

dagli interessati (cfr. supra consid. 1.3.), il provvedimento in questione è

stato confermato con decisione su reclamo del 5 marzo 2025 (cfr. supra consid.

1.4.)

In sede ricorsuale, i ricorrenti

hanno presentato un riassuntivo dei debiti maturati nei confronti dei figli

(cfr. all. a doc. I).

2.8

Chiamato a pronunciarsi il TCA

ritiene, innanzitutto, utile rammentare che nell’ambito dell’assistenza

sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2. e 2.6..), vige il principio di

sussidiarietà, in ragione del quale l’erogazione di prestazioni assistenziali

viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di

provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a

cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte

di terzi.

Questa

Corte ribadisce, inoltre e come parimenti anticipato al consid. 2.6., che

l’Alta Corte ha già stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà un

richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse,

quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili,

crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di

una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o

realizzabili a breve termine (cfr. STF 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata

in DTF 146 I 1).

2.8.1

Chiamato

a pronunciarsi il TCA rileva, innanzitutto, che il quantum delle rendite

AVS percepite dai ricorrenti è stato conteggiato correttamente in complessivi

fr. 13'092.- annui dall’USSI. Gli interessati ne danno del resto atto nel loro

ricorso (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), lamentando unicamente che sarebbero

stati scambiati i loro nominativi in rapporto alle rendite percepite, ciò che

in ogni caso non ne modifica l’ammontare, correttamente computato dalla parte

resistente.

A

fronte del fatto che i ricorrenti in primis ritengono corretto quanto computato

dall’amministrazione, cui rimproverano solamente uno scambio di nomi, la

censura relativa al computo delle rendite AVS è divenuta priva d’oggetto.

2.8.2

Contestata

è, inoltre, la voce di calcolo 243 “Ogni altro reddito”, ove l’USSI ha

computato fr. 2'000.- al mese, pari a fr. 24'000.- annui; redditi, questi, che

i ricorrenti indicano di non percepire (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).

In concreto, come visto (cfr. supra

consid. 2.7.), il 22 dicembre 2023, sui conti dei ricorrenti sono stati

corrisposti dai figli dei medesimi fr. 3'482.-; “si tratta infatti di

prestiti”, hanno indicato RI 1 e RI 2, di “imprescindibili aiuti

puntuali da parte dei nostri figli” e del rimborso di un mutuo concesso

alla figlia (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).

Di questi fr. 3’482.-,

l’USSI, nei propri calcoli, ha in definitiva tenuto conto di fr. 2'000.-,

risultati comunque sufficienti per negare alla coppia il diritto alle

prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.4.).

Chiamato a pronunciarsi, il

TCA rileva che l’USSI ha correttamente preso atto degli accrediti di cui i

ricorrenti hanno beneficiato da parte dei figli il 22 dicembre 2023, rammentato

che l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto, segnatamente, alle prestazioni

volontarie da parte di terzi (cfr. supra consid. 2.6.).

Nel principio,

l’amministrazione li ha dunque giustamente considerati quali redditi.

Il TCA constata tuttavia

che, in concreto, alla fine di quel mese, i saldi due conti bancari della

coppia erano prossimi a fr. 0.-.

2.8.3

In una sentenza 42.2007.4

del 1° ottobre 2007, il TCA ha stabilito che, considerata in particolare la

circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere

una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e

contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI (ed in concreto da

questo richiamata nella propria decisione su opposizione; cfr. supra consid.

1.4.), secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel

conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in

linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale,

né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui

effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte

alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente

per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

Questo Tribunale ha, di

conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente

di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un

determinato mese nel calcolo del mese successivo.

In proposito cfr. pure

STCA 42.2023.25 del 14 agosto 2023; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9. e 2.10.; STCA

42.2021.46

del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2017.30 del 27 luglio 2017; 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA

42.2016.25

del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014

consid. 2.9.

La prassi dell’assistenza

sociale di tenere conto di un reddito corrisposto a fine mese per il mese

successivo è stata peraltro avallata anche dal Tribunale federale in una

sentenza 8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa a un caso del Cantone Basilea

Città (ordine di restituzione di prestazioni assistenziali di febbraio e

marzo 2017 a seguito del computo di un reddito da lavoro versato alla

ricorrente il 24 gennaio 2017).

Con giudizio 8C_675/2019

del 26 novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la sentenza 42.2019.23-24

emanata da questa Corte il 4 settembre 2019 riguardante il caso di un

beneficiario di prestazioni assistenziali il cui importo è stato determinato

tenendo conto, per luglio 2018, delle indennità giornaliere LAINF versategli

dopo il 23 giugno 2018 e per agosto 2018 delle IG LAINF corrispostegli il 31

luglio 2018.

Il TF ha segnatamente

indicato:

" 2.3.

(…) Il metodo di conteggio sviluppato

dall'amministrazione e confermato in più occasioni dalla Corte cantonale

(giudizio cantonale, consid. 2.8) è tutt'altro che insostenibile, ma è basato

su elementi che tengono anche conto della particolare situazione di

ristrettezze finanziarie di cui soffrono le persone al beneficio di prestazioni

assistenziali. Del resto, il ricorrente sembra dimenticare che l'assistenza è

fondata sul principio della sussidiarietà ed è l'ultima ancora di salvezza per

chi cade nel bisogno (da ultimo sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019

consid. 5.1).”

Per completezza giova

rilevare che è vero che con sentenza 8C_31/2020 del 26 marzo 2020 la nostra

Massima istanza ha accolto il ricorso di una richiedente le prestazioni

assistenziali alla quale erano state negate per il mese di maggio 2018

computando il reddito da attività lavorativa percepito il 19 aprile 2018. È

altrettanto vero, tuttavia, che in quel caso, come sottolineato dal TF, tornava

applicabile l’art. 27 della Legge del Canton Ginevra sull’inserimento e l’aiuto

sociale (LIASI) secondo cui per stabilire l’ammontare delle prestazioni sono

determinanti le risorse del mese in corso.

Per quanto attiene,

invece, al Cantone Ticino, la Las non prevede alcuna norma analoga.

Il TCA constata che, in

concreto, l’amministrazione non ha verificato se effettivamente il reddito

percepito nella suindicata forma alla fine di dicembre 2023 serviva a fare

fronte alle spese del mese successivo e non era invece stato utilizzato

immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è

stato versato.

Alla luce, da una parte, del

fatto che sui conti ben poco rimaneva al 31 dicembre 2023, e d’altra parte del

fatto che vi è stato, per esempio, un prelievo a contati di fr. 1'000.- senza

alcuna giustificazione nel senso dell’immediato pagamento di fatture per

dicembre 2023, rispettivamente, che non né dato sapere quanto il figlio dei

ricorrenti abbia anche prestato loro somme a contanti ed in che misura (cfr.

supra consid. 2.7. e doc. 271), o ancora, che non sono stati valutati gli

addebiti sui conti dei coniugi ricorrenti successivi ai versamenti a loro

beneficio da parte dei figli, gli atti devono essere rinviati all’USSI affinché

verifichi, nel caso concreto, se le entrate derivanti dai “prestiti” dei figli

della coppia potevano, o meno, essere conteggiate nel calcolo del mese successivo

e quindi per la determinazione del diritto alle prestazioni Las per gennaio.

Su questo punto, dunque, il

ricorso deve essere parzialmente accolto.

2.8.4

Relativamente, poi, alle

contestazioni alla voce di calcolo “Proprietà fondiaria nel Comune di

domicilio diversa dall’abitazione primaria”, giova rilevare che la stessa è

già stata stralciata dall’USSI nei propri calcoli mediante decisione su

reclamo.

I valori di stima nelle

rispettive quote di proprietà dei fondi n. __________ e __________ sono,

infatti, stati computati in aggiunta al valore di stima relativo al fondo n. __________.

Al netto degli oneri

ipotecari (che ammontassero a fr. 383'750.- o 383'500.- nulla muta ai fini del

risultato) e della quota esente sulla sostanza primaria di fr. 100'000.-, la

sostanza immobiliare mediante decisione su reclamo è stata computata al valore

di fr. 0.- e la censura dei ricorrenti in tal senso si rivela, dunque, priva di

oggetto.

2.8.5

Infine, circa il quarto “errore

fondamentale” che avrebbe “falsato” “il calcolo dell’USSI”, e

meglio il fatto che “il RIASSUNTO ALTRE PRESTAZIONI LAPS DELL’UR è

maggiorato di CHF 1'178.- mensili”, il TCA rileva che, come del resto

osservato dall’USSI, l’importo in questione, computato come spese ed in seguito

dedotto quale “altre prestazioni Laps”, corrisponde alla riduzione RIPAM

che viene attivata al momento in cui vengono riconosciute le prestazioni Las e

non ha influenza sul calcolo delle stesse (cfr. supra consid. 1.5.).

Su

questo punto, la decisione su reclamo è confermata.

2.9

Alla luce di tutto quanto

precede, la decisione su reclamo del 5 marzo 2025 deve essere annullata ai

sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda

a sensi del consid. 2.8.2. e rivaluti, quindi, il diritto di RI 1 e RI 2 alle

prestazioni Las per gennaio 2024.

2.10

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr.

il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara

Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17

del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024

consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA

42.2022.99

del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023

consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti

inammissibili con giudizio 8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA

42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato

ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA

42.2021.71

del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la

decisione su reclamo è annullata.

§ Gli

atti vengono rinviati all’USSI affinché proceda ai sensi di quanto indicato al

consid. 2.8.3.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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