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33.2023.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 agosto 2023Italiano45 min

persone sposate, eccettuati i coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02). L'importo

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Fatti

i redditi computabili e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono

sommati e in seguito ne viene determinata la differenza. Questo vale anche per

i coniugi separati giudizialmente che continuano o tornano a vivere in

comunione domestica (RCC 1986 pag. 143).

Le direttive prevedono delle deroghe al calcolo comune. Il N.

3141.01 DPC, al capitolo "Coniugi separati", riprende il tenore

dell'art. 3 cpv. 4 OPC-AVS/AI, secondo cui i coniugi sono considerati come

viventi separati secondo i capoversi 1 e 2

a. se la

separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o

b. se è in corso un'istanza

di divorzio o di separazione, o

c. se la

separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o

d. se è reso

credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

Anche il N. 3141.03 DPC si rifà all'art. 3 OPC-AVS/AI intitolato

"Coniugi separati", e meglio al suo capoverso 1, e indica che se

entrambi i coniugi hanno un proprio diritto a PC, in caso di separazione del

matrimonio i redditi computabili e le spese riconosciute sono calcolati

separatamente. A ciascun coniuge è computato l'importo destinato alla copertura

del fabbisogno generale vitale valido per le persone sole. L'importo della

pigione massima dipende dalla forma abitativa, dalle dimensioni dell'economia

domestica e dalla regione della pigione. A ogni coniuge viene attribuita la

propria rendita come reddito. Per quanto concerne le persone sole, il N.

3222.01 DPC indica che l'importo destinato alla copertura del fabbisogno

generale vitale per le persone sole si applica alle persone celibi, nubili,

vedove e divorziate. Per il N. 3222.02 DPC, tale importo si applica anche nel

caso dei coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02) e delle persone il cui

coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero o la cui dimora è ignota. È

inoltre applicabile alle persone che vivono in concubinato. Quanto alle coppie

sposate, il N. 3223.01 DPC precisa che l'importo destinato alla copertura

del fabbisogno generale vitale per le coppie sposate si applica a tutte le

persone sposate, eccettuati i coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02). L'importo

per le coppie sposate si applica anche se solo uno dei coniugi ha diritto a una

rendita (N. 3223.02 DPC). Giusta il N. 3232.04 DPC, sono considerate persone

che vivono sole tutte le persone che vivono in un'economia domestica composta

da una sola persona, compresi i coniugi separati secondo il N. 3141.01 e le

persone il cui coniuge vive in un istituto o in un ospedale.

2.7. La direttiva N. 3132.01 DPC, che

concerne il caso in cui i coniugi separati giudizialmente continuano o tornano

a vivere in comunione domestica, concretizza la STFA del 18 novembre 1985, di

cui è pubblicato un estratto in RCC 1986 pag. 143. L'amministrazione fonda la

sua decisione su questa sentenza.

In quella fattispecie, l'allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che per il calcolo

separato delle PC

si considera come determinante non il fatto stesso

della separazione dei coniugi, bensì il cambiamento della situazione economica

che ne risulta. Senza una tale modifica, il calcolo separato delle prestazioni

complementari - nonostante la separazione effettiva della coppia - non si

giustificherebbe (DTF 103 V 25; RCC 1977 pag. 410). In quel caso, malgrado

continuassero a convivere nello stesso appartamento, i coniugi erano

formalmente e legalmente separati al momento in cui la Cassa ha reso la

sua decisione nel 1984. In queste condizioni, il TFA ha giudicato corretto fondarsi

sulle circostanze effettive

e non soltanto su quelle giuridiche. Così,

poiché i due coniugi conducevano ancora una vita comune, nonostante la

separazione pronunciata dal giudice la situazione economica non era mutata. Siccome

determinanti sono le circostanze economiche, le PC dovevano quindi essere

calcolate secondo le regole valide per i coniugi che vivono insieme.

Come ha ricordato il Tribunale federale nella DTF 137 V 82 (= SVR

2012 EL Nr. 1) riguardante il calcolo dei redditi computabili e delle spese

riconosciute di una persona divorziata che ha continuato a vivere in

comunione domestica con l'ex coniuge nel medesimo appartamento di 4½ locali, la

sentenza pubblicata in RCC 1986 pag. 143 concerneva il calcolo della prestazione

complementare di due coniugi legalmente separati che continuavano a

convivere. Non l'ha quindi ritenuta applicabile al caso ticinese che ha

giudicato nel 2011. L'Alta Corte ha, a questo proposito, osservato che l'allora

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale), seguendo l'orientamento dell'ordinamento in materia, nel 1985 aveva

ritenuto determinante, per il calcolo separato della prestazione

complementare, non tanto il fatto della separazione (formale) dei coniugi,

quanto piuttosto il cambiamento della situazione economica risultante, sicché

senza una tale modifica il calcolo separato - malgrado la separazione effettiva

della coppia - non si giustificava (cfr. consid. 5.4).

Nel suo giudizio del 2011 il Tribunale federale ha inoltre

rilevato che la soluzione indicata in RCC 1986 pag. 143 si conciliava con il

tenore letterale del disposto legale in esame, che prevedeva espressamente -

come l'attuale art. 9 cpv. 2 LPC - di sommare i redditi e i fabbisogni

dei coniugi. Inoltre, sebbene ciò non trasparisse esplicitamente dalla sentenza

del 1985, era chiaro che la ragione che aveva indotto il Tribunale federale

delle assicurazioni a porre l'accento sulle circostanze economiche e non tanto

sull'aspetto formale, e a ritenere invariata la situazione economica dei coniugi

legalmente separati ma conviventi, era fortemente influenzata dalla

consapevolezza che, comunque, in una tale relazione perdurava l'obbligo di

assistenza e di mantenimento reciproci di cui all'art. 163 CC (cfr. consid.

5.4).

La determinazione congiunta delle PC va dunque

applicata in assenza di separazione legale o di divorzio ma anche ai coniugi

che sono separati legalmente e continuano a vivere insieme o tornano a

vivere insieme dopo una breve separazione. Infatti, alla base del sistema delle

PC v'è la prospettiva economica. Per

il calcolo separato delle prestazioni complementari non è determinante come

tale la circostanza di una vita separata (o di una separazione legale), ma la

modifica dei rapporti economici che ne deriva. Se essi non cambiano, non è

giustificato procedere con un calcolo separato (RCC 1986 pag. 143).

Nella DTF103 V 25 l’Alta Corte ha ritenuto che il

calcolo individuale delle PC in caso di separazione di fatto (e non decisa

giudizialmente) presuppone una mutazione della condizione economica della

coppia. Nella DTF 137 V 82 ha evidenziato, contrariamente a quanto ritenuto

dalla Corte cantonale, che il tenore letterale dell’art. 9 cpv. 2 LPC imponeva

di considerare i ricorrenti, divorziati, singolarmente anche se la convivenza

durava e se essi disponevano di un unico collegamento telefonico ed apparendo, esteriormente,

quale coppia ancora coniugata. In quel giudizio il TF ha ricordato in particolare

come:

" (…)

5.2 L'impossibilità, de lege lata, di trattare il

ricorrente e la ex moglie analogamente a due coniugi per il calcolo della

prestazione complementare deriva anche dalla seguente considerazione. Il cumulo

dei redditi (e dei fabbisogni) di determinati membri della famiglia (v. art. 9 cpv. 2 e 5 lett.

a LPC) si giustifica soprattutto perché il reddito del pensionato

non serve unicamente al soddisfacimento dei suoi bisogni personali, ma anche

alla copertura del fabbisogno vitale di eventuali familiari. L'esame del

diritto alla prestazione complementare deve pertanto comprendere il fabbisogno

vitale dell'intera famiglia se non si vuole vanificare lo scopo delle

prestazioni complementari che è poi quello di evitare situazioni di indigenza.

(…)

… con il divorzio viene a cadere

l'obbligo di assistenza e di mantenimento reciproci di cui all'art. 163 CC che

per contro perdura per tutta la durata del matrimonio, anche in caso di

separazione legale (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les

effets du mariage, 2a ed. 2009, pag. 248 seg.; sull'ipotesi, de

lege ferenda, di creare una norma che per il calcolo della prestazione

complementare tenga in ogni caso conto, indipendentemente dallo stato civile,

dell'esistenza o meno di una comunione domestica cfr. JÖHL, op. cit., pag. 1686

nota 237).

(…)

… se il

legislatore intendeva veramente parificare le persone divorziate a quelle

coniugate, non avrebbe mancato di farlo espressamente,

(…)

… nella sentenza pubblicata in RCC

1986 pag. 143, P 8/85 il Tribunale federale delle assicurazioni, seguendo

l'orientamento dell'ordinamento in materia, aveva ritenuto determinante, per il

calcolo separato della prestazione complementare, non tanto il fatto della

separazione (formale) dei coniugi, quanto piuttosto il cambiamento della

situazione economica risultante, sicché senza una tale modifica il calcolo

separato - malgrado la separazione effettiva della coppia - non si giustificava

(RCC 1986 pag. 143 seg., P 8/85 consid. 1; DTF 103 V 25).

(…)

… la ragione che aveva indotto il

Tribunale federale delle assicurazioni a porre l'accento sulle circostanze

economiche e non tanto sull'aspetto formale e a ritenere invariata - nella

fattispecie esaminata - la situazione economica dei coniugi legalmente separati

ma conviventi era fortemente influenzata dalla consapevolezza che comunque in

una tale relazione perdurava l'obbligo di assistenza e di mantenimento

reciproci di cui all'art. 163 CC.

Obbligo legale che per contro, per quanto esposto in precedenza, cessa con il

divorzio (cfr. pure

DTF 106 V 58 consid. 2 e 3 pag. 59 seg.). (…)”

2.8. Sulla scorta di

quanto precede va ribadito che il ricorrente è persona coniugata non

essendo giudizialmente separato, nè divorziato, da __________.

Dal profilo delle prestazioni complementari, il principio

stabilito dalla giurisprudenza del calcolo congiunto per i coniugi e per i

separati (giudizialmente o meno), se continuano o ritornano a vivere insieme

(DTF 137 V 82; RCC 1986 pag. 143), viene però meno se debba essere ritenuta una

separazione effettiva e concreta. Secondo l'ipotesi prevista dall'art. 3 cpv. 4

lett. c OPC-AVS/AI, se i coniugi vivono separati e se la separazione di fatto

dura ininterrottamente da almeno un anno, in deroga al calcolo comune, i

redditi computabili e le spese riconosciute di ciascun coniuge sono calcolati

separatamente (N. 3141.03 DPC). Per i coniugi separati non si applica quindi

l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le coppie

sposate (N. 3223.01 DPC), ma l'importo per persone sole (N. 3143.03 e N.

3222.02 DPC).

Va dunque verificato se l'insorgente debba essere considerato

quale coniuge che vive separato dalla moglie. A sostegno di tale tesi egli ha

prodotto documentazione fotografica e planimetrica (doc. XI-XVII con allegati),

documentazione che non suffraga il sussistere di una separazione di fatto sotto

il medesimo tetto come si dirà oltre.

Dagli atti della Cassa (doc. 20/30) emerge come, in conseguenza ad

istanza 4 luglio 2002 i coniugi __________ sono stati autorizzati a vivere

separati. Il Segretario assessore della Pretura competente ha ordinato al qui

ricorrente, a protezione dell’unione coniugale, di costituire un proprio domicilio.

L’abitazione coniugale di __________ è stata assegnata alla moglie

(proprietaria dell’immobile).

La Cassa di compensazione ha interpellato il Comune di __________

che, con email del 17 marzo 2023 (doc. V/1), ha affermato che "siamo a

confermarle che il signor RI 1 ha sempre risieduto in Via __________".

Ne viene che la decisione pretorile, cui non ha fatto seguito alcuna azione di

separazione legale o divorzio, non ha esplicato assolutamente effetti. Il

signor RI 1 ha sempre abitato nell’immobile di proprietà della moglie. In altri

termini la decisione della Pretura è rimasta nella sostanza lettera morta alla

luce dello scopo delle norme civili invocate. Il ricorrente non ha mai

abbandonato la casa dove viveva con la moglie e la convivenza è continuata,

secondo la teoria del ricorrente sino al gennaio 2008 quando egli ha domandato

le PC ed è stato sottoscritto, all’uopo, un contratto di locazione degli spazi

al livello inferiore della casa della moglie a Bissone come si vedrà.

Il 25 gennaio 2008, infatti, non ancora sessantaquattrenne, RI 1

ha domandato, con un patrocinatore, di essere posto al beneficio di PC (doc. 4

1-30). Con altri atti necessari egli ha prodotto un “contratto di locazione”

datato “gennaio 2008” (doc. 4 1-30) dal tenore laconico e senza

richiamo a modelli come d’uso (ci si riferisca ai modelli allestiti

dall’Associazione inquilini rispettivamente dalla CATEF, reperibili on line).

La pigione è stata stabilita in CHF 1'000 oltre a CHF 100 a titolo di acconto

spese (per una superficie decisamente contenuta e, quindi, con un costo

decisamente elevato per l’oggetto per come appare dalle fotografie e verrà in

seguito descritto). Colpisce il fatto che il contratto di locazione sia

sostanzialmente coevo alla richiesta di PC, e, con tutta verosimiglianza,

finalizzato alla stessa. Se fosse sussistita la situazione descritta in sede di

ricorso di una separazione di fatto dal 2002, il contratto doveva essere

antecedente. Non solo il contratto data del mese in cui le PC sono state

chieste, ma, come appare dalla documentazione della Cassa, i coniugi, che sono

sempre stati congiuntamente tassati, non risultano avere esposto fiscalmente

l’introito (da parte della proprietaria del fondo) della pigione con il

conseguente aggravio fiscale (tra altri si vedano i doc. 32 10-17, 34 5-15, 49

5-11).

Dal 1° gennaio 2008 (doc. F) l'assicurato sostiene di locare

l'appartamento di 50 mq al piano terra dell'abitazione di proprietà del coniuge

per CHF 1'100 al mese, spese accessorie comprese, mentre la proprietaria abita

nell'appartamento di 181 mq al piano di sopra. Nell'opposizione e nel ricorso,

la metratura dell'abitazione occupata dall'interessato è stata indicata in 45

mq e come tale risulta anche dal Registro federale degli edifici e delle

Considerandi

abitazioni, stato al 21 febbraio 2023 (doc. F), che si basa però sulla

dichiarazione che la proprietaria stessa ha reso nell'aprile 2011 a richiesta

del suo comune di domicilio (doc. XIII/4). Per sostenere e corroborare la tesi

di una separazione in casa il ricorrente, su invito del TCA (doc. XII), ha

prodotto delle fotografie relative alla sua situazione abitativa (doc.

XIV/A-AA) affermando, il 12 giugno 2023 (doc. XIV punto 7 pag. 3), che il suo

appartamento misura oltre 60 mq, giacché "il locale attualmente adibito

a soggiorno/ufficio tempo libero non è computato dall'Ufficio federale di

statistica in quanto è stato vetrato successivamente". Infine,

soltanto una settimana dopo, il 19 giugno 2023 (doc. XVII punto 6 pag. 2), nel

prendere posizione sulla documentazione che il Tribunale ha acquisito presso il

Comune di __________ (doc. XIII), l'assicurato ha riconosciuto che "la

metratura riportata dalla signora __________ su richiesta del Comune di __________

nel 2011 non è aggiornata. Infatti, il qui ricorrente ha trasformato il

porticato in locale soggiorno/ufficio tempo libero di circa 25 mq, portando di

conseguenza l'appartamento occupato dal sig. RI 1 ad un totale di circa 65-70

mq". Dalla planimetria allegata (doc. XVII/B), modificata e

dettagliata con il computer, verosimilmente dal ricorrente o da terzi per esso,

risulta che nel 2012 il portico è stato chiuso con delle vetrate con accessi

verso l'esterno della casa (doc. XIV/Q). Da questa stessa planimetria emerge

che altri lavori sono stati eseguiti in precedenza, nel 1989, quali

l'eliminazione di parte della roccia presente nel sottosuolo e il conseguente

ampliamento delle due cantine, lavori per i quali a suo tempo la proprietaria

aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione municipale (doc. XIII/2-3).

Dalla presa di posizione dell'Ufficio tecnico comunale e dal

confronto fra la planimetria originale del 1969 dell'immobile edificato sul

mappale n. 695 RFD di __________ (doc. XIII/2) e quelle modificate presentate

dal ricorrente (doc. XIV/B e XVII/B), non risulta che alla proprietaria sia

stata concessa l'autorizzazione per trasformare il locale tecnico in

lavanderia, la lavanderia in gabinetto con doccia (doc. XIV/W, XIV/X e XIV/Y) e

la cantina in ripostiglio/cucinotto, piastrellandola interamente (doc. XIV/K e

XIV/R). Medesimo discorso vale per la chiusura del portico con pareti, vetrate

di circa di 20 mq (445 cm x 458 cm) assertivamente adibito a soggiorno, ciò che

non appare verosimile comunque alla luce della struttura stessa e del difficile

uso e godimento dello spazio nella stagione fredda (per via delle vetrate e del

piastrellato a livello del giardino visibile sulle fotografie dello stesso

ricorrente, e questo nonostante la presenza di un radiatore [foto P]).

A prescindere dal fatto che non spetta allo scrivente Tribunale

pronunciarsi su queste trasformazioni edilizie apparentemente eseguite senza i

necessari permessi comunali, le fotografie allegate agli atti dimostrano che

l'immobile di due piani edificato sulla particella n. 695 RFD di __________, di

proprietà di __________, ad oggi non risulta suddiviso in due appartamenti

abitabili distinti e indipendenti l'uno dall'altro.

Le fotografie degli spazi al livello inferiore dell’immobile

mostrano locali adibiti a deposito di vestiti, attrezzi per la ginnastica in

casa, libri, un vecchio tavolo e sedie in plastica.

I locali, come rilevano le fotografie, presentano, in parte

almeno, muri grezzi e non intonacati (doc. R).

Come mostrano le fotografie non si può, come indicato, ritenere

l’esistenza di due distinti appartamenti in cui i coniugi (congiuntamente

imposti a livello fiscale e che non dichiarano il presunto canone locativo che

la moglie sostiene di incassare) vivono separati. Gli spazi a livello inferiore

mancano di un elemento fondamentale ossia una cucina, uno spazio cottura con

una presa d’acqua e relativo scarico, elementi caratterizzanti un appartamento

abitativo. Il cosiddetto fuoco non c’è. La posa di un mini frigorifero su di un

tavolo vicino ad un bollitore e un forno microonde non consentono seriamente di

ritenere l’esistenza della cucina, a prescindere dalle abitudini alimentari

dell’occupante gli spazi. Detti oggetti, facilmente spostabili (il frigorifero

ha dimensioni decisamente ridotte), non permettono quindi di concludere per la

presenza di un appartamento indipendente, non essendo tale un ente che non

abbia una cucina con presa d’acqua e relativo scarico delle acque. Agli spazi

in discussione si accede, poi, da una porta interna (doc. F) semplice e come

rileva il doc. B e non tramite una porta di separazione, la pretesa unità

abitativa del ricorrente appare inoltre divisa dall’atrio accessibile alla

moglie, egli non gode quindi dell’esclusivo godimento degli spazi che asserisce

di avere locato. Anche se l’accesso alla scala che conduce al piano superiore è

stato chiuso mediante una porta vetrata (doc. D) nulla muta alla conclusione

cui questa Corte giunge. Si ribadisce quindi che nel locale che l'assicurato ha

indicato come ripostiglio/cucinotto si distinguono un mini frigorifero di 44

litri alto neanche 50 cm, un forno a microonde, un cuoci riso e una macchina

per il caffè, mentre non v'è un lavandino e nemmeno vi sono delle piastre per

cucinare. Non vi è, poi, un tavolo con seggiole dove consumare il pasto. Sono

assenti contenitori della spazzatura normalmente presenti nelle cucine, non vi

sono locazioni per le stoviglie (non bastando acciò, avere appoggiato [foto K]

un piatto su un tavolo di lavoro). Questo locale ripostiglio/cucinotto - che

presenta muffa sulle pareti essendo seminterrato e verosimilmente umido - non può

essere qualificato quale cucina equipaggiata con acqua corrente e con gli

elettrodomestici indispensabili.

Si ribadisce ulteriormente che è particolare pure la situazione per

cui, per passare dal soggiorno alla camera da letto e al gabinetto, l'assicurato

debba varcare l'atrio della casa, che però è spazio comune ed usato dalla

moglie, la quale, per accedere dall'esterno della casa al piano superiore

rispettivamente dal piano superiore al giardino o alle cantine deve passare per

questo atrio di entrata siccome la possibilità alternativa per la piscina e il

giardino utilizzando delle scale esterne (doc. XIV/AA) appare inverosimile (si

pensi alle condizioni climatiche avverse).

Per raggiungere lo spazio occupato da un letto e il gabinetto, il

ricorrente deve transitare da questo atrio comune, anche se arriva da fuori

casa, mentre per entrare in soggiorno egli potrebbe usufruire di un accesso

indipendente che, tramite una porta finestra di vetro, collega l'esterno a un

nuovo locale creato nel 2012 (veranda vetrata).

Infine, va osservato come, se a bordo strada è presente un

citofono con due campanelli e due nomi, né accanto al portone di legno che

conduce al piano superiore né a quello di vetro da cui si accede al livello

inferiore ve n'è uno, ossia i due appartamenti non dispongono di un proprio

campanello e quindi non sono identificabili esternamente come due diverse abitazioni

(doc. XIV/O e XIV/Q), le foto non permettono poi di rilevare, al piano

inferiore un risponditore del citofono.

2.9

Come indicato l'autorizzazione, che

nel 2002 il Segretario assessore ha concesso ai coniugi, di vivere separati e

con l'imposizione, nei confronti del marito, di costituirsi un nuovo domicilio

altrove rispetto all'abitazione coniugale, non ha avuto seguito pratico. I

coniugi __________ hanno continuato a vivere sotto il medesimo tetto. Pertanto,

quanto stabilito il 5 agosto 2002 dalla Pretura è stato superato dagli eventi.

Il collegamento telefonico mobile di cui dispone l'assicurato non

comprova che egli viva in modo separato e indipendente dalla moglie; oggigiorno,

è infatti ormai usuale per chiunque fare capo a un servizio di telefonia

mobile. Il fatto, poi, che il ricorrente paghi un abbonamento ai servizi TV significa

che può guardare la televisione su qualsiasi dispositivo (televisore,

smartphone o tablet; cfr. ) e ciò non costituisce una prova a sostegno della

sua totale indipendenza dal coniuge (doc. K).

Sulla scorta del principio della verosimiglianza preponderante

valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), non è credibile

che il ricorrente e sua moglie vivano separati in due distinte abitazioni. Va

segnalato che nella STF P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta

Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano

superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il

pianoterra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il

piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere ed un gabinetto,

non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente.

Se i coniugi __________ avessero realmente costituito, da

separati, due domicili singoli essi avrebbero ottenuto due tassazioni distinte.

Essi, al contrario, sono imposti congiuntamente. Una richiesta di tassazione

separata è stata inoltrata all’UT __________ il 12 luglio 2022 ma è stata

rifiutata (doc. N) il successivo 3 agosto 2022. I tempi di questa richiesta sono

rilevanti siccome la domanda all’UT segue la decisione formale della Cassa poi

sfociata nella decisione su opposizione impugnata in questa sede. Come

rilevato, pur sussistendo una tassazione congiunta, se il marito avesse versato

il canone di locazione (il doc. G costituisce un plico di ricevute con

riferimento alle pigioni dell’anno 2021, il doc. 1 prodotto con il doc. Q [estratto __________ dal 1° giugno 2021 al 23

febbraio 2023] non attesta girate in

favore della signora __________) detto pagamento doveva comparire a livello

fiscale. Ciò non è avvenuto.

Altro elemento che desta dubbio è il plico doc. G ossia le

attestazioni di pagamento dei canoni locativi dal gennaio al dicembre 2021. Su

un modulo recante l’indicazione di “Fattura” è attestata, da parte

(verosimilmente) della signora __________, ricevuta dell’importo dell’“affitto”

con la specifica del mese per cui sarebbe stato pagato nonché la data del

pagamento: sempre il primo giorno del mese. Dall’estratto bancario (doc. 1

allegato alla domanda di assistenza giudiziaria doc. Q) non emergono prelevamenti

in contanti per l’importo della pretesa locazione avvenuti il primo giorno del

mese rispettivamente a fine del mese precedente. Vi sono, invero, dei

prelevamenti per importi rilevanti (con riferimento alla complessiva

movimentazione del conto) ma sempre successivi alla data del preteso pagamento

delle pigioni; a giugno 2021 sono prelevati CHF 3'000.- ma solo il 4 giugno

2021.

(dal __________); per luglio 2021 il prelevamento (sempre a __________) è

dal 5 luglio 2021 (CHF 2'900.-), per agosto 2021 il prelievo è del 5 agosto

2021.

(sempre a __________), per settembre un prelievo di CHF 2’700.- avvenuto

il 7 settembre 2021, per ottobre 2021 uguale importo prelevato il 6 ottobre

2021, per novembre CHF 2'900.- il 3 novembre 2021 e dicembre CHF 3'000.- il 3

dicembre 2021. Tutti prelevamenti che riducono a poche centinaia di franchi

l’avere in conto sono successivi alla data del pagamento del canone di

locazione di cui al doc. G. Ciò che rende le ricevute prodotte non affidabili e

tali da non comprovare il versamento del canone assertivamente concordato.

2.10

In concreto si deve ritenere che, i

coniugi, non sono divorziati, e neppure separati legalmente, come non lo sono

nemmeno di fatto. Essi continuano a vivere nella medesima casa che condividono

e nella medesima economia domestica sono astretti, a norma dell’art. 163 CCS, a

reciproco sostegno e aiuto e rappresentano (art. 166 cpv. 1 CCS) l’unione

coniugale per i bisogni correnti. Essi condividono gli stessi spazi in costanza

di matrimonio. Il caso concreto si differenzia da quello giudicato nella

sentenza pubblicata in RCC 1986 pag. 143, in cui i coniugi continuavano sì a

vivere insieme, ma erano separati giudizialmente. In questo senso, il

ricorrente va quindi senza dubbio considerato come persona coniugata, che continua

a vivere insieme alla moglie. Di conseguenza, conformemente all'art. 9 cpv. 2 LPC,

le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi sono sommati

e all'assicurato si deve computare l'importo destinato alla copertura del

fabbisogno generale vitale valido per i coniugi.

La soluzione adottata dalla Cassa cantonale di compensazione di

effettuare un calcolo comune dei redditi computabili e delle spese riconosciute

dei coniugi deve dunque essere tutelata.

2.11

Sulla scorta delle considerazioni

esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto. Portando

il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha

previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.12

Con il ricorso l'assicurato

ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e ha

presentato la nota di onorario di CHF 2'020 allestita dal suo patrocinatore il

27.

febbraio 2023 (doc. P) per prestazioni dal 10 al 27 febbraio 2023. Di

principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF

124.

V 301 consid. 6). L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della

difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG). L'art. 2 LAG definisce il

principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei

mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la

possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e

amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti). In particolare, il requisito della probabilità di esito

favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid.

2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251;

Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 492, n. 1). A tal proposito, si osserva che per valutare la

probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio

particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame

non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere

respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non

lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304,

consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere

il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori

rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito

favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;

Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, a una

prima valutazione della tematica in esame il ricorso non era, sin dall'inizio,

sprovvisto di esito favorevole. Infatti, visti i necessari accertamenti

effettuati, che rendono superfluo, alla luce del principio dell'apprezzamento

anticipato delle prove, procedere con il sopralluogo richiesto dal ricorrente, le

conclusioni del ricorso meritavano un'analisi approfondita e una valutazione

specifica e non erano, quindi, da ritenersi prive di probabilità di successo

(STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 5). La condizione dell'indigenza dell'assicurato

va esaminata tenendo conto anche della capacità economica della moglie, essendo

egli tuttora coniugato e vigendo perciò l'obbligo di mantenimento reciproco di

cui all'art. 163 CC. Ciò stante, sulla scorta delle rendite AVS dei coniugi di CHF

25'248 annui, della rendita pensionistica estera dell'assicurato di circa CHF

4'500 all'anno (che non risulta dichiarata all'autorità fiscale cantonale [doc.

Q], circostanza che questa Corte deve segnalare al competente UT a norma

dell’art. 185 cpv. 1 2a frase LT), e delle prestazioni complementari

di CHF 9'705 annui (CHF 809.- x 12) spettanti ai coniugi per l'anno 2023 (doc.

86), si giunge a un reddito totale di quasi CHF 40'000 a disposizione nel 2023 del

ricorrente e di sua moglie per vivere. A questo si aggiunge la sostanza netta

(prima della deduzione sociale per i coniugi di CHF 60'000 come appare

dall’ultima tassazione agli atti riferita all’anno 2021) che era pari a CHF

46'000. Tale tassazione è stata prodotta dal ricorrente a sostegno della sua

pretesa indigenza (doc. Q), per tale ragione deve essere ritenuta in questa

sede. Quali spese vanno riconosciuti gli interessi passivi sul mutuo ipotecario

pari a CHF 5'400 e le spese di manutenzione dell'immobile di CHF 3'685 giusta

l'art. 16 OPC-AVS/AI indicati nella notifica di tassazione IC/IFD 2021, come

pure le spese di riscaldamento che per il 2023 ammontano a CHF 3'060 secondo

l'art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI. Visto che i premi di cassa malati dei coniugi di CHF

12'654 sono già interamente coperti dalle prestazioni complementari, non vanno

considerati come spesa. A ciò si aggiunge invece il minimo vitale agli effetti

del diritto esecutivo, che per coniugi è pari a CHF 20'400. Si ha perciò un

fabbisogno annuo complessivo di CHF 32'545. La differenza con i redditi di

circa CHF 7'500 esclude (senza neppure considerare la sostanza) la condizione

dell'indigenza. Per tale ragione l’istanza va respinta spettando al ricorrente

fare fronte, anche a rate, alla nota d'onorario del proprio avvocato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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