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34.2024.16

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23 ottobre 2024Italiano14 min

il matrimonio) e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 20'422.75 presente il 1. ottobre 2019, l’importo accumulato in

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Fatti

il matrimonio) e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 20'422.75 presente il 1. ottobre 2019, l’importo accumulato in

costanza di matrimonio da CV 1 e suscettibile di essere diviso va cifrato in

fr. 20'422.75 (0 + 20'422.75).

2.6 Avere acquisito da AT 1

Dall’inserto si evince che al momento

del matrimonio AT 1

disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 118’394

presso la __________ (cfr. II-2 verso), dove è stato assicurato sino al 31

luglio 2009 e dove il 1. ottobre 2003 ha effettuato un prelievo per il

finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 116’900 (II-3). è stato in seguito assicurato, sino al

31 dicembre 2015, alla __________ (cfr. sub II-1), dal 1. aprile 2018 al 31

agosto 2019 presso __________ dove alla data del riparto (1. ottobre 2019) era

ancora depositato un avere quantificabile (considerati gli interessi) in fr.

186'000 (cfr. VI-B). In data 1. ottobre 2019 egli disponeva pure di un avere di

fr. 203 presso la __________ (cfr. VI-A) rispettivamente di un avere di fr.

6'532.35 su un conto di libero passaggio della __________ (cfr. II-2). Da

settembre 2020 al 31 dicembre 2022 è stato quindi assicurato presso la __________

(cfr. sub VI-A) ed infine, a partire da gennaio 2023 è assicurato presso l’AT 2

dove dispone di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 168'294.90 (valuta

23 agosto 2024) (cfr. XV).

Richiamati i già citati artt. 22a

cpv. 3 LFLP, 30c LPP e 331e CO e la tabella di calcolo di cui al Bollettino LPP

UFAS

n. 143, posto un avere al momento del matrimonio di fr.

118’394 rispettivamente di fr. 119’184.65 (tenendo cioè in

considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data

del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch),

considerato il prelievo di fr. 116'900 effettuato il 1. ottobre 2003 di cui fr.

0 acquisiti durante il matrimonio (stante l’avere di fr. 118'394 presente il 18

luglio 2003) e tenuto conto di un capitale previdenziale complessivo di fr. 192'735.35 (186'000 + 203 + 6'532.35)

presente il 1. ottobre 2019, l’importo accumulato da AT 1 in costanza di

matrimonio e suscettibile di essere diviso ammonta a fr. 192'735.35

(0 + 192'735.35).

2.7 Conguaglio

Sulla scorta di quanto

precede, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra

consid. 1.1), considerati i rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi, a

favore di CV 1

spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 86'156.30

([192'735.35 – 20'422.75] : 2).

Per

applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;

Considerandi

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previden-za o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6

dicembre 2010). Le disposizioni precitate esprimono il

principio fondamentale del mantenimento della previdenza; esse impediscono di

compensare crediti di un coniuge con la prestazione d’uscita di cui l’altro

coniuge beneficia (STFA B/131/04 del 23

febbraio 2006 consid. 4.2).

Nelle

more della presente procedura gli ex coniugi hanno congiuntamente chiesto che

l’avere di spettanza della ex moglie stabilito in questa sede non venga trasferito

a suo favore (presso il suo istituto di previdenza) – ciò che equivale ad una rinuncia

al conguaglio di sua spettanza – ma rimanga sul conto dell’ex marito, onde

permettere alla prima di rilevare la quota di comproprietà del secondo e diventare

quindi proprietaria unica del fondo mappale __________ RFD di __________ (su

cui è stata edificata nel 2003 l’abitazione coniugale) (cfr. VI, VII, X, XIV).

Al

riguardo è bene ricordare che

alle parti non è dato di rinunciare alla divisione dinanzi al tribunale delle

assicurazioni, l’esame in merito ad una parziale o totale rinuncia essendo di competenza

del giudice del divorzio (Baumannn/Lauterburg, in FamKomm / Scheidung, 2005, ad

art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; cfr. art. 141 cpv. 3 CC; STF

B 116/03

del 16 agosto 2006 consid. 2.3;

DTF 129 III 481). In caso di

rinuncia il giudice del divorzio deve segnatamente verificare d’ufficio se

rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità

(art. 124b cpv. 1 CC; Dupont, Nouveau droit du partage de la prévoyance

professionnelle après divorce, in Hürzeler (ed.) Gleichstellungsrechtliche

Fragen im Sozialversicherungsrecht, p. 65).

La

soluzione prospettata dagli ex coniugi non è pertanto suscettibile di essere

omologata.

Stante quanto precede,

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra

parte obbligatoria e sovraobbligatoria ed in assenza di indicazioni dalle parti

interessate, l’importo di fr. 86'156.30

dovrà essere trasferito da parte dell’AT 2 a favore di CV 1

presso

il CV 2.

Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati

articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui

superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su suddetto importo a far tempo dal 1. ottobre 2019

e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02

dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003;

Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.8

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a fr. 192'735.35.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1

durante il matrimonio e soggetto a

divisione ammonta a fr. 20'422.75.

3.- È

fatto ordine all’AT 2 di versare a favore di CV 1, presso il CV 2, l’importo di fr. 86'156.30

oltre

interessi compensativi dal 1. ottobre 2019.

.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

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