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Decisione

42.2022.42

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3 ottobre 2022Italiano23 min

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

Source ti.ch

Fatti

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

2.2. In

concreto, esaminate con attenzione le carte processuali, il TCA ritiene che le

argomentazioni formulate nel ricorso contro la decisione su reclamo del 9

maggio 2022, con la quale l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione del 30

marzo 2021 emesso nei confronti di RI 1 (cfr. doc. 44) - come peraltro pure

quelle esposte nel reclamo del 6 aprile 2021 contro l’ordine di restituzione

del 30 marzo 2021 - concernono la buona fede dell’insorgente nel percepire i

versamenti da parte dell’assistenza sociale e le sue difficili condizioni

economiche che non le consentirebbero la restituzione dell’importo richiesto

(cfr. doc. I; 42, consid. 1.5.; 1.2.).

In

effetti la ricorrente, nello scritto del 6 aprile 2021, dopo aver descritto le

sue condizioni di salute connesse a una patologia oncologica diagnosticata nel

2019, ha asserito, da una parte, di avere “sempre inviato al vostro Ufficio

tutti i documenti da voi richiesti con la massima trasparenza, rispetto e

puntualità” e che “il signor __________ ed io abbiamo sempre creduto,

che essendo il vostro Ufficio a conoscenza della nostra situazione, chiedesse

in automatico i documenti che ritenevano necessari e indispensabili per il

calcolo della prestazione (…)”, dall’altra, che la restituzione

dell’importo di fr. 13'567.-- sarebbe per lei un onere troppo grande a cui le

sue entrate non permetterebbero di fare fronte (cfr. doc. 42; consid. 1.2.).

Nel

ricorso l’insorgente ha altresì puntualizzato che il suo ex compagno ha sempre

inviato, regolarmente e su richiesta, la documentazione necessaria all’Ufficio

di sostegno sociale (tra cui la contabilità mensile della sua attività

indipendente finché ha potuto lavorare) e che “ho vissuto e sto tuttora

vivendo una situazione nuova e difficile sotto tutti i punti di vista e non

sono riuscita di conseguenza, come in passato, a svolgere la mia attività che

mi permetteva, di essere indipendente finanziariamente e aiutare e supportare,

almeno in parte a livello economico, anche il mio ex compagno. [Non è mai stata

mia intenzione tenere all'oscuro l'Ufficio del sostegno sociale sulla mia nuova

situazione finanziaria di proposito anche perché ripeto, ho sempre pensato di

aver avuto diritto alla prestazione complementare proprio perché il mio canone

di locazione era diventato troppo alto, non avendo più entrate quale

indipendente e ricevendo solo fr. 1'556.- di AVS (le uscite erano superiori

alle entrate mensili)”.

La

medesima ha infine formulato il seguente quesito: “chiedo di poter vivere

serenamente e provare a ricrearmi una vita semplice ma dignitosa ma come faccio

avendo un grosso debito da restituire e non avendo soldi a disposizione?”

(cfr. doc. I; consid. 1.5.).

Anche

l’USSI, del resto, nella decisione su reclamo ha evidenziato che “la

reclamante sostiene implicitamente di aver agito in buona fede e che la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (…)” (cfr. doc. A p.to H).

Nella

risposta di causa l’amministrazione ha poi ribadito che la ricorrente aveva

sollevato il concetto di buona fede e fatto valere delle precarie condizioni

economiche nella procedura di reclamo, elementi poi confermati nell’atto di

ricorso (cfr. doc. V pag. 5).

L’insorgente

non ha d’altronde mai contestato il computo della prestazione complementare nei

calcoli volti a determinare l’importo da restituire relativo alle prestazioni

assistenziali percepite a torto a far tempo dal mese di gennaio 2020, né del

capitale ricevuto da __________ nel conteggio di settembre 2020 (cfr. doc. 44).

Nemmeno ha sollevato obiezioni circa l’ammontare in quanto tale chiestole in

restituzione.

È

vero che la ricorrente, il 13 aprile 2021, rispondendo alla richiesta dell’USSI

del 7 aprile 2021, volta a sapere se il suo scritto del 6 aprile 2021 che ha

fatto seguito all’ordine di restituzione del 30 marzo 2021 fosse da intendere

quale reclamo formale contro la decisione del 30 marzo 2021 (cfr. doc. 40;

consid. 1.3.), ha indicato che la sua lettera del 6 aprile 2021 “è un

reclamo formale in merito all’ordine di restituzione del 30 marzo 2021” (cfr.

doc. 39; consid. 1.3.).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che l’amministrazione, benché il provvedimento del

30 marzo 2021 contemplasse la facoltà, oltre che di interporre reclamo, di

presentare domanda di condono (cfr. doc. 44 pag. 2), nel suo scritto del 7

aprile 2021 ha soltanto chiesto all’insorgente di confermare se la lettera del

6 aprile 2021 fosse un reclamo formale (cfr. doc. 40), senza domandarle se in

alternativa non andasse considerata quale richiesta di condono viste la buona

fede invocata implicitamente - come sottolineato dalla parte resistente stessa

(cfr. doc. A p.to H; consid. 2.2.) - e le asserite precarie condizioni

economiche.

Alla

luce delle argomentazioni fatte valere con lo scritto del 6 aprile 2021 (cfr.

doc. 42; consid. 1.2.; 2.2.), questo Tribunale ritiene che la ricorrente, il 13

aprile 2021, abbia unicamente voluto affermare che si opponeva in modo formale

alla restituzione, avendo, a suo dire, sempre inviato tutta la documentazione e

non avendo le entrate sufficienti per farvi fronte. Nulla consente di

concludere, per contro, che intendesse pure contestare il principio della

restituzione a seguito del computo delle PC e del capitale LPP o il relativo

importo.

2.3. La

buona fede e l’onere troppo grave costituiscono i presupposti del condono (cfr.

consid. 2.1.).

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di

condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (cfr. STF

8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3

febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.;

STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF

8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Le

censure sollevate nell’impugnativa (cfr. consid. 2.2.) sono, pertanto,

inammissibili e saranno esaminate nella procedura successiva relativa al

condono.

Considerandi

L’amministrazione

si è, del resto, già impegnata ad esaminare le condizioni del condono (buona

fede e precarie condizioni finanziarie invocate dalla ricorrente) con separata

decisione (cfr. doc. A p.to H; V pag. 5).

Il

presente ricorso è conseguentemente irricevibile (cfr. STCA 42.2021.33 del 28

giugno 2021; STCA 39.2018.10 del 17 settembre 2018; STCA 42.2017.43 del 23

ottobre 2017; 42.2011.32 del 9 gennaio 2012).

2.4

A

titolo abbondanziale è comunque utile rilevare che è

tenuto alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione,

alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto o che le è stata versata

di un importo superiore a quello spettantele (cfr. STF 8C_294/2018 del 28

giugno 2018 consid. 4.2.2.). Deve essere restituita la prestazione che viene

erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di

ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.

A

questo stadio non è rilevante sapere se l'interessato fosse in buona fede

oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona

fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di

condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del

22.

febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018

del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid.

3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e).

Va, inoltre, osservato che nell'assistenza sociale

vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps, secondo

cui l'assistenza sociale può essere riconosciuta solo se il richiedente non può

far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a

cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte

di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017

del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid.

2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015,

p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für

Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Nella STF 8C_42/2013 del 15

ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha

potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e

private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142

V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto

complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato

nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo

rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da

altre indennità giornaliere. Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è

l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo

all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

In

una recente sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. il Tribunale

federale ha peraltro osservato:

"

(…) l'aiuto sociale non deve

essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura

sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare

situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e

complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione

rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114

seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

2.5

Nel

caso di specie dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente, nel

periodo determinante gennaio 2020 – febbraio 2021 ha percepito una PC di fr.

900.-- mensili escluso il premio dell’assicurazione malattia (cfr. doc. 75; 81)

e nel settembre 2020 ha ricevuto un capitale di fr. 35'258.80 da __________ (cfr.

doc. 68; 108). Le PC e il capitale citato non sono stati computati nei calcoli

iniziali delle prestazioni assistenziali relativi a tale lasso di tempo.

In

virtù del principio di sussidiarietà tali importi andavano, però, considerati

nei conteggi delle prestazioni assistenziali.

Da

un profilo oggettivo la ricorrente, avendo beneficiato da gennaio 2020 a

febbraio 2021 di prestazioni ordinarie calcolate senza conteggiare le PC e il

capitale erogatole dalla __________, ha dunque effettivamente ricevuto

indebitamente parte delle stesse.

Nel

caso di specie sono, perciò, date le condizioni per rivedere le decisioni di

attribuzione delle prestazioni assistenziali per i mesi da gennaio 2020 a

febbraio 2021 emesse in prima battuta (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021

consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016

del 26 ottobre 2016 consid. 2).

Ne

discende che in casu l’amministrazione ha ad ogni modo a ragione richiesto alla

ricorrente la restituzione di parte delle prestazioni assistenziali ricevute da

gennaio 2020 a febbraio 2021.

2.6

In ambito di

assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6.

ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65

cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Nel

caso concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è

applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e

considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il

legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese

nell’ambito dell’assistenza sociale, non si

riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022;

decreto 42.2022.46 del 25 luglio 2022; decreto 42.2022.44 del 13 giugno 2022;

STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Gli atti

sono trasmessi all’USSI per pronunciarsi in merito alla domanda di condono.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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