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Decisione

42.2024.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 giugno 2024Italiano51 min

Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza

Source ti.ch

Fatti

i. è perseguito penalmente o è stato

oggetto di una condanna penale;

j. si rende colpevole di una grave

violazione del suo obbligo di collaborare, in particolare non rivela la sua

identità;

k. espone a pericolo la sicurezza e

l’ordine non dando seguito agli ordini dei collaboratori della procedura o

delle istituzioni responsabili dell’alloggio.

1bis Il

capoverso 1 si applica ai rifugiati solo se la parità di trattamento con le

persone residenti in Svizzera è assicurata.

2Le prestazioni di aiuto sociale

ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L’importo da

restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto

sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L’articolo 85

capoverso 3 è applicabile.”

L'elenco

dell'art. 83 LAsi riguardo ai motivi per poter rifiutare, ridurre o sopprimere

in tutto o in parte le prestazioni assistenziali non è esaustiva. I cantoni

sono liberi di emanare disposizioni supplementari tese a lottare contro gli

abusi (cfr. DTF 130 I 82 consid. 3).

2.6. Nella

presente evenienza l’URAR non è entrato nel merito delle domande della

ricorrente tendenti a ottenere prestazioni assistenziali per i mesi di novembre

e dicembre 2023, in quanto non è stata presentata la documentazione finanziaria

relativa a __________ considerato convivente della stessa (cfr. doc. 183=A6;

179=A7; 153=19=A4; 20=A3; A1).

L’insorgente

ha contestato tale modo di procedere, facendo valere di non costituire un

nucleo familiare con __________, presso la cui abitazione continuava a vivere

senza che tra loro ci fosse alcuna relazione familiare o sostegno economico

(cfr. doc. 165; consid. 1.5.). Ella ha precisato che il loro rapporto

sentimentale, iniziato nel mese di agosto 2022, si è raffreddato e si è

concluso giorno dopo giorno lentamente (cfr. doc. 28; consid. 1.8.).

Nel

ricorso la medesima ha ribadito di non avere un nucleo familiare in Svizzera e

ha affermato di essere giunta in Svizzera da sola, di non essere fidanzata né

sposata (cfr. doc. I; consid. 1.13.).

2.7. L’art.

4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza

sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las) e per analogia ai titolari di un permesso di

soggiorno S (ritenuto che ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LAsi la concessione di

prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto

cantonale; cfr. consid. 2.4.), prevede che l’unità di riferimento (UR; ossia la

cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione; cfr.

Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova

legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5)

è costituita, oltre che dal titolare del diritto, segnatamente, dal partner

convivente, se la convivenza è considerata stabile.

L’art. 2a Reg.Laps

enuncia poi che:

"

La convivenza è

considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi

di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

2.8. Secondo

la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. DTF 141 I 153; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La

giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una

convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la

forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti

a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone

di medesimo sesso (che avevano due abitazioni distinte e un appartamento di

vacanza di una delle due, ma che con verosimiglianza preponderante in caso di

necessità erano sempre disposte ad aiutarsi), l'Alta Corte ha stabilito che una

comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento

(costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto

della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82

consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto

2011 consid. 2.2.).

Con

giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta

Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la

convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni

e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione

della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe

stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi

indicazione in proposito.

Inoltre,

non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato

disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia

domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare

dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a

quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e

ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine

il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava

arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato

un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da

precedenti relazioni.

In

una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un

beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo

appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune

in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si

è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata

nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha

avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare

la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono

di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La

circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad

orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con

giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta

Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone

Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una

beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da

parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il

TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo

di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del

convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni

sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo

l’Alta Corte il budget COSAS (dal

2021 CSIAS) ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte

le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo

comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la

maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente

come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente.

Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza

giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo

esistenziale (consid. 5).

Il

Tribunale federale, con giudizio 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha confermato

quanto stabilito da questa Corte (STCA 39.2018.7 del 24 settembre 2018), ossia

il diniego a un’assicurata degli assegni integrativi e di prima infanzia da

ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia

cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato

considerato anche il padre di sua figlia, nata nell’ottobre 2017, nonostante

disponessero di due abitazioni differenti.

La

nostra Massima Istanza ha evidenziato che due persone vanno considerate

conviventi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente

dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e

sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.

In

una sentenza 8C_307/2022 del 4 settembre 2023, pubblicata un DTF 149 V 250

(cfr. pure Comunicato stampa del Tribunale federale del 3 ottobre 2023),

relativa a un uomo al quale l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente

i pagamenti dell’assistenza sociale e in seguito con delle decisioni formali ha

soppresso con effetto retroattivo il diritto all’aiuto sociale (secondo il TF

il modo di operare dell’amministrazione che ha interrotto in modo informale

versamenti con effetto immediato diversi mesi prima di decidere formalmente è

inammissibile), non avendo inviato la documentazione relativa alla sua partner

convivente incinta, l’Alta Corte ha ricordato che non è arbitrario tenere conto

di una relazione di concubinato stabile nel contesto della concessione delle

prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse economiche, benché non

esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra i partner. In

quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano pronti ad

assicurarsi mutualmente assistenza.

Di

principio è ammissibile computare un contributo di concubinato nel calcolo

dell’aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in relazione

di concubinato stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.

Questione

lasciata aperta se lo stesso vale nel caso in cui la persona non sostenuta

dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni complementari a una

rendita AVS/AI (consid. 5).

Se

la persona beneficiaria dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare

all'accertamento dei fatti determinanti per il conferimento e la fissazione

delle prestazioni di aiuto finanziario, una sospensione di queste prestazioni è

ammissibile

2.9. Questo

Tribunale, dal canto suo, con giudizio 42.2010.13 del 19 agosto 2010, il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_796/2010 del 25

marzo 2011, ha altresì stabilito che è possibile ammettere una convivenza non

solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una comunione

domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un rapporto

di relazione.

In

una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13

pag. 66 seg., ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la

restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza

sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva

essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di

quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti

anni.

In

quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la

compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo

(dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo

appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione

dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana,

passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte),

occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre

la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante

differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della

signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata

dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con

sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39

segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di

prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata

respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era

stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il

TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che,

indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia

conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non

risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente

procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps

e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo

precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In

effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la

convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima,

non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre

gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune

sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti

per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi

Considerandi

mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi

convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al

matrimonio.

Questo

Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile

2014.

l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal

medesimo e da sua figlia.

Questa

Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016

N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il

compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo

l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato

di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una

convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata

stabile.

Con giudizio 42.2016.11

del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie concernente una

ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre anni ritenendo

che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1

lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre anni.

In

una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a

ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API

richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava

considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in

quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps

nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si

frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante.

Con

giudizio 42.2022.19 del 20 giugno 2022 il TCA ha confermato il diniego del rinnovo

delle prestazioni assistenziali, poiché la richiesta era stata presentata

soltanto dal ricorrente invece che unitamente alla compagna. L’insorgente,

prima di essere avvertito circa possibili conseguenze in relazione al suo

diritto all’assistenza sociale, aveva asserito di intrattenere una relazione

sentimentale da diversi anni e di convivere stabilmente con la compagna.

Gli

atti sono, comunque, stati trasmessi all’USSI, affinché verificasse per il

lasso di tempo successivo allo sfratto l’eventuale diritto del ricorrente a

prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto d’emergenza.

In

una sentenza 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a

torto la Cassa aveva chiesto la restituzione di AFI e API, stabilendo che il

padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché non legalmente riconosciuto, era

parte della sua unità di riferimento sulla sola base della segnalazione al Ministero

pubblico, quando però il procedimento penale non era concluso. Gli atti sono

stati rinviati per complemento istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di

restituzione. È stato ad ogni modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa

aveva comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima

di pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione.

Con

sentenza 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di

procedere dell’amministrazione che non era entrata nel

merito di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla

persona che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava

considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere

computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.

Il

ricorso contro la STCA 39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale

federale con pronunzia 8C_61/2023 del 22 marzo 2023.

Con

giudizio 39.2023.5 del 21 agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente

la Cassa aveva negato il diritto agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022

a un’assicurata, madre di due figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022,

in quanto nella sua unità di riferimento andava computato anche il padre della

secondogenita. In effetti, da un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che

quest’ultimo trascorreva molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata.

Dall’altro, dagli atti risultava che il medesimo e l’insorgente si aiutavano

reciprocamente.

In

particolare il padre della piccola si recava dall’assicurata al mattino per

tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La

ricorrente, dal canto suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura.

Gli

atti sono stati, invece, rinviati, per verificare se

nell’unità di riferimento dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima

figlia di lui, nata nel 2001 da un precedente matrimonio e in prima formazione.

In

una sentenza 42.2023.36 del 21 febbraio 2024 il TCA ha confermato il modo di

procedere dell’USSI che aveva sospeso l’erogazione delle prestazioni

assistenziali a una persona, poiché era stato ritenuto, sulla base in

particolare, dei controlli di Polizia, che la stessa convivesse in modo stabile

con l’ex marito, nonostante i due avessero preso in locazione due appartamenti

distinti in due diverse località.

Al

riguardo cfr. pure STCA 42.2023.35 del 21 febbraio 2024; STCA 42.2022.90 del 3

aprile 2023; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio

2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016;

STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA

36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.10

Chiamata

a dirimere la presente vertenza, attentamente vagliato l’insieme della

documentazione agli atti e tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che le

carte processuali non consentano di stabilire se RI 1, nei mesi di novembre e

dicembre 2023, convivesse in modo stabile con __________ o meno.

In

effetti, da una parte, emerge che la ricorrente, come ammesso dalla

medesima ha iniziato con __________ una relazione sentimentale nell’agosto

2022, dopo essersi conosciuti nel maggio 2022 su un bus in __________ uscendo

dall’Ucraina.

Inoltre

si evince che la medesima è stata da lui invitata nel novembre 2022 a

rifugiarsi in Ticino presso la sua abitazione, dopo che delle bombe erano

esplose davanti alla sua casa in Ucraina (cfr. doc. 28; I; consid. 1.8.;

1.13.). __________ ha specificato di averle offerto ospitalità dopo che due

missili avevano colpito una centrale elettrica (cfr. doc, 180-181; consid.

1.3.).

L’insorgente,

inoltre, il 17 ottobre 2023, ha sottoscritto la dichiarazione sottopostale

dallo sportellista dell’URAR, ossia che la medesima gli confermava che __________

è il suo compagno da novembre 2022 da quando è entrata in Svizzera (cfr. doc.

182=A5; consid. 1.2.).

Dall’altra

parte, tuttavia, la ricorrente, il 20 novembre 2023, ha asserito di vivere

nella casa di __________, ma che la loro relazione non sarebbe mai stata di

un’intensità tale da considerarli un vero e proprio nucleo familiare, di essere

sì in buoni rapporti, ma senza una relazione famigliare o sostegno economico

(cfr. doc. 165; consid. 1.5.).

È

vero che tale affermazione è stata formulata, il 20 novembre 2023, ossia dopo

che l’URAR, il 17 e il 26 ottobre 2023, ha chiesto all’insorgente di consegnare

i dati finanziari di __________ (cfr. doc. 183=A6; 179=A7; consid. 1.2.; 1.4.).

È

altrettanto vero, però, che la ricorrente ha fatto valere di avere capito che

nell’attestazione del 17 ottobre 2023, di cui non vi sarebbe stata la

traduzione in lingua ucraina, il termine compagno era usato solo con

l’accezione di amico e non di fidanzato (cfr. doc. 28; I consid. 1.8.; 1.13.).

__________,

del resto, nello scritto del 1° febbraio 2024 ha evidenziato che il 17 ottobre

2023, quando lo sportellista dell’URAR ha sottoposto a RI 1 la dichiarazione

secondo cui lui sarebbe il suo compagno da firmare immediatamente, non le è

stata offerta spiegazione né traduzione in ucraino, dando origine a uno

spiacevole malinteso (cfr. doc. B allegato a doc. V; consid. 1.15.).

Il

7.

dicembre 2023 la ricorrente, in occasione dell’incontro con l’URAR, ha

d’altronde indicato che, allorché è giunta in Ticino nel novembre 2022, la

relazione sentimentale è sì continuata, ma benché si aspettasse che i

sentimenti aumentassero, il rapporto si è raffreddato, finendo un giorno dopo

l’altro (cfr. doc. 28; consid. 1.8.).

La

medesima, nel ricorso, ha altresì affermato che le sue aspettative non

corrispondevano a quelle di __________, il quale ha due figli e non vuole

creare una famiglia. Egli l’ha comunque ospitata e aiutata a cercare un lavoro,

come pure a orientarsi per trovare una diagnosi ai suoi disturbi di salute (__________;

cfr. doc. I; 13=A2).

Al

riguardo si rileva che dalle informazioni del Dipartimento delle istituzioni

risulta che “un privato può accogliere al proprio domicilio cittadini

ucraini a titolo volontario e gratuito (senza richiesta d’indennità al

Cantone). Si tratta di alloggi che parenti, conoscenti o cittadini su base

volontaria hanno messo o mettono direttamente a disposizione dei profughi e che

non seguono quindi il percorso previsto dal dispositivo cantonale” (cfr.

Infine

il 12 aprile 2024 RI 1 ha informato di essersi rivolta il 4 aprile 2024 al

Punto di affluenza PAF del Cantone Ticino per chiedere un alloggio per sé (cfr.

doc. IX; consid. 1.17.). Ella ha puntualizzato di aver continuato ad accettare

l’ospitalità di __________ (fino a quel momento) per non causare ulteriori

costi per l’alloggio alla Svizzera (cfr. doc. I; 28).

2.11

In

simili condizioni (cfr. consid. 2.10.), nel caso di specie si impone un

complemento istruttorio al fine di determinare se nei mesi di novembre e

dicembre 2023 tra la ricorrente e __________ sussistesse oppure no una convivenza

stabile ai sensi del diritto e della giurisprudenza (cfr. consid. 2.7; 2.8.;

2.9.).

Qualora

l’insorgente convivesse in modo stabile con __________, quest’ultimo andrà inserito

nell’unità economica di RI 1.

Conseguentemente

l’amministrazione, per poter emanare una decisione di merito, necessiterà delle

informazioni personali e finanziarie del convivente.

In

relazione alla contestazione di __________ riguardante la richiesta dei suoi

dati finanziari (cfr. doc. 180-181; consid. 1.3.), questo Tribunale rileva che,

nel caso in cui faccia parte dell’unità di riferimento della ricorrente, per

poter definire il diritto a prestazioni assistenziali di quest’ultima, per

parità di trattamento con i richiedenti l’assistenza sociale giusta la Las

svizzeri o stranieri non al beneficio di un permesso di soggiorno S (cfr. art. 8 Cost.; STF 9C_670/2021 del 26

ottobre 2022 consid. 4.3.; STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 6),

è indispensabile disporre degli elementi finanziari (come pure delle eventuali

spese a carico) di tutti i componenti dell’UR (cfr. consid. 2.7.; 2.8.; 2.9.).

A

riguardo va, peraltro, ricordato che la giurisprudenza federale ha stabilito

che in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato

stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della

prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della

persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex

lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la

disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. consid. 2.8.).

2.12

In

concreto si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su reclamo

dell’8 febbraio 2024 e il rinvio degli atti all’URAR per effettuare ulteriori

accertamenti.

L’amministrazione

potrà procedere, segnatamente, all’audizione sia della ricorrente che di __________

per verificare l’evoluzione della relazione esistente al momento dell’arrivo in

Ticino dell’insorgente, chiarendo quali specifici motivi hanno indotto __________

a ospitarla, rispettivamente a continuare a ospitarla perlomeno fino al mese di

aprile 2024.

Verrà,

inoltre, sentito __________, sportellista dell’URAR che il 17 ottobre 2023 ha

sottoposto all’insorgente la dichiarazione secondo cui “__________ è il suo

compagno dal novembre 2022 da quando la signora è entrata in Svizzera”

(cfr. doc. 182=A5; consid. 1.2.), al fine di stabilire se alla ricorrente fosse

stata tradotta in ucraino l’attestazione in questione e se ella ha eventualmente

posto domande sul senso della stessa o manifestato perplessità.

L’URAR,

sulla base degli esiti delle indagini che esperirà, emanerà poi una nuova

decisione in merito al diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali per

i mesi di novembre e di dicembre 2023.

In

relazione alla questione preliminare dell’esistenza di una convivenza stabile

nel periodo determinante, la parte resistente deciderà, se del caso, in

applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza

sociale (cfr. STF 8C_631/2022

del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23

febbraio 2023 consid. 4.5.; STF

8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid.

3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_520/2020 del 3

maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.;

STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF

129.

V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag.

195).

2.13

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne

la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non

disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31

Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art.

29.

Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale, più in particolare

di prestazioni assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di

un permesso di soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.1

dell’11 aprile 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid.

2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del

2.

maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12.,

i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio

8C_382/2023,8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023

consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso

al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre

2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022;

STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono trasmessi all’URAR perché proceda come indicato ai consid.

2.11.-2.12.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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