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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 giugno 2023Italiano71 min

prestazioni complementari. Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS,

Source ti.ch

Fatti

i nuovi capoversi 3 e 4 dell'art. 11a LPC si applicano soltanto alla sostanza

spesa dopo l'entrata in vigore della presente modifica e quindi dopo il 1°

gennaio 2021.

In merito al dispendio eccessivo della sostanza, secondo l'art.

11a cpv. 3 LPC è computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla

nascita del diritto

a una rendita per superstiti dell'AVS o a una

rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10%

della sostanza.

Le DPC indicano al N. 3533.04 che per i beneficiari di una rendita

per superstiti dell'AVS o di una rendita AI, il periodo da considerare decorre

dal 1° gennaio dell'anno che segue l'inizio del diritto alla rendita, ma al più

presto dal 1° gennaio 2021 (in virtù del capoverso 3 delle Disposizioni

transitorie della modifica del 22 marzo 2019).

Gli autori Carigiet/Koch,

op. cit., al N. 638 pag. 247 spiegano chiaramente che il periodo da considerare

per i beneficiari di una rendita per superstiti e di una rendita di invalidità

è quello che intercorre tra l'inizio della rendita e la richiesta di

prestazioni complementari. Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS,

il periodo da considerare è ancora più ampio, visto che l'art. 11a cpv. 4 LPC

prevede che le regole sul consumo di sostanza non consentito di cui al

capoverso 3 si applicano anche per i dieci anni precedenti la nascita del

diritto alla rendita. Di fatto, ciò significa che il controllo dello stile di

vita viene effettuato retroattivamente a partire dai 55 anni e, per le donne

che percepiscono la rendita di vecchiaia anticipata, a partire dai 52 anni. Tuttavia,

il periodo da considerare inizia al più presto al 1° gennaio 2021 e termina al

31 dicembre dell'anno precedente l'anno civile per il quale viene effettuato il

calcolo delle prestazioni complementari.

Sulla tematica della rinuncia a proventi e parti di sostanza, nel citato

Messaggio del 16 settembre 2016 concernente la modifica della LPC (Riforma

delle PC) (FF 2016 6705), il Consiglio federale ha esposto la situazione

iniziale e la normativa vigente, ricordando in particolare quanto segue (FF

2016 6736):

" Secondo la

giurisprudenza non può essere computata una rinuncia alla sostanza, se la

controprestazione è adeguata [DTF 122 V 394], a prescindere dal fatto che

questa serva o meno a coprire il fabbisogno vitale. Ne consegue che un

assicurato può condurre uno stile di vita lussuoso e, dopo aver consumato la

sostanza, presentare una richiesta di PC senza essere penalizzato. Anche gli

averi del 2° pilastro prelevati in forma di capitale sono considerati nel

calcolo delle PC ed esaminati per stabilire se vi è stata una rinuncia.

Tuttavia, come per la sostanza, anche questi averi possono essere spesi senza

che questo comporti sanzioni nel quadro del calcolo delle PC. In generale, l'assenza

di sanzioni può indurre a consumare rapidamente l'intera sostanza e produrre

situazioni scioccanti, in particolare quando sono gli averi del 2° pilastro a

essere spesi con finalità del tutto diverse dalla previdenza. (…)".

E sulla modifica della legge l'Esecutivo federale si è pronunciato

così (FF 2016 6736):

" Introduzione

nella legge di una definizione di rinuncia alla sostanza

Per garantire la trasparenza e la certezza del diritto, si propone

di introdurre nella legge una definizione della nozione di rinuncia alla

sostanza. La definizione proposta riprende a grandi linee quella della

giurisprudenza. È pertanto considerata rinuncia alla sostanza la rinuncia a

beni da parte dell'assicurato senza un obbligo legale, motivi gravi o una

controprestazione adeguata. Inoltre, per evitare che l'assicurato consumi la

sostanza (compreso il capitale del 2° pilastro) troppo rapidamente e poi

presenti una richiesta di PC all'AVS o all'AI o di un nuovo calcolo delle PC,

si propone di introdurre un limite di spesa annuo oltre il quale dovrà essere

computata una rinuncia alla sostanza anche in caso di prova di una

controprestazione adeguata. Il limite proposto dal disegno per stabilire se la

sostanza sia consumata troppo rapidamente è del 10 per cento all'anno. Oltre

questo limite, le spese non giustificate né da un obbligo legale né da altri

motivi particolarmente validi saranno computate quale rinuncia alla sostanza. Il

limite del 10 per cento all'anno consente di tenere conto dello stile di vita

di ciascuno in funzione della sostanza di cui dispone. È tuttavia prevista un'eccezione

nel caso in cui la sostanza non superi i 100 000 franchi, dato che una

limitazione del 10 per cento sarebbe troppo restrittiva. In questo caso, il

limite di spesa autorizzato sarà di 10 000 franchi all'anno.".

Nel Commento ai singoli articoli, all'art. 11a LPC "Rinuncia a proventi e beni" (FF 2016 6777)

il Consiglio federale ha indicato quanto segue:

" Questo

articolo disciplina la rinuncia a proventi e beni, attualmente regolamentata

nell'articolo 11 capoverso 1 lettera g. In caso di rinuncia a proventi, il

nuovo articolo opera una distinzione tra la rinuncia a un reddito dell'attività

lucrativa (cpv. 1) e quella ad altri proventi (cpv. 2). Il capoverso 3 dà

inoltre una definizione più ampia della nozione di rinuncia alla sostanza.

Cpv. 1: questo capoverso disciplina il computo dei redditi

dell'attività lucrativa cui una persona ha rinunciato (redditi ipotetici dell'attività

lucrativa). La disposizione conferma sostanzialmente la prassi vigente in

materia. (…).

Cpv. 2: questo capoverso dà una definizione chiara del

concetto di rinuncia, che al momento non è prevista a livello di legge. Tuttavia,

non comporta modifiche della prassi vigente in materia di rinuncia a proventi o

beni. Le condizioni dell'assenza di un obbligo legale e di una

controprestazione adeguata non sono cumulative. Inoltre, l'adempimento di un

dovere morale non è sufficiente affinché un'alienazione non venga considerata

una rinuncia. Va pertanto computata una rinuncia alla sostanza se i contributi

di mantenimento versati a un familiare superano il minimo vitale di quest'ultimo

[DTF 121 V 204]. Per quanto concerne la condizione della controprestazione

adeguata, non v'è motivo di discostarsi dalla prassi vigente: una

controprestazione è considerata adeguata se corrisponde almeno al 90 per cento

dell'importo della prestazione [DTF 122 V 394]. Per i beni di consumo e i

servizi, la controprestazione è considerata adeguata se la persona che presenta

una domanda di PC fornisce la prova di acquisto. Per contro, i giochi d'azzardo,

le lotterie e altri giochi da casinò non forniscono alcuna controprestazione

adeguata e la sostanza persa in tal modo costituisce una rinuncia alla sostanza

allo stesso titolo di una donazione. Lo stesso vale se la sostanza è stata

oggetto di un investimento imprudente che una persona ragionevole, considerate

le circostanze, non avrebbe effettuato [STF 9C_507/2011 del 1° dicembre 2011].

Cpv. 3: questo capoverso completa il capoverso 1

specificando che, anche se la controprestazione è adeguata, la sostanza spesa

non può eccedere un certo limite. Questo implica che, anche in presenza di una

prova delle spese, in sede di calcolo della PC si considererà come una rinuncia

il caso in cui la sostanza è stata spesa in un breve lasso di tempo senza che

la persona si sia preoccupata del futuro. Le perdite di sostanza involontarie,

ovvero non riconducibili a un comportamento intenzionale o imprudente del

beneficiario di PC, non costituiscono una spesa della sostanza e non rientrano

quindi nel campo d'applicazione di questa disposizione. Di conseguenza, non

sarà considerata una rinuncia alla sostanza il caso di una perdita inattesa

dovuta a un investimento patrimoniale effettuato razionalmente o all'inesigibilità

di un prestito non prevedibile al momento della sua concessione.

I limiti fissati permettono di determinare se la sostanza sia

stata spesa troppo rapidamente oppure no. Se l'organo esecutivo constata una

rinuncia alla sostanza, va applicata la riduzione di 10 000 franchi l'anno

prevista all'articolo 17a capoverso 1 OPC-AVS/AI, come avviene già oggi.

Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli dell'applicazione

della presente disposizione. Le spese giustificate da un «valido motivo»

includono segnatamente le spese effettuate per garantire la copertura del

minimo vitale dei beneficiari di PC e per preservare il valore di beni immobili

di loro proprietà, le spese delle cure dentarie e varie spese di malattia o d'invalidità

non coperte né dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, né

dall'AI o dalle PC.".

Il predetto Commento allestito dall'UFAS nel gennaio 2020 sulla Modifica

dell'OPC-AVS/AI si pronuncia come segue in merito agli articoli 17b, 17c, 17d e

17e:

" Art.

17b Rinuncia a parti di sostanza. Principio

Il nuovo articolo 11a capoverso 3 LPC estende il computo

della rinuncia alla sostanza ai casi in cui una persona ha speso una parte consistente

della propria sostanza in breve tempo e senza un valido motivo. Il nuovo

articolo 17b OPC-AVS/AI stabilisce pertanto che la rinuncia può essere computata

in due casi:

– se una persona ha alienato parti di sostanza senza esservi

giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento

del valore della prestazione (lett. a); o

– se nel periodo da considerare una persona ha speso la sua

sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 11a capoverso

3 LPC (lett. b).

Nei casi di cui alla lettera a non vi saranno cambiamenti rispetto

alla prassi vigente, che si fonda sulla giurisprudenza [DTF 122 V 394]. Di

conseguenza, non sarà computata una rinuncia se parti di sostanza sono alienate

per adempiere obblighi derivanti da norme giuridiche o sentenze giudiziarie,

come ad esempio il pagamento di una pena pecuniaria, di un'indennità in

capitale in caso di divorzio o di un'imposta diretta. Se non sussistono tali

obblighi, andrà sempre presunta una rinuncia alla sostanza, qualora la

controprestazione ricevuta per l'alienazione della sostanza non sia adeguata. L'adeguatezza

della controprestazione andrà presunta se essa ammonta almeno al 90 per cento

del valore della prestazione. Di conseguenza, sarà computata una rinuncia alla

sostanza non soltanto nel caso di una donazione, ma anche nel caso di una vendita

di parti di sostanza a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato o di

acquisto di un oggetto a un prezzo eccessivo.

Art. 17c Importo della rinuncia in caso di alienazione

Il principio secondo cui l'importo della rinuncia corrisponde alla

differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione è

già sancito nel diritto vigente.

Art. 17d Importo della rinuncia in caso di dispendio

eccessivo della sostanza

Cpv. 1 e 2

Questi due capoversi stabiliscono le modalità per calcolare l'importo

della rinuncia alla sostanza. L'importo viene calcolato deducendo il valore

complessivo del dispendio consentito della sostanza dalla somma delle spese

effettive dell'assicurato (cpv. 1). Il capoverso 2 definisce come si calcola il

dispendio consentito. Il calcolo avverrà separatamente per ogni anno del

periodo da considerare e sarà pari al 10 per cento della sostanza, o a 10 000

franchi per una sostanza fino a 100 000 franchi (art. 11a cpv. 3 LPC),

in base all'importo della sostanza al 1° gennaio dell'anno in questione. Per

una sostanza di 150 000 franchi, ad esempio, sarà dunque consentito un

dispendio di 15 000 franchi. Se l'anno successivo la sostanza sarà di 140 000

franchi, per quell'anno sarà ammesso un dispendo di 14 000 franchi ecc. I

singoli importi annui saranno sommati per determinare il valore complessivo del

dispendio consentito.

Cpv. 3

Questo capoverso stabilisce quali elementi della sostanza non sono

considerati per la determinazione dell'importo della rinuncia e per quali

motivi il dispendio della sostanza consentito può essere eccezionalmente

superato.

Lett. a

Il consumo della sostanza è una parte della sostanza computata

come reddito ogni anno nel calcolo delle PC (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).

Questo computo comporta una riduzione dell'importo delle PC versate. Per poter

provvedere al proprio sostentamento, però, un beneficiario di PC deve

utilizzare la propria sostanza nei limiti del consumo della sostanza computato.

Questo consumo non rappresenta dunque una rinuncia alla sostanza. Pertanto, le

diminuzioni della sostanza fino a concorrenza del consumo della sostanza non

vanno considerate per la determinazione dell'importo della rinuncia alla

sostanza e il beneficiario di PC non è tenuto a giustificarle. Sono fatti salvi

i casi di cui all'articolo 17b lettera b.

Lett. b

Secondo quanto stabilito nell'articolo 11a capoverso 3 LPC,

il Consiglio federale definisce i validi motivi per cui il dispendio della

sostanza consentito può essere superato, enumerandoli esaustivamente sotto

questa lettera.

N. 1–5: questi numeri elencano le spese dovute a validi

motivi, che giustificano il superamento della soglia ammessa per il dispendio

della sostanza. L'assicurato dovrà provare che le sue spese superiori alla

soglia sono riconducibili a uno di questi motivi.

N. 6: per gli anni precedenti la riscossione delle PC

costituiscono un valido motivo anche le spese correnti per il sostentamento di

una persona. In seguito alla perdita del posto di lavoro o alla diminuzione del

grado d'occupazione, ad esempio, una persona può trovarsi costretta a impiegare

i propri risparmi per coprire le sue spese correnti. In tal caso, la prova

andrà fornita non in termini assoluti, ma con probabilità preponderante. In

particolare andrà tenuto conto anche della situazione individuale della

persona.

Lett. c

Per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono

considerate nemmeno le perdite di sostanza involontarie. A differenza di quanto

previsto per i casi di cui alla lettera b, in questo caso l'onere della prova

non può essere a carico dell'assicurato, dato che è difficile provare perdite

involontarie di sostanza, come pure perdite impreviste in borsa o perdite dovute

al mancato rimborso di un credito.

Lett. d

Le prestazioni in denaro ricevute da una persona in quanto vittima

di una lesione della personalità, di un reato o di una misura coercitiva a

scopo assistenziale potranno essere impiegate a discrezione dal beneficiario.

Se utilizzerà il denaro per scopi propri, ricevendo una contro-prestazione

adeguata, non dovrà temere che il suo dispendio comporti una riduzione delle

PC.

La presente lettera prevede dunque che i versamenti a titolo di

riparazione morale, incluso il contributo di solidarietà secondo la legge

federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti

extrafamiliari prima del 1981, non siano presi in considerazione per il calcolo

della rinuncia alla sostanza.

Art. 17e Computo della sostanza cui si è rinunciato

Questo articolo corrisponde al vigente articolo 17a OPC-AVS/AI.

Il capoverso 1 viene adeguato in modo da precisare che l'importo computabile

delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato comprende sia la rinuncia

alla sostanza senza obbligo giuridico e senza controprestazione adeguata

secondo l'articolo 11a capoverso 2 LPC sia la rinuncia alla sostanza

dovuta a un dispendio eccessivo della sostanza secondo l'articolo 11a capoverso

3 LPC.".

2.8. Riguardo alla novità della

codificazione della nozione di rinuncia nelle nuove norme in vigore dal 1°

gennaio 2021 Karin Anderer, Die

Revision der Ergänzungsleistungen (EL) - Ein Überblick, in: ZKE 2020 pag. 467,

osserva che la Riforma delle PC ha introdotto l'art. 11a LPC, che definisce tre

categorie di rinuncia, di cui la categoria elencata al capoverso 3 "Rinuncia

in caso di dispendio eccessivo" rappresenta una nuova forma di

rinuncia.

Essa evidenzia che il capoverso 1 si riferisce alla rinuncia a

esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il capoverso 2 alla

rinuncia ad altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali e

il capoverso 3 alla rinuncia in caso di dispendio eccessivo.

In merito a quest'ultima nuova categoria di rinuncia, l'autrice rileva

che essa comporta grandi difficoltà. Chi consuma una parte del proprio

patrimonio in un breve periodo di tempo, cioè troppo velocemente, senza che vi

sia un motivo valido per farlo, deve poi lasciarsi computare una rinuncia alla

sostanza.

Il problema è che nel caso dei beneficiari di rendita di vecchiaia

dell'AVS, la rinuncia viene presa in considerazione già dieci anni prima la

nascita del diritto alla rendita (art. 11a cpv. 4 LPC). Questa modifica,

secondo la giurista, è molto controversa, tanto che anche la dottrina la

critica e la definisce un "controllo statale dello stile di vita"

e una "violazione di un tabù" e si chiede addirittura se

"sotto la veste di una "lotta contro gli abusi"

ampiamente accettata, alla fine sia stata introdotta solo un'altra misura di

risparmio" (pag. 477).

Karin Anderer

ricorda, inoltre, che le Disposizioni transitorie della LPC prevedono che può

essere presa in considerazione soltanto la sostanza che è stata consumata in

eccesso dopo il 1° gennaio 2021 (pag. 478).

Allo stesso modo, Michael

Meier e Jana Renker,

Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 pag. 1, rammentano che con

le nuove norme v'è stato un cambio di paradigma, poiché se fino alla Riforma

delle PC, ad eccezione di alcune fattispecie, era irrilevante quanto e per cosa

una persona avesse speso la propria sostanza, ora il legislatore ha stabilito l'importo

massimo che i beneficiari AVS/AI possono spendere all'anno prima che il consumo

sia considerato legalmente una rinuncia.

Essi osservano che il Consiglio federale giustifica questa

estensione della fattispecie sulla rinuncia di sostanza affermando che l'alienazione

di sostanza in un breve periodo di tempo, senza preoccuparsi per il futuro,

dovrebbe essere sanzionata. A loro dire, invece, il vero motivo dell'estensione

del capoverso 3 è probabilmente il timore diffuso che gli assicurati possano

vivere una vita di lusso prima di ricevere le PC e sperperare i soldi

risparmiati in champagne e vacanze in crociera sapendo che in seguito saranno

sostenuti dallo Stato con le prestazioni complementari (pag. 8).

Questi autori ricordano inoltre che il capoverso 3 delle

Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC)

limita il controllo del consumo di sostanza previsto dall'art. 11a cpv. 3 e 4

LPC alla "sostanza spesa dopo l'entrata in

vigore della presente modifica". Anche Michael Meier e Jana

Renker rilevano, quindi, che non è possibile un controllo retroattivo e

più esteso del consumo di sostanza che è avvenuto prima dell'entrata in

vigore della Riforma delle PC (pag. 13).

Anche i già menzionati Carigiet/Koch,

op. cit., N. 638 pag. 248, hanno precisato, come visto, che il periodo da

considerare inizia tuttavia a decorrere al più presto al 1° gennaio 2021 in

virtù del capoverso 3 delle Disposizioni transitorie del 22 marzo 2019.

2.9. Per quanto concerne il capoverso 4

dell'art. 11a LPC, secondo cui per i beneficiari di una rendita di vecchiaia

dell'AVS il capoverso 3 si applica anche per i dieci anni precedenti la nascita

del diritto alla rendita, va qui precisato che questa norma, non prevista nel

citato Messaggio del Consiglio federale del 2016 sulla Riforma delle PC, è

stata introdotta dal Parlamento.

Dai dibattiti del Consiglio nazionale concernenti l'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC avvenuti il 14 marzo 2018 (https://www.parlament.ch/it/

ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen? SubjectId=42880), risulta che è stata adottata

la proposta della maggioranza che ha voluto modificare il capoverso 3 del

Messaggio del Consiglio federale e introdurre l'attuale capoverso 4 (BU 2018

pag. 464 seg.).

Questa soluzione è stata discussa il 30 maggio 2018 in seno alla

Commissione del Consiglio degli Stati (https://www.parlament.ch/it/

ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId

=43248), che ha riferito che il Consiglio nazionale ha introdotto un

limite temporale nella disposizione sulla rinuncia agli averi di sostanza per

le persone con una rendita di vecchiaia. Nel caso delle rendite d'invalidità e

di quelle per i superstiti, il consumo eccessivo di sostanza non può essere

pianificato. Pertanto, per le persone beneficiarie di una rendita d'invalidità

o di una rendita per superstiti, la disposizione sul consumo eccessivo di

sostanza dovrebbe essere applicata solo quando il diritto è sorto. La

Commissione si è detta d'accordo con il Consiglio nazionale senza

contro-mozione (BU 2018 pag. 321) e l'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC è stato così

introdotto nel suo tenore attuale.

2.10. Nel caso concreto, l'oggetto della

lite consiste nel determinare se l'importante consumo di sostanza che la

ricorrente ha avuto nel periodo antecedente l'inoltro della domanda di

prestazioni complementari influisca su questo diritto.

L'esame di questo quesito va dunque effettuato alla luce delle

considerazioni esposte in merito alla definizione di rinuncia di sostanza e

alle condizioni affinché vi sia una rinuncia di sostanza dovuta a un'alienazione

di beni oppure a causa di un dispendio eccessivo di sostanza.

2.11. A seguito della domanda di

prestazione complementare presentata nel marzo 2022, il 26 aprile 2022 (doc. 2)

la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al curatore della richiedente di

giustificare il consumo del capitale del 2° pilastro passato da Fr. 146'998.-

incassati il 2 settembre 2019 (doc. 1-71/125) a Fr. 28'844,95 presenti al 31

dicembre 2019, come risulta dagli estratti conto postali dell'assicurata.

Il 2 maggio 2022 (doc. 3-1/8) l'interessata ha indicato che detto

capitale "è stato speso tutto quanto in

shopping", ribadendo questa motivazione nell'opposizione del 15

giugno 2022 (doc. 10).

Il curatore dell'assicurata ha risposto alla Cassa il 27 luglio

2022 (doc. 14-1/6) che "il capitale è stato

speso in shopping compulsivo di vestiti e accessori e che non state tenute le

ricevute di pagamento. Trattandosi di vestiti non c'era motivo, all'epoca, di

tenere le ricevute. Tutti i pagamenti poi erano effettuati in contanti e dagli

estratti conto si evidenziano solo i grandi prelevamenti di contanti usati di

volta in volta.". Egli ha inoltre precisato che anche il credito

privato che ha ottenuto e il capitale della cassa pensioni che ha incassato

sono serviti all'interessata al medesimo scopo.

Dagli atti risulta che l'avere di previdenza del 2° pilastro della

ricorrente di Fr. 145'198.-, unitamente alla prestazione mensile di Fr. 1'800.-

di pensione della previdenza professionale, sono stati accreditati il 2

settembre 2019 sul suo conto postale (IBAN __________) e che già al 31 dicembre

2019 l'avere sul conto ammontava a Fr. 28'844,95.

Ma non solo.

Dalla decisione dell'Autorità Regionale di Protezione __________

del 16 luglio 2020 (doc. IV/1 pag. 4) emerge che il 24 luglio 2019 sono stati

accreditati Fr. 130'000.- sul conto detenuto dall'assicurata presso la Banca __________

(__________) e che, dopo numerosi prelevamenti e pagamenti, al 12 dicembre 2019

il saldo rimanente era di Fr. 38'210,46, ma "Non

è chiaro come siano stati utilizzati tali ingenti importi.".

Si potrebbe dunque considerare che si sia realizzata l'ipotesi

prevista dall'art. 11a cpv. 3 LPC di un dispendio eccessivo di sostanza, visto

che l'assicurata ha senza dubbio consumato troppo rapidamente e in breve tempo

i suoi averi (FF 2016 6736, 6778).

Inoltre, la circostanza che il dispendio eccessivo di sostanza previsto

dall'art. 11a cpv. 3 LPC sia avvenuto nei dieci anni precedenti la nascita del

diritto alla rendita rientra nell'ipotesi dell'art. 11a cpv. 4 LPC, norma di esclusiva

applicazione per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS come lo è la

ricorrente dal febbraio 2021 (doc. 1-110/125).

Tuttavia, per poter adottare questa soluzione al caso in esame, conformemente

al capoverso 3 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 della

LPC occorre che la sostanza sia stata però spesa dopo il 1° gennaio 2021.

Non è infatti possibile un controllo retroattivo e più esteso del consumo di

sostanza che è avvenuto prima dell'entrata in vigore della Riforma delle

PC.

Ritenuto che il consumo oggetto del contendere è avvenuto nel

corso del 2019, e dunque in un periodo antecedente l'entrata in vigore del

nuovo disposto, la definizione più ampia della nozione di rinuncia alla

sostanza, ovvero la rinuncia alla sostanza intesa come dispendio eccessivo di

sostanza prevista dall'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC e dall'art. 17d OPC-AVS/AI, non

può quindi entrare in linea di conto, potendo considerare soltanto la sostanza

che è stata consumata in eccesso dopo il 1° gennaio 2021.

Di conseguenza, si deve fare riferimento alla nozione di base di

rinuncia di sostanza prevista dall'art. 11a cpv. 2 LPC e dall'art. 17c

OPC_AVS/AI, secondo cui se la rinuncia è avvenuta senza un obbligo giuridico o

senza una controprestazione adeguata la sostanza va computata come reddito come

se la rinuncia non fosse avvenuta.

Va ricordato che a questo proposito il Consiglio federale si è

così espresso (FF 2016 6777): "Per quanto

concerne la condizione della controprestazione adeguata, non v'è motivo di

discostarsi dalla prassi vigente: una controprestazione è adeguata se

corrisponde almeno al 90 per cento dell'importo della prestazione. Per i beni

Considerandi

di consumo e i servizi, la

controprestazione è considerata adeguata se la persona che presenta una domanda

di PC fornisce la prova di acquisto. Per contro, i giochi d'azzardo, le

lotterie e altri giochi da casinò non forniscono alcuna controprestazione

adeguata e la sostanza persa in tal modo costituisce una rinuncia alla sostanza

allo stesso titolo di una donazione. Lo stesso vale se la sostanza è stata

oggetto di un investimento imprudente che una persona ragionevole, considerate

le circostanze, non avrebbe effettuato.".

Inoltre, a differenza che per i nuovi capoversi 3 e 4 dell'art. 11a

LPC, applicabili soltanto per la rinuncia di sostanza avvenuta dopo il 1°

gennaio 2021, per gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o

contrattuali a cui l'avente diritto ha rinunciato secondo il principio definito

dal citato art. 11a cpv. 2 LPC, è irrilevante quando ha avuto luogo la rinuncia

(DTF 120 V 182 consid. 4f; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010).

2.12

La ricorrente ha dichiarato sin dall'inizio

di avere speso il capitale del 2° pilastro in acquisti di beni

(shopping) e al riguardo pure il suo attuale curatore ha precisato che sia i

soldi derivanti dal credito privato sia quelli della previdenza professionale

sono stati utilizzati per acquistare vestiti e accessori e che per tale motivo

non sono state conservate le ricevute di pagamento. Inoltre, tutti questi

acquisti sono avvenuti in contanti, motivo per cui dagli estratti conto si

possono rilevare dei grandi prelevamenti.

Con il ricorso, l'assicurata ha indicato che occorre

tenere conto delle spese che ha sostenuto per il pagamento della pigione di Fr.

1'770.- al mese fino alla fine del 2020, del pagamento delle rate del leasing

dell'automobile (doc. C) e del pagamento delle cure dentarie (doc. E1). A ciò

si aggiungono i debiti, per i quali sono in corso delle procedure esecutive.

Pendente causa, essa ha comprovato di avere acquistato

beni per Fr. 15'210.- presso il negozio __________ di __________ tra il 2

settembre 2019 e il 7 maggio 2022 (doc. E2) e di avere pagato la nota

d'onorario di Fr. 4'592,65 del dr. med. dent. __________ per cure dentarie dal

5.

novembre al 4 dicembre 2019 (doc. XV).

Il TCA rileva che in un secondo momento, nella

procedura amministrativa, il 15 giugno 2022 (doc. 10) l'assicurata ha affermato

di avere "inoltrato un

certificato medico nel quale si attesta la motivazione per la quale la mia

sostanza è passata da 126'998.- a fr. 0.-.".

L'interessata fa riferimento al certificato medico

del 24 luglio 2020 (doc. 3-2/8) del dr. med. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia FMH, che ha riferito che essa "è in cura presso il nostro studio dal luglio

2018.

per una problematica legata allo shopping compulsivo, con una presa in

carico multidisciplinare, tra cui una psicoterapia cognitivo-comportamentale.".

Oltre a ciò, a richiesta della Cassa, il 27 luglio

2022.

(doc. 14-1/6) il suo curatore ha affermato che "il capitale è stato speso in shopping compulsivo".

2.13

Dalle affermazioni

della ricorrente e del suo curatore risulta che essi non sono in grado di

fornire la prova delle spese sostenute con i Fr. 145'198.- e i Fr. 130'000.-

incassati nell'estate 2019, se non per circa Fr. 20'000.-. Di conseguenza, non

è possibile esaminare se l'assicurata abbia ricevuto una controprestazione adeguata

per queste spese. Considerato che nell'ambito delle prestazioni complementari

la particolarità è che l'assenza di redditi o sostanza computabili può far

sorgere il diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe dunque al

richiedente. Poiché la ricorrente non è in grado di fornire questa prova, in

linea di principio non può invocare di considerare la sostanza esistente, ma

deve lasciarsi imputare la sostanza persa e i relativi redditi (DTF 146 V 306

consid. 2.3.2; DTF 121 V 206 consid. 4b). Tuttavia, una condizione per tale imputazione

è che la rinuncia alla sostanza si riveli essere giuridicamente determinante

(STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, consid. 4.2.2), come viene esaminato di

seguito.

Occorre infatti evidenziare che per ammettere una

azione di rinuncia ai sensi dell'art. 11a nLPC, e partimenti dell'art. 11 cpv.

1.

lett. g vLPC, non è necessario che, al momento della rinuncia, il pensiero

delle prestazioni complementari abbia effettivamente svolto un ruolo. Non è

quindi fondamentale che l'assicurato fosse consapevole delle conseguenze del

suo agire dal profilo delle assicurazioni sociali. Un'azione di rinuncia

presuppone tuttavia già concettualmente che una diminuzione della sostanza sia

avvenuta con coscienza e volontà dell'assicurato. È solo, ma pur sempre

necessario, che l'assicurato fosse capace di discernimento riguardo alla

riduzione della sua sostanza, ma non che fosse consapevole della possibile

qualifica come atto di rinuncia alla sostanza ai sensi del diritto delle

prestazioni complementari e che accettasse tale atto (STF 9C_934/2009 del 28

aprile 2010, consid. 5.1).

Giusta l'art. 16 CC, è capace di discernimento, nel senso di

questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire

ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale,

turba psichica, ebbrezza o stato consimile.

La nozione di capacità di discernimento consiste da un lato nella

capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una

determinata azione; dall'altro lato, in una componente volitiva, legata al

carattere, ovvero nella capacità di agire conformemente alla razionale

valutazione delle circostanze secondo la propria volontà e di opporsi ad

eventuali tentativi di influenze esterne. La capacità di discernimento è

relativa e dipende dalla complessità dell'atto che dev'essere compiuto (DTF 124 III 5 consid.

4c/bb pag. 16 seg.). Si può pertanto concepire che una persona che dispone di

una capacità di discernimento genericamente ridotta possa comunque svolgere

compiti attinenti alla quotidianità e sia dunque da considerare capace di

discernimento per gli atti ivi relativi, mentre si potrà negare tale capacità

per atti più complessi (DTF 124 III 5 consid.

1a; DTF 117 II 231 consid.

2a; STF 5A_647/2011 del 31 maggio 2012, consid. 3.2).

Nel caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, la

capacità di discernimento è di regola presunta (art. 16 CC), motivo per cui

spetta alla parte che ne pretende l'inesistenza di provare tale affermazione (STF

5A_914/2019 del 15 aprile 2021, consid. 3.2; STF 5A_647/2011 del 31 maggio 2012,

consid. 3.3).

Quando l'esperienza generale della vita fa invece presumere con

verosimiglianza preponderante il contrario, e cioè l'assenza della capacità di

discernimento, come nel caso di persona colpita da infermità mentale dovuta

all'età, la presunzione legale dell'art. 16 CC è sovvertita e spetta alla controparte

portare la controprova, pure con una verosimiglianza preponderante, che l'interessato

ha agito in un momento di lucidità (DTF 124 III 5 consid.

1b; STF 5A_914/2019 del 15 aprile 2021, consid. 3.2).

2.14

Giova qui rammentare che nel diritto

delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale delle assicurazioni

sociali, l'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato

dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa le parti dall'obbligo

di provare, ma non le libera comunque dall'onere della

prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio secondo cui

l'onere della prova

incombe alla parte che da un fatto deriva un suo

diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC

prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il

suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un

diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che

l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte

(STFA K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18

settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418,

consid. 3).

In caso di diminuzione straordinaria della sostanza, la persona

che richiede le prestazioni deve addurre e, per quanto possibile, provare i

fatti che escludono una rinuncia alla sostanza. Se i beni che esistevano un

tempo non sono più disponibili, l'onere della prova è a carico del richiedente

che deve dimostrare che essi sono stati utilizzati nell'adempimento di un

obbligo legale o quale corrispettivo di una controprestazione adeguata. In

assenza di prove, ossia se il richiedente le prestazioni non è in grado di

dimostrare una diminuzione (sproporzionata) della sostanza o di spiegare i

motivi della diminuzione (superiore alla media) del patrimonio o di spiegarne i

motivi in modo giuridicamente sufficiente, si presume una rinuncia alla

sostanza e si tiene conto di un'ipotetica sostanza e del relativo reddito (DTF

146.

V 306 consid. 2.3.2).

Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande,

intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di

cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Inoltre, per l'art. 43 cpv. 1bis LPGA, l'assicuratore determina la natura e

l’entità dei necessari accertamenti.

2.15

Un atto di rinuncia richiede quindi

che la riduzione della sostanza avvenga con intenzione e volontà della persona

che postula le prestazioni, per cui è necessario che questa persona fosse capace

di discernimento in merito alla riduzione della sostanza.

Nella STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, l'Alta

Corte si è pronunciata sul caso di un giovane beneficiario di rendita di invalidità

a cui la Cassa di compensazione ha concesso le prestazioni complementari

computando una rinuncia di sostanza di Fr. 129'000.-, importo derivante dalla

prestazione di libero passaggio di Fr. 139'200.-, ridotta annualmente di Fr.

10'000.-, che gli è stata versata il 31 agosto 2006 e che non era più

disponibile al momento in cui, ad inizio 2008, ha richiesto le prestazioni

complementari.

La Cassa di compensazione ha impugnato al Tribunale

federale il giudizio cantonale con cui la sostanza di Fr. 139'000.- non è stata

computata quale rinuncia di sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

Incontestato che ha utilizzato il capitale della

prestazione di libero passaggio di circa Fr. 139'000.- tra il 31 agosto 2006 e

l'estate 2007, l'assicurato ha indicato di avere speso Fr. 21'000.- per regali,

Fr. 40'000.- per pagare delle fatture, Fr. 60'000.- per debiti di gioco, debiti

privati, giochi d'azzardo e feste e Fr. 18'000.- per spese di mantenimento e

vacanze. La sua curatrice ha affermato che non era possibile presentare le

ricevute di queste spese. Il TF ha dunque esaminato se la perdita di sostanza

dovuta a queste spese doveva essere conteggiata come rinuncia alla sostanza nel

calcolo delle prestazioni complementari. In ogni caso, il Tribunale cantonale

ha qualificato la perdita patrimoniale subita a causa dei regali e del gioco

d'azzardo come una rinuncia alla sostanza, ma in ultima analisi ha lasciato

aperta la questione se si dovesse ipotizzare una rinuncia alla sostanza per

l'intero importo di 139'000 franchi o solo per una parte di esso, in quanto il

versamento in conto capitale di Fr. 139'000.- non doveva essere conteggiato come

reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, dal momento che l'interessato

era incapace di intendere e di volere durante il periodo in questione. La

ricorrente, invece, ha negato un'incapacità di discernimento al momento in cui

l'assicurato ha disposto della propria sostanza (cfr. consid. 4).

Per l'Alta Corte, che ha ricordato che le condizioni

dell'obbligo giuridico e della controprestazione adeguata non sono cumulative

per potere considerare una rinuncia di reddito o di sostanza (cfr. consid.

4.2), la constatazione del Tribunale cantonale secondo cui l'assicurato ha

rinunciato a dei beni non era criticabile, se non altro perché già dalla natura

dei pagamenti in denaro effettuati - regali, pagamento di debiti di gioco e

gioco d'azzardo - si evinceva che almeno uno, se non entrambi, dei citati requisiti

per qualificare un atto di rinuncia era soddisfatto (cfr. consid. 4.2.1).

Per quanto riguarda le ulteriori spese sostenute

dall'interessato, secondo le sue dichiarazioni, per viaggiare, fare delle uscite

e per pagare le fatture, si pone la questione se vi sia una rinuncia alla

sostanza rilevante ai fini del calcolo delle prestazioni complementari o se la

riduzione del patrimonio sia il risultato di un tenore di vita elevato, che non

può dar luogo all'imputazione di una sostanza ipotetica; la questione si pone

soprattutto nei casi in cui - come nella fattispecie - il richiedente le

prestazioni complementari sia entrato improvvisamente in possesso di una grande

somma di denaro. Dalla natura delle suddette prestazioni, esse potrebbero al

massimo essere associate a un tenore di vita più elevato. Tuttavia, poiché

l'interessato non è stato in grado di fornire la prova di tali spese, non era

possibile esaminare se avesse ricevuto un'adeguata controprestazione (cfr. consid.

4.2.2).

Nel caso di un atto di rinuncia ai sensi dell'art.

11.

cpv. 1 lett. g LPC, la nostra Massima Istanza ha ribadito che non è

necessario che il pensiero delle prestazioni complementari abbia effettivamente

svolto un ruolo nella rinuncia. Non è quindi essenziale che l'assicurato fosse

consapevole delle conseguenze dal profilo delle assicurazioni sociali della sua

azione. Un atto di rinuncia, tuttavia, presuppone già concettualmente che la

riduzione della sostanza sia avvenuta con la consapevolezza e la volontà

dell'assicurato. È necessario solo che la persona assicurata fosse in grado di discernere

la riduzione della sostanza, ma non che fosse consapevole della possibile

qualificazione come atto di rinuncia ai sensi della legge sulle prestazioni

complementari e che avesse accettato tale atto (cfr. consid. 5.1).

Nel caso giudicato dal TF, il trasferimento di beni

non era avvenuto sotto forma di uno o pochi negozi giuridici, per ognuno dei

quali si poteva esaminare se il resistente fosse capace di discernimento al

momento della loro conclusione. Il trasferimento di beni è avvenuto piuttosto

attraverso una moltitudine di atti, i cui dettagli non erano più comprensibili.

Secondo le conclusioni del Tribunale cantonale, tra l'agosto 2006 e la fine del

2007.

l'interessato si è fatto versare quasi quotidianamente somme in contanti

tra i 50 e i 5'000 franchi dal suo conto bancario; inoltre, ad esempio nel mese

di gennaio 2007, v'erano prelevamenti al bancomat quasi quotidiani, a volte

anche più volte al giorno, con importi che andavano da Fr. 500.- a Fr. 3'000.-,

spesso Fr. 2'000.-. Con questi prelevamenti di denaro e i trasferimenti di

denaro apparentemente immediatamente successivi, per il Tribunale federale non

si poteva presumere che l'assicurato avesse pensato ogni volta alle sue azioni in

cui sprecava denaro. Il trasferimento di beni non è quindi avvenuto in singoli

atti, dietro ognuno dei quali si celava una nuova decisione di volontà. Si doveva

piuttosto presumere che vi sia stata una decisione di volontà unitaria che ha

abbracciato l'intera fase, relativamente breve, della regolare, ma eccessiva,

alienazione di beni, come avviene nel diritto penale. Alla stessa stregua,

anche la questione della capacità di discernimento doveva essere risolta in

modo uniforme (cfr. consid. 5.2).

Il Tribunale federale ha quindi definito la nozione

di capacità di discernimento giusta l'art. 16 CC e quali siano i due elementi che

compongono la nozione di capacità di discernimento, ricordando che essa è la

regola e che in base all'esperienza di vita è presunta, purché non vi siano

indicazioni che la persona interessata, a causa delle sue condizioni generali -

ad esempio nel caso di alcune malattie mentali o dell'età avanzata - di norma e

con grande probabilità debba essere considerata incapace di discernimento (cfr.

consid. 5.3).

Il Tribunale cantonale ha negato la capacità di

discernimento dell'assicurato riguardo ai beni che ha alienato tra agosto 2006

e agosto 2007 sulla base del certificato del servizio psichiatrico

ambulatoriale, mentre per la Cassa di compensazione egli non era incapace di

discernimento, avendo firmato una convenzione di divorzio, sottoscritto un

contratto di locazione, viaggiato all'estero e l'autorità tutoria non l'aveva

interdetto, ma aveva disposto soltanto una curatela (cfr. consid. 5.4).

Nell'esaminare la capacità di discernimento del

resistente, l'Alta Corte si è distanziata dalle conclusioni della ricorrente,

secondo cui era manifestamente errato che l'assicurato non avesse la consapevolezza

delle sue azioni e che non avrebbe tenuto un comportamento così spendaccione

senza il disturbo schizo-affettivo diagnosticatogli. Il fatto che l'interessato

abbia firmato un accordo di divorzio nel 2007 e che il divorzio potesse essere

pronunciato nello stesso anno, per il TF ciò consente al massimo di trarre

conclusioni sull'esistenza della sua capacità intellettiva, ma dice poco sulla

capacità, che è di particolare interesse in questo caso, di agire liberamente

secondo una ragionevole conoscenza. Analogamente, va rilevato che, sebbene

il convenuto abbia consumato un notevole patrimonio nel più breve tempo

possibile, in seguito non si è manifestamente indebitato ulteriormente. Il quadro della sua malattia mentale comprendeva, tra l'altro,

allegria spensierata, idee di grandezza ed eccessivo ottimismo. In tali

condizioni può rientrare spendere i soldi esistenti in modo dispendioso. D'altra

parte, spendere denaro inesistente diventa molto più difficile e può avere

conseguenze spiacevoli che possono compromettere il piacere di farlo. Il

convenuto avrebbe dovuto esserne consapevole, date le sue presunte capacità

intellettuali. Neanche il riferimento all'istituzione di una curatela

anziché di una tutela non era convincente, essendo prassi delle autorità

tutorie ordinare la misura più mite di una curatela anziché di una tutela nel

caso in cui non vi sia più sostanza disponibile. Infine, neppure il viaggio e

l'annuncio della partenza per l'estero costituiscono indizi fondati per ammettere

la capacità di discernimento nei confronti del problema, completamente diverso,

della gestione dei propri beni. Pertanto, per la Massima Istanza, la

supposizione dei giudici cantonali secondo cui il resistente fosse incapace di

discernimento non risulta dunque manifestamente errata (cfr. consid. 5.6).

Il Tribunale federale ha poi esaminato se il Tribunale

cantonale sia partito da un concetto corretto di capacità di discernimento.

La presunzione della capacità di discernimento può

essere annullata dimostrando l'esistenza di una malattia mentale che influisce

sulla capacità di discernimento. Il rapporto del servizio psichiatrico

ambulatoriale ha diagnosticato un disturbo schizo-affettivo (ICD-10; F25), che

ha portato a due ricoveri in clinica psichiatrica nel periodo tra agosto 2006 e

agosto 2007. Si è presunto che il comportamento dissoluto dell'assicurato sia

stato "innescato" dalla sua malattia, che "non avrebbe agito in

questo modo se non fosse affetto da un disturbo schizoaffettivo". Riconoscendo,

sulla base di queste constatazioni e valutazioni mediche, l'esistenza di una

rilevante incapacità di discernimento, il Tribunale cantonale ha correttamente applicato

la nozione di capacità di discernimento (cfr. consid. 5.7.1).

Il Tribunale cantonale ha inoltre correttamente

riconosciuto che la nozione di capacità di discernimento deve essere relativizzata

nella misura in cui deve essere valutata per un atto giuridico concreto. I

requisiti della ragione, della consapevolezza e della determinazione variano a

seconda della difficoltà e della portata dell'atto. Il consumo dell'intera

prestazione di libero passaggio e la conseguente ampia perdita della copertura

contro le conseguenze finanziarie dell'invalidità e della vecchiaia sono di

grande importanza. In queste circostanze, è giustificato applicare un criterio rigoroso

per la valutazione dell'esistenza della capacità di discernimento di tali atti

di rinuncia. Pertanto, non è criticabile che i primi giudici abbiano negato la

capacità di discernimento nei confronti delle azioni di rinuncia, sebbene l'assicurato

abbia concluso apparentemente validi negozi giuridici nello stesso periodo di

tempo (cfr. consid. 5.7.2).

Il ricorso è stato perciò respinto.

Nel giudizio del 2 giugno 2022 (745 21 322 / 127) il

Tribunale cantonale di Basilea Campagna, sezione di diritto delle assicurazioni

sociali, si è basato sulla summenzionata sentenza federale e ha accolto il

ricorso di un assicurato affetto da disturbo affettivo bipolare inoltrato contro

la decisione su opposizione della Cassa di compensazione, rinviandole gli atti

per ulteriori accertamenti e per l'emanazione di una nuova decisione.

Nel 2016 il beneficiario di rendita di invalidità ha

ritirato il capitale del secondo pilastro ammontante a Fr. 223'724.- e nel marzo

2021.

la Cassa di compensazione gli ha negato il diritto alle PC computando una

rinuncia alla sostanza di Fr. 75'000.-.

Dopo avere esposto le nuove norme introdotte con la

Riforma delle PC concernenti la rinuncia alla sostanza (art. 11a LPC e art.

17b-17e OPC-AVS/AI) (cfr. consid. 3.1-3.3), il Tribunale cantonale ha

evidenziato che, ai fini della considerazione di un atto di rinuncia,

non è necessario che, in caso di rinuncia, il pensiero delle prestazioni

complementari abbia effettivamente svolto un ruolo. Al riguardo, ha quindi

riportato la nozione di capacità di discernimento riprendendola dalla suindicata

STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010 (cfr. consid. 3.4).

Ricordati il principio inquisitorio, l'obbligo di collaborare e di

comprovare le controprestazioni di un'alienazione per potere escludere una rinuncia

alla sostanza (cfr. consid. 4.1), i giudici basilesi hanno rilevato che l'atto

di rinuncia presuppone che la riduzione avvenga con consapevolezza e con

volontà del richiedente le prestazioni, per cui è necessario che quest'ultimo fosse

capace di discernimento riguardo alla riduzione della sua sostanza. La Cassa di

compensazione non si è pronunciata su questo punto nella decisione impugnata e

non può essere sostenuta la sua tesi secondo cui non esistevano documenti o

rapporti che compromettessero la capacità di decidere e di agire

dell'interessato. Piuttosto, le osservazioni contenute nel rapporto della

clinica del marzo 2021 sollevavano dubbi sulla capacità di agire del

ricorrente. L'assicurato soffriva da anni di una grave malattia mentale (disturbo

bipolare affettivo) che negli ultimi otto anni l'ha portato a tredici

ospedalizzazioni in clinica. Viene inoltre indicato che durante le fasi

maniacali il ricorrente valutava in modo completamente errato le situazioni

legate alla malattia e perdeva il contatto con la realtà.

I giudici cantonali hanno quindi affermato che in tali condizioni

è ammissibile che si spendano i soldi a disposizione in modo dispendioso.

Pertanto, nell'ambito dell'obbligo che le incombe di accertare d'ufficio i

fatti, la Cassa di compensazione avrebbe dovuto chiarire ulteriormente la

capacità di discernimento rispettivamente di agire dell'assicurato. Questo

aspetto è rilevante, poiché incide sul diritto alle prestazioni del ricorrente.

Poiché la Cassa, nonostante i gravi indizi di una compromissione della capacità

di discernimento e di agire dell'assicurato dovuta alla malattia, ha omesso di

esaminare la fattispecie in modo giuridicamente corretto, e che non era compito

del Tribunale cantonale recuperare gli accertamenti omessi nella procedura

amministrativa, già per questo motivo i giudici basilesi hanno annullato la

decisione impugnata e rinviato gli atti alla Cassa per chiarire ulteriormente i

fatti (cfr. consid. 6.1).

2.16

Il TCA rileva che nella decisione

impugnata la Cassa cantonale di compensazione non si è pronunciata a sapere se

la rinuncia di sostanza effettuata dall'assicurata nel 2019 sia avvenuta con consapevolezza

e volontà. Ciò malgrado l'assicurata le abbia per di più inviato un certificato

medico del suo psichiatra attestante una problematica legata allo shopping

compulsivo.

Ma non solo.

L'amministrazione si è sì informata presso l'Autorità Regionale di

Protezione __________ per sapere se al momento in cui ha ritirato il capitale

del secondo pilastro, nel settembre 2019, l'assicurata era seguita da un

curatore (doc. 17).

Il 7 novembre 2022 (doc. 18) l'ARP le ha comunicato

che "nel settembre 2019 la

signora RI 1 aveva una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni

ai sensi dell'art. 394 e 395 CC, che è stata sospesa per un periodo di prova

dal 10 dicembre 2019 al 10 giugno 2020. Nel settembre 2019 la curatrice era la

signora __________. A far tempo dal 16 luglio 2020 il signor __________ del

servizio Accompagnamento sociale della __________ è stato nominato curatore in

sostituzione della signora __________. Vi informiamo inoltre che non è mai

stata sottoposta alla scrivente Autorità una richiesta di consenso per il

prelievo del capitale LPP della signora RI 1.".

A seguito di questa risposta, però, la Cassa di

compensazione non ha indagato ulteriormente la questione della curatela e ciò

nemmeno dopo che, a richiesta del Tribunale, l'assicurata ha prodotto la

decisione con cui la summenzionata ARP ha nominato __________ come suo curatore

(doc. II).

Questa decisione, emessa il 16 luglio 2020 (doc.

IV/1), è stata trasmessa alla Cassa (doc. V), che ne ha preso atto nella sua

risposta del 20 marzo 2023 (doc. VI). Dopo avere riportato gli estratti dei

certificati medici del dr. med. __________ del 30 ottobre 2019, del 2 aprile

2020.

e del 24 giugno 2020, essa ha tuttavia soltanto concluso che "il comportamento tenuto dalla ricorrente ha

fatto sì che potesse usufruire del capitale di libero passaggio e consumarlo

senza poi presentare i dovuti giustificativi atti a comprovarne la

destinazione.".

Malgrado il suo obbligo di intraprendere d'ufficio i

necessari accertamenti (art. 43 cpv. 1 LPGA), la Cassa non ha dunque approfondito

i motivi per cui sin dal 2016 la richiedente fosse sotto curatela e non ha

richiamato la decisione del 16 giugno 2016 della competente Autorità Regionale

di Protezione i cui effetti erano ancora in essere quando, nel 2019, sono stati,

inspiegabilmente, accreditati sul conto postale dell'assicurata denominato

"spillatico" la prestazione capitalizzata del secondo pilastro di Fr.

145'198.- (doc. 1-71/125) e sul conto presso la Banca __________ il capitale di

Fr. 130'000.- (doc. IV/1 pag. 4).

La ricorrente ne ha potuto così disporre liberamente

e in modo totalmente incontrollato e ciò sebbene fosse al beneficio di una

curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni.

Di questo accredito, l'ARP ha chiaramente affermato

che non le è mai stata sottoposta alcuna richiesta di consenso per procedere in

tal senso.

Certo, nella decisione del 16 luglio 2020, a pagina

4, era già indicato che "la

curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni conformemente all'art.

394.

e 395 CC è stata istituita in quanto l'interessata soffriva di una turba

psichica, in particolare di uno stato depressivo cronico con shopping

compulsivo compensatorio (cfr. decisione 16 giugno 2016, Ris. N. __________/2016

- seduta del __________ giugno 2016)".

Tuttavia, un esame di questa misura di protezione

istituita nei confronti dell'assicurata avrebbe permesso alla Cassa di approfondire

lo status psichico della ricorrente alla base dello sperpero di quasi tutto il

suo secondo pilastro avvenuto in un brevissimo periodo. L'amministrazione non

ha perciò accertato se la richiedente era capace di discernimento e quindi se

era consapevole e aveva la volontà, effettuando acquisti superiori al suo

tenore di vita, di ridurre la sostanza in modo dispendioso (STF 9C_934/2009 del

28.

aprile 2010, consid. 5.4; sentenza del Tribunale cantonale di Basilea

Campagna 745 21 322 / 127 del 2 giugno 2022, consid. 3.4).

Va inoltre ricordato che il consumo della

prestazione del 2° pilastro deve essere valutato come se fosse avvenuto

in un'unica volta per l'intero periodo in cui la ricorrente ha alienato la sua

sostanza. Trattandosi di un utilizzo di denaro che è stato effettuato in grandi

quantità e in poco tempo, talvolta anche lo stesso giorno, come risulta dagli

estratti del conto postale, non si può presumere che l'assicurata abbia riflettuto

ogni volta sul suo comportamento dispendioso. Di conseguenza, si deve considerare

che l'alienazione di beni non è avvenuta in singoli atti, ciascuno accompagnato

da una nuova decisione di volontà. Al contrario, occorre adottare una volontà

comune che copre l’intera fase, relativamente breve, dell'utilizzo regolare, ma

eccessivo, di beni. I diversi atti di impiego di denaro e di beni devono essere

quindi intesi e trattati come un'azione unica.

Allo stesso modo va valutata la consapevolezza e la volontà della

ricorrente in quei frangenti e quindi una sola volta (citata STF 9C_934/2009,

consid. 5.2).

Infine, la circostanza che dai documenti presentati

alla Cassa di compensazione risulterebbe che la richiedente fosse capace di

discernimento, visto che in data 21 febbraio 2019 ha chiesto la

capitalizzazione parziale massima della pensione nella misura del 50%, è

indipendente dalla necessità di verificare se i requisiti di ragione, consapevolezza

e determinazione fossero concretamente presenti al momento dell'alienazione

della sostanza.

Necessario è infatti che si valuti se,

consapevolmente e volutamente, l'interessata abbia sperperato la prestazione

capitalizzata di Fr. 145'198.- che il 29 agosto 2019 (doc. 1-125/ 125) l'__________

le ha comunicato che avrebbe riscosso, come pure il capitale di Fr. 130'000.-

accreditatole il 24 luglio 2019 sul conto presso la Banca __________ (IBAN __________)

(doc. IV/1 pag. 4).

È pertanto necessario sapere se l'assicurata fosse

in grado di capire che stava riducendo la sua sostanza, ma non che fosse a

conoscenza della possibile qualifica, dal profilo delle prestazioni

complementari, quale atto di rinuncia e che l'abbia comunque accettata (citata STF

9C_934/2009, consid. 5.1).

2.17

Da quanto

precede discende che senza prima avere esaminato la capacità di discernimento

della ricorrente esistente al momento in cui ha sperperato il suo capitale, non

è possibile computarle alcuna sostanza come se la rinuncia non fosse avvenuta

(art. 11a cpv. 2 LPC).

A questo stadio, dunque, l'alienazione della sostanza effettuata

dalla ricorrente, soprattutto a fine anno 2019, non può ancora essere considerata

come una rinuncia di sostanza per dispendio ingiustificato di

capitali ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC, a motivo che, per la maggior

parte di questo consumo, essa non ha apportato la prova di avere ricevuto una

controprestazione adeguata né di essere stata obbligata giuridicamente ad agire

in tal senso.

Infatti, in presenza di una diagnosi psichiatrica di shopping

compulsivo e dell'esistenza, sin dal 2016, di una curatela di rappresentanza

con amministrazione di beni proprio per questi problemi psichici, e meglio per

uno stato depressivo cronico con shopping compulsivo compensatorio, la

fattispecie non è stata ciò nonostante sufficientemente acclarata. Invero, malgrado

la presenza di questi importanti indizi, la Cassa cantonale di compensazione non

ha esaminato la capacità di discernimento della ricorrente nei confronti della

riduzione della sostanza che ha commesso.

Pertanto, gli atti devono tornare all'amministrazione per ulteriori

accertamenti e quindi per chiarire quale fosse la capacità di discernimento e

di agire della ricorrente nel periodo in cui ha consumato quasi interamente la

sua sostanza (sentenza del Tribunale cantonale di Basilea

Campagna 745 21 322 / 127 del 2 giugno 2022, consid. 6.1), ovvero se fosse

consapevole del suo agire e intendesse dunque proprio ridurre il suo patrimonio.

Benché vincente in causa, alla ricorrente non vanno rimborsate

delle ripetibili non essendo patrocinata (art. 61 lett. g LPGA) e nemmeno vanno

prelevate delle spese giacché, portando il ricorso

sul diritto alle prestazioni complementari, non sono state previste dal

legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata

e gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché effettui

ulteriori accertamenti sulla capacità di discernimento della ricorrente nel

senso dei considerandi e si pronunci nuovamente sul suo diritto alle

prestazioni complementari.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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