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Decisione

33.2025.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 settembre 2025Italiano93 min

prestazioni complementari versate e che comunque non concerneva né gli averi (circa

Source ti.ch

Fatti

I funzionari hanno eseguito le

verifiche che ci si poteva attendere da loro, hanno interpellato l’assicurata

dove hanno avuto necessità di accertare precise situazioni, ma nulla poteva

permettere alla Cassa e ai suoi collaboratori di avere dubbi in merito

all’esistenza di fondi immobiliari e mobiliari all’estero, non essendo neppure

stati dichiarati a livello fiscale. Solo il 22 marzo 2018 l’assicurata ha

allegato un estratto di un conto bancario per il periodo dal 18 dicembre 2017

al 14 marzo 2018, della Banca __________ in Italia, dove veniva versata la

rendita INPS estera regolarmente dichiarata, con un saldo disponibile di euro

2’528.98 (pag. 64-2), che tuttavia non avrebbe modificato l’importo delle

prestazioni complementari versate e che comunque non concerneva né gli averi (circa

fr. 166'000 al momento del decesso) depositati presso un’altra banca italiana (__________

a __________), né gli immobili detenuti in Italia e che dunque non avrebbe

potuto indurre la Cassa a sospettare la presenza di ulteriori beni all’estero.

Nessun elemento permetteva quindi

all’amministrazione di sospettare di essere confrontata con menzogne e con una

sostanza occultata. Di più ai collaboratori della Cassa non era possibile fare

in assenza di elementi indizianti. La verità è emersa solo con l’autodenuncia degli

eredi dell11 novembre 2021. Alla Cassa non può essere mosso il rimprovero di

essere stata negligente nelle sue verifiche.

L’assenza della dichiarazione

della sostanza immobiliare (per circa fr. 10'000) e mobiliare (per circa fr. 166'000)

ha causato un danno alla Cassa ed un vantaggio all’assicurata, poiché in

presenza di tali importi l’interessata non avrebbe avuto diritto alle

prestazioni complementari, alla RIPAM ed al rimborso delle spese di malattia

per complessivi fr. 177’838.25.

L’elemento oggettivo dell’art.

146 CP è pertanto pacificamente adempiuto.

L’interessata era inoltre

cosciente del suo obbligo di dichiarare anche gli averi esteri, giacché

esplicitamente indicato nei vari formulari da lei compilati. Inoltre ella

sapeva che un ammontare della sostanza diverso da quello da lei dichiarato

avrebbe comportato una modifica dei suoi diritti e che nascondendo elementi

patrimoniali avrebbe ottenuto indebitamente delle prestazioni. Ella è infatti

insorta a questo Tribunale quando con la prima decisione emessa dalla Cassa

cantonale di compensazione era stato preso in considerazione un importo

eccessivo poiché comprendente anche parti di sostanza di suoi coeredi (cfr.

STCA 33.97.104 del 2 dicembre 1997, pag. 3-3/3-7) ed il 9 gennaio 2001 ha subìto

scritto alla Cassa per far presente la riduzione del suo deposito a risparmio presso

la Banca __________ da fr. 28'947 a fr. 17'524, chiedendo di voler adattare il

calcolo della prestazione (pag. 3 – 1). L’assicurata inoltre, anche quando si è

trattato di modifiche relative al suo reddito, in particolare perché l’ammontare

dell’affitto o delle spese accessorie avevano subito un aumento, ha informato

l’amministrazione per un adeguamento delle prestazioni.

Anche l’elemento soggettivo è di

conseguenza manifestamente adempiuto.

In presenza di una truffa ai

sensi dell’art.146 CP, va di conseguenza applicato il termine di prescrizione

di 15 anni (cfr. art. 97 CP e art. 25 cpv. 2 LPGA). Considerato che la

decisione di restituzione è stata emessa il 23 agosto 2023, a giusta ragione la

Cassa ha chiesto la restituzione delle prestazioni per il periodo dal 1° agosto

2008 – 31 agosto 2019 (__________).

Questo Tribunale non ignora che

gli eredi di __________ non sono stati in grado di produrre gli estratti

bancari con i saldi antecedenti al 31 dicembre 2013 (cfr. pag. 98-6 dove

risulta che il conto corrente di __________ esisteva già perlomeno al 31

dicembre 2012). Tuttavia il ricorrente non contesta che i depositi bancari

esteri erano già detenuti dall’interessata perlomeno dal mese di agosto 2008.

Inoltre l’avv. RA 1, in rappresentanza di almeno due dei tre eredi, richiesto

dalla Cassa di produrre gli estratti bancari dal 2006, ha, in due occasioni,

affermato che per i periodi della revisione antecedenti il 31 dicembre 2013 per

il calcolo delle prestazioni, in assenza di documentazione, l’amministrazione

poteva far riferimento al saldo dell’ultimo periodo. Essi hanno pertanto,

implicitamente, confermato che l’assicurata possedeva gli averi bancari durante

tutto il periodo per il quale è stata chiesta la restituzione.

2.16. L’insorgente, con riferimento alla

STCA 33.2012.19 del 27 maggio 2013, sostiene che agli eredi non può essere

applicata la prescrizione di 15 anni, non avendo commesso alcun reato.

In quell’occasione, dopo aver

esaminato la dottrina e la giurisprudenza allora vigenti, questo Tribunale al

consid. 2.15 aveva affermato:

" Riportando

le summenzionate considerazioni al caso di specie, __________ è la sola ed

unica responsabile dal profilo penale del reato che le ha permesso di ottenere,

a torto, delle prestazioni complementari dal 2001 al 2011.

Tuttavia, l'autrice delle infrazioni di cui all'art. 146 cpv. 1

CP, è deceduta. Di conseguenza, l'azione penale nei suoi confronti, neppure

aperta, non è possibile ed è estinta.

L'insorgente, da parte sua, non ha commesso alcun reato.

In virtù delle argomentazioni esposte, d'avviso del

Tribunale, non è pertanto possibile estendere all'erede i

termini della perenzione penale che sarebbe stata applicata all'assicurata.

Come visto, infatti, il termine più lungo della prescrizione

penale può unicamente essere adottato nei confronti dell'autore dell'atto

punibile, dunque non anche esteso alla nipote per il solo fatto che essa ha

ereditato, alla morte dell'assicurata, i crediti ed i debiti della defunta

parente (art. 560 cpv. 2 CC; citata STFA P 32/06 consid. 3.3).

In conclusione, la prescrizione penale più lunga derivante

dall'art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, non può

essere estesa anche all'insorgente, siccome non è possibile attribuirle un atto

oggettivamente e soggettivamente punibile penalmente che è stato commesso da

terzi e per il fatto che una decisione formale nei confronti dell'assicurata

tesa alla restituzione delle rendite PC versate non è stata emanata prima della

morte della stessa.

In queste circostanze, va ritenuto il termine di perenzione

generale di cinque anni di cui all'art. 25 cpv. 2 prima frase

LPGA.

Non va dimenticato che il debito della defunta di restituire le

prestazioni indebitamente percepite diventa un debito personale degli eredi e,

di conseguenza, l'obbligo di restituzione del de cujus passa agli eredi (citata

STFA P 32/06 consid. 3.3) in virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA.

Per contro, l'estensione del termine di prescrizione se v'è un

reato per il quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più

lunga, non può dunque entrare in linea di conto.

Ne discende, dunque, che il termine assoluto di perenzione del

credito della Cassa di compensazione è fissato in cinque anni e

va calcolato conformemente alle regole ordinarie dell'art. 25 cpv. 2 LPGA.

L'obbligo di restituzione delle prestazioni può essere fatto valere

retroattivamente di cinque anni dal settembre 2012, ossia da quando la Cassa di

compensazione, venuta a conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione, ha

emesso la decisione formale di restituzione delle prestazioni indebitamente

ricevute dall'assicurata (DTF 138 V 74 consid. 5.2), e non dal giugno 2011 come

ritenuto nella decisione impugnata.

Ciò porta ad ammettere la perenzione di una parte delle pretese

dell'amministrazione (citata STF 8C_592/2007 consid. 5.4.4).”

Questo TCA rileva che

successivamente alla citata sentenza cantonale, in una sentenza 9C_321/2020 del

2 luglio 2021, pubblicata in DTF 147 V 417, il Tribunale federale ha invece

stabilito che il termine di

prescrizione più lungo del diritto penale secondo l'art. 25 cpv. 2 seconda

frase LPGA è applicabile agli eredi del beneficiario delle prestazioni

indebitamente riscosse a seguito di un reato perseguibile penalmente (consid.

7).

Nel caso giudicato dal Tribunale

federale si trattava di un assicurato che aveva percepito delle prestazioni

complementari dal marzo 2003 all’aprile 2016, quando è deceduto. Dopo la sua

scomparsa la Cassa di compensazione ha scoperto che l’assicurato aveva un conto

bancario sul quale erano depositati oltre 1,2 milioni di franchi svizzeri ed ha

chiesto agli eredi la restituzione di oltre fr. 140'000.

L’Alta Corte ha confermato

l’obbligo di restituzione degli eredi applicando il termine di restituzione più

lungo previsto dal diritto penale, affermando al consid. 7.3.3:

" (…) Nicht

anders verhält es sich, soweit für die Rückerstattung nicht die ordentliche

fünfjährige Verwirkungsfrist, sondern die längere strafrechtliche Frist zur

Anwendung gelangt.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer stellt die

Rückforderung, soweit sie die fünfjährige Frist übersteigt, nicht eine (etwa)

mit einer Steuerbusse vergleichbare Strafsanktion dar, welche

höchstpersönlicher Natur wäre (vgl. E. 7.2.2 in fine).

Vielmehr soll auch diesbezüglich lediglich dem Legalitätsprinzip

zur Durchsetzung verholfen werden, allerdings mit der Erweiterung, dass bei

dessen deliktischer Verletzung die Wohltat der Verjährung (resp. hier der

Verwirkung) erst später zum Tragen kommen soll. Es gilt somit auch hier der

Zweckgedanke der Wiederherstellung der gesetzlichen Ordnung, wobei die

strafrechtliche Frist gemäss Art. 25 Abs. 2 Satz 2 ATSG gleichzeitig

der Harmonisierung mit anderen Rechtsvorschriften dient.

So bezweckt diese Frist einerseits, die Vorschriften des

Sozialversicherungs- und des Strafrechts im Bereich der Verjährung aufeinander

abzustimmen. Es soll vermieden werden, dass der sozialversicherungsrechtliche

Anspruch verwirkt, bevor die Verfolgungsverjährung des Strafrechts eintritt;

denn es erschiene unbefriedigend, wenn der Täter zwar noch bestraft werden

könnte, die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen aber nicht mehr

verlangt werden dürfte (BGE 138 V 74 E. 5.2). Andererseits führt Art. 25 Abs. 2 Satz 2

ATSG auch im Zusammenhang mit der prozessualen Revision

gemäss Art.

53 Abs. 1 ATSG zu einer Angleichung. Die Revision zieht eine

uneingeschränkte materielle Neuprüfung nach sich, wobei auch eine rückwirkende

Korrektur (ex tunc) möglich ist (BGE 129 V 211 E. 3.2.2; Urteil 8C_365/2019 vom

25. September 2019 E. 3.1). Dabei gilt die (grundsätzlich) auf die prozessuale

Revision anwendbare Frist von zehn Jahren gemäss Art. 67 Abs. 1 VwVG (SR

172.021) nicht, wenn der zu revidierende Entscheid - wie vorliegend - durch ein

Verbrechen oder Vergehen beeinflusst wurde (vgl. nicht publ. E.

4.1). Diesem Umstand wird mit der - längeren - strafrechtlichen Frist in Art. 25 Abs.

2 Satz 2 ATSG Rechnung getragen.

7.4

Mit Blick auf das

Dargelegte, namentlich aufgrund der fehlenden höchstpersönlichen Natur der

(Gegen-)Einwendung der längeren strafrechtlichen Frist, ergibt sich, dass Art. 25 Abs.

2 Satz 2 ATSG auf die Erben des Empfängers

der unrechtmässigen Leistungen anwendbar ist. Diese Regelung hat keinen

Sanktionscharakter (vgl. E. 7.3.3), womit der beschwerdeweise erhobenen Rüge

einer Verletzung von Art. 6 und 7 EMRK die Grundlage entzogen ist. (…)”

Alla luce della più recente

giurisprudenza federale, le conclusioni della STCA 33.2012.19 del 27 maggio

2013 invocata dall’insorgente non sono più attuali. A giusta ragione la Cassa

ha pertanto applicato al ricorrente la prescrizione più lunga prevista dal

codice penale.

2.17. L’insorgente ritiene che vi sia una

sproporzione tra l’importo dissimulato dall’assicurata (fr. 166'000 di titoli e

depositi e fr. 10'000 di immobili) e l’importo chiesto in restituzione pari a

fr. 177'838.25.

Egli evidenzia che se la defunta

assicurata non avesse dissimulato i beni, avrebbe dovuto consumare la sostanza

in assenza dell’aiuto pubblico. Di questo fatto la Cassa non ne avrebbe tenuto

conto a torto.

La questione è già stata

affrontata da questo Tribunale nella STCA 33.2021.17 del 21 febbraio 2022, al

consid. 2.24, dove sono state citate le seguenti sentenze federali.

Nella STF 9C_20/2011 del 20 febbraio 2012 il Tribunale federale ha

giudicato il caso di un giovane assicurato che beneficiava di prestazioni

complementari e che nel febbraio 2008 ha ereditato una grossa somma di denaro

alla morte della mamma (oltre CHF 300'000), somma che egli ha dichiarato alla

Cassa di compensazione soltanto nel mese di dicembre 2019 e che ha dato quindi

luogo a un ordine di restituzione delle PC percepite indebitamente in quel

lasso di tempo. Sul ricorso della Cassa il Tribunale federale si è così

espresso:

" 3.

L'instance cantonale a retenu, sans qu'une preuve

correspondante n'ait été rapportée, une diminution constante de la fortune de

l'intimé entre février 2008 et décembre 2009 au motif qu'il n'aurait pas pu

assurer sa subsistance sans puiser régulièrement dans son patrimoine. (…)

4.

(…) Les revenus déterminants sont fixés par

l'art. 11 LPC, lequel précise notamment que le produit de la fortune mobilière

et immobilière est pris en compte (al. 1 let. b) ainsi qu'une quote-part de la

fortune nette (al. 1 let. c). Le Tribunal fédéral a précisé que dans le cadre

d'un calcul rétrospectif de prestations complémentaires, il faut tenir compte

des faits susceptibles d'affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus

déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). Ainsi, ni la loi ni la jurisprudence ne

permet de procéder à l'amortissement systématique - et indépendant des

circonstances du cas d'espèce - de la fortune de l'intimé tel que retenu par

les premiers juges. (…)"

Considerandi

Nella successiva STF 9C_45/2013 del 23 agosto 2013, la Cassa ha

soppresso le prestazioni complementari a un'assicurata che le ha dichiarato

soltanto nel febbraio 2011 di avere ereditato un bene immobile nel giugno 2009.

In quel caso l’Alta Corte non ha dovuto affrontare la questione, evidenziando

come:

" 4. (…) il apparaît que le litige est

compris dans le contexte de la restitution des prestations complémentaires

versées indûment depuis le 1er juin 2009 en raison de la perception d'un

héritage par le bénéficiaire des prestations; il porte en particulier sur le

point de savoir si, dans le calcul rétroactif des prestations complémentaires,

le tribunal cantonal pouvait exiger que, chaque début d'année à compter de la

deuxième année, soient déduites du montant de la fortune les prestations

complémentaires servies au cours de l'année précédente à titre de dépenses

auxquelles le bénéficiaire aurait dû nécessairement faire face pour pourvoir à

son entretien à défaut de percevoir des prestations complémentaires.

5.

5.1

Comme

déjà évoqué, la juridiction cantonale soutient que, lorsqu'il réalise le calcul

rétroactif de prestations complémentaires en raison de la perception d'un

héritage par le bénéficiaire des prestations, le service recourant doit prendre

en considération les dépenses engagées par le bénéficiaire pour couvrir ses

besoins en puisant dans sa fortune afin de compenser les prestations qui ne

sont désormais plus versées. Elle estime que la couverture des besoins vitaux

qui sont restés inchangés engendre une diminution de la fortune équivalant à

chaque début d'année à compter de la seconde dans la période couverte par le

calcul rétroactif au montant des prestations versées l'année précédente, ce qui

selon elle ne constitue nullement un amortissement systématique de la fortune

mais ne fait que de prendre en compte les besoins vitaux réels de l'ancien

bénéficiaire des prestations complémentaires.

5.2

Le

service recourant réfute cette thèse, en se contentant

de se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du 20 février

2012, selon lequel ni la loi ni la jurisprudence ne

permet de procéder à l'amortissement systématique et indépendant des

circonstances du cas d'espèce de la fortune de l'ancien bénéficiaire de

prestations complémentaires.

6.

Dans le cas d'espèce, on relèvera toutefois qu'il

n'est pas indispensable de trancher ce point puisque le renvoi à

l'administration pour qu'elle effectue un nouveau calcul était totalement

superflu. En effet, à supposer que les prestations complémentaires allouées

correspondent réellement à la part des dépenses destinées à la couverture des

besoins personnels que l'ancien bénéficiaire de prestations complémentaires

aurait dû assumer en puisant dans sa fortune, l'intégration de ces montants

dans les calculs rétroactifs effectuées par le service recourant permettrait

dans le cas particulier de retenir un revenu déterminant toujours largement

suffisant pour couvrir toutes les dépenses reconnues durant la période

considérée."

Il 22 ottobre 2013 (STF 9C_968/2012) il Tribunale federale si è pronunciato

su una vertenza simile, in cui l'assicurata ha ereditato oltre CHF 100'000 e ne

ha informato la Cassa poco più di un anno dopo. I primi giudici hanno ritenuto

di dovere computare un consumo di sostanza, mentre la Cassa di compensazione si

è rivolta al TF chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale. In questa occasione

la nostra Massima istanza ha evaso il ricorso evocando la STF 9C_20/2011 del 20

febbraio 2012 e rilevando come:

" 6.

(…) l'arrêt en question n'exclut pas

l'intégration d'une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit

aux prestations complémentaires consécutif à la perception d'un héritage par le

bénéficiaire de celles-ci. Une telle interdiction serait contraire au principe

selon lequel y a lieu dans ce contexte de tenir compte des faits susceptibles

d'affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). L'arrêt évoqué prohibe uniquement un amortissement de la fortune systématique et indépendant des

circonstances particulières, telle l'intégration dans le calcul rétroactif du

seul montant de l'héritage, réduit chaque année à partir de la seconde de la

somme touchée l'année précédente à titre de prestations complémentaires."

Nella STCA 33.2021.17 del 21 febbraio

2022.

il Tribunale al consid. 2.24, dopo aver citato le predette sentenze, ha

concluso che:

" Con il rilievo che l’Alta Corte impone, in simili casi, di

considerare: “l'évolution de tous les éléments de fortune à la hausse et à la

baisse, notamment ceux qui n'ont pas encore été investigués (comptes bancaires,

actions, etc.), et en refaisant des calculs“. Va quindi ritenuto che

l’applicazione, così come chiesta dalla ricorrente, di procedere a un

ammortamento sistematico e annuale non può essere ritenuta.

La Cassa ha correttamente operato invece, accertando la situazione

concreta a fine di ogni anno, in maniera precisa, sulla scorta degli elementi

già acquisiti nel corso degli anni e sulla base della documentazione attestante

l’avere in conto per ogni anno durante il quale la restituzione è stata

chiesta.

La Cassa ha fatto riferimento alla situazione reale, nulla

permette effettivamente di ritenere che l’assicurata avrebbe fatto capo ai

depositi, se noti e incidenti sulla quantificazione delle PC, per il suo

sostentamento e per l’entità da essa richiesta. Dovendo considerare sia gli

aumenti sia le diminuzioni del patrimonio, per il calcolo retrospettivo delle

prestazioni complementari si deve considerare la situazione finanziaria

effettiva dell'assicurato nel periodo in esame, considerando tutti i fattori che

incidono su di essa (STF 9C_20/2011 del 20 febbraio 2012, consid. 4) la Cassa

ha agito correttamente anche in considerazione della STCA 33.2019.23-24 del 25

maggio 2020 dove questa Corte, dopo avere citato per esteso la giurisprudenza

federale appena esposta, ha considerato, in un giudizio reso in composizione

completa, che

In effetti, nei tre summenzionati giudizi si trattava di sostanza

mobile o immobile che inizialmente non esisteva e che è apparsa solo in seguito

nella sostanza dei beneficiari di PC a titolo di eredità. In altre parole, vi è

stato un concreto aumento della sostanza dei beneficiari delle PC, sia sotto

forma di denaro contante sia di un immobile, che in seguito è stato venduto ed

è stato quindi monetizzato. L'incremento del patrimonio degli assicurati è

dunque stato reale, essendosi essi effettivamente arricchiti.

Nell'evenienza concreta, invece, le proprietà … esistono dal 1977,

appartengono alla sostanza degli assicurati da quell'anno, seppure non siano

mai state dichiarate alla Cassa di compensazione. L'autodenuncia

all'amministrazione non ha comportato un reale aumento della sostanza dei

ricorrenti, nel senso che tali proprietà fondiarie già erano parte del

patrimonio non sono state vendute, non v'è stato alcun ricavo da maggior valore

che è entrato nel patrimonio degli insorgenti, arricchendoli all'insaputa della

Cassa …. l'esistenza di tali beni non ha influito sul fabbisogno vitale dei

ricorrenti. Ne discende che, nell'evenienza concreta, non è possibile

applicare il principio secondo cui per il calcolo retroattivo del diritto alle

PC si devono prendere in considerazione le spese sostenute dagli assicurati per

fare fronte ai loro bisogni attingendo alla sostanza al fine di compensare le

prestazioni complementari che non sono ormai più versate."

Il TCA, nella STCA 33.2021.17 del 21

febbraio 2022 al consid. 2.24 ha concluso affermando che in “concreto, pur

trattandosi di crediti e non di immobili, non v’è ragione per scostarsi da tali

conclusioni. Gli averi in concreto non sono stati ritirati e non sono

diminuiti, esistevano già prima della domanda di PC, come nel caso citato”.

Alla luce della giurisprudenza

cantonale questo Tribunale non ha pertanto alcun motivo per scostarsi dalla

decisione della Cassa che non ha tenuto conto di alcun ammortamento e che non

ha ridotto l’ammontare delle prestazioni da restituire. Non vi è pertanto stata

alcuna violazione del principio di proporzionalità e di equità.

Come rilevato dall’amministrazione in

sede di decisione su opposizione, l’art. 23 OPC-AVS/AI definisce i redditi e la

sostanza determinanti nel tempo. Il cpv. 1 prevede che di regola per il calcolo

della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti

ottenuti nel corso dell’anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1°

gennaio dell’anno in cui è assegnata la prestazione. Secondo il cpv. 2 per gli

assicurati la cui sostanza e i redditi da considerare ai sensi della LPC possono

essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi

cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui

si basa l’ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna

modifica della situazione economica dell’assicurato.

Ne segue che nel caso di specie a

giusta ragione la Cassa ha preso in considerazione la sostanza effettivamente

esistente al 1° gennaio di ogni anno contestato (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI;

cfr. pag. 117-135 incarto della Cassa [cfr. averi a risparmio/titoli]).

Non può pertanto essere computata una

modifica della sostanza che oggettivamente non c’è stata. La Cassa ha

rettamente computato gli averi detenuti dall’assicurata negli anni in esame.

2.18

In queste condizioni, la decisione

su opposizione impugnata merita conferma, senza la necessità di assumere

ulteriori prove.

A questo proposito il TCA

evidenzia che oltre al richiamo dell’intero incarto, prodotto dalla Cassa con

la risposta di causa e visionato sia dall’insorgente che dal suo legale,

l’interessato ha chiesto genericamente, senza tuttavia indicarne partitamente

l’utilità, l’interrogatorio e la deposizione delle parti e di testimoni di cui

non ha indicato le generalità.

Questo Tribunale, alla luce del

contenuto degli atti dell’incarto, di per sé non contestati e delle evidenze

istruttorie indicate nei precedenti considerandi, rinuncia all’assunzione di

nuove prove poiché non modificherebbero l’esito della procedura.

Per quanto concerne la

deposizione delle parti, va rammentato che ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU ogni

persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,

davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine

della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile,

sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid.

2.1.; STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 = SVR 2024 BVG Nr. 30 pag. 104; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF

8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022

consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021

del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19;

STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF

8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio

2020.

consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019

del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;

SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42

del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;

STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10

ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel

caso di specie il ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza

federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica

udienza, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di

vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quali prove “interrogatorio

e deposizione delle parti/testimoni” (doc. I, pag. 11).

L’insorgente,

del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il

diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto

(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa

Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF

9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022.

consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Il

diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende,

infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita

la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una

norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr.

STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre

2022.

consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto

2023.

consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF

8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio

2021.

consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF

8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018

consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del

21.

novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.;

STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo

2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella presente evenienza, ritenuto

che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il

proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente non

metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

Si

prescinde, pertanto, dal sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26

ottobre 2022 consid. 5.3.).

2.19

La procedura non è soggetta a spese,

poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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