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33.2025.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 settembre 2025Italiano36 min

cui è pubblicato un estratto in RCC 1986 pag. 143. In quella fattispecie, l'allora

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Fatti

N. 3141.01 e le persone il cui coniuge vive in un istituto o in un ospedale.

2.8. La direttiva N. 3132.01 DPC, che

concerne il caso in cui i coniugi separati giudizialmente continuano o tornano

a vivere in comunione domestica, concretizza la STFA del 18 novembre 1985, di

cui è pubblicato un estratto in RCC 1986 pag. 143. In quella fattispecie, l'allora

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) ha

ritenuto che per il calcolo

separato delle PC

si considera come determinante

non il fatto stesso della separazione dei coniugi, bensì il cambiamento della

situazione economica che ne risulta. Senza una tale modifica, il calcolo

separato delle prestazioni complementari - nonostante la separazione effettiva

della coppia - non si giustificherebbe (DTF 103 V 25; RCC 1977 pag. 410). In

quel caso, malgrado continuassero a convivere nello stesso appartamento, i

coniugi erano formalmente e legalmente

separati al momento in cui la

Cassa ha reso la sua decisione nel 1984. In queste condizioni, il TFA ha giudicato

corretto fondarsi sulle circostanze effettive

e non soltanto su quelle

giuridiche. Così, poiché i due coniugi conducevano ancora una vita comune,

nonostante la separazione pronunciata dal giudice, la situazione economica non

era mutata. Siccome determinanti le circostanze economiche, le PC dovevano

quindi essere calcolate secondo le regole valide per i coniugi conviventi.

Il Tribunale federale nella DTF 137 V 82 (= SVR 2012 EL Nr. 1) relativa

al calcolo dei redditi computabili e delle spese riconosciute di una persona divorziata

che ha continuato a vivere in comunione domestica con l'ex coniuge nel medesimo

appartamento di 4½ locali per motivi contingenti, non ha ritenuto di dovere

applicare il principio ritenuto nella sentenza pubblicata in RCC 1986 pag. 143

(che concerneva il calcolo della PC di due coniugi legalmente separati che

continuavano a convivere) siccome l'Alta Corte in quest’ultimo giudizio citato,

seguendo l'orientamento dell'ordinamento in materia, nel 1985, aveva ritenuto

determinante, per il calcolo

separato della PC, non tanto il fatto della

separazione formale dei coniugi, quanto il cambiamento della situazione

economica risultante, sicché senza una tale modifica il calcolo separato -

malgrado la separazione effettiva della coppia - non si giustificava (cfr.

consid. 5.4). Nella sentenza del 2011 il TF ha inoltre considerato che la

soluzione contenuta nella RCC 1986 pag. 143 si conciliasse con il tenore

letterale del disposto legale all’esame, che prevedeva espressamente - come

l'attuale art. 9 cpv. 2 LPC - la possibilità di sommare i redditi e i

fabbisogni dei coniugi. Inoltre, sebbene ciò non trasparisse esplicitamente

dalla sentenza del 1985, l’Alta Corte ha ritenuto come fosse chiara la ragione

che aveva indotto il TFA a porre l'accento sulle circostanze economiche e non

sull'aspetto formale della separazione, e a ritenere invariata la situazione

economica dei coniugi legalmente separati

ma conviventi con effetti

analoghi al matrimonio (obbligo di assistenza e di mantenimento reciproci secondo

l’art. 163 CC; cfr. consid. 5.4).

Il cumulo per determinare il diritto alle PC va

applicata anche ai coniugi che sono separati legalmente

e continuano a

vivere insieme o tornano a vivere insieme dopo una breve separazione. Infatti,

alla base del sistema delle PC, vi è la prospettiva economica. Per il calcolo

separato delle prestazioni complementari non è determinante, come tale, la vita

separata (o una separazione legale), ma la modifica dei rapporti economici che

ne deriva. Se essi non cambiano, non è giustificato procedere con un calcolo

separato (RCC 1986 pag. 143).

2.9. Sulla scorta della

giurisprudenza del TF esposta il ricorrente deve essere considerato quale

persona coniugata e non separata giudizialmente, così come conferma lo stesso signor

RI 1 il 19 ottobre 2022 (doc. 8-2/3) in risposta alla richiesta della Cassa di

inviare la sentenza di divorzio o di separazione in uno con l’eventuale

convenzione alimentare omologata. Nel suo scritto di risposta l’assicurato ha

infatti indicato che "io non sono divorziato da mia moglie __________ e

nemmeno separato a forma di legge. Di conseguenza non esiste nessuna sentenza

ufficiale ma solo la nostra separazione dei beni".

La Cassa ritiene che dal 1° aprile 2021, e quindi anche nel

periodo successivo al 1° marzo 2022, l’assicurato debba essere ritenuto quale

persona sola, vivendo a __________ in spazi separati e indipendenti da quelli

occupati dalla moglie ad __________.

Come specificato in precedenza in base all’art. 3 cpv. 4 lett. c

OPC-AVS/AI i coniugi vivono separati se la separazione di fatto dura

ininterrottamente da almeno un anno. Di conseguenza, in deroga al principio del

calcolo comune per i coniugi l’amministrazione ha ritenuto di calcolare i

redditi computabili e le spese riconosciute di ciascun coniuge separatamente

(N. 3141.03 DPC), non considerando, in particolare, l'importo destinato alla

copertura del fabbisogno generale vitale per le coppie sposate (N. 3223.01

DPC), ma quello per persone sole (N. 3143.03 e N. 3222.02 DPC).

Questa Corte deve qui verificare se l’operato della Cassa sia

corretto e se l'insorgente debba essere considerato effettivamente quale

coniuge che vive separato dalla moglie.

2.10. Con il trasferimento della famiglia

dal Canton Grigioni in Ticino (doc. 1-18/53) il 22 marzo 2021 (doc. I), la

moglie del signor RI 1 ha preso domicilio, insieme ai suoi figli, ad __________

dove, a partire dal 1° aprile 2021 (doc. Q), ha locato per CHF 1'650 al mese,

spese accessorie comprese, un appartamento di 4½ locali quale abitazione

familiare per quattro persone. Il marito ha preso invece domicilio, sempre dal

1° aprile 2021 (doc. L), nel Comune di __________, a __________, dove ha locato,

dalla società __________ Sagl di cui è socio e presidente della gerenza insieme

alla moglie che ne è socia e gerente, un appartamento di 3½ locali con giardino,

immobile di proprietà della signora __________ (doc. P). Il contratto di

locazione concluso dal ricorrente con la __________ Sagl, per tempo

indeterminato, datato 22 dicembre 2021 riprende quello in essere dall’aprile

2021 e prevede, dal 1° gennaio 2022, una pigione mensile di CHF 1'000, di cui CHF

100 per il parcheggio, oltre alle spese accessorie forfettarie fissate al 30

giugno (doc. 1-21/53). A sua volta, dal 1° novembre 2021 (doc. 28-8/23), la signora

__________, moglie dell’assicurato e proprietaria dell’immobile, l'ha concesso

in locazione per tre anni alla __________ Sagl (di cui è socia gerente mentre

il marito è socio e presidente della gerenza), sempre per CHF 1'000 al mese

oltre al costo delle spese accessorie effettive.

Come correttamente rilevato dall'amministrazione, nel formulario

di richiesta delle prestazioni complementari l'assicurato ha indicato che dal

1° aprile 2021 abitava a __________ (doc. 1-2/53), mentre la moglie ad __________

dal 22 marzo 2021 (doc. 1-3/53) producendo il certificato di domicilio del

coniuge (doc. 1-19/53). Il ricorrente ha inoltre indicato che la sua pigione

era di CHF 12'000 (doc. 1-21/53), seppure abbia inserito, in questo importo,

pure il costo del parcheggio (CHF 1'200) che, invece, come espressamente

indicato alla domanda n. 3, non doveva essere incluso nella pigione annua lorda,

e non ha inserito invece l’importo di CHF 19'800, pari alla pigione annua lorda

pagata dalla signora __________ per l'appartamento di __________, siccome abitato

dalla moglie e dai di lei figli. Alla domanda n. 4 egli ha poi specificato che

una sola persona, compreso il richiedente, viveva nella sua economia domestica

e con essa si riferiva all'appartamento di 3½ locali a __________, dove abitava

quindi solo.

Nei documenti allegati alla richiesta di PC v'è pure l'estratto

dell'Ufficio di esecuzione rilasciato all'assicurato il 13 settembre 2021 (doc.

1-26/53), da cui emerge l'indirizzo del debitore in __________. Medesimo

indirizzo fornito dal ricorrente quando ha presentato la domanda PC all'Agenzia

comunale AVS e quando, in un secondo momento, ha trasmesso ulteriori documenti.

Anche per l’assicuratore sociale malattie l'assicurato il signor RI 1 era

domiciliato a __________ e su tale base ha fissato il premio LAMal per l'anno

2022 (doc. 2-3/4).

A fronte della richiesta dell’amministrazione qui interessata di

ottenere copia della sentenza di separazione con l’eventuale convenzione

sottoscritta dai coniugi, alla luce della situazione di fatto illustrata,

l’assicurato, il 19 ottobre 2022 (doc. 8-2/3), ha comunicato alla Cassa di non

essere divorziato o separato legalmente ma che i coniugi avevano "…

indirizzi diversi, io a __________ in __________, mia moglie con i figli ad __________

in via __________", ribadendo questa affermazione il 25 aprile 2023

(doc. 14). Allo scritto del 9 maggio 2023 (doc. 17) della Cassa di rivolgersi

alla Pretura per ottenere una sentenza di fissazione dei contributi di

mantenimento non essendoci ancora una sentenza di divorzio o di separazione, perché

altrimenti avrebbe provveduto essa stessa a determinarli in base alla

situazione economica (N. 3491.06 DPC), il 17 agosto 2023 (doc. 25-3/11)

l'interessato ha precisato quanto segue:

" Noi

Considerandi

siamo sposati a tutti gli effetti e non esiste nemmeno l'intenzione di

separazione o divorzio. Coabitiamo normalmente ai due indirizzi ma visto che i

nostri bambini frequentano il __________, __________ si presta meglio per loro.

Vale a dire che abbiamo due abitazioni per motivi pratici e non personali. È stata

costituita una separazione per motivi tecnici, che non ha niente da fare con il

nostro stato civile."

Il 17 novembre 2023 (doc. 29) la Cassa ha nuovamente

invitato l’assicurato a volere dare avvio alle pratiche di separazione o

divorzio ed a trasmettere la relativa sentenza con la convenzione alimentare

omologata, e questo siccome "dai documenti che ci ha trasmesso ci

risulta che si tratta di una separazione di fatto in quanto lei abita a __________

mentre sua moglie abita con i figli ad __________. Tuttavia, nell'ambito della

Prestazione complementare in caso di separazione di fatto occorre stabilire un

eventuale contributo di mantenimento tra coniugi tenuto conto che sua moglie

oltre a svolgere un'attività lucrativa è proprietaria di una proprietà

immobiliare". L’interessato ha risposto (doc. 32-2/2 del 4 dicembre

2023) ribadendo che non sussisteva nessuna separazione o divorzio e nemmeno la

volontà di farlo. Egli ha spiegato le ragioni dell'esistenza delle due

abitazioni separate sino al 30 novembre 2023 quando la residenza è divenuta

quella di __________):

" In dicembre del 2020 abitavamo ancora in __________ Grigioni, in casa

affittata ma inabitabile a causa di ripetute inondazioni di acque luride (…) e

abbiamo deciso di ritornare in Ticino.

In gennaio 2021 affittò io la casa a __________

per iniziare le opere di spostamento e cercare una struttura adatta per la

famiglia e scuola per i bambini in Ticino. Di conseguenza mi registro a __________.

Febbraio 2021 avviene il trasloco temporaneo della famiglia a __________.

Troviamo un appartamento ad __________ per aprile 2021 e scuola per i bambini.

L'ufficio rimane a __________ perché le due località sono troppo piccoli per

contenere famiglia e attività lavorativa.

Fine novembre 2023, in un colloquio telefonico

con il Signor __________ della AVS lui mi consiglia di spostare il mio domicilio

da __________ ad __________. Questo passo, secondo lui, mette fine alle lunghe

trattative e permette all'AVS di sistemare la mia richiesta.

30.

novembre 2023 mando la notifica di arrivo al

municipio di __________ al indirizzo di mia moglie, __________, Via __________."

Con il ricorso, l'assicurato ha poi sostenuto, ma

non reso verosimile, di avere preso domicilio a __________, dove è sito

l'ufficio, per un motivo "impellente e del tutto comprensibile, siccome

il Comune di __________ concedeva uno stallo di parcheggio sul suolo comunale

solo ai domiciliati. Giocoforza istituire una presa di domicilio in loco. Prova

ne sia che dopo aver tolto il domicilio a __________, il ricorrente si è visto

negare la possibilità di parcheggiare" (doc. I punto 2.2). L'abitazione

familiare sarebbe invece unicamente ad __________ nell'appartamento di 4½ locali, il cui contratto è stato sottoscritto

soltanto dalla moglie a causa dei suoi di lui ingenti debiti, sfociati in

procedure esecutive.

2.11

Alla luce di quanto precede questa Corte

ritiene che dal 1° marzo 2022 al 30 novembre 2023 non si possa ritenere la

sussistenza di una vita familiare condivisa ad __________ fra i il ricorrente,

la moglie ed i figli della stessa. Non si spiegherebbe, altrimenti il motivo

per cui, sin dalla richiesta di PC, l'assicurato abbia indicato di vivere, da

solo, a __________ nell'appartamento di 3½ locali e di pagare una pigione di CHF

12'000. Se il ricorrente riteneva, come oggi sostiene, di convivere con i

familiari sin dal 2021 ad __________, avrebbe invece dovuto inoltrare in questo

Comune la sua domanda PC, peraltro controfirmata dalla moglie, indicando la

pigione pagata per l'appartamento di 4½ ammontava a CHF 19'800 spese accessorie

comprese, allegando dunque quel contratto di locazione al formulario di

richiesta delle prestazioni complementari e non quello con la sua Sagl (doc.

1-21/53).

È soltanto in un secondo momento, nell'estate 2023, che l'assicurato

ha accennato ad una normale coabitazione ma “ai due indirizzi" specificando

che "abbiamo due abitazioni per motivi pratici e non personali"

siccome "le due località sono troppo piccoli per contenere famiglia e

attività lavorativa", riferendosi verosimilmente all'abitazione di 3½

locali a __________.

Va ancora osservato che, sebbene __________ sia proprietaria

dell'appartamento locato dalla società per cui lavora (anche) il ricorrente, nulla

impediva al ricorrente di risiedere stabilmente ad __________ siccome

l’appartamento è adatto a 4 persone. L’appartamento di __________ poteva essere

d’altra parte locato a terzi dalla proprietaria rispettivamente l’ufficio del

ricorrente non doveva necessariamente trovarsi in quella località per ragioni

di natura professionale o personale prioritari. RI 1 non aveva poi la necessità

di risiedervi stabilmente.

L’affermazione secondo cui i coniugi avrebbero avuto a

disposizione due "abitazioni per motivi pratici e non personali",

non giova alla tesi del ricorrente, potendo la sua datrice di lavoro locare

spazi adatti in prossimità del luogo di domicilio della moglie e potendo essere

messi a frutto mediante locazione a terzi gli spazi di __________.

Quanto posto in atto dal ricorrente, ossia la sua domiciliazione a

__________; la locazione da parte della Sagl alla moglie del ricorrente (che ne

è proprietaria) dell’appartamento di __________; la società che mette a

disposizione del ricorrente per (sostanzialmente) il medesimo canone locativo

l’appartamento ottenuto dalla moglie del ricorrente per viverci; con il rilievo

ancora che la Sagl con cui il ricorrente collabora non gli versa salario mentre

lo versa alla moglie del signor RI 1 che incassa pure le pigioni dell’appartamento,

non è costruzione che permette di ritenere, anche nel suo insieme, che i

signori RI 1 condividessero la vita ad __________, confermando ulteriormente la

correttezza della decisione della Cassa.

Va al riguardo osservato che l'affermazione contenuta nel ricorso

secondo cui il marito utilizza l'appartamento a __________ quale ufficio stride

con il fatto che nè nel 2022 nè nel 2023 (doc. 12-3/4), egli non ha percepito

un compenso per le sue prestazioni in qualità di socio e presidente della

gerenza, mentre la moglie, socia e gerente della società, sì. Come risulta

dalla distinta dei salari (doc. 22-3/3), essa è stata attiva professionalmente

per la __________ Sagl e per il 2022 e il 2023 ha ricevuto un salario mensile

di CHF 900 (doc. 12-4/4). Per quanto si desuma la moglie dell’assicurato ha

potuto conseguire il suo reddito pur essendo domiciliata ad __________, luogo

imposto dalla necessità di stare con i figli minorenni. Si aggiunga qui che la __________

Sagl, con sede a __________, è una sagl di cui il ricorrente detiene una quota

di CHF 10'000 e la moglie altra quota dello stesso valore.

La circostanza poi che la moglie sia proprietaria dell'immobile in

__________ non muta le cose, visto che, come detto, la signora avrebbe potuto locare

a terzi i locali e la società avvicinarsi all'appartamento di __________. In

realtà la sede societaria era presso il luogo di domicilio del qui ricorrente.

Invocare poi la necessità di domiciliarsi a ____________________ solo

per potere disporre del parcheggio comunale, è motivazione non utile al ricorrente,

visto che il contratto di locazione aveva per oggetto l’appartamento di 3½

locali al piano terra con giardino e sul parcheggio n. 14. Se, dunque, già la

società disponeva di un parcheggio, che ha locato al conduttore, non si vede

per quale motivo questi si dovesse domiciliare per potere disporre di un

parcheggio (la __________ Sagl, locataria dell’appartamento in discussione, è

domiciliata a __________ come rileva l’esame del RC on line). Il ricorrente non

ha saputo, nonostante il patrocinio di una legale, portare alcun elemento

probatorio concreto in tal senso, nessuna attestazione del Municipio o scritto

di analogo valore.

2.12

Stanti le considerazioni esposte, ed

evidenziato che l'insorgente non ha ad ogni buon conto reso verosimile in alcun

modo la sua presenza e convivenza con la moglie ad __________ dal 1° aprile 2021,

si deve concludere, secondo il grado di prova della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, sempre che la

legge non disponga altrimenti (DTF 146 V 271 consid. 4.4), che i coniugi

non vivevano nella medesima economia domestica, ovvero non condividevano gli

stessi spazi anche se erano sposati, ma vanno perciò ritenuti separati di fatto.

In questo senso, il ricorrente

va quindi senza dubbio considerato come persona coniugata, che tuttavia viveva

separato dalla moglie ininterrottamente da almeno un anno (art. 3 cpv. 4 lett.

c OPC-AVS/AI). Di conseguenza, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPC-AVS/AI,

l'insorgente ha un diritto proprio alle prestazioni complementari e in quanto

tale gli si deve computare l'importo destinato alla copertura del fabbisogno

generale valido per le persone sole.

La soluzione adottata dalla Cassa cantonale di compensazione di

effettuare un calcolo separato dei redditi computabili e delle spese

riconosciute dei coniugi almeno fino al 30 novembre 2023 va tutelata, con

conseguente respingimento del ricorso.

2.13

Il ricorrente contesta il mancato

computo del fabbisogno dei figli minorenni della coniuge per la determinazione

del diritto alle PC. A torto. I figli della moglie non possono essere computati

nel calcolo del diritto alle prestazioni complementari del ricorrente a

differenza della loro mamma, e questo né dal 1° marzo 2022 e nemmeno dal 1°

dicembre 2023.

__________ (2006) e __________ (2007) non danno infatti diritto a una

rendita per figli dell'AVS o dell'AI, essendo figli di __________ e del primo

marito di quest'ultima. Essi non hanno legame giuridico di filiazione con

l'assicurato, perciò non beneficiano di alcuna rendita completiva per figli

dell'AVS derivante dal diritto del ricorrente a una rendita di vecchiaia. Ne

discende che, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 LPC, per il calcolo della prestazione

complementare annua la Cassa non deve tenere conto delle loro spese

riconosciute, dei loro redditi determinanti e della loro sostanza (N. 3124.07

DPC). Essi sono esclusi dal calcolo PC sia dell'assicurato quale persona sola (1°

marzo 2022 al 30 novembre 2023), sia della coppia, dal 1° dicembre 2023. Il

ricorso è respinto anche su questo punto.

2.14

Sulla scorta di quanto precede, la

decisione impugnata deve pertanto essere integralmente confermata.

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede

(art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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