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Decisione

38.2021.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 settembre 2021Italiano27 min

massimo alla data fissata dalla prima decisione (cfr. RCC 1982 pag. 252, 1988 pag.

Source ti.ch

Fatti

I 406/ 01 del 31 agosto 2001; SVR 1995 IV n. 41; DTF 111 V 223, 107 V 29; cfr.

anche sentenza 29 ottobre 2004 del Sozialversicherungsgericht des Kantons

Zürich nella causa M., in: www.swisslex.ch). Una siffatta decisione obbliga

quindi l’amministrazione a riformare la prima decisione se in esito ai

successivi atti istruttori emergono elementi che permettono un diverso

apprezzamento della fattispecie e di conseguenza la resa di una altra

decisione, i cui effetti possono essere fatti risalire retroattivamente al

massimo alla data fissata dalla prima decisione (cfr. RCC 1982 pag. 252, 1988 pag.

548; DTF

111 V 225).

Su questo tema cfr. STCA

39.2016.13 del 9 agosto 2016; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014; STCA 42.2008.12

del 5 novembre 2008, STCA 32.2008.4 del 1° luglio 2008; STF 9C_638/2008 del 10

settembre 2008, consid. 4.2.

Il 1° gennaio 2021 è

entrato in vigore il nuovo art. 52a LPGA, relativo alla sospensione cautelare

delle prestazioni, secondo cui l’assicuratore può sospendere a titolo cautelare

il versamento delle prestazioni se l’assicurato ha violato l’obbligo di

notificazione di cui all’articolo 31 capoverso 1, se non ha reagito

tempestivamente a una richiesta di verifica dell’esistenza in vita o dello

stato civile oppure se vi è il sospetto fondato che riceva le prestazioni

indebitamente.

Nel

Messaggio del 2 marzo 2018 concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è stato precisato che –

contrariamente a quanto sancito dalla giurisprudenza antecedente – “la

sospensione cautelare delle prestazioni va disposta mediante decisione scritta

(art. 49 cpv. 1 LPGA); in quanto decisione processuale e pregiudiziale59 essa

non è soggetta a opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA). Può invece essere impugnata

mediante ricorso direttamente dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni (art. 56 cpv. 1 LPGA). Affinché la decisione di sospensione

cautelare delle prestazioni sia immediatamente esecutiva, l’assicuratore deve

poter togliere l’effetto sospensivo di un eventuale ricorso. La revoca

dell’effetto sospensivo sarà in futuro oggetto dell’articolo 49 capoverso 5

D-LPGA. Come per qualsiasi altra decisione, anche per la sospensione cautelare

delle prestazioni va tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 49 capoverso

4 LPGA” (cfr. FF 2018 1333-1334).

Lo scopo della sospensione

cautelativa è quello, in particolare, di evitare che a un assicurato, nel caso

in cui una fattispecie non sia stata completamente chiarita, continuino a

essere versate prestazioni alle quali non ha eventualmente più diritto e di cui

in seguito non potrebbe più venire richiesta la restituzione (cfr. STF I 406/01

del 31 agosto 2001 consid. 4a).

In tale caso risulta evidente

un interesse rilevante dell’amministrazione a evitare nel limite del possibile

una richiesta di restituzione di prestazioni implicante il rischio di non

recuperare la pretesa.

In linea di principio a questo

interesse va accordata priorità rispetto a quello dell’assicurato tendente al

ripristino dell’erogazione delle prestazioni, allorché da un esame sommario

della fattispecie non emerga con probabilità preponderante che l’assicurato nel

procedimento principale risulti vincente. Ciò vale di massima anche qualora la

sospensione dei pagamenti ponga l’assicurato nella condizione di ricorrere

all’assistenza sociale (cfr. STF I 406/01 del 31 agosto 2001 consid. 4b, 4bb;

STFA I 328/96 del 14 ottobre 1996).

In concreto dalle carte

processuali si evince che la ricorrente nel gennaio 2019 ha concluso un

contratto di locazione con effetto dal 15 febbraio 2019 relativo a una camera a

Mendrisio. Il contratto prevede una pigione di fr. 450.-- al mese comprensivi,

in particolare, della pulizia e del cambio lenzuola (cfr. doc. 56).

Dal verbale

d’interrogatorio dell’assicurata redatto il 28 luglio 2020 dinanzi alla Polizia

cantonale risulta, poi, da un lato, che la stanza “ha 2 bagni e una cucina

condivisi con altre stanze dello stesso piano”.

Dall’altro che

“vestiti, mobili e oggetti vari personali si trovano in un container presso la __________

di __________” per il cui deposito paga una quota mensile (cfr. doc. 65).

Nella decisione emessa il

17 maggio 2021 dall’Ufficio della migrazione è stato del resto indicato che la

camera locata è risultata pressoché spoglia degli effetti personali

dell’insorgente, ad eccezione di un paio di indumenti e di una valigia (cfr.

doc. 64).

Inoltre dal provvedimento

menzionato emerge quanto segue:

" (…) dai

controlli eseguiti tra il 17 ottobre 2019 e il 4 giugno 2020 dalla Polizia

della __________, la sua assistita non è mai stata trovata al predetto

domicilio;

- in dettaglio,

nel periodo sopramenzionato, sono stati effettuati in totale 35 controlli, sia

nei giorni feriali sia durante i fine settimana, più dettagliatamente:

- 10

controlli nella fascia mattutina;

- 6

controlli nella fascia pomeridiana; e

- 19

controlli nella fascia serale, senza mai riscontrare la presenza

dell’interessata in loco;

(…)” (Doc. 64)

Ne discende che dagli

elementi fattuali all’incarto non si rileverebbe inverosimile una richiesta di

restituzione da parte della Cassa. L’interesse di quest’ultima a evitare una

domanda di rimborso non perderebbe, perciò, di rilevanza.

Di

conseguenza l’interesse della Cassa a non essere confrontata con

Considerandi

l’irrecuperabilità degli importi che potrebbero essere chiesti in restituzione risulterebbe

nella presente evenienza preponderante rispetto a quello dell’assicurata alla

continuazione del versamento delle indennità di disoccupazione.

2.6

Per quanto attiene alla

domanda di misure cautelari e supercautelari urgenti e quindi di ripristino

dell’erogazione delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I), come già visto

(cfr. consid. 2.1.), la decisione incidentale del 6 agosto 2021 riguarda

esclusivamente la sospensione della procedura di opposizione relativa al

diniego del diritto alle indennità LADI per mancanza di residenza in Svizzera

dal 1° marzo 2021.

Ogni

altra questione, in particolare concernente l’adozione di misure cautelari

concernenti il versamento in sé di prestazioni, esula dalla presente causa

(cfr. consid. 2.1.).

Gli

atti vanno, comunque, trasmessi alla Cassa, la quale si pronuncerà

immediatamente sulla richiesta di misure provvisionali in merito alla decisione

del 14 giugno 2021 di rifiuto delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 27;

consid. 1.3.).

Giova, ad ogni modo,

evidenziare che, per quanto concerne i presupposti per l’assegnazione di

misure provvisionali positive, l’Alta Corte ha stabilito che i principi

giurisprudenziali enunciati riguardo all’art. 55 della Legge federale sulla

procedura amministrativa - PA (effetto sospensivo; cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V

268, DTF 98 V 222) - l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA non ha

modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro dell’effetto

sospensivo di opposizioni e ricorsi fondata sulla PA (cfr. STF I 46/04 del 24

febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004 pag. 127, RAMI 2004 U 521 pag. 447segg.,

consid. 2) - sono applicabili, per analogia, nell’ambito dell’art. 56 PA

(misure provvisionali), considerata la stretta connessione esistente fra

effetto sospensivo ed altri provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2004 U 521 pag.

447segg., consid. 2; DTF 117 V 191 consid. 2b).

L'autorità

chiamata a decidere in merito al ritiro dell’effetto sospensivo ex art. 55 PA

oppure ad ordinare delle misure cautelari giusta l'art. 56 PA deve in ogni caso

esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione

appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre

a una soluzione contraria. A questo proposito, l'autorità interessata gode di

un certo margine d'apprezzamento.

Di

regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla

documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori

accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione

degli interessi a favore oppure contrari a un’immediata esecutorietà, possono

avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della

vertenza principale (cfr. STF 9C_885/2014 del 17 aprile 2005 consid. 4.2.; STF

U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).

Allorché

non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre

ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante

quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa

è concreto (cfr. STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3; DTF 119 V p.

507.

consid. 4). Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse

dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la

procedura ricorsuale (cfr. Ordinanza del TFA del 3.2.93 in re J.B. pag. 5,

in materia di assicurazione disoccupazione) al fine di non dover far capo

all'assistenza (cfr. RAMI 1997 pag. 159 consid. 4).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2014.18

del 20 marzo 2014.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA

(disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il

ricorso è del 15 agosto 2021. Pertanto è applicabile il nuovo diritto.

L’oggetto della lite

sottoposta all’esame del TCA concerne la sospensione della procedura

d’opposizione riguardante il diniego del diritto a indennità di disoccupazione

per mancanza di residenza in Svizzera fino alla decisione definitiva in merito

alla vertenza pendente davanti al Consiglio di Stato relativa alla revoca del

permesso di domicilio (cfr. doc. A; consid. 1.5.).

In casu può restare aperta

la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a

prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

Nel caso sia una lite di

prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede

l’applicazione.

Anche qualora la causa non

riguardasse prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha

evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di

cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come

rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata

(art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Ne discende che nel

presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.39 del 25

agosto 2021).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Gli

atti vanno trasmessi alla Cassa CO 1 affinché si pronunci immediatamente sulla

sua richiesta di misure cautelari in relazione alla decisione del 14 giugno

2021 di rifiuto delle indennità di disoccupazione.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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