Lexipedia

Decisione

35.2024.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 settembre 2024Italiano35 min

stesso una perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per un rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente (cfr.

STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465) sono soddisfatti già per il

solo fatto che esso ha fondato la decisione su opposizione impugnata sul solo

parere del suo medico di circondario.

In

casi del genere, d’altronde, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso

stesso una perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga

una perizia esterna giusta l’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF

8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34

pag. 137 segg.; STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2.; STCA

35.2024.25 del 23 maggio 2024; STCA 35.2022.78 del 16 febbraio 2023; STCA

35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio

2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA

35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del

10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo, Les erreurs les plus

fréquentes des expertises medicales dans les assurances sociales in: CGRSS n.

50 – 2014, pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

2.11. Per le ragioni già esposte ai considerandi

2.8. e 2.9., si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su

opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché

disponga un approfondimento esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire l’eziologia dei disturbi all’anca sinistra, in

particolare dal 1° gennaio 2024.

A tale riguardo si ricorda che,

conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità naturale

è adempiuta quando si può ammettere che, senza l’evento infortunistico, il

danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto allo stesso modo. Non

è comunque necessario che l’infortunio rappresenti la causa unica o immediata

del danno: è sufficiente che il sinistro, associato eventualmente ad altri

fattori, abbia provocato il danno - fisico o psichico - alla salute, ovvero che

si presenti come la conditio sine qua non di quest’ultimo

(cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless,

Considerandi

L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, pag. 865

nota 79; Ghélew, , op.

cit., pag. 51; cfr. altresì STCA 35.2023.73 dell’11 dicembre 2023 consid.

2.8.).

Sulla

scorta delle relative risultanze, l’CO 1 si pronuncerà nuovamente

sul proprio obbligo a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

2.12

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica.

Dalla

medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella

presente fattispecie, trattandosi di una controversia concernente prestazioni

LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le

spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 35.2023.76 del 21

febbraio 2024 consid. 2.9.; STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024 consid. 2.15.;

STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.; 35.2022.50 del 19 settembre

2022.

consid. 2.5.; 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.14.).

Sul

tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio, conformemente a quanto

indicato al consid. 2.11., e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Related decisions