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Decisione

38.2025.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 maggio 2025Italiano34 min

Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene, perciò, che gli atti debbano essere rinviati

Source ti.ch

Fatti

I inc. 38.2025.13; I inc. 38.2025.14; I inc. 38.2025.15; doc. 3 inc.

38.2025.15, consid. 1.3.; 2.6.).

Dalle carte processuali si evince,

in effetti, che l’assicurato è seguito da un medico psichiatra con relativa

assunzione di medicamenti dal 2006, che è inabile al lavoro al 20% e percepisce

una rendita AI (cfr. doc. A2 e I inc. 38.2025.13; consid. 1.3.).

Il Dr. med. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, il 15 novembre 2024, ha del resto affermato che

l’insorgente non è stato in grado di effettuare ricerche di lavoro dal 1°

ottobre 2024 a causa di una patologia psichiatrica e che tale limitazione

sarebbe persistita fino al 31 dicembre 2024 (cfr. doc. 3 inc. 38.2025.14;

consid. 2.6.).

Lo psicologo/psicoterapeuta FSP __________,

il 12 febbraio 2025, ha precisato:

" (…)

- Dalle note in cartella derivanti da documenti visti in seduta mi

risulta che lei è stato in malattia al 100% dal 18.7.2014 a seguire; poi

inabile al 70% dal 1.12.2018 a seguire; e dal 11.2.2022, è tuttora inabile al

20%. Nel frattempo ha collaborato in tutte le misure proposte per un

inserimento professionale.

- È seguito da un medico psichiatra con relativa farmacoterapia da

almeno il 2006.

Nell'ultimo anno ha lavorato presso un ambito molto particolare e

a lei pertinente, raccolta, riconoscimento e catalogazione di funghi per un

ente di ricerca Svizzero. Ha sempre avuto difficoltà nel terminare le mansioni

che richiedevano una certa forma di attenzione e capacità di scrittura (ADHD).

Nelle fasi di distress le difficoltà a portare a compimento certi

tipi di mansioni sono maggiori.

- A novembre dicembre 2024 lei si è applicato e impegnato

oltremodo nel lavoro nella speranza di vederlo confermato ancora

successivamente, purtroppo questa opportunità non si è verificata. Ha

affrontato un periodo di forte stress.

- Dalle note dei colloqui mi risulta che a novembre dicembre ha

lavorato da casa anche il sabato e domenica pur di assolvere a tutte le

mansioni lavorative richieste.

Nello stesso periodo ha omesso di completare le ricerche di

lavoro. Tuttavia la mancanza delle ricerche di lavoro non era per disinteresse,

negligenza, basso impegno nel trovare una collocazione lavorativa. Tutt'altro,

proprio l'impegno a mantenere il lavoro che aveva l'ha posta in forte distress.

Impegno confermato anche dal fatto che recentemente ha iniziato a farsi seguire

dall'ufficio dell'orientamento professionale per trovare altri sbocchi adatti a

lei.

Sostengo quindi la sua domanda presso l'ufficio giuridico di

vedere ridotte al minimo le sanzioni previste per le mancate ricerche di

lavoro.” (Doc. A2 inc. 38.2015.13)

In simili condizioni non è

escluso che lo svolgimento di ricerche di lavoro insufficienti nel mese di

settembre 2024, nonché il mancato compimento di ricerche nei mesi di ottobre e

novembre 2024 possano essere validamente giustificati dalle problematiche di

salute di cui è affetto il ricorrente.

Tutto ben ponderato, questa Corte ritiene, perciò, che gli atti debbano essere rinviati

all’amministrazione perché disponga accertamenti più approfonditi riguardo alla

fattispecie.

L’URC,

in particolare, interpellerà,

previo svincolo dal segreto professionale da parte dell’assicurato,

segnatamente il medico psichiatra e lo psicologo curanti al fine di stabilire

se per il ricorrente, alla luce del suo stato di salute, fosse possibile o meno

(in tal caso chiarendone le ragioni), svolgere, parallelamente all’attività

lavorativa (al 100% a settembre 2024 e al 70% a ottobre e novembre 2024),

maggiori ricerche di lavoro nel mese di settembre 2024, rispettivamente

compiere ricerche (perlomeno alcune) nei mesi di ottobre e novembre 2024.

Sulla scorta delle relative

risultanze, la parte resistente esaminerà, infine, nuovamente se il

Considerandi

comportamento assunto dall’insorgente nei periodi di controllo di settembre,

ottobre e novembre 2024 sia passibile oppure no di sanzione ex art. 30 cpv. 1

lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

Nell’ipotesi affermativa l’URC valuterà, altresì, l’entità della sospensione da infliggere

al ricorrente, tenendo presente, in primo luogo, che, se è vero che il

conseguimento del guadagno intermedio non consente di esentare un assicurato

dal compiere ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.7.), è altrettanto vero che lo

svolgimento di un’occupazione deve essere considerato nella valutazione della

colpa, poiché le possibilità di ricerca di un impiego mentre viene esercitata

un’attività che permette di ottenere guadagno intermedio sono limitate (cfr. STF

8C_302/2019 del 22 agosto 2019 consid. 4.2.; STFA C 351/05 del 3 luglio 2006

consid. 3.4.; STFA C 98/02 del 26 maggio 2003 consid. 2.1.; STFA C 399/99 del 3

agosto 2000 consid. 1; STCA 38.2017.2 del 22 giugno 2017 consid. 2.8.; STCA

38.2016.49+38.2016.66 del 12 aprile 2017 consid. 2.9.).

In

secondo luogo, che nell’ambito della determinazione di una

sospensione non si può prescindere dal comportamento generale di un assicurato

nel rispetto dei suoi obblighi quale disoccupato (cfr. STF 8C_697/2012

del 18 febbraio 2013, pubblicato in DLA 2013 pag. 185 seg.; STCA

38.2018.8

del 24 aprile 2018 consid. 2.8.).

Al

riguardo è utile rilevare che con sentenza 8C_211/2022 del 7 settembre 2022,

pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 38 pag. 131, il Tribunale federale ha stabilito

che a torto il Tribunale cantonale del Canton Vaud aveva annullato una delle

due decisioni su opposizioni del 18 giugno 2021 che avevano confermato le

sanzioni di 3 e di 5 giorni inflitte a un’assicurata con decisioni del 3

febbraio 2021 per insufficienti ricerche a dicembre 2020, rispettivamente a

gennaio 2021.

L’Alta

Corte, da un lato, ha specificato che l’entità di una sospensione può essere

aumentata (art. 45 cpv. 5 OADI; cfr. consid. 2.5.) anche se l’assicurato non è

stato posto nelle condizioni di modificare il proprio comportamento dopo aver

saputo di una prima sospensione. Dall’altro, ha sottolineato che in effetti è

vero che le sanzioni hanno uno scopo dissuasivo ed educativo, tuttavia gli

obblighi quale disoccupato derivano dalla legge e non implicano né

un’informazione, né un avvertimento preventivi, per cui non si giustifica di

trattare differentemente l’assicurato che è oggetto di sospensioni ripartite

nel tempo rispetto a colui al quale sono inflitte più sanzioni retroattive per

gli stessi comportamenti. (cfr. STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid.

4.3.3.).

2.10

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre

spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025

consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025;

STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7

ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA

38.2024.9

del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre

2023.

consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA

38.2023.2

del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022

consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA

38.2022.20

del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022

consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le cause 38.2025.13, 38.2025,14 e 38.2025.15 sono congiunte.

2. I

ricorsi del 12 e del 27 febbraio 2025 sono accolti ai sensi dei

considerandi.

§ Le

decisioni su opposizione del 4 e del 25 febbraio 2025 impugnate sono annullate.

§§ Gli

atti sono rinviati all’URC per complemento istruttorio, conformemente a quanto

indicato al consid. 2.9., e nuove decisioni.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni

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