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Decisione

36.2024.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 giugno 2024Italiano23 min

di compensazione avrebbe potuto rivedere (teoricamente) il diritto del ricorrente

Source ti.ch

Fatti

Il TCA rileva che l'art. 30 lett. a RLCAMal prevede,

sostanzialmente, che, in caso di una mutazione economica rilevante per il

diritto alla RIPAM, la revisione ha effetto dall’inizio del mese dell’annuncio.

Se l’annuncio è antecedente all’inizio del cambiamento la revisione prende

avvio con il mutamento medesimo (STCA 36.2022.21 consid. 2.12.), al contrario,

se l’annuncio è successivo la mutazione prende avvio all’inizio del mese in cui

è notificata alla Cassa.

Se, quindi, un interessato è a conoscenza anticipatamente che le

sue condizioni economiche muteranno e ne informa, anzitempo, la Cassa, gli

effetti della revisione del suo diritto alla riduzione del premio LAMal non

potranno (logicamente) avvenire prima che questa modifica si sia effettivamente

realizzata, ma saranno coevi alla mutazione. Se invece l’annuncio è successivo,

come indicato, la mutazione avverrà con effetto all’inizio del mese in cui

l’annuncio è avvenuto. In tale costellazione, in base all'art. 30 lett. a

RLCAMal, la revisione ha quindi effetto a decorrere dall'inizio del mese in cui

detto cambiamento è stato annunciato (per un esempio del realizzarsi di questa

situazione: STCA 36.2022.21 del 13 giugno 2022, consid. 2.12, in cui un

cambiamento della situazione avvenuto il 1° agosto 2021 è stato annunciato il

24 novembre 2021 con istanza di revisione, che è stata accolta per i mesi di

novembre e dicembre 2021, non da agosto a ottobre 2021).

2.10. Nell'evenienza

concreta, nel giugno 2023 (per la prima volta), il ricorrente ha chiesto alla

Cassa di compensazione di rivedere la sua situazione riferita all’anno 2022,

visto che da dicembre 2022 non aveva più nessuna entrata e quindi la sua

situazione economica differiva da quella accertata dalle decisioni di

tassazione per gli anni 2020 e 2021 che ha allegato in risposta

all'accertamento della sua situazione economica disposta dall'amministrazione

il 7 giugno 2023 (doc. 3), unitamente agli estratti bancari al 31 dicembre 2022

(doc. 3).

Ne discende che, alla luce dell’art. 30 lett. a RLCAMal, la Cassa

di compensazione avrebbe potuto rivedere (teoricamente) il diritto del ricorrente

alla riduzione del premio LAMal solo dal 1° giugno 2023, ovvero dall'inizio del

mese in cui il cambiamento è stato annunciato, che ricade però in un altro

periodo di RIPAM (in concreto oggetto di una domanda specifica di riduzione).

L’istanza di revisione formulata dall’assicurato il 14 giugno 2023 (così come

quella, successiva, del 29 novembre 2023), in base all’art. 30 lett. a RLCAMal,

non poteva esplicare alcun effetto sull’anno 2022.

La ratio della norma considera, infatti, l’unità del periodo di RIPAM,

Considerandi

annuale, che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre (ossia l’anno civile). In

base a questo lasso temporale il legislatore ha stabilito una serie di norme

utili a determinare il diritto alla RIPAM ed a concretizzarlo, si pensi al

versamento degli importi agli assicuratori (art. 27 a 29 RCAMal), la

determinazione annuale delle basi di calcolo per il diritto alla RIPAM

demandata dalla legge al Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal per cui il

Consiglio di Stato determina ogni anno il periodo fiscale determinante per

l’acquisizione dei dati di base, i premi medi di riferimento e la costante

applicabile alle unità di riferimento con figli e alle unità di riferimento

senza figli), le norme sul controllo dell’esecuzione del corretto versamento

dei sussidi (art. 45 LCAMal), gli aspetti relativi alla ripartizione tra

Cantone e Comuni degli oneri, determinata annualmente (art. 50 e 51 LCAMal), ma,

soprattutto, l’istanza di RIPAM che è chiaramente orientata, nella volontà del

legislatore, al periodo annuale. Dopo avere stabilito la necessità di

un’istanza scritta (art. 25 cpv. 1 LCAMal) il legislatore prevede (cpv. 2) che:

“per gli assicurati tassati in via ordinaria,

se l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di

competenza la riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno

di competenza” e specifica poi (cpv. 3) che: “Se l’istanza è presentata dopo il termine di cui al

cpv. 2, ma nell’anno di competenza, il diritto alla riduzione dei premi per gli

assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente la

presentazione”.

Si consideri poi come, in base al DE concernente le basi di

calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2023 (del

19.

ottobre 2022), i parametri per determinare il diritto al sussidio nell’anno

2023.

sono diversi da quelli dell’anno precedente (specie il premio medio di

riferimento; il limite di reddito dell’art. 32a LCAMal che ritiene il concetto

di limite del fabbisogno ai sensi della Laps che, come rammenta l’art. 18

RLCAMal, corrisponde a quello valido per l’anno precedente all’anno di

competenza). In base a questa ratio appare del tutto giustificato il rifiuto di

considerare la nuova situazione economica dell’assicurato annunciata nel corso

dell’anno successivo a quello da sussidiare.

Diverso sarebbe stato se l'assicurato, che sicuramente era a

conoscenza che a fine novembre 2022 avrebbe cessato di percepire indennità di

disoccupazione, avesse avvisato tempestivamente la Cassa: la revisione avrebbe

esplicato i suoi effetti (se dati gli estremi di merito) dal 1° dicembre 2022.

2.11

Alla

luce di quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAMal, la

procedura non è soggetta a spese non avendone previste il legislatore (art. 61

lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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