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36.2025.60

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2 febbraio 2026Italiano72 min

assicuratore malattie che ha ridotto le ore riconosciute per le prestazioni fornite

Source ti.ch

Fatti

i casi la decisione di presentare la mozione è stata presa all’unanimità.”

2.10. In concreto, oggetto del contendere

è l’assunzione dei costi delle prestazioni spitex dal 25 giugno 2024 al 31

dicembre 2024 ai sensi dell’art. 25a LAMal (cfr. anche sentenza 9C_528/2012 del

20 giugno 2013).

Nel caso di specie occorre

stabilire se a ragione l’assicuratore si è rifiutato di rimborsare qualsiasi

prestazione fornita dalla madre del ricorrente (in relazione all’art. 7 cpv. 2

lett. c OPre) e dalla direttrice sanitaria dell’associazione ______ (in

relazione all’art. 7 cpv. 2 lett. a OPre), per il tramite della citata

associazione, in favore dell’assicurato, affetto da tetraplegia spastica, e che

l’Ufficio AI ha posto al beneficio di un assegno per grandi invalidi per

minorenni di grado elevato e di un contributo per l’assistenza anche notturna.

Il medico curante, dr. med.

______, specialista FMH pediatria, ha indicato, per il periodo dal 25 giugno

2024 al 16 luglio 2024, una necessità di cure di 3.48 ore al mese per consigli

ed istruzione (art. 7 cpv. 2 lett. a OPre), mentre dal 17 luglio 2024 al 16

gennaio 2025 una necessità di cure di 2.58 ore su 90 giorni per consigli ed

istruzioni (art. 7 cpv. 1 lett. a OPre) e di 398.25 ore su 90 giorni per cure

di base (art. 7 cpv. 2 lett. c OPre), per complessive 400.80 ore (doc. 3). Non

è stata invece richiesta alcuna prestazione in relazione con l’art. 7 cpv. 2

lett. b OPre (sul tema cfr. DTF 145 V 161, consid. 5).

Come accennato in precedenza in

una recente sentenza (STCA 36.2025.26 del 15 settembre 2025) il TCA, dopo un

esame approfondito, ha confermato la decisione su opposizione di un

assicuratore malattie che ha ridotto le ore riconosciute per le prestazioni fornite

dai genitori, quali familiari curanti, alla propria figlia, affetta da un’encefalopatia

epilettica con / su tetraparesi spastica, con piede piatto su mutazione del

gene KCNQ2, corrispondente all’infermità congenita n. 390 OIC, da 1.44 ore a

1.05 ore nell’arco di 90 giorni per le misure di valutazione e consulenza ai

sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. a OPre e da 504.04 a 259.26 ore per le cure di

base su 90 giorni ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c OPre. Ciò sulla base

della situazione concreta e del fatto che di principio nell’ambito dell’obbligo

di ridurre il danno e del sostegno e aiuto reciproco la differenza della prestazione

va posta a carico dei familiari.

In questo senso il Tribunale

federale in DTF 145 V 161 ha rammentato al consid. 3.3.2 che “Nicht verrechenbar sei, was dem

Familienangehörigen im Rahmen der Schadenminderungs-pflicht und dem Ehegatten

im Besonderen auf Grund der ehelichen Beistandspflicht nach Art. 159 Abs. 3 ZGB an Pflege zugemutet werden kann” ed ha dunque stabilito che quanto

pretendibile dai familiari non può essere conteggiato (cfr. anche STF

9C_702/2010 del 21 dicembre 2010, consid. 7.1 e sentenza del 3 dicembre 2024

del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo, KV 2023/8, consid.

3.3.3).

Nel

caso di specie tuttavia l’assicuratore non ha esaminato nel dettaglio e nel

caso concreto le necessità di cure del ricorrente, né ha sottoposto la

fattispecie ai propri medici fiduciari, ma ha rifiutato il rimborso di

qualsiasi prestazione sostenendo che la documentazione prodotta non sarebbe

completa e che le prestazioni fornite dall’AI già coprono le cure di cui

necessita l’insorgente.

2.11. Ai sensi dell’art. 42 cpv. 3 LAMal

il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della remunerazione una

fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le

indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della remunerazione e

l’economicità della prestazione. Se le informazioni non sono sufficienti per

una valutazione attendibile dell’obbligo di prestazione l’assicuratore deve

chiedere ulteriore documentazione. Se a tale richiesta non viene dato seguito o

in modo insufficiente, l’assicuratore può rifiutare il rimborso delle

prestazioni (DTF 131 V 178, consid. 2.4 in fine). In DTF 142 V 203, al consid.

7.2.3 il Tribunale federale ha inoltre affermato che solo le cure effettive possono essere coperte dalla LAMal a

condizione che siano comprese nel catalogo delle prestazioni dell’art. 7 cpv. 2

lett. a cifra 1 e 2 OPre. Una fatturazione forfettaria non è pertanto

ammissibile.

In

concreto, dalle tavole processuali emerge che il 17 luglio 2024 il

medico curante ha trasmesso all’assicuratore la valutazione dei bisogni e il

mandato medico per le prestazioni di cure a domicilio quantificando

precisamente le ore necessarie per i consigli e le istruzioni (art. 7 cpv. 2

lett. a OPre) e per le cure di base (art. 7 cpv. 2 lett. c OPre) e non

indicando, correttamente, alcuna necessità per gli esami e le cure (art. 7 cpv.

2 lett. b OPre). Lo specialista ha allegato un dettagliato piano delle cure

dove, oltre alla situazione iniziale, agli obiettivi di aiuto e di cura ed alla

pianificazione delle prestazioni figurano segnatamente i dettagli della cura e

dei giorni in cui viene prestata, il numero di volte che viene effettuata la

cura ed il tempo necessario alla sua espletazione (doc. 3).

Alla richiesta è pure stato

allegato il catalogo delle prestazioni (doc. 3).

Il 27 agosto 2024 il dr. med.

______ ha precisato che l’insorgente è affetto da tetraplegia spastica, munito

di enterostomia e che presenta numerose patologie internistiche e

psichiatriche. L’insorgente viene accudito a domicilio ma in caso di

complicazioni acute deve essere ricoverato in ospedale. Necessita di cure 24

ore su 24 e di profilassi anti-decubito, soffre di incontinenza, non riesce a

nutrirsi ed eseguire le cure del corpo autonomamente. Per gli spostamenti viene

caricato su una sedia a rotelle. A causa di frequenti crisi di eretismo

(agitazione psicomotoria, ansia e aggressività) ha bisogno della permanenza

rassicurante di un adulto. Lo specialista ha poi allegato la lista dei 9

farmaci che deve assumere quotidianamente. Il medico ha precisato che le cure

di base che richiedono delle competenze infermieristiche elevate sono state

assunte dai genitori mentre le cure specialistiche e a pagamento sono assunte

dall’AI. Il dr. med. ______ ha pure prodotto un referto dell’8 febbraio 2024

dove la situazione del ricorrente viene descritta in modo dettagliato e del 24

luglio 2024 del dr. med. ______, dell’Istituto ______, con la descrizione delle

difficoltà attuali dell’interessato, la diagnosi, l’anamnesi, la discussione ed

il piano di recupero.

Anche l’associazione ______ il 1°

settembre 2024 ha prodotto numerosa documentazione, come richiesto

dall’assicuratore, tra cui la comunicazione dell’8 aprile 2019 relativa al

diritto immutato ad un assegno per grandi invalidi per minorenni di grado

elevato con il supplemento per cure intensive di 8 ore, la decisione del 24

gennaio 2022 relativa al contributo di assistenza, gli interventi programmati

in luglio 2024 ed effettuati dal 17 luglio 2024 giorno per giorno fino al 31

agosto 2024, un riassunto del decorso dal 25 giugno 2024 al 30 agosto 2024, il

piano di cura dettagliato dal 25 giugno 2024 al 27 agosto 2024, i referti già

prodotti dal pediatra.

Il 6 novembre 2024 l’allora

rappresentante dell’assicurato ha trasmesso ulteriore documentazione tra cui i

rapporti di follw-up della case Manager e dei familiari curanti da luglio a

settembre 2024, della pianificazione delle cure e del parere in merito alla

pianificazione delle cure (doc. G).

Il 18 dicembre 2024 l’associazione

______ ha ritrasmesso all’assicuratore la fattura del mese di ottobre 2024, di

fr. 5'411.50, non rimborsata, chiedendo spiegazioni circa il motivo del rifiuto

della presa a carico dei costi.

Il 24 gennaio 2025 l’assicuratore

ha domandato ulteriori precisazioni in merito al soggiorno del figlio da lunedì

a domenica, della scuola frequentata, dei documenti relativi al piano di cura

dal 1° settembre 2024, alla percentuale delle cure coperte dall’obbligo di

collaborare dei parenti, circa gli altri attori che intervengono regolarmente

per la cura dell’assicurato. La Cassa ha ribadito che la documentazione deve

essere tenuta in maniera professionale e che le prestazioni devono essere

indicate singolarmente in un rapporto di cura.

In sede di ricorso l’insorgente

ha prodotto la lista degli interventi programmati nei mesi da settembre a

dicembre 2024, con il codice della prestazione, la quantità settimanale o

mensile delle prestazioni eseguite, il tempo in minuti di ogni prestazione,

unitamente alle schede delle prestazioni fornite giornalmente, con il codice

delle prestazioni, il numero delle rispettive prestazioni eseguite e la

descrizione del decorso (doc. H, Q, R e S). Agli atti sono pure state prodotte

note d’onorario dettagliate emesse dall’associazione ______ dal 16 agosto 2024

all’8 gennaio 2025 (doc. U e seguenti, cfr. anche doc. 37), nonché l’interRAI

HC Svizzera, compilato nelle sue 28 pagine il 13 luglio 2024 (doc. T).

A questo proposito va rammentato

che nella STF 8C_1037/2012 del 12 luglio 2013 al consid. 5.3.2 il Tribunale

federale ha affermato che “Soweit die Vorinstanz argumentiert, die Methode RAI-HC

basiere auf Standardzeiten, wogegen der Pflegeaufwand im Einzelfall individuell

zu bestimmen sei, überzeugt dies nicht. Denn auch wenn der ausgewiesene

Pflegebedarf massgebend ist, bezieht sich dies gerade im Sinne des

Wirtschaftlichkeitsprinzips (Art. 54 UVG) nicht ohne

Weiteres auf das Mass der effektiv erbrachten Leistungen, sondern auf eine

normative Bewertung dieses Ausmasses (vgl. Urteil 2C_333/2012 vom 5. November

2012 E. 5.6). Denn eine Pflegeperson, die geschickt und routiniert arbeitet,

unterbietet diese Standardzeiten, während eine etwas langsamer arbeitende oder

lernende Pflegeperson für die gleiche Verrichtung länger braucht”.

In concreto pertanto le

prestazioni effettivamente fornite sono state registrate dalle persone che hanno

prestato assistenza, ossia i familiari e la direttrice sanitaria

dell’associazione ______. Essi hanno pure descritto gli eventi imprevisti che

hanno necessitato un adeguamento dell’assistenza (cfr. “descrizione decorso”).

Circa la precisione delle

indicazioni da fornire all’assicuratore, con sentenza K 2023/8 del 3 dicembre

2024, il Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha stabilito che non

devono essere posti requisiti eccessivi in relazione alla documentazione

allestita dai familiari curanti, affermando al consid. 3.1.2 che “Die Ehefrau des Beschwerdeführers hat

jeweils täglich festgehalten, welche Leistungen sie erbracht hat, so dass diese

grundsätzlich belegt sind. Aufgrund der speziellen Situation der Pflege durch

die mit dem Beschwerdeführer zusammenlebenden Ehefrau ist nachvollziehbar, dass

sie die im für sie üblichen Tagesablauf erbrachten Leistungen nur

stichwortmässig festgehalten und nicht detailliert zeitlich beziffert hat. Eine

pauschale Fakturierung kann ihr entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin

nicht vorgeworfen werden. Dies auch zumal die (Regel-)Dauer der einzelnen

aufgeführten Pflegeleistungen den eingereichten Leistungsplanungsblättern zu

entnehmen ist (vgl. KV-act. 47). Die von der Beschwerdegegnerin geforderte

Detailliertheit der Pflegerapporte (insbesondere Angabe der RAI-HC-Position)

lässt sich so auch weder der Gesetzgebung noch der Rechtsprechung oder dem

Administrativ-Vertrag Spitex (vgl. act. G10.2.1) entnehmen.”

Il

Tribunale sangallese ha di conseguenza ritenuto che una riduzione della presa a

carico delle cure a causa dell’asserita mancanza di documentazione non è

giustificata (consid. 3.1.3).

Nel caso di specie la situazione

è simile.

Oltre al formulario “interRAI HC Svizzera”,

compilato nelle sue 28 pagine il 13 luglio 2024 (doc. T), come già accennato in

precedenza, il ricorrente ha prodotto i moduli dove sono stati indicati, per

gli interventi programmati, i codici delle prestazioni, le cure fornite, la

quantità settimanale o mensile delle prestazioni, il tempo in minuti al giorno

e a settimana, rispettivamente al mese. Nel modulo sono poi state indicate le

prestazioni effettuate giorno per giorno, con la descrizione del decorso (per

luglio ed agosto 2024 cfr. gli allegati al doc. 7 [ad esempio per il 19 agosto

2024: “Oggi si riprende il ritmo scolastico. A causa dell’encefalpathia e

della grave spasticità degli arti, RI1 non riesce a vestirsi da solo, ma

dipende completamente da me. Da sdraiato, gli metto la maglietta, i

pantaloncini e le calze, stando attenta di mantenere la corretta posizione

delle anche, affinché non incroci le gambe. Piego e riordino i vestiti puliti e

metto a lavare quello sporchi. Cambiare Pannolino. Questa mattina e alla sera,

cambio il pannolino poiché sporco di feci e urina. Faccio una piccola igiene

intima ed applico crema allo zinco. Il resto delle cure eseguite da me come da

abitudine”; 21 agosto 2024: “Al ritorno da scuola RI1 era

particolarmente stanco. Sdraiare e Alzare con aiuto: Sollevo RI1 di peso dalla

sua carrozzina e lo posiziono nel suo letto per un riposino. Lo idrato dandogli

un bicchiere d’acqua con la Peg e qualche sorso con la bocca. Aiuto a mangiare:

RI1 non è in grado di alimentarsi autonomamente. Gli preparo una cena stando

attenta alla consistenza giusta, che deve essere morbida, per evitare

complicazioni alla sua difficoltosa deglutizione rischio broncoaspirazione. Lo

imbocco con piccoli pezzi e con calma riesce a finire tutto il cibo che c’è nel

piatto. Il resto delle cure eseguite come da abitudine”; per i mesi

successivi cfr. i doc. H e da Q a S allegati al ricorso; cfr. ad esempio doc. H,

1° settembre 2024: “Doccia: RI1 necessita di essere lavato: lo metto quindi

in doccia. Lo siedo sulla sua sedia apposita che gli permette di mantenere la

posizione seduta senza cadere. Non riesce a lavarsi autonomamente, ma

dipendente completamente da me. Gli lavo anche i capelli, anche se non gli

Considerandi

piace molto e si arrabbia. Gli lavo accuratamente tutto il corpo e controllo lo

stato della cute. Avvolgo RI1 in un grande asciugamano e lo porto in braccio nel

suo letto, così che possa asciugargli i capelli. Dopo aver asciugato bene tutte

le parti del corpo, applico la crema idratante. Provvedo a vestire la parte

superiore del corpo, posizionare il pannolino pulito e rivestire la parte

inferiore. Applicare e rimuovere mezzi ausiliari; provvedo in mattinata a

mettergli il busto e rivestire la parte inferiore. Applicare e rimuovere i

mezzi ausiliari; provvedo in mattinata a mettergli il busto e le ortesi alle

gambe, che toglierò alla serra prima di andare a letto. Il resto delle cure

eseguite come da abitudine”).

La madre del ricorrente ha

pertanto documentato e registrato quotidianamente le prestazioni fornite. In

considerazione della particolarità della fattispecie è comprensibile che la

madre abbia riportato le prestazioni fornite nell’ambito della routine

quotidiana senza specificare nel dettaglio la durata, che comunque è elencata

nel decorso negli interventi programmati (ad esempio per l’igiene parziale al

lavandino [codice 1014] è prevista una quantità settimanale pari a 7 (ossia

ogni giorno) per 0.11 minuti al giorno.

Alla luce di quanto sopra

esposto, occorre concludere che la documentazione presentata dal ricorrente è

completa, comprensibile e sufficientemente dettagliata.

Considerato che i familiari della persona assicurata che sono impiegati da

un'organizzazione autorizzata per la cura e l'aiuto a domicilio possono

fornire, anche senza una formazione per personale di cura, delle cure di base

secondo l'art. 7 cpv. 2 lett. c OPre (DTF 145 V

161.

e DTF 150 V 273),

la decisione dell’assicuratore di neppure esaminare quali spese devono essere

poste a carico della LAMal per l’asserita, ma come visto non confermata,

assenza di documentazione sufficiente, non può essere tutelata.

La circostanza sollevata

dall’assicuratore secondo cui la fatturazione tramite il sistema del terzo

pagante non è consentita poiché l’associazione ______ non ha stipulato un

contratto amministrativo corrispondente ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 LAMal, non

è un motivo per non esaminare in che misura le prestazioni fornite sono a

carico dell’assicuratore che rimborserà semmai direttamente l’assicurato (cfr.

art. 42 cpv. 1 LAMal). Né è un motivo per rifiutare di esaminare il rimborso delle

prestazioni la censura dell’assicuratore secondo cui un familiare curante

dovrebbe disporre di un giorno libero a settimana (cfr. del resto doc. HH).

CO1 non può essere seguita

neppure laddove afferma che in applicazione del divieto dell’effetto

retroattivo di cui all’art. 5 della Costituzione federale nel caso di specie

non troverebbe applicazione la STF 9C_480/2022 del 29 agosto 2024 pubblicata in

DTF 151 V 1, dove il Tribunale federale ha esaminato il coordinamento intersistemico dei contributi

dell'assicurazione sanitaria obbligatoria delle cure medico-sanitarie per i

costi delle cure di base (prestazione in natura) in relazione all'assegno per

grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità (prestazione pecuniaria),

modificando la propria giurisprudenza nel senso che non vi può essere

una riduzione dei contributi alle cure di base in relazione ad un assegno

per grandi invalidi e al contributo per le cure intensive (cfr. anche la STCA 36.2025.26 del 15 settembre 2025,

consid. 2.12).

Infatti,

se è vero che per prassi costante una precisazione o una modifica della

giurisprudenza non costituiscono un motivo di revisione di una decisione

formalmente passata in giudicato, poiché non ci si trova in presenza di fatti

nuovi o nuovi mezzi di prova (STF U 308/00 del 21 maggio 2001, consid. 3c con

rinvio alla DTF v115 V 313 consid. 4a/bb), in concreto la situazione è diversa

poiché non è stata emessa alcuna decisione formale cresciuta in giudicato in

merito alla presente fattispecie. La nuova giurisprudenza trova di conseguenza

applicazione (cfr. DTF 143 I 50 consid. 4.1 e 4.2; DTF 143 I 60 consid. 3.3,

STF 9C_491/2023 del 3 aprile 2024, consid. 2.2 e STF 9C_281/2022 del 28 giugno

2023, consid. 3 e STF 9C_481/2021 del 9 gennaio 2023 consid. 2.1).

Neppure

la decisione del 24 gennaio 2022 con la quale l’Ufficio AI ha aumentato il

contributo per l’assistenza del servizio notturno a fr. 10'157.99 al mese dal

1° gennaio 2022, indicando che le notti non fatturate (ma non trascorse in

ospedale, in un istituto o fornite da un’organizzazione di cure a domicilio)

potranno essere convertite in ore diurne (ogni notte corrisponde a 4.79 ore

diurne), modifica l’esito della vertenza (doc. VII).

Per

l’art. 42sexies cpv. 1 LAI il calcolo del contributo per l’assistenza si basa

sul tempo necessario per fornire le prestazioni d’aiuto. Da questo valore è

dedotto tra l’altro, secondo la lettera c, il contributo versato

dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell’ambito delle

cure di base secondo l’articolo 25a LAMal.

Come emerge dal Messaggio

concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), del 24

febbraio 2010, FF 2010, pag. 1603 seguenti, in particolare, pag. 1687:

" (…)

Capoverso 1: il numero di ore per le quali è versato un contributo per

l’assistenza corrisponde al massimo al numero di ore di assistenza per le

prestazioni d’aiuto regolarmente necessarie dedotto il numero delle ore di

assistenza coperte da altre prestazioni dell’AI. Per altre prestazioni dell’AI

si intendono l’assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42–42ter LAI, i

servizi di terzi ai quali l’assicurato ricorre al posto di un mezzo ausiliario

conformemente all’articolo 21ter capoverso 2 LAI e la parte del contributo di

cui al nuovo articolo 25a LAMal versata per le cure di base ai sensi

dell’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre. Ciò significa che il contributo

per l’assistenza è versato sussidiariamente a queste prestazioni.

(…)

Capoverso 3: una parte delle prestazioni dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 25a LAMal) coincide con quelle

del contributo per l’assistenza. Si tratta delle prestazioni di cura a

domicilio nell’ambito delle cure di base ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera

c dell’ordinanza sulle prestazioni («cure di base generali per i pazienti

dipendenti quali: bendare le gambe, infilare le calze compressive, rifacimento

del letto, installazione del paziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione

antidecubito, prevenzione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una

terapia; aiuto alle cure d’igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire

il paziente e a nutrirlo»). Queste prestazioni rientrano anche tra gli atti

ordinari della vita coperti dal contributo per l’assistenza. L’articolo 64

capoverso 1 LPGA stabilisce che le cure mediche sono assunte da un’unica

assicurazione sociale. L’articolo 64 capoverso 2 LPGA definisce l’ordine

secondo il quale le varie assicurazioni assumono le spese di cura, se le

condizioni delle rispettive leggi sono soddisfatte: l’assicurazione per

l’invalidità è chiamata a fornire prestazioni prima dell’assicurazione contro

le malattie. Nell’ambito delle cure di base è necessaria una deroga a queste due

disposizioni, per evitare che l’introduzione del contributo per l’assistenza

causi un trasferimento dell’obbligo di prestazione dall’assicurazione contro le

malattie all’assicurazione per l’invalidità e per far sì che una parte del fabbisogno

di cure di base possa essere coperto da assistenti. Con questo capoverso si

vuole garantire che l’assicurazione malattie continui a versare un contributo

alle cure di base (secondo le disposizioni dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie) nonostante l’introduzione del contributo per

l’assistenza dell’AI, che copre anche una parte delle cure di base. Le

prestazioni dell’AI e dell’AMal si distinguono però in funzione dei fornitori

autorizzati: l’AMal versa contributi unicamente per le cure dispensate da

infermieri, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e case di cura, l’AI

concede invece il contributo per l’assistenza unicamente per le prestazioni

fornite da assistenti ai sensi dell’articolo 42quinquies. La scelta del

fornitore di prestazioni determina pertanto quale assicurazione sia tenuta ad

assumere le spese (conformemente alle pertinenti disposizioni). Si vuole

inoltre che i beneficiari di un assegno per grandi invalidi che adempiono le

condizioni del diritto al contributo per l’assistenza ma non desiderano

assumere un assistente continuino ad avere il diritto al rimborso delle

prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Infine,

l’articolo chiarisce che è l’assicurazione per l’invalidità a provvedere al

coordinamento al fine di evitare doppi indennizzi o mancati indennizzi.

L’assicurazione per l’invalidità deduce dal fabbisogno di prestazioni d’aiuto

riconosciuto il numero di ore per le quali l’assicurazione malattie versa un

contributo alle cure di base (v. anche l’art. 42sexies cpv. 1 lett. c). A

tal fine, l’assicurato che chiede all’AI un contributo per l’assistenza deve

comunicare all’ufficio AI il numero di ore di cure di base rimborsate

dall’assicurazione malattie e presentare su richiesta i relativi giustificativi.”

(sottolineature del redattore)

A

questo proposito la circolare per il contributo sull’assistenza (CCA: stato 1°

gennaio 2026) ai marginali 10006-10009 regola il coordinamento con

l’assicurazione malattie.

Per il marginale 10006 CCA il

tempo necessario per le cure di base per le quali è versato un contributo

secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera c OPre rientra nel calcolo del

contributo per l’assistenza. Le cure terapeutiche non sono invece prese in

considerazione.

Il tempo necessario per le cure

di base fornite da Spitex o da altro personale di cura riconosciuto sono

dedotte dal bisogno di aiuto e dall’importo massimo. Nel quadro del calcolo del

contributo per l’assistenza è indispensabile per l’AI sapere se l’assicurato

riceve cure di base secondo la LAMal, al fine di evitare il rischio di un

doppio rimborso (marginale 10007 CCA).

È in primo luogo l’assicurato a

dover fornire queste informazioni. Di conseguenza, un assicurato che richiede

un contributo per l’assistenza deve procurarsi presso la propria assicurazione

malattie un certificato delle prestazioni di cui beneficia e farlo pervenire

all’ufficio AI. Se l’ufficio AI necessita di ulteriori informazioni, può

richiederle all’assicuratore-malattie in virtù dell’articolo 84a LAMal (cfr.

art. 32 cpv. 2 LPGA; (marginale 10008 CCA).

L’ufficio AI notifica una copia

del preavviso e della decisione alla cassa malati (marginale 10009 CCA).

In concreto, la decisione del

contributo di assistenza è stata emessa in data 24 gennaio 2022. L’assicurato

ha chiesto di poter beneficiare delle cure di base ai sensi dell’art. 25a LAMal

nel corso del 2024. L’assicuratore LAMal fino ad oggi ha negato il diritto alle

prestazioni.

Come visto, è il contributo

d’assistenza dell’AI ad essere sussidiario rispetto alle prestazioni della

LAMal previste dall’art. 7 cpv. 2 lett. c OPre e non viceversa (art. 42 sexies

cpv. 1 lett. c LAI; marg 10006-10009 CCA e Messaggio concernente la modifica

della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (6a revisione

AI, primo pacchetto di misure), del 24 febbraio 2010, FF 2010, pag. 1603

seguenti, in particolare, pag. 1687).

Nella fattispecie spetta di

conseguenza all’assicuratore LAMal stabilire se e in che misura l’insorgente ha

diritto alle prestazioni richieste ed in seguito comunicarlo all’Ufficio AI

(art. 32 cpv. 2 LPGA) che dovrà semmai ricalcolare l’ammontare del contributo

per l’assistenza durante il periodo per il quale l’interessato chiede le

prestazioni (in concreto da giugno 2024).

Lo stesso assicurato è del resto

tenuto a informare l’Ufficio AI in caso di versamento delle prestazioni Spitex

da parte dell’assicuratore malattie se non vuole incorrere in sanzioni penali.

2.12

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione su

opposizione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore per

stabilire quali prestazioni devono essere poste a carico dalla LAMal.

A

questo proposito si rammenta che la decisione in merito alle misure adeguate

per quanto concerne il tempo, la forma ed il contenuto rientra nel potere di

apprezzamento dell’associazione ______ e del medico che ha ordinato l’intervento.

Nella valutazione del bisogno concreto

dell’assicurato, le persone competenti beneficiano di un certo margine di

apprezzamento dal quale ci si può scostare solo con riserbo, se il prescrivente

è il medico di famiglia della persona assicurata, che conosce nel dettaglio lo

stato di salute del proprio paziente. In generale

non va rimessa in discussione la prescrizione del medico di famiglia a

conoscenza della situazione valetudinaria della persona assicurata se il medico

fiduciario si limita a valutare il fabbisogno sulla base

di valori desunti dall’esperienza e senza aver valutato personalmente lo stato

di salute della persona interessata (STF C_912/2017 del 6 dicembre 2018

pubblicata in SVR 2019 KV n. 5, consid. 4.3).

D’altra parte con riferimento al

potenziale di abuso, laddove l’attività di dipendente dello Spitex consiste

unicamente nella cura di familiari, i criteri di economicità, appropriatezza ed

efficacia secondo l’art. 32 cpv. 1 LAMal devono essere esaminate semmai da un

medico fiduciario (DTF 145 V 161).

Spetterà pertanto

all’assicuratore valutare se accettare la prescrizione del medico di famiglia

oppure se procedere ad una valutazione personale dello stato di salute della

persona assicurata per il tramite di un medico fiduciario o di una perizia ai

sensi dell’art. 44 LPGA. La cassa dovrà inoltre porre a carico della LAMal solo

le spese che sarebbero state sostenute per l’assistenza domiciliare da parte di

dipendenti esterni dello Spitex. Non possono essere messi a carico

dell’assicuratore malattie i costi che possono essere richiesti ai familiari

nell’ambito dell’obbligo di ridurre il danno. In tale contesto ai responsabili

dello Spitex deve essere concesso un qual certo margine di apprezzamento

ragionevole e praticabile in merito alla questione circa il tipo di assistenza

che ci si può aspettare dai familiari (DTF 145 V 161 consid. 3.3.2; sul tema

cfr. anche STCA 36.2025.26 del 15 settembre 2025).

Solo

dopo un accurato e serio esame della fattispecie, l’assicuratore emetterà una

nuova decisione formale in base alla quale deciderà nel merito della richiesta

di rimborso delle prestazioni litigiose, fissandone l’ammontare orario e i

costi a carico della LAMal.

All’assicuratore

va qui rammentato che agisce quale autorità con compiti di diritto pubblico.

2.13

Visto

l’esito del ricorso (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena

vittoria [DTF 141 V 281 consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023,

consid. 7]), il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto alle

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

2.14

Secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di prestazioni LAMal

non è stato previsto di prelevare le spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024

«Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma

elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato

all’assicuratore per i suoi incombenti conformemente ai considerandi.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO1 verserà al

ricorrente fr. 3'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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