Lexipedia

Decisione

38.2021.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 aprile 2021Italiano28 min

contattare l'Amministrazione del personale che potrà fornirle le necessarie indicazioni.

Source ti.ch

Fatti

5 giorni dalla ricezione della presente, non oltre il 2 settembre 2020.”

(Doc. 71)

Il 2 settembre 2020

l’assicurato ha formulato le seguenti osservazioni:

" A seguito del

colloquio avuto presso il vostro ufficio in data 28.08.2020 e come richiesto

nella notifica di apertura di inchiesta, vi comunico per iscritto le mie

osservazioni.

Come ho avuto modo di spiegare durante il nostro incontro, sono

veramente mortificato che delle battute scherzose, che avvengono regolarmente

tra colleghi uomini/donne nel nostro reparto, possano essere state interpretate

come delle “molestie e osservazioni indecenti e sessiste”.

Il fatto che la signorina ………………… aveva risposto alle mie battute

(botta e risposta), senza alcun apparente imbarazzo e soprattutto senza nessuna

comunicazione verbale che questo non era di suo gradimento, mi ha tratto in

inganno facendomi credere che il mio modo di scherzare non le creasse disagio.

Purtroppo, solo dopo il nostro incontro, riflettendo con calma, mi

sono reso conto che determinate parole avrebbero potuto urtare la sensibilità

di una persona che da poco tempo lavora nel nostro reparto e non mi conosce.

Sono veramente amareggiato e mi trovo in difficoltà immaginare che possa

credere che le mie parole siano state volte a lederla.

Pur consapevole di aver sbagliato nel rivolgermi con leggerezza e

troppo confidenza, mi ritengo una persona seria, di sani principi e lontano da

me l’intento di molestare o di pormi in maniera indecente e sessista verso

qualsiasi essere umano, uomo o donna, di qualsiasi credo e tendenza sessuale.

Per questo sono fermo nel non accettare l’essere etichettato tale,

dato che lungi da me il pensiero di determinate azioni verbali e fisiche. In

tutta la mia vita privata e professionale, non è mai accaduto nulla di questo

genere e nessuna persona con cui abbia lavorato ha mai avuto osservazioni da

fare in merito alla mia etica.

Purtroppo non posso tornare indietro e cancellare questa

situazione.

Quello che posso fare è scusarmi e questo accaduto è sicuramente

un grosso insegnamento per me, pensando che il mio lato scherzoso nel pormi

“simpaticamente” facendo battute, può essere interpretato nel modo sbagliato

urtando la sensibilità delle persone e passando per quello che non sono.” (Doc.

V/6b)

Il 21 settembre 2020 il

direttore dell’__________, __________, e il responsabile del servizio risorse

umane, __________, hanno licenziato RI 1 con la seguente motivazione:

" Diamo

seguito ai colloqui avuti e le confermiamo la decisione di interrompere la

nostra collaborazione per il 31 dicembre 2020, con regolare preavviso di tre

mesi, per i motivi riportati nel nostro scritto dello scorso 28 agosto.

Le comunichiamo inoltre che a decorrere da oggi, 21 settembre

2020, lei è esonerato dalle sue mansioni e continuerà a percepire il suo

salario sino al termine del contratto. Eventuali crediti di tempo (per esempio

vacanze, ore supplementari, ecc.) sono compresi nell'esonero e s'intendono

quindi interamente compensati.

Le ricordiamo che è sua facoltà, entro 30 giorni dalla presente, ricorrere

alla Commissione __________ contro il licenziamento.

La informiamo che la copertura assicurativa contro gli infortuni

scadrà il 31° giorno seguente la data sopra indicata. Ai sensi della Legge

sull'assicurazione malattia, vige l'obbligo per l’assicurato di avvertire la

propria cassa malati, alfine di riattivare detta copertura a titolo

individuale. Qualora intendesse prorogare l'attuale copertura, la preghiamo di

contattare l'Amministrazione del personale che potrà fornirle le necessarie indicazioni.

La preghiamo inoltre di prendere contatto con l'ufficio del

personale per accordarsi sulla restituzione del materiale professionale.

Siamo dispiaciuti che la nostra collaborazione non abbia avuto un

esito più positivo. La ringraziamo per l'impegno e la trasparenza dimostrati e

le porgiamo i nostri più sinceri auguri per il suo futuro.” (Doc. 116-117)

Lo stesso giorno

l’assicurato ha confermato di avere ricevuto tale scritto (cfr.doc. 69-70).

Interpellato dalla Cassa

di disoccupazione, il 18 settembre 2020 __________ ha fornito le seguenti ulteriori

spiegazioni:

" (…)

Quali sono i motivi concreti e dettagliati che hanno portato alla

disdetta del rapporto di lavoro?

Molestie nei confronti di una collega di lavoro.

Sono stati violati degli obblighi relativi al contratto di

lavoro? xSI ¨NO

Se sì, quali?

Inosservanza dell’etica professionale e del rispetto delle

direttive interne.

Il/la collaboratore/trice ha avuto una o più diffide

scritte? xSI ¨NO

Se sì allegare copia.

Il/la collaboratore/trice ha ricevuto uno o più

ammonimenti scritti? xSI ¨NO

Se sì allegare copia.

Il licenziamento è da ricondurre all’esclusiva

colpa del/della collaboratore/collaboratrice? xSI ¨NO

Se sì perché?

Vedi punti precedenti + Allegati.” (Doc. 67-68)

Il 5 marzo 2018 RI 1 aveva

ricevuto un richiamo agli obblighi di servizio, così motivato:

" Facciamo riferimento

ai recenti colloqui con i suoi responsabili circa le sue prestazioni

professionali sul posto di lavoro. Come già fattole notare, è emerso un

generale calo del suo rendimento a partire dagli ultimi mesi dell’anno scorso

con alcuni comportamenti non idonei ricapitati anche ad inizio del corrente anno.

In particolare, ravvisiamo episodi in cui ha dato prova di

attitudini e comportamenti poco professionali e non in linea con i nostri

principi e regolamenti, quali, ad esempio, l’utilizzo del cellulare personale

in più occasioni durante il servizio e di fronte a pazienti o la mancata

trasparenza e assunzione di responsabilità nell’analisi di problematiche in cui

era coinvolto.

Alla luce di quanto precede la richiamiamo formalmente ai suoi

obblighi di servizio e ad una maggiore diligenza ed osservanza delle direttive

come previsto dall’art. 14a ROC:

Ci auguriamo che ciò venga da lei interpretato positivamente ai

fini di una migliore qualità e sicurezza nella gestione del nostro servizio,

oltre al mantenimento di una buona collaborazione tra colleghi medici e

infermieri. Confidiamo che in futuro non si riscontrino più casi analoghi. In

Considerandi

caso contrario saremmo costretti a procedere nei suoi confronti secondo quanto

previsto dal ROC.” (Doc. 72)

2.6

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza federale (cfr. consid.

2.1.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e

44.

lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con

effetto immediato giustificato.

Basta

invece che, con il suo comportamento, l’assicurato abbia indotto il datore di

lavoro a disdire il contratto.

È proprio ciò che è

avvenuto nel caso concreto. Infatti RI 1 si è rivolto ad una collega di lavoro

con un linguaggio inappropriato, molestandola con osservazioni “indecenti e

sessiste”.

Così facendo egli ha

violato l’etica professionale e non ha rispettato le direttive interne dell’__________.

Del resto l’assicurato stesso, nel suo scritto del 2 settembre 2020, ha ammesso

di avere sbagliato nel rivolgersi “con leggerezza e troppa confidenza”, nei

confronti di una collega recentemente assunta.

Avendo violato gli

obblighi che la sua funzione gli imponeva, RI 1 ha fornito consapevolmente al

datore di lavoro un motivo di disdetta.

In simili

condizioni, questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia contribuito

colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr., in particolare,

DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che

basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous

l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol

éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au

fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte

intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir

que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il

accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt

C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).

Di

conseguenza, RI 1 deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con

l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17

dicembre 2009).

La Cassa ha motivato i 45

giorni di sospensione con la gravità dei fatti accertati dall’__________. Il

patrocinatore chiede che la sanzione venga ridota a 10 giorni, anche per tenere

conto della sua situazione personale (tre figlie minorenni da mantenere).

Questo Tribunale concorda

con la Cassa che la colpa dell’assicurato deve essere ritenuta grave, viste le

ragioni alla base del licenziamento, tanto più che il ricorrente non ha ricorso

contro il licenziamento alla Commissione __________ pur essendo stato

correttamente informato di questa possibilità nella lettera di licenziamento da

lui firmata.

Al riguardo va

sottolineato che la presente fattispecie è del tutto diversa rispetto a quella

decisa nella STCA 38.2017.31 del 27 luglio 2017 citata dal patrocinatore del

ricorrente e relativa ad un operaio generico, licenziato per il proprio

comportamento durante il periodo nel quale la ditta che lo aveva assunto ha

beneficiato di indennità per il periodo di introduzione (API).

In quell’occasione la

Cassa, dopo avere inflitto all’assicurato 31 giorni di penalità, ha ridotto la

sanzione a 13 giorni in sede di opposizione in quanto “la ditta X.__________

non è stata inizialmente chiara per ciò che attiene il motivo del licenziamento”.

In caso di colpa grave la

giurisprudenza federale, ripresa nelle Direttive della SECO (cfr. consid. 2.4),

prevede di partire da una sanzione di 45 giorni e di tenere conto di tutti i

fattori aggravanti e attenuanti.

Questo Tribunale ritiene

quali aggravanti il fatto che l’assicurato aveva già ricevuto un avvertimento

nel 2018 e come attenuante il fatto che egli ha lavorato durante 13 anni con

soddisfazione del proprio datore di lavoro, il quale ha rilasciato un attestato

nel quale figurano in particolare le seguenti considerazioni:

" (…) Il

signor RI 1 è stato occupato presso il __________, dove ha svolto attività

quali __________. In collaborazione con il __________ ha eseguito la

preparazione e/o assistito il __________ negli __________. È stato inoltre impiegato

in __________, dove è stato formato per effettuare anche le __________.

Abbiamo conosciuto il signor RI 1 come un collaboratore autonomo,

disponibile e puntuale. Ha gestito i suoi compiti e le sue attività in modo

efficace, garantendo le sue prestazioni in funzione degli obiettivi e delle

attese. È stato particolarmente efficiente ed è stato in grado di assumersi

carichi di lavoro notevoli.

Il signor RI 1 ha saputo cogliere le opportunità che si

presentavano, svolgendo la sua attività con impegno, fermezza e a nostra

soddisfazione. (…)” (Doc. XIV/1)

Oltre a questi aspetti

legati alla colpa, dal profilo della proporzionalità (cfr. consid. 2.3) vanno

pure considerati gli aspetti soggettivi (cfr. anche il punto D72 della Tabella

SECO riprodotta al consid. 2.4 e il punto D64 “la durata della sospensione è

fissata tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico” quali, ad esempio

“la situazione personale, come l’età, lo stato civile (…)”) e cioè la

situazione personale dell’assicurato che ha importanti oneri di mantenimento

per le tre figlie (fr. 1'860.-- mensili, cfr. doc. I punto 8).

Alla luce di tutti questi

elementi, secondo questo Tribunale, si giustifica la riduzione della sanzione

al minimo per colpa grave.

La decisione su

opposizione impugnata deve di conseguenza essere modificata nel senso che RI 1

è sospeso per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.

2.7

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è dell’11 febbraio 2021 per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ la decisione su

opposizione del 4 febbraio 2021 è modificata nel senso che RI 1 è sospeso per

31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

parziali.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Related decisions