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Decisione

38.2022.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 agosto 2022Italiano33 min

conseguenti alla situazione lavorativa), a condizione che queste vengano attestate

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

Per costante giurisprudenza

federale, eventuali problemi di salute che possono rendere inadeguata

l’occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da

adeguati attestati medici (cfr. supra consid. 2.2.; STF 8C_348/2017 del 5

luglio 2017; STF 8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_943/2012 del

13 marzo 2013; STF 8C_12/2010 del 4 maggio 2010; STFA I 550/00 del 18 aprile

2002, STF I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA

2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124

V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238).

In una sentenza 8C_584/2020 del

17 dicembre 2020, il Tribunale federale ha ricordato che di principio,

qualsiasi occupazione deve, ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LADI, ritenersi

adeguata, salvo qualora ricorra una delle circostanze eccezionali previste dal

cpv. 2. In particolare, l’Alta Corte ha ribadito che non è considerata

inadeguata una professione in cui l’assicurato è confrontato ad un ambiente

lavorativo a lui sfavorevole, a tensioni coi colleghi o coi superiori. Tali

elementi possono, semmai, essere presi in considerazione nel valutare la

gravità della sua colpa. L’inesigibilità della prosecuzione del rapporto

lavorativo può, per contro, derivare da ragioni di salute (se del caso

conseguenti alla situazione lavorativa), a condizione che queste vengano attestate

in modo inequivocabile da un certificato medico.

Per costante giurisprudenza la

questione dell’inesigibilità

della prosecuzione del rapporto lavorativo deve essere valutata con

estremo rigore.

In quell’occasione, ad un assicurato

che ha rescisso il rapporto di lavoro rispettando il termine di disdetta e ha,

poi, postulato le indennità di disoccupazione, l’amministrazione, ritenendolo

disoccupato per propria colpa, ha inflitto una sospensione di 36 giorni dal diritto alle indennità (poi

ridotta a 26 giorni). Il ricorrente, quale motivo di disdetta del contratto di

lavoro, aveva addotto problemi di salute causati dallo stress e dalle pressioni

cui era sottoposto durante l’attività lavorativa. L’Alta Corte ha confermato

l’operato del Tribunale cantonale che aveva ritenuto che né tali problematiche,

né la pretesa inesigibilità della continuazione del rapporto lavorativo in

essere erano attestate da un certificato medico. Il Tribunale federale ha, poi,

stabilito che la postulata audizione della moglie del ricorrente, medico di

formazione, era stata a giusta ragione negata ritenuto che, per confermare le

problematiche di salute lamentate dall’assicurato, si sarebbe reso necessario

il certificato di uno psichiatra mentre la consorte disponeva invece di una

specializzazione in chirurgia. Il Tribunale federale ha sottolineato ed ha

rilevato che l'indipendenza della testimone era seriamente messa in dubbio

(com’è il caso per parenti stretti e, per l’appunto, coniugi e partner).

In

un’altra sentenza 8C_99/2021 del 27 ottobre 2021 il Tribunale federale, nel

caso di un’assicurata che aveva sciolto un contratto di lavoro per ragioni

legate al comportamento scorretto del datore di lavoro, ha concluso che

l’occupazione in questione non era più adeguata ma che comunque l’assicurata

avrebbe dovuto rispettare il normale termine di disdetta visto che una ripresa

effettiva del lavoro non entrava comunque in considerazione:

" (…)

5.3. Le point de savoir si l'intimée était fondée

à résilier son contrat de travail avec effet (quasi) immédiat, soit sans

respecter le délai de congé ordinaire, impliquait forcément d'examiner d'abord

si l'on pouvait exiger d'elle qu'elle le conservait. On ne saurait donc

reprocher aux premiers juges d'avoir instruit les allégations de mobbing et de

s'être référés aux conditions de résiliation immédiate de l'art. 337 CO. En

effet, d'après la jurisprudence développée en matière d'assurance-chômage, on

ne peut en règle générale pas exiger de l'employé qu'il conserve son emploi

lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles

atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de

l'art. 337 CO (arrêts 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 6.2.2; C 185/04 du

12 avril 2005 consid. 3.2; C 68/02 du 29 janvier 2003 consid. 4; voir aussi

CHARLES MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux

indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 182; BORIS RUBIN, op. cit., n° 37

ad art. 30 LACI).

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée,

en incapacité de travail pour des raisons de santé liées à son environnement

professionnel, était fondée à résilier son contrat de travail. Cela dit, il y a

lieu d'admettre, avec la recourante, qu'au regard du principe général de

l'obligation de diminuer le dommage valable en droit des assurances sociales

(ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; 117 V 275 consid. 2b et les références), on

pouvait attendre de l'intimée qu'elle respectât le délai de préavis de trois

mois (cf. attestation de l'employeur du 30 octobre 2018 qui renvoie à la

Convention collective de travail du commerce de détail du canton de Genève). En

effet, compte tenu du certificat médical joint à la lettre de résiliation, une

reprise effective du travail durant ce délai n'entrait pas en ligne de compte

et, au vu de la durée des rapports de travail et de son incapacité de travail,

le droit au salaire en cas d'empêchement non fautif de travailler était garanti

jusqu'à la fin du délai de congé (cf. art. 324a CO et la CCT précitée). Il

ressort certes des déclarations faites par l'intimée lors de l'audience (arrêt

attaqué, ch. 16 p. 5) qu'elle voulait une coupure nette avec l'entreprise dont

elle ne voulait "plus rien connaître". Il n'en reste pas moins qu'il

n'a pas été établi sur le plan médical que son état de santé ne lui aurait pas

même permis de rester formellement liée à l'employeur jusqu'à la fin du délai

de congé. Dans ces conditions, il se justifie que l'intimée contribue de

manière appropriée à supporter le dommage occasionné par la résiliation

anticipée des rapports de travail alors qu'elle n'avait pas déjà obtenu un

autre emploi. En effet, il n'appartient pas à l'assurance-chômage de se

substituer à l'obligation de l'employeur ou de l'assureur perte de gain de

continuer à verser le salaire, respectivement les indemnités perte de gain

maladie, jusqu'à la fin des rapports de travail. Il y a ainsi lieu de retenir

que du 1 er octobre au 31 décembre 2018, la recourante était sans travail par

sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI.

5.4. Il résulte de ce qui précède que c'est en

violation du droit que la Chambre des assurances sociales a considéré qu'une

suspension du droit à l'indemnité n'entrait pas en ligne de compte. L'arrêt

entrepris doit dès lors être annulé. (…)”

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a

indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre

parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv. 4 OADI

stabilisce che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha

abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova (lett. a) oppure

ha rifiutato un’occupazione adeguata (lett. b).

Il cpv. 5 della medesima norma

prevede, invece, che se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto

all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per

determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli

ultimi due anni.

Nonostante il principio generale

enunciato all'art. 45 cpv. 4 OADI (art. 45 cpv. 3 v.OADI; cfr. STCA 38.2005.40

del 14 luglio 2005), la giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che,

trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente

procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto

riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento

dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere

la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di

colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di

infliggere anche penalità più miti:

"

Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der

das Verschulden nicht als schwer, sondern lediglich als mittelschwer oder

leicht erscheinen lässt. Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4

AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der

allgemeinen Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5 S. 131;

THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd.

XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2524, Rz. 863 f.). Damit wird auch dem Grundsatz der

Verhältnismässigkeit Rechnung getragen (vgl. NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2525 Rz.

866; Urteile 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.4;8C_302/2019 vom 22.

August 2019 E. 3.2).” (cfr. STF 8C_165/2020 del 4 agosto 2020, consid. 3.1.).

In una sentenza 8C_556/2016 del

23 novembre 2016, pubblicata in DLA 2016 pag. 308 ss., il Tribunale federale ha

ricordato di avere ritenuto adeguata una sospensione di 26 giorni,

rispettivamente di 25 giorni, in caso di abbandono di posto di lavoro durante

il periodo di prova (cfr. consid. 4.4.).

In

quell’occasione l’Alta Corte, scostandosi dalla sentenza del Tribunale

cantonale che aveva ridotto la durata della sospensione a 5 giorni di penalità,

ha confermato la sanzione di 23 giorni inflitta dalla Cassa di disoccupazione

(cfr. consid. 5.2.).

2.5. A proposito dello scopo della procedura

di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir

sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une

autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre,

en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction

appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin

de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2.)

Cfr. pure STF C

279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

Considerandi

In

una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale

ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha

rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora

rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per

non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in

sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342.

pag. 410 [U 51/98])."

Cfr.

pure STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2018.40 del 4

febbraio 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8.

2.6

Nella presente fattispecie risulta

dagli atti dell’incarto che RI 1, nato nel 1997, di professione meccanico di manutenzione,

ha lavorato dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2021 presso la __________ di __________.

Egli aveva lavorato in precedenza

presso __________ di __________ dal 30 agosto 2012 al 29 agosto 2015 (cfr. doc.

2.

punto 29).

L’assicurato ha sciolto il

contratto di lavoro per il 31 dicembre 2021 ed ha chiesto le indennità di

disoccupazione dal 1° gennaio 2022 (cfr. doc. 1 e doc. 2 punto 1).

Sul formulario “Domanda

d’indennità di disoccupazione”, l’assicurato ha così illustrato il motivo della

disdetta:

" Il

meccanico è un lavoro che da anni non mi piace più. Ho lavorato per 5 anni come

meccanico volendo cambiare, cercando un altro posto di lavoro dato il malessere

che con il passare del tempo si faceva sempre più forte. Ho fatto la patente

Camion a mie spese.

Mi sono licenziato per trovare un nuovo posto e cambiare lavoro.”

(cfr. doc. 2 punto 20)

Dall’Attestato

del datore di lavoro del 19 gennaio 2022 risulta che l’assicurato ha lavorato

dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2021 percependo da ultimo uno stipendio

mensile di fr. 4'250.-- e che il dipendente ha dimissionato il 13 settembre

2021.

per il 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 3; vedi pure il Contratto di lavoro del

30.

agosto 2016, doc. 4).

La

lettera di disdetta del 13 settembre 2021 ha il seguente tenore:

" Gentili

signore e gentili signori,

con la presente disdico il mio rapporto di lavoro del 1 settembre

2016.

per il 31 dicembre 2021.

Ringraziandovi di prenderne atto, vi porgo i miei cordiali

saluti.” (doc. 5)

Sentito

dalla Cassa il 3 gennaio 2022, l’assicurato ha formulato le seguenti

precisazioni relative alla disdetta del contratto di lavoro:

" Il

meccanico è un lavoro che da anni non mi piace più. Ho lavorato per 5 anni come

meccanico volendo a tutti i costi cambiare lavoro, cercando un altro posto di

lavoro dato il malessere che con il passare del tempo si faceva sempre più

forte.

Ho fatto la patente del camion, a mie spese nel tempo liberto.

Mi sono licenziato con preavviso di più di tre mesi per riuscire a

trovare un nuovo posto di lavoro e riuscire a cambiarlo.

E per poter essere libero da subito per un nuovo esperienza

lavorativa.” (cfr. doc. 6)

Il 7 febbraio 2022 l’assicurato

ha stipulato un contratto di lavoro con la ditta __________ a partire dal 14

febbraio 2022 che lo occupa a tempo pieno.

Dal contratto di lavoro figura

che l’assicurato possiede una licenza di condurre “C, E in fase di ottenimento”

e che il salario mensile lordo è di fr. 4'500.-- (cfr. doc. 9).

Il 10 febbraio 2022 il nominativo

dell’assicurato è stato cancellato dal sistema COLSTA in quanto egli ha

reperito un impiego quale autista di veicoli pesanti presso la __________ dal

14.

febbraio 2022 (cfr. doc. 10).

Nell’opposizione contro la

decisione della Cassa del 25 gennaio 2022 l’assicurato ha rilevato:

" (…) Ho

iniziato a lavorare presso il garage __________, fin da subito mi sono guardato

attorno e ho fatto ricerche per cambiare lavoro.

Per sei anni ho continuato a lavorare per dare le mie dimissioni

solo dopo aver trovato un posto di lavoro.

Questi sei anni di lavoro li ho passati davvero male, cercavo

lavoro ma non lo trovavo, ho cambiato personalità, ho smesso di uscire e sono

arrivato ad avere ansia durante il giorno e sentirmi proprio

male psicologicamente, era diventata una situazione insostenibile

a parer mio e di chi mi stava vicino ero a un passo dalla depressione.

Sono arrivato alla conclusione che era meglio smettere di lavorare

piuttosto che peggiorare la mia situazione fisica e mentale.

Nell'ultimo anno malgrado tutto ho continuato a lavorare ma

mettendomi degli obbiettivi, ho speso più di 10'000.-- di miei risparmi e nel

mio tempo libero dal lavoro ho fatto visita medica, esame teorico, corsi ed

esame pratico e ho ottenuto la patente del camion categoria C.

Avendo ottenuto la patente in agosto 2021 ho finalmente potuto

cercare un nuovo lavoro, ho avuto diversi colloqui positivi ma in tutti quando

li avvisavo che dovevo dare tre mesi di disdetta, mi respingevano dicendomi che

avevano bisogno da subito, dunque non riuscivo a trovare un posto di lavoro.

Per evitare di restare a fare ancora per anni un lavoro che mi

recava dei danni, ho deciso di dare la disdetta per fine anno in modo da poter

essere libero e non appena mi fosse arrivata un'altra offerta di lavoro avrei

potuto accettarla e iniziare da subito, ho stretto i denti e ho lavorato ancora

per quattro mesi fino alla fine del contratto.

Per questo ho fatto questa opposizione perché non mi sembra giusto

ricevere trentuno giorni di penalità quando sono un ragazzo che si è sempre

impegnato per qualsiasi cosa, ho sempre pagato i contributi e nel momento di

difficoltà personale mi dispiace venire penalizzato.

Ho comunque un affitto e delle spese da pagare ogni mese e avrei

bisogno della vostra comprensione per poter avere anche l'indennità di gennaio.

In questi mesi mi sono sforzato molto a trovare un posto di lavoro

e ho avuto un paio di risposte positive, a] 99% questo sarà il mio primo e

ultimo mese di indennità se dovessi ricevere nei prossimi giorni l'ufficialità

dell'assunzione presso la __________ di __________.

Spero di riuscire ad avere la vostra comprensione e di riuscire

per lo meno ad abbassare i trentuno giorni di penalità.

Vi ringrazio per la vostra attenzione e sperando di avere un

vostro riscontro positivo vi auguro una buona giornata.” (Doc. 8)

2.7

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA

constata che l’assicurato ha disdetto il contratto di lavoro senza essersi

procurato prima un altro impiego (cfr. consid. 2.5 in fine).

Egli

deve dunque essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla

base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI a meno che la

prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno temporaneamente non fosse più

ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.1 e 2.2).

RI

1.

afferma di avere abbandonato la precedente professione di meccanico per

motivi di salute.

Il TCA ricorda che, per costante

giurisprudenza, eventuali problemi di salute che possono rendere inadeguata

l’occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da

adeguati attestati medici (cfr. supra consid. 2.2.; STF 8C_348/2017 del 5

luglio 2017; STF 8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_943/2012 del

13.

marzo 2013; STF 8C_12/2010 del 4 maggio 2010; STFA I 550/00 del 18 aprile

2002, STF I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA

2000.

pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124

V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238).

Nella sua opposizione contro la

decisione della Cassa del 25 gennaio 2022 l’assicurato ha fatto allusione a

problemi di salute (cfr. consid. 2.6 in fine).

Davanti al TCA egli ha prodotto

un certificato del medico di famiglia attestante “come il paziente

summenzionato abbia dovuto interrompere il rapporto di lavoro precedente

(termine a fine 2021) per motivi di salute” (cfr. doc. B).

Alla luce della giurisprudenza federale

precedentemente esposta (cfr. consid. 2.3) questa Corte ritiene che, nel caso

concreto, occorre esaminare se dal ricorrente, che ha comunque disdetto il

contratto di lavoro rispettando il normale termine di disdetta, si poteva

esigere oppure no - dal profilo delle sue condizioni di salute - la

continuazione almeno temporanea (fino al reperimento di un nuovo impiego) del

rapporto di lavoro con la __________ (sul tema cfr. STCA 38.2021.25 dell’11

ottobre 2021).

Come visto (cfr. supra consid.

2.5.), gli accertamenti devono essere compiuti innanzitutto

dall’amministrazione in sede di opposizione, ciò che qui non è stato fatto.

In simili condizioni si

giustifica quindi l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il

rinvio degli atti all’amministrazione affinché - previo svincolo dal segreto professionale da parte dell’assicurato del proprio medico -

sottoponga al dr. med. __________ una serie di quesiti volti, in

particolare, a sapere di che cosa

precisamente soffriva il paziente nel settembre 2021 e se considerato il suo

stato di salute, a quel momento, era data una chiara indicazione medica secondo

la quale egli non poteva più lavorare (neppure temporaneamente) presso la __________.

Alla

luce delle relative risultanze, la Cassa si pronuncerà nuovamente sulla

(eventuale) sanzione nei confronti dell’assicurato e sulla sua entità.

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una

modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria,

cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al

momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il

diritto anteriore.

In concreto il ricorso è dell’8 aprile 2022, per cui

torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non

ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021

consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA

38.2021.11

del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021

consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno

2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;

STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione del 10 maggio 2022

è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 per nuovi accertamenti

ai sensi del considerando 2.7.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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