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Decisione

38.2022.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 agosto 2022Italiano30 min

Corte ritiene piuttosto che all’assicurato sia stata semplicemente prospettata la

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Decisivo è dunque il fatto che

venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta

(cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).

In

concreto non risulta, però, che tra l’ex datore di lavoro e l’assicurato fosse

già stato concluso un contratto di impiego.

Questa

Corte ritiene piuttosto che all’assicurato sia stata semplicemente prospettata la

possibilità di un’assunzione, ciò che non consente l’applicazione della

giurisprudenza di cui sopra.

L’insorgente,

dunque, nell’ultimo periodo dell’attività lavorativa, come pure tra la fine del

rapporto di impiego e l’annuncio per il collocamento avrebbe dovuto

intensificare i suoi sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione.

Non è del resto di ausilio al ricorrente

l’affermazione secondo cui avrebbe consegnato personalmente candidature

spontanee presso aziende ed imprese senza segnalarle sugli appositi formulari

(cfr. doc. 5).

In effetti di tali ricerche non sussiste

alcuna prova, né peraltro le stesse sono state meglio specificate. Pertanto non

può esser tenuto alcun conto di tali asseriti sforzi.

Al

riguardo giova ricordare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita

la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle

assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43

cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca).

In

caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza

di prove (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020

del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid.

4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1°

aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA

C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Per quanto concerne, infine,

l’asserzione formulata dall’insorgente nella risposta alla richiesta di

giustificazione, ossia che a inizio marzo 2022 si sarebbe recato in Italia per

motivi di famiglia (cfr. doc. 3), va osservato che la stessa costituisce

una semplice

allegazione di parte, non

dettagliata e non suffragata da elementi probatori convincenti secondo il

principio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3, STF

8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile

2021 consid. 3.2.).

In

simili condizioni occorre concludere che l’assicurato, non compiendo ricerche

di lavoro dall’8 al 31 dicembre 2021 e dal 1° all’8 marzo 2022 e svolendo

soltanto tre, rispettivamente due ricerche nei mesi di gennaio e febbraio 2022,

ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid.

2.3.).

Il

ricorrente deve, pertanto, essere sospeso dal diritto all’indennità di

disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.9. Per

quanto attiene all’entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato

dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità per disoccupazione, “così

calcolati: 3 giorni nel mese di dicembre (8-31), 3 giorni nel mese di gennaio,

3 giorni nel mese di febbraio e 1 giorno nel mese di marzo (1-8)” (cfr.

doc. 4).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in

Considerandi

caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la

disoccupazione ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la

penalità minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente

l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr. consid.

2.6.).

L’assicurato,

essendo nato il __________ 1963 (cfr. doc. 1), al momento dei fatti aveva 58

anni.

Tutto ben considerato, secondo

questo Tribunale si giustifica, quindi, una riduzione della durata della

sospensione che - non dimenticando che il 14 novembre 2019 l’insorgente è già

stato sospeso per otto giorni per non aver comprovato alcuna ricerca di lavoro

nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 9) - da dieci

giorni deve essere decurtata a sette giorni per tener conto dell’età avanzata

del ricorrente (cfr. consid. 2.5; STCA 38.2017.12 del 20 settembre 2017 con cui

questo Tribunale ha avallato quanto deciso dall’amministrazione, e meglio una

sanzione di 5 giorni invece di 8 nei confronti di un assicurato di 59 anni a

causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro dal 21 al 30

giugno 2016 e dall’11 luglio al 31 agosto 2016; STCA 38.2006.87 del 22

gennaio 2007 con cui il TCA ha confermato una sanzione di 3 giorni inflitta

dall’URC a un assicurato nato nel 1947 per mancate ricerche durante il mese di

luglio 2006 precedente l’annuncio per il collocamento - invece dei 4 giorni

normalmente applicata in tale ipotesi secondo la prassi cantonale - in virtù

del fatto che avesse più di 55 anni, e meglio 59 anni al momento dei fatti;

STCA 38.2007.11 del 19 aprile 2007 con cui questa Corte ha ridotto da 5 giorni

(con decisione su opposizione del 22 gennaio 2007 la sanzione di 9 giorni era

già stata ridotta a 5 giorni) a 4 giorni la sospensione dal diritto

all’indennità di disoccupazione irrogata a un assicurato nato nel 1948 per insufficienti

ricerche nei mesi di settembre e ottobre 2006. Il TCA, al riguardo ha precisato

che l’entità della sanzione di 4 giorni, tenuto conto dell’età dell’assicurato

- di quasi 59 anni al momento dei fatti - e della circostanza che egli era già

stato sanzionato in passato per il medesimo motivo, risultava proporzionata

alla gravità della colpa; STCA 38.2012.31 del 2 agosto 2012 con cui questo

Tribunale ha confermato una sospensione di 9 giorni inflitta a un assicurato

nato nel 1957 per insufficienti ricerche di lavoro durante l’attività

stagionale da aprile a dicembre 2011, quando in base alla prassi in vigore in

tal caso sarebbe stata applicata una sospensione di 15 giorni. L’URC in

questione ha precisato di aver applicato una riduzione della penalità sulla

base del fatto che l’assicurato aveva 55 anni).

In

riferimento alla richiesta dell’insorgente di evitare una sospensione che “inciderebbe

in modo determinate sulla mia economia familiare” (cfr. doc. I), va,

altresì, osservato che la durata della penalità da infliggere nei

confronti di un assicurato non dipende dalle sue condizioni economiche (cfr.

STF 8C_675/20014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STFA C 207/05 del 31

ottobre 2006 consid. 4.3.; STFA C 21/05 del 26 settembre 2005; STFA C 224/02

del 16 aprile 2003; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.9.; STCA

38.2017.92

del 18 aprile 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016

consid. 2.8.; STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60

dell’11 dicembre 2014 consid. 2.8.).

La

decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere riformata nel

senso che l’assicurato è sospeso per sette giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione.

2.10

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid.

2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del

13.

settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid.

2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8

marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

La

decisione su opposizione del 20 maggio 2022 emessa dall'URC di __________ è

riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per sette giorni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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