Lexipedia

Decisione

38.2022.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 dicembre 2022Italiano51 min

come peraltro già riconosciuto dalla Cassa - cfr. consid. 1.5.; 1.7.; 2.9. - + 6

Source ti.ch

Fatti

i contributi, ma piuttosto che sia stato parte di un rapporto di lavoro (cfr.

STF 8C_646/2021 del 9 febbraio 2022 consid. 3; STF 8C_782/2017 del 16 maggio

2018 consid. 3.3.)

2.16. Stante quanto precede e ritenuto che

è ammesso il cumulo dei periodi di contribuzione con i periodi

equiparati ai periodi di contribuzione (cfr.

consid. 2.5.), occorre concludere che l’assicurato, nel termine quadro che si

estende dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI) ha

adempiuto un periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI di 22 mesi

complessivi (16 mesi di periodo di contribuzione ex art. 13 cpv. 1 LADI

come peraltro già riconosciuto dalla Cassa - cfr. consid. 1.5.; 1.7.; 2.9. - + 6

mesi di periodo equivalente a un periodo di contribuzione ex art. 13 cpv. 2

lett. c LADI grazie al periodo di protezione ex art. 336c CO che ha permesso di

prolungare il termine di disdetta – tenendo conto dell’incapacità lavorativa

per malattia iniziata il 22 marzo 2021 (cfr. consid. 2.13.) – fino al 31

ottobre 2021).

Presentando un periodo di

contribuzione di 22 mesi e avendo più di 55 anni, il ricorrente, in

applicazione dell’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.8.), ha pertanto

diritto a 520 indennità giornaliere.

La Cassa valuterà parimenti se

nel caso dell’insorgente possano tornare applicabili gli art. 27 cpv. 3 LADI e

41b OADI (cfr. consid. 2.8.; STF 8C_867/2011 dell’11 aprile 2012; STCA

38.2015.11 del 3 dicembre 2015 consid. 2.6.; 2.7.; 2.10.).

2.17. L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

Considerandi

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid.

2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25

aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

2.18

Vincente in causa, l’insorgente,

rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 2’500.-- a titolo

di ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 lett. g

LPGA; art. 30 Lptca).

Alla richiesta della parte

ricorrente di assegnarle ripetibili pari a fr. 5'185.75 (fr. 4'500 onorario +

fr. 315 spese; cfr. doc. IIIbis) non può, invece, essere dato seguito, poiché,

in particolare, l’avv. RA 1 rappresentava l’assicurato anche nella procedura di

opposizione dove erano

già stati trattati i principali argomenti che hanno in seguito potuto essere ripresi

e sviluppati in sede di ricorso. Davanti al TCA è peraltro stato presentato

unicamente il ricorso (cfr. doc. I), oltre alla lettera con allegata la nota

intermedia per onorari e spese (cfr. doc. III).

In proposito cfr. STF 8C_360/2022

del 24 agosto 2022; STF 8C_747/2020 dell’8 giugno 2021; STFA I 452/05, 456/05

del 27 novembre 2006.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 30 giugno 2022 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto a 520 indennità giornaliere a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 2’500.- a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Related decisions