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Decisione

38.2022.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 settembre 2022Italiano25 min

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

Source ti.ch

Fatti

i suoi servizi. Il numero di ore remunerate varia quindi secondo le esigenze

del datore di lavoro.

Quando

il rapporto di lavoro si è concluso nel rispetto del termine di disdetta legale

o contrattuale e che tutte le condizioni di diritto sono soddisfatte, la

persona ha diritto all’indennità di disoccupazione. Se invece il rapporto di

lavoro su chiamata prosegue o non si conclude nel rispetto del termine di

disdetta, si applicano i numeri marginali B97 e seguenti. ê

Principio: nessuna perdita di lavoro computabile

B96 Il

lavoratore non subisce né una perdita di lavoro né una perdita di guadagno

computabile nei periodi in cui non è chiamato a lavorare (art. 11 cpv. 1 LADI).

Questo caso rientra infatti in un rapporto di lavoro in cui l’orario irregolare

è considerato normale (DTF 107 V 59). Il lavoratore non ha dunque diritto

all’ID. ê

Deroga al principio

B97 In

deroga al principio generale (B96), se un lavoratore s’impegna a fornire un

lavoro su chiamata per una durata indeterminata e le chiamate cessano o

diminuiscono momentaneamente, la perdita di lavoro è computabile se il

lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante per un determinato

periodo (periodo di riferimento).

Per

determinare il tempo di lavoro normale occorre, in linea di massima, prendere

come periodo di riferimento gli ultimi 12 mesi del rapporto di lavoro o, se

tale rapporto è durato tra i 6 e 12 mesi, l’intera durata del rapporto di

lavoro. Al di sotto di 6 mesi di occupazione è infatti impossibile determinare

il tempo di lavoro normale.

Affinché

un tempo di lavoro possa essere considerato normale occorre che le sue

oscillazioni mensili non superino il 20 %, in più o in meno, della media delle

ore di lavoro prestate mensilmente durante il periodo di riferimento di 12 mesi

oppure il 10 % se tale periodo dura soltanto 6 mesi. Se il periodo di

riferimento è inferiore a 12 mesi, ma superiore a 6, il tasso di oscillazione

ammesso deve essere adeguato proporzionalmente: per un periodo di riferimento

di 8 mesi, ad esempio, questo tasso è pari al 13 % (20 %: 12 x 8). Se le

oscillazioni superano, anche solo per un mese, il limite ammesso, non si può

più parlare di tempo di lavoro normale e, di conseguenza, sia la perdita di

lavoro che la perdita di guadagno non possono essere computate.

Se il

rapporto di lavoro è durato almeno 2 anni, è giustificato, conformemente alla

giurisprudenza del Tribunale federale (TFA C 9/06 del 12.5.2006; DTF

8C_625/2013 del 23.01.2014, pubblicato in DLA 1/2014 pag. 62 segg.), prolungare

il periodo di riferimento oltre i 12 mesi. In questo caso bisogna considerare

il numero di ore di lavoro annuali e le oscillazioni rispetto alla media

annuale (DTF 8C_379/2010 del 28.2.2011). Occorre basarsi dunque sul numero di

ore di lavoro svolte ogni anno (retroattivamente a partire dalla data di

iscrizione alla disoccupazione) ed esaminare in che misura esso si discosta

dalla media annuale, ossia dal numero medio di ore svolte annualmente. La cassa

si basa al massimo sui cinque anni che precedono la riduzione del lavoro.

Se il

rapporto di lavoro è durato diversi anni e se è possibile determinare il lavoro

normale a partire dall'esame del confronto mensile delle ore di lavoro, non è

necessaria una verifica supplementare mediante il confronto annuale.

è Esempio

Una

persona che lavora su chiamata da 3 anni e mezzo si iscrive alla disoccupazione

il 1° luglio 2015, in seguito a una diminuzione delle chiamate.

Le ore

di lavoro effettuate sono le seguenti:

01.07.2014

– 30.06.2015: 400 ore

01.07.2013

– 30.06.2014: 500 ore

01.07.2012

– 30.06.2013: 600 ore

01.01.2012

– 30.06.2012: 200 ore

Media

annuale dei due anni: 450 ore (900 ore: 2 anni).

Le

fluttuazioni in % sono le seguenti:

01.07.2014

– 30.06.2015: 11.1 % (50: 450 x 100)

01.07.2013

– 30.06.2014: 11.1 % (50: 450 x 100)

Si nota

che le oscillazioni non superano il 20 %. Per questo motivo occorre ritenere

che si tratta di un tempo di lavoro normale e che, di conseguenza, l’assicurato

ha diritto alle ID. Il confronto con gli altri anni non è quindi necessario.

L’attività

ancora effettuata presso il datore di lavoro viene considerata quale guadagno

intermedio.

è Giurisprudenza

- TFA C

284/00 del 7.3.2002 (non si può parlare di tempo di lavoro normale se vi sono

oscillazioni rispetto alla media mensile che raggiungono il 25 % verso il basso

e il 59 % verso l’alto)

- TFA C

9/06 del 12.05.2006 (per i rapporti di lavoro che sono durati più di 12 anni,

può essere opportuno prendere in considerazione un periodo di riferimento di 5

anni) ê”

2.4. Le

direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata

dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del

30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid.

4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27

settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del

15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021

del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid.

5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF

146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442

consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50

consid. 4.1; DTF 133 V 587

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

Considerandi

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid.

3b).

2.5

Nella presente fattispecie dagli

atti dell’incarto emerge che la ricorrente, il 2 settembre 2019, ha iniziato a

lavorare per la ditta __________ quale “addetta alle pulizie di mantenimento”

con impiego a ore su chiamata a tempo indeterminato.

Il 19 gennaio 2022 l’assicurata

si è iscritta in disoccupazione con effetto da quella data (cfr. doc. 1).

Dalla “Domanda d’indennità di

disoccupazione” del 24 gennaio 2022 risulta che l’insorgente lamentava una diminuzione

di lavoro (cfr. doc. 2).

La Cassa, come visto nei fatti,

ha negato alla ricorrente il diritto a prestazioni LADI, in quanto la medesima non

presentava una perdita di lavoro o di guadagno computabile.

Con decisione formale del 1°

febbraio 2022 la parte resistente ha rilevato di aver calcolato l’oscillazione

del grado di occupazione dell’assicurata sulla base degli ultimi 12 mesi, e

meglio da gennaio a dicembre 2021, e che la stessa superava il 20% (durante il mese di dicembre 2021 le ore

lavorate sono diminuite del 26.82% rispetto alla media calcolata sulla base

delle ore da gennaio a dicembre 2021; cfr. doc. 10).

La Cassa, a seguito

dell’opposizione del 26 febbraio 2022 (cfr. doc. 13), tenendo conto della media

annua del numero di ore effettuate nei due anni prima della disoccupazione, dal

gennaio 2020 al dicembre 2021, pari a 1’388.78 ore, ha altresì constatato che

le variazioni orarie annuali avevano superato, nell’anno da gennaio a dicembre

2020.

(1’023 ore lavorate) e nell’anno da gennaio a dicembre 2021 (1'754.55 ore

lavorate), il 20%, e meglio si attestavano al 26.34% (cfr. doc. A1; consid. 1.1.;

A2).

Nel mese di giugno 2022

l’assicurata ha comunicato, segnatamente, di aver concluso “un nuovo

contratto di lavoro stagionale sempre a ore” (cfr. doc. V).

2.6

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ribadire che la

giurisprudenza federale ha stabilito che nell’ambito del lavoro su chiamata

soltanto eccezionalmente può essere presa in considerazione una perdita di

lavoro e di guadagno. Ciò si verifica quando le chiamate diminuiscono dopo che

l’assicurato è stato chiamato in modo più o meno costante durante un periodo

prolungato (cfr. consid. 2.1.; STF 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid.

5.3.1.).

In concreto la conclusione a cui

è giunta la parte resistente, e meglio che l’assicurata non presentasse un

tempo di lavoro normale, merita tutela.

In primo luogo, siccome il

rapporto di impiego con __________ è iniziato nel settembre 2019 e quindi al

momento dell’iscrizione in disoccupazione, il 19 gennaio 2022, durava da due

anni e quattro mesi, è giustificato tenere conto delle variazioni orarie

annuali (cfr. STF 8C_625/2013 de 23 gennaio 2014, pubblicata in DLA 2014 Nr. 1

pag. 62, citata al consid. 2.2.; consid. 2.3.: in particolare p.to B97 della

Prassi LAI ID).

In secondo luogo, da una parte, l’insorgente

mai ha contestato nella loro entità le ore mensili lavorate nel 2020 e nel 2021

risultanti dai relativi conteggi di salario (cfr. doc. 20; 8) e sulle quali si

è fondata la Cassa per ritenere che l’oscillazione annua delle ore di lavoro

sia stata maggiore del 20% (cfr. consid. 1.1.; 2.5.).

Dall’altra, considerando – come

effettuato dal Tribunale federale nella STF 8C_625/2013 de 23 gennaio 2014,

pubblicata in DLA 2014 Nr. 1 pag. 62, menzionata al consid. 2.2., in cui, nel

caso di un’assicurata che aveva iniziato a lavorare su chiamata presso una SA

il 1° marzo 2009 e si era iscritta in disoccupazione il 7 ottobre 2011, ha

tenuto conto di un periodo di osservazione di 31 mesi (1° marzo 2009 - 30

settembre 2011) e di un periodo di confronto di un anno – un periodo di

osservazione di 28 mesi (settembre 2019 - dicembre 2021), ovvero da quando è iniziato

il rapporto di impiego con la __________, la variazione del numero delle ore

svolte sia nel 2020 che nel 2021 rispetto alla media annua è in ogni caso

superiore al 20% e maggiore di quella, del 26.34%, calcolata dalla Cassa (cfr.

doc. A2; consid. 2.5.).

In effetti la media annua delle

ore di lavoro registrata dall’assicurato durante il lasso di tempo di osservazione

dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2021 è stata di 1'285.26 ore (2'998.95 ore

complessive da settembre 2019 a dicembre 2020 : 28 mesi x 12 mesi),

corrispondente a 1'542.26 aggiungendo il 20% delle ore e a 1'028.26 deducendo

il 20% delle ore.

La variazione del primo anno

(settembre 2019 - agosto 2020), in cui sono state svolte 786 ore (cfr. doc. 20;

A2; B1-4), corrisponde a circa - 38%. Nel secondo anno (settembre 2020 - agosto

2021), nel quale la ricorrente ha effettuato 1'697 ore (cfr. doc. 8; A2),

l’oscillazione è stata di + 32%.

Neppure consente un esito

differente della lite il confronto della media delle ore lavorate su 28 mesi di

1'285.26 ore con gli anni civili 2020 e 2021. Da gennaio a dicembre 2020 (1'023

ore lavorate; cfr. doc. A2; 20; 8) la variazione si attesta a - 20.4%, mentre

da gennaio a dicembre 2021 (1'754.55 ore lavorate) l’oscillazione è pari a +

36.5%.

Ne

discende che il tempo di lavoro presso __________ era irregolare, per cui

l’insorgente non subisce alcuna perdita di lavoro computabile ai sensi degli

art. 8 cpv. 1 lett. b e 11 LADI (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

Non è sufficiente, come invece

sembra sostenere la ricorrente (cfr. doc. I; V), che mensilmente le vengano

dedotti i contributi AD giusta l’art. 2 LADI per riconoscerle il diritto alle

indennità di disoccupazione.

A tale fine devono essere

adempiute le specifiche condizioni elencate all’art. 8 LADI, fra le quali l’avere

subito una perdita di lavoro computabile (lett. b).

In simili condizioni, a ragione

la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione

chiesta nel gennaio 2022.

La decisione su opposizione del

26.

aprile 2022 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.7

Abbondanzialmente va rilevato che la

parte ricorrente, l’8 giugno 2022, ha espresso preoccupazione riguardo a una sua

eventuale iscrizione in disoccupazione dopo la fine di ottobre 2022 al termine

dell’attività stagionale, precisando che “se dovessero ricalcolare questi

mesi di lavoro allo stesso modo in cui la disoccupazione di __________ ha fatto

per i primi mesi dell’anno la probabilità che le vengano rifiutate le indennità

di disoccupazione sono altissime e ciò aggraverebbe moltissimo la nostra

situazione economica e non vorremmo tornare nuovamente in assistenza” (cfr.

doc. V)

In proposito il TCA si limita a

evidenziare che la Cassa, il 13 giugno 2022, ha affermato che “quando la

moglie dell’opponente terminerà il suo impiego stagionale, sarà nostra premura

verificare nuovamente il suo caso e, unicamente, in quel momento potremo

determinare l’eventuale diritto alle indennità di disoccupazione (un contratto

stagionale non è sempre indice di un impiego su chiamata e quindi può

determinare un diritto alle prestazioni)” (cfr. doc. VII).

2.8

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.91 del 30 maggio 2022 consid.

2.15.; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.32 del

13.

settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid.

2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8

marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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