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Decisione

42.2021.47

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13 settembre 2021Italiano30 min

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

Source ti.ch

Fatti

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

Dal 1° luglio 2021 il

marginale 1068 è stato abrogato, mentre è entrato in vigore il marginale 1065.2

del seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va

conside-

07/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021. Se la decisione definitiva viene emanata dopo il 1°

luglio 2021, vengono adeguate soltanto le indennità future.”

Dal 1° settembre 2021 il

marginale 1065.2 ha il seguente tenore:

“1065.2 Per il calcolo delle

indennità, dal 1° luglio 2021 va conside-

09/21 rato

d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019

(se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La

nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste

prima del 1° luglio 2021.

Esempi

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

- La

decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio

2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal

primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.”

2.4. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno

2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V

195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1;

DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V

169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.5. In concreto, dalle tavole

processuali emerge che la RI 1 è stata iscritta a registro di commercio __________

2019 con il seguente scopo sociale:

" __________.”

Socio e presidente della

gerenza con diritto di firma individuale è __________. __________ è gerente

della società con diritto di firma individuale.

Nella

richiesta dell’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il mese

di dicembre 2020 e per il mese di gennaio 2021 la società ha indicato un

salario annuo, per il 2019, in favore di __________ di fr. 38'041.39 ed un

salario mensile per i mesi per i quali è chiesta l’indennità di fr. 3'791.67 (doc.

6). Per __________ è invece stato dichiarato un salario annuo di fr. 12'742.53

e mensile di fr. 3'791.67 (doc. 6).

Dalle tavole

processuali emerge inoltre che il 5 dicembre 2019 __________ ha sottoscritto un

contratto di lavoro con la ricorrente con effetto dal 31 dicembre 2019, per un

salario mensile di fr. 3'500 lordi (doc. A10). Dal 1° gennaio 2019 al 30

dicembre 2019 l’interessato era alle dipendenze della __________ dove ha

percepito un salario annuo di fr. 37'915 (cfr. allegato doc. 2).

La

ricorrente nel formulario di affiliazione dei datori di lavoro ritrasmesso il 6

febbraio 2020 all’CO 1 ha indicato di impiegare salariati dal 31 dicembre 2019

(doc. B6, doc. B5 e doc. A8 del 13 dicembre 2019). Il contratto di locazione

sottoscritto il 28 novembre 2019 tra __________ (locatore) e RI 1 (conduttore)

indica che la locazione ha inizio il 31 dicembre 2019 (doc. B4) e nella “dichiarazione

di salario AVS” figura che la ricorrente nel 2019 ha versato un salario

lordo pari a fr. 126.39 a __________ e a fr. 75.83 in favore di __________ per

il periodo dal 31.12.2019 al 31.12.2019 (doc. VII/1).

Anche per

Considerandi

gli altri dipendenti (__________, __________ e __________), il salario nel 2019

è stato versato unicamente il 31 dicembre 2019.

Il 10

febbraio 2020 la Cassa CO 1 ha confermato l’affiliazione della società quale

datrice di lavoro a partire dal 1° ottobre 2019, con l’indicazione: “Dipendenti

dal 1.01.2020” (doc. A7).

Va ancora

rilevato che in un’e-mail del 7 luglio 2021 cui sono stati allegati

l’autorizzazione “alla gerenza per esercizio con alloggio” dell’11

dicembre 2019 e copia dell’istanza inoltrata dalla società per il rilascio

della citata autorizzazione, un collaboratore amministrativo del __________ ha

affermato che “noi ci basiamo sulla data presente all’interno dei contratti

(“contratto di locazione” e “contratto di gerenza”) per l’inizio dell’attività,

in questo caso tutti e due datati 31.12.2019” (doc. B1).

2.6

In concreto

l’amministrazione ha rifiutato il versamento delle indennità giornaliere a

motivo che già il requisito del reddito soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000

nel 2019, di cui all’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza COVID-19 perdita di

guadagno non è adempiuto poiché il reddito mensile di fr. 126.39 conseguito in

dicembre 2019, come evinto dalla dichiarazione di salario AVS 2019, pur

moltiplicato per tredici mensilità, ammonta unicamente a fr. 1'643.

L’insorgente

evidenzia che tale reddito si riferisce all’unico giorno lavorato nel 2019,

ossia il 31 dicembre 2019, quando il ristorante ha iniziato la sua attività e

rileva, del resto, che fino al 30 dicembre 2019, __________, lavorando per

un’altra società, aveva conseguito un salario ben superiore a fr. 10'000.

2.7

Questo

Tribunale, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, non può

confermare la decisione su opposizione emessa dalla Cassa.

Per

stabilire se la società ha diritto alle indennità in favore di __________,

occorre stabilire, conformemente all’art. 2 cpv. 3bis lett. c dell’Ordinanza

COVID-10 indennità perdita di guadagno se l’interessato nel 2019 ha conseguito

un reddito soggetto ad AVS di almeno fr. 10'000.

Con sentenza

9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a pubblicazione, in un caso

relativo ad un’assicurata indipendente a cui la Cassa rimproverava di non aver

comprovato di aver conseguito un reddito di almeno fr. 10'000 nel 2019, il

Tribunale federale al consid. 5.2 ha evidenziato che l’art. 5 cpv. 2

dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che all’accertamento del

reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25

settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) e ha stabilito che

sia per l’esame delle condizioni di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno che per il calcolo dell’indennità ai sensi

dell’art. 5 è determinante il calcolo dei contributi AVS. Per cui il Tribunale

federale ha ritenuto che anche nell’ambito dell’applicazione dell’art. 2 cpv. 3bis

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno si giustifica far capo alla

giurisprudenza relativa agli art. 11 cpv. 1 LIPG e 7 cpv. 1 OIPG. Quest’ultimo

disposto stabilisce come calcolare l’indennità per lavoratori indipendenti.

In

concreto, trattandosi di un caso relativo ad una persona assimilabile ad un

datore di lavoro che percepisce un salario da attività dipendente, occorre far

capo, per analogia, all’art. 5 OIPG (accertamento del reddito medio percepito

prima del servizio per salariati con reddito regolare) il cui cpv. 3 prevede

che se il reddito medio percepito prima dell’entrata in servizio non può essere

calcolato in base al capoverso 2, poiché l’inizio dell’ultimo rapporto

lavorativo del salariato risale a poco prima dell’entrata in servizio, fa stato

il salario convenuto dalle parti.

Nel

caso di specie nel 2019 __________ ha lavorato per la ricorrente solo il 31

dicembre 2019 (cfr. anche certificato di salario, allegato doc. 2).

Alla lettura

della “dichiarazione di salario AVS 2019” (doc. VII/1) è palese che l’importo

di fr. 126.39 da lui conseguito non si riferisce all’intero mese di dicembre

2019, ma ad un solo giorno.

Nel relativo

formulario, alla posta “dal” “al”, figura infatti: “31.12.19

31.12.19”.

Ciò trova

conferma anche nell’ammontare del salario versato agli altri 4 dipendenti della

società, i quali a loro volta si sono visti erogare il compenso unicamente per

l’unico giorno in cui hanno lavorato nel mese di dicembre 2019. Tali importi,

esigui (fr. 101.11 per __________, fr. 113.75 per __________, fr. 50.56 per __________,

fr. 75.83 per __________), non possono certo essere assimilati a salari mensili.

Del resto la

locazione dei locali in cui si svolge l’attività di ristorazione ha avuto

inizio il 31 dicembre 2019 (doc. B4), nel modulo per l’affiliazione dei datori

di lavoro la società ha indicato il 31 dicembre 2019 quale data d’inizio

dell’impiego dei salariati (doc. B6), il contratto di lavoro sottoscritto con __________

ha avuto inizio il 31 dicembre 2019 (cfr. doc. A10) e la Cassa ha proceduto

all’affiliazione della società con effetto dal 1° ottobre 2019 (mese

dell’iscrizione a registro di commercio), ma con l’indicazione che i dipendenti

sarebbero stati affiliati dal 1° gennaio 2020 (doc. A7).

Non va poi

dimenticato che l’importo di fr. 126.39 percepito da __________ nel dicembre

2019.

corrisponde esattamente al salario giornaliero secondo il contratto di

lavoro del 5 dicembre 2019 (doc. A10: fr. 3'500 X 13 mesi : 360 giorni = fr.

126.39; cfr. anche il conteggio salariale di dicembre 2019, doc. A9).

Il calcolo

effettuato dall’amministrazione, che ha moltiplicato il reddito di fr. 126.39

per tredici mensilità, giungendo ad un salario annuo di fr. 1’643 non può di

conseguenza essere confermato.

Applicando

per analogia l’art. 5 cpv. 3 OIPG, considerato che l’interessato nel 2019 ha

lavorato solo un giorno, occorre far capo al salario pattuito tra le parti, ossia

fr. 3'500 per 13 mensilità, pari a fr. 45'500 annui (cfr. doc. A10).

Allo stesso

risultato si giunge applicando il marginale 1067 CIC (a cui rinvia il marginale

1069.1

CIC), secondo il quale se il reddito è stato conseguito per un periodo

inferiore a un anno occorre convertire il reddito in funzione della durata

dell’attività. Nel caso di specie, il reddito del 31 dicembre 2019 (fr. 126.39)

va moltiplicato per 360 giorni lavorativi, per un importo di fr. 45'500.40.

Ne segue che

il limite di fr. 10'000 previsto dall’art. 2 cpv. 3bis lett. c Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno è ampiamente superato.

Non è

pertanto necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente.

L’incarto

deve di conseguenza essere rinviato all’amministrazione affinché accerti se le

altre condizioni poste dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per

beneficiare delle indennità sono adempiute.

In questo

senso il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va accolto (il rinvio della

causa con esito aperto equivale a piena vittoria [cfr. DTF 141 V 281 consid.

11.1

a cui ha rinviato da ultimo la STF 9C_754/2020 del 22 luglio 2021, consid.

7.2]) e la decisione su opposizione impugnata va annullata.

2.8

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato

in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 18 giugno 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni

IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche

la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

del 28 maggio 2021 è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per

ulteriori accertamenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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