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Decisione

42.2021.27

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5 luglio 2021Italiano26 min

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

Source ti.ch

Fatti

N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è

stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18

dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19

marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito

dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito

è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia

il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto

conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a

causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo

l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono

considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

2.3. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno

2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V

195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1;

DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V

169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021

consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314

consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133

V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V

286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379

consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,

SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,

DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4. Nella presente evenienza,

accertato che l’insorgente adempie due dei tre criteri cumulativi posti

dall’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (riduzione

della cifra d’affari almeno del 55% nel periodo dal 17 settembre 2020 al 18

dicembre 2020, rispettivamente del 40% nel periodo dal 19 dicembre 2020 al 31

dicembre 2020 e reddito soggetto all’AVS nel 2019 pari almeno a fr. 10'000),

occorre stabilire se vi è stata una perdita di guadagno nel periodo dal 17

settembre 2020 al 31 dicembre 2020 e, in caso di risposta positiva, qual è

l’ammontare dell’indennità cui ha diritto l’insorgente.

Dalle tavole processuali emerge

che __________ nel 2019, anno determinante per il calcolo delle indennità, ha

conseguito un reddito complessivo di fr. 76'074.80 (cfr. allegato doc. 2), pari

a fr. 6'339.50 al mese.

Inizialmente la Cassa ha

rifiutato di versare prestazioni poiché ha ritenuto, sulla base del formulario

compilato dalla ricorrente, che __________ aveva conseguito nei mesi in cui ha

chiesto le indennità, un importo di fr. 6'500 e dunque non aveva subito alcuna

perdita di guadagno.

In realtà il reddito

indicato di fr. 6'500 è quello che l’interessato avrebbe dovuto conseguire in

un anno senza restrizioni dovute al coronavirus.

Nelle more processuali è

Considerandi

infatti emerso che __________ da settembre 2020 a dicembre 2020 ha avuto nella

sua disponibilità, da parte della ricorrente, un importo complessivo di fr. 14'000

utilizzato per il pagamento degli alimenti alla sua ex moglie, e meglio fr.

4'000 in data 7 settembre 2020 (per gli alimenti di agosto), fr. 2'000 il 7

ottobre 2020 (per gli alimenti di settembre), fr. 1'000 in data 9 ottobre 2020

(per gli alimenti di settembre), fr. 1'000 il 13 ottobre 2020 (per gli alimenti

di settembre), fr. 4'000 il 3 novembre 2020 (per gli alimenti di ottobre) e fr.

2'000 il 17 dicembre 2020 (quale acconto per gli alimenti di novembre) (cfr.

doc. IX/2).

La Cassa, in sede di

osservazioni, ha pertanto rettamente stabilito che __________, alla luce degli

importi sopra conseguiti, ha avuto una perdita di guadagno, avendo conseguito

degli importi mensili inferiori al salario determinante di fr. 6'339.50 e di

conseguenza la ricorrente ha adempiuto tutte e tre le condizioni di cui

all’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per avere

diritto alla prestazione (doc. VII e seguenti).

2.5

Per quanto concerne

l’ammontare dell’indennità giornaliera, l’amministrazione, sulla base del

reddito annuo di fr. 76'074, corrispondente ad un salario mensile di fr.

6'339.50 (cfr. consid. 1.8), ha calcolato un importo di fr. 62 al giorno per i

periodi dal 17 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e dal 1° novembre 2020 al 30

novembre 2020 ({6'339.50 – 4'000 [alimenti]} X 12 mesi : 360 giorni : 100 X 80)

e di fr. 116 al giorno dal 1° dicembre al 31 dicembre 2020 ({6'339.50 – 2'000

[alimenti]} X 12 mesi : 360 giorni : 100 X 80).

Il calcolo proposto dalla

Cassa (doc. XI + 1/3) è corretto.

Infatti dal reddito

mensile devono essere dedotti gli alimenti versati alla ex moglie di __________,

e meglio fr. 4'000 nel mese di settembre 2020, fr. 4'000 nel mese di ottobre

2020, fr. 4'000 nel mese di novembre 2020 e fr. 2'000 nel mese di dicembre 2020.

Questi importi, come

rettamente rilevato dalla Cassa, essendo nella disponibilità di __________,

vanno considerati nel calcolo dello stipendio da lui percepito sulla base della

data di addebito dal conto e non del periodo di riferimento per il quale sono

dovuti (ad esempio se gli alimenti di agosto sono stati addebitati in

settembre, essi vanno presi in considerazione nel calcolo delle indennità di

settembre poiché l’interessato aveva la disponibilità di tale importo nel mese

di settembre).

Secondo il TCA occorre

infatti partire dal presupposto che gli alimenti sono stati versati quando __________

aveva a disposizione gli importi necessari per il pagamento del debito alla ex moglie.

Questi importi vanno pertanto considerati, nei confronti di __________, quale

versamento di salario, da cui vanno dedotti per il calcolo delle indennità

(cfr. l’esempio figurante al marginale 1058 03/21 CIC: “Una persona in

posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro esercita il diritto

all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il mese di dicembre

del 2020, in quanto l’azienda ha registrato una diminuzione della cifra

d’affari superiore al 55 per cento. Nel 2019 il salario mensile soggetto

all’AVS era di 6000 franchi, mentre nel dicembre del 2020 è stato soltanto di

4500.

franchi. L’indennità è calcolata come segue: (6000 – 4500) / 30 x 80 % =

40; l’indennità giornaliera ammonta dunque a 40 franchi”).

In questo senso la

decisione su opposizione va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione

affinché riconosca le indennità per perdita di guadagno secondo il calcolo

sopra esposto.

2.6

L’art.

61.

lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per

le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito

il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali

cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la

procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno

così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di

procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,

la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la

singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale

regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo

l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 9 aprile 2021, per cui si applica la nuova

disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto

di prelevare le spese. In effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19

perdita di guadagno del 17 marzo 2020 (RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni

della legge federale del 6 ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della

presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano

espressamente una deroga alla LPGA (cfr. U.

Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn

Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

L’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla

Cassa CO 1 affinché riconosca a RI 1, in favore di __________, un’indennità

giornaliera lorda di fr. 62 per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 novembre

2020 e di fr. 116 dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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