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38.2023.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 agosto 2023Italiano42 min

vertenza sfociata nella sentenza STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002. Essa prevede

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Nella presente evenienza

l’accordo di effettuare alcune ore di lavoro nel mese di novembre 2022 (36.29

ore effettivamente lavorate; cfr. doc. I p.to 10; consid. 1.2.) non ha ad ogni

modo consentito all’assicurata di non ricorrere alla disoccupazione (cfr. STCA

38.2004.1 del 27 maggio 2004 consid. 2.17.: “nel

caso di specie, tuttavia, questa giurisprudenza non trova applicazione, in

quanto, da un lato, dalle ricerche effettuate da marzo a ottobre 2003 non

risulta che il ricorrente avesse già reperito tale occupazione nel periodo

antecedente la disoccupazione. Dall'altro, in ogni caso, l'impiego presso il

Ristorante __________ non ha permesso all'assicurato di non più ricorrere

all'assicurazione contro la disoccupazione, ma soltanto di conseguire un

guadagno intermedio”).

Alla

luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che il

comportamento della ricorrente, nel mese di ottobre 2022, non corrisponde a

quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non essendo le

relative ricerche di impiego valide dal profilo qualitativo.

L’assicurata,

in tale arco di tempo, ha così violato l’obbligo di ridurre il danno che la

legge le impone (cfr. consid. 2.2.).

A

ragione, dunque, l’URC l’ha sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.2.).

2.10. Per

quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza sfociata nella sentenza STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002. Essa prevede

che:

"

(…)

1. Periodo di tempo da esaminare

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli

sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il

periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va

limitato agli ultimi 3 mesi).

(…).

3. Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in

considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione

complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la

disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire

omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di

sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3-4 giorni per ogni mese di ricerche

insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione,

aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi

insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18

giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza sopra

menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza

cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.7.; STCA

38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il

TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire

relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1°

gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D79 della

SECO (cfr. consid. 2.5.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni

più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre

mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per

insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per

mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr.

STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.10.; STCA 38.2001.262 del 30

settembre 2002 consid. 2.10).

Al

riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel

caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010,

in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

"

(…) La durata della sospensione

avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una valutazione

complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la

disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire

Considerandi

omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di

sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

-

durante i tre mesi prima della

disoccupazione

ricerche insufficienti 3 giorni / per

ogni mese

ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni

mese

-

durante ogni mese nel resto

dell’anno

ricerche insufficienti 1 giorno

ricerche inesistenti 2 giorni

in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni

caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL.” (cfr.

STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)

In

proposito cfr. pure STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.9.; STCA

38.2018.9

del 16 luglio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018

consid. 2.9.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.12.

Nel caso in esame l'URC ha

sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa

delle insufficienti ricerche di lavoro del mese di ottobre 2022 (cfr. consid.

2.9.) per tre giorni (cfr. doc. 4; A1; consid. 1.1.).

Il TCA ritiene che in concreto,

benché il reperimento della possibilità di svolgere delle ore di lavoro a

novembre 2022 presso il __________ non consenta di non sospenderla dal diritto

alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.9.), nella commisurazione

della penalità vada considerata la circostanza che l’insorgente ha ad ogni modo,

grazie ai suoi sforzi di ricerca precedenti alla disoccupazione (cfr. doc. I

p.to 10; consid. 1.2.;2.9.), effettuato 36.29 ore di lavoro, conseguendo un

guadagno intermedio.

Il fatto, invece, di essere stata

riassunta già dal 15 febbraio 2023, firmando il nuovo contratto di lavoro “dopo

quindi solo 1 mese di disoccupazione parziale” (cfr. doc. I p.to 11;

consid. 1.2.), è ininfluente ai fini della commisurazione della sanzione.

L’Alta

Corte, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la

giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154,

ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione viene fissata

esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della

disoccupazione. Secondo la nostra Massima Istanza se la durata della

disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o

influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono

rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili

della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro

a breve termine, verrebbero trattati meglio.

Al

riguardo cfr. STF 8C_556/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4.3.; STCA 38.2012.73

del 21 marzo 2013 consid. 2.11.; STCA 38.2012.49 del 18 ottobre 2012; STCA

38.2008.49

del 10 novembre 2008.

Nemmeno è di ausilio alla

ricorrente l’asserzione secondo cui sarebbe in “età avanzata” (cfr. V; I

p.to 12; consid. 1.4.; ;1.2.).

Per lavoratori anziani, i quali

non sono in ogni caso esentati dal compiere ricerche di lavoro, ma possono

eventualmente beneficiare di una riduzione della sanzione dovuta a

insufficienti o mancate ricerche di lavoro, si intendono gli assicurati con più

di 54/55 anni (cfr. STFA C 2756/05 del 6 novembre 2006; STFA C 319/02 del 4

giugno2003; DTF 124 V 225; DTF 120 V 74; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022

consid. 2.5.; STCA 38.2017.12 del 20 settembre 2017 consid. 2.12.; STCA

38.2012.31

del 2 agosti 2012; STCA 38.2006.87 del 22 gennaio 2007).

L’insorgente, essendo nata il __________

1976, non ha ancora compiuto 50 anni, per cui la sua età è irrilevante per

determinare il numero di giorni di sospensione a suo carico.

In

simili condizioni, a mente di questo Tribunale si giustifica una riduzione

della sospensione per il mese di ottobre 2022 da tre a due giorni.

La

decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere riformata nel

senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione

per due giorni.

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nella presente fattispecie, trattandosi di

prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di

prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57

del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid.

2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7

febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités du

TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 19 aprile 2023 è modificata nel senso che

l'assicurata è sospesa per 2 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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