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Decisione

38.2025.16

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11 giugno 2025Italiano21 min

riferimento alla domanda di condono formulata nell’opposizione e nel ricorso (cfr.

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione su opposizione del 4 ottobre 2024.

In

effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro

tardivo del ricorso.

Il

ricorrente non ha d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.

2.6. Per completezza il TCA rileva, con

riferimento alla domanda di condono formulata nell’opposizione e nel ricorso (cfr.

doc. 80; I; consid. 1.2.; 1.4.), che

ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA la

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'art. 95 cpv. 3 LADI stabilisce

che la Cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al Servizio

cantonale.

L’art. 4 cpv.4 dell’Ordinanza sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) prevede che il condono

è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari

giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la

decisione è passata in giudicato.

Il termine di 30 giorni di cui

all’art. 4 cpv. 4 OPGA è una prescrizione d’ordine e non un termine di

perenzione (cfr. STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5; STF 8C_602/2007

del 13 dicembre 2007 consid. 3; DTF 132 V 42; STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).

Sul condono è pronunciata una

decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono

unicamente al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,

ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una

procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF

8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021

consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016

del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

La richiesta di condono inoltrata

dall’assicurato a questa Corte (la quale peraltro, di massima, esamina solo i

rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è

precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su opposizione;

cfr. art. 56; 57; 58 LPGA; art. 1 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni - Lptca) è, pertanto, inammissibile

e sarà esaminata nella procedura successiva relativa al condono.

In simili condizioni gli atti vengono

trasmessi alla Cassa affinché sottoponga la domanda di condono al servizio

cantonale (cfr. STCA 38.2014.41 dell’8 settembre 2014 consid. 2.5.).

2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Considerandi

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.

Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel

caso in esame il ricorso contro la decisione su opposizione del 4 dicembre 2024

riguardante la restituzione di indennità di disoccupazione percepite a torto

dall’assicurato dal 13 gennaio 2020 al 31 marzo 2021 si è rivelato tardivo.

Nella

concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o

meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis

LPGA.

Nel

caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la

LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche

qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque

imposte spese.

In

effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della

gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale

non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera

l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art.

61.

lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid.

4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA).”

Nel

Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del

21.

luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità

generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio

di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata

il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA

38.2024.38

del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio

2023.

consid. 2.11., il cui ricorso di un assicurato al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023; STCA 38.2022.89

del 24 gennaio 2023 consid. 2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid.

2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del

25.

agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Gli

atti sono trasmessi alla Cassa affinché

sottoponga la domanda di condono dell’assicurato al servizio cantonale.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni

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