38.2025.16
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11 giugno 2025Italiano21 min
riferimento alla domanda di condono formulata nell’opposizione e nel ricorso (cfr.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2025.16
rs
Lugano
11 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 dicembre 2024 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione del 22 settembre 2022, inviata per raccomandata all’indirizzo via __________,
__________, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto a RI 1 di restituire
la somma di fr. 39'346.60, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite
dal 13 gennaio 2020 (data a partire dalla quale l’assicurato si è iscritto per
il collocamento e ha ricevuto le prestazioni; cfr. doc. 1; 21) al 31 marzo 2021
(data a decorrere dalla quale il nominativo dell’assicurato è stato annullato
dal sistema COLSTA a seguito del reperimento di un impiego; cfr. doc. 61), in
quanto dalla comunicazione del 13 dicembre 2021 della Segreteria di Stato
dell’economia (SECO) e da verifiche effettuate presso la Cassa __________ e la ____________________
di __________ è emerso che l’interessato aveva lavorato per la __________ __________
da gennaio 2020 a settembre 2020 e dall’11 agosto 2020 ne era l’amministratore
unico con firma individuale (cfr. doc. 62 M).
1.2. RI 1, il 2 ottobre 2024, ha
interposto opposizione contro l’ordine di restituzione del 22 settembre 2022,
affermando di non aver lavorato per la società in questione che gli sarebbe
stata ceduta senza scopo di lucro e che mai ha utilizzato.
Egli ha, altresì, chiesto il
condono totale dell’importo chiesto in restituzione, asserendo che le sue
azioni sono state dettate dalla buona fede e che la sua situazione economica
non versa in buone acque.
L’assicurato ha, infine, indicato
di essere stato espulso dalla Svizzera con sentenza del 2022 cfr. doc. 80).
1.3. Con decisione su opposizione del 4
dicembre 2024, intimata tramite raccomandata (cfr. doc. A1 = 83), la Cassa,
riguardo alla tempestività dell’opposizione, ha rilevato:
" 6) L’opposizione
è palesemente tardiva, in quanto la decisione di
restituzione è stata emessa in data 22
settembre 2022 e la contestazione del Sig. RI 1 ci è pervenuta in data 16
ottobre 2024 ed è datata 2 ottobre 2024.
7) Tuttavia, considerato che l’Assicurato non era più reperibile,
in
quanto partito per l’estero senza
lasciare indirizzo e che non si ha esattamente la certezza, in quale data,
abbia ricevuto il provvedimento del 22 settembre 2022 (cfr. procedure
effettuate dal Servizio contabilità tramite anche l’__________), decidiamo
eccezionalmente di entrare nel merito della sua contestazione.” (cfr. doc. 83
pag. 2-3)
Nel merito la Cassa ha confermato
il proprio provvedimento del 22 settembre 2022 (cfr. doc. 83 pag. 3).
1.4. Il
10 marzo 2025 è pervenuto al TCA uno scritto dell’assicurato, datato 28
febbraio 2025 e spedito tramite raccomandata delle Poste italiane il 5 marzo
2025, con il quale si è opposto alla decisione della Cassa - allegando la decisione
su opposizione del 4 dicembre 2024 - e ha richiesto il condono dell’eventuale
obbligo di restituzione.
Egli,
in proposito, ha addotto:
" (…)
1. Buona fede e mancanza di dolo
Desidero ribadire che, al momento della mia
iscrizione presso l'Ufficio Regionale di Collocamento (URC) e della percezione
delle prestazioni di disoccupazione, non ero consapevole dell'obbligo di comunicare
la mia firma come amministratore della società __________. La mia firma è stata
apposta senza alcuna finalità di esercitare un'attività imprenditoriale e senza
avere piena conoscenza delle implicazioni legali che questo comportava.
Inoltre, sebbene abbia ricoperto il ruolo
di direttore presso __________, non ero né proprietario né titolare della
società, né ho mai ricevuto alcuna retribuzione o compenso per tale incarico.
Non avendo mai esercitato un'attività
lavorativa effettiva in tali società e non avendo percepito stipendi, ritenevo
in buona fede di avere diritto alle prestazioni di disoccupazione.
2. Dimostrazione dell'adempimento agli
obblighi richiesti
Tengo a precisare che sono in possesso di
tutta la documentazione necessaria per dimostrare di aver adempiuto a quanto
richiesto dalla Cassa CO 1.
Ho rispettato tutti gli obblighi previsti
per i beneficiari di prestazioni di disoccupazione, tra cui:
- Iscrizione e
colloqui presso l'Ufficio Regionale di Collocamento (URC);
- Ricerca attiva di
lavoro, con prove documentate di candidature inviate e contatti avuti con
aziende;
- Frequenza di
corsi di formazione proposti dall'CO 1, documentata e certificata;
- Disponibilità
effettiva al lavoro, senza aver mai svolto alcuna attività retribuita o percepito
stipendi nel periodo in questione.
Questi documenti provano che ho seguito
tutte le disposizioni richieste e che non ho mai avuto l'intenzione di trarre
vantaggio in maniera indebita dalle prestazioni di disoccupazione.
3. Assenza di reddito e difficoltà
finanziarie
Come risulta dagli estratti contabili e dai
documenti allegati, durante il periodo menzionato non ho percepito alcun
reddito dalle società citate. Inoltre, la mia espulsione dalla Svizzera ha
aggravato la mia situazione economica, rendendo impossibile una gestione più
attenta di questioni burocratiche e amministrative.
Alla luce di ciò, la restituzione
dell'importo richiesto di CHF 39'346.60 è per me finanziariamente
insostenibile, e il suo pagamento metterebbe a rischio la mia attuale stabilità
economica.
4. Richiesta di condono
In virtù di quanto esposto, chiedo
formalmente il condono della somma richiesta, ritenendo che l'eventuale obbligo
di restituzione sia eccessivamente gravoso rispetto alla mia attuale capacità
economica e alla mia effettiva situazione lavorativa nel periodo in questione.
In alternativa, sono disponibile a valutare
un piano di rientro sostenibile nel caso in cui il condono non possa essere
concesso integralmente.
5. Conclusione
Confido che la Cassa CO 1 e il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni di Lugano possano prendere in considerazione la
mia buona fede e la mia situazione economica, valutando con equità la mia
richiesta di condono.
Resto a disposizione per fornire tutta la
documentazione necessaria a dimostrare che ho adempiuto agli obblighi richiesti
dall'CO 1 e per qualsiasi chiarimento ulteriore.” (Doc. I)
1.5. Nella
sua risposta del 27 marzo 2025 la Cassa, in primo luogo, ha rilevato che il
ricorso è da considerarsi non ricevibile, vista la sua intempestività.
In
secondo luogo, si è riconfermato nella propria decisione su opposizione (doc.
III).
1.6. Il
28 marzo 2025 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per
presentare osservazioni scritte (cfr. doc. IV). L’assicurato, nonostante tale
invio gli sia stato rispedito per posta semplice il 23 aprile 2025, in quanto
la raccomandata del 28 marzo 2025, non essendo stata ritirata entro il termine
di giacenza, era stata ritornata a questo Tribunale (cfr. busta d’intimazione),
è rimasto silente.
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF
8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9
novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H
304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Giusta
l'art. 60 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni
dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa.
Secondo il capoverso 2 gli articoli
38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ex
art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Ai
sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in
mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217;
Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
Secondo l’art. 38 cpv. 2bis
LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro
firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è
considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso
tentativo di recapito.
Si
tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro
fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr.
STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014
dell’8 luglio 2014).
Tale
notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di
trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione
laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF
9C_415/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio
2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF
8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014
dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio
si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel
caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3
settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e
riferimenti ivi menzionati).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto
notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF
9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag.
142-144).
A
norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera
che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF
9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49
consid. 2; DTF
110 V 37 consid. 2; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. Nella presente evenienza la
decisione su opposizione emessa il 4 dicembre 2024 riporta l’indicazione
“raccomandata” (cfr. doc. A1 = 83).
Dal sistema di tracciamento degli
invii della Posta svizzera, presente agli atti (cfr. doc. 85), si evince che la
stessa è stata spedita il medesimo giorno della sua emanazione, è arrivata in
Italia il 6 dicembre 2024 ed è stata recapitata all’interessato il 9 dicembre
2024.
Il termine di 30 giorni per
interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1
LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo, ovvero martedì 10 dicembre 2024,
ed è scaduto, tenuto conto della sospensione dei termini dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA; consid. 2.2.), venerdì 24 gennaio
2025 (cfr. STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 relativa a una fattispecie in cui
il termine per impugnare la decisione su opposizione emessa il 9 dicembre 2021,
inviata tramite Posta A Plus il
medesimo giorno e arrivata all’Ufficio di recapito di venerdì 10 dicembre 2021
aveva iniziato a decorrere l’11 dicembre 2021 ed era spirato, considerate le
ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso, martedì 25 gennaio 2022).
Il
ricorso contro la decisione del 4 ottobre 2024 datato 28 febbraio 2025, spedito
per raccomandata tramite le Poste italiane il 5 marzo 2025 e pervenuto al TCA
il 10 marzo 2025 (cfr. doc. I + busta d’intimazione) è, pertanto, tardivo,
poiché posteriore alla scadenza del termine di trenta giorni per ricorrere a
questa Corte (24 gennaio 2025).
Per inciso va osservato che in
una sentenza 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 il Tribunale federale ha precisato
in relazione a un invio dall’estero che determinante ai fini dell’osservanza
dei termini è, ad ogni modo, la data in cui lo stesso viene consegnato
specificatamente alla Posta svizzera (art. 38 cpv. 1 LPGA) e non la data di spedizione
dalla Posta del Paese estero.
2.4. Va ora esaminato se l’insorgente
può prevalersi della restituzione del termine.
L’art.
14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il
richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire
entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo
domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di
analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che
risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze
devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente
non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza
di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.
4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I
393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Ueli Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170
segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale
ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta
improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta,
però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine
stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad
incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_711/2024
del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF
8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022
consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014
del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32;
DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K
34/03 del 2 luglio 2003).
Tra
gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare
la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la
stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017
del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per
la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce
l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se
integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con
la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa
in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio
impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
In
proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza
del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova
norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18
gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA
1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110
V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere
sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio
di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del
diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e
seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.5. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati
Fatti
i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la
decisione su opposizione del 4 ottobre 2024.
In
effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro
tardivo del ricorso.
Il
ricorrente non ha d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.
2.6. Per completezza il TCA rileva, con
riferimento alla domanda di condono formulata nell’opposizione e nel ricorso (cfr.
doc. 80; I; consid. 1.2.; 1.4.), che
ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA la
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 95 cpv. 3 LADI stabilisce
che la Cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al Servizio
cantonale.
L’art. 4 cpv.4 dell’Ordinanza sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) prevede che il condono
è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari
giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la
decisione è passata in giudicato.
Il termine di 30 giorni di cui
all’art. 4 cpv. 4 OPGA è una prescrizione d’ordine e non un termine di
perenzione (cfr. STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 5; STF 8C_602/2007
del 13 dicembre 2007 consid. 3; DTF 132 V 42; STFA C 169/05 del 13 aprile 2006).
Sul condono è pronunciata una
decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
Per
costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono
unicamente al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,
ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una
procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF
8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021
consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016
del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
La richiesta di condono inoltrata
dall’assicurato a questa Corte (la quale peraltro, di massima, esamina solo i
rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è
precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su opposizione;
cfr. art. 56; 57; 58 LPGA; art. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni - Lptca) è, pertanto, inammissibile
e sarà esaminata nella procedura successiva relativa al condono.
In simili condizioni gli atti vengono
trasmessi alla Cassa affinché sottoponga la domanda di condono al servizio
cantonale (cfr. STCA 38.2014.41 dell’8 settembre 2014 consid. 2.5.).
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere
semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa
di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte
che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Considerandi
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica.
Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel
caso in esame il ricorso contro la decisione su opposizione del 4 dicembre 2024
riguardante la restituzione di indennità di disoccupazione percepite a torto
dall’assicurato dal 13 gennaio 2020 al 31 marzo 2021 si è rivelato tardivo.
Nella
concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o
meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis
LPGA.
Nel
caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la
LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche
qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque
imposte spese.
In
effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della
gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale
non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera
l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà
di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di
prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune
controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però
un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art.
61.
lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid.
4.3.1; 124 I 241 consid.
4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA).”
Nel
Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del
21.
luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità
generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares
Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio
di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata
il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA
38.2024.38
del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio
2023.
consid. 2.11., il cui ricorso di un assicurato al TF è stato ritenuto
inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023; STCA 38.2022.89
del 24 gennaio 2023 consid. 2.8., STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid.
2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del
25.
agosto 2021 consid. 2.8.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Gli
atti sono trasmessi alla Cassa affinché
sottoponga la domanda di condono dell’assicurato al servizio cantonale.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni