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Decisione

39.2022.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 gennaio 2023Italiano47 min

369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.;

Source ti.ch

Fatti

I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno

6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità

di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un

matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un

appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere

esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e

economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi

anche STCA

25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei

6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una

convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel

settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova

normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.5. Secondo

la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è

confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere

conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei

redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo

di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti,

piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente

(cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha

stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una

semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in

comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi

assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo

sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e

indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una

convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V

369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.;

STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

In una sentenza 8C_790/2007 del 23

luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al

ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia,

il Tribunale federale ha rilevato che:

" (…)

5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal

d'entretien et d'assistance (ATF 129

I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir

aussi ATF 106

Considerandi

II 1 consid. 2 p. 4). En

matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du

divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait

une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la

rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption

(réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au

moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce

("concubinage qualifié"; ATF 118

II 235 consid. 3a p. 237; ATF

114.

II 295 consid. 1a p.

297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf

(nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”

Con giudizio 8C_232/2015 del 17

settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato

quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria

dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un

figlio era stabile.

L’asserzione della ricorrente

secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile

non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in

proposito.

Inoltre, non è necessario sapere se

il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere

realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi

sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente

contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il

possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio

di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il

conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del

fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche

dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In una sentenza 8C_645/2015 del 10

dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza

sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di

locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014

ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua

compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della

prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato

dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei

concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere

l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere

delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno

è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con giudizio 8C_138/2016 del 6

settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la

decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014

nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un

importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il

quale conviveva dal 2010.

Il TF ha precisato che, se il

concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica

indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività

lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte

di assicurazioni).

Secondo l’Alta Corte il budget

COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di

entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di

prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata

che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo

al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per

confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il

divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale

(consid. 5).

In una sentenza 42.2012.2 del 24

aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale

ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di

prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto

per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata

costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale

intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di

tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi

precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non

abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a

recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre

volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte

anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale aveva

effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno

che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo

predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva

quest'ultimo.

Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103

del 2 febbraio 2015 il TCA ha deciso che rettamente la Cassa cantonale di

compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del

diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

(RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome

la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta

stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU

3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello

dell’art. 2a Reg.Laps.

Con sentenza 42.2014.13 del 21

maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha

accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni

assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in

quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata

computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il

limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a quanto

deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere

se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare

che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un

matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta

l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di

tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI ha negato

il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la

compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della

durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi indicati

dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del

contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che

si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro

coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti

suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

Questo Tribunale ha, pertanto,

concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di

riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua

figlia.

Questa Corte, con sentenza

36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg.,

ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che

convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il

figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi

reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura

e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

Con giudizio 39.2018.7 del 24

settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione

che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e

all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento

anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il

medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di

locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento

dell’importo di mantenimento per la figlia.

Il Tribunale federale, con sentenza

8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso dell’assicurata,

rilevando:

" (…) la

Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli assegni familiari

ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8

segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza

arbitrio far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente

dalla loro situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e

sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)

In una sentenza 39.2021.5-6 del 7

marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a

un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In

effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi

due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una

convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una

propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine

settimana e la relazione fosse altalenante.

Con giudizio 39.2022.2 del 3 giugno

2022.

il TCA ha confermato la decisione su reclamo di restituzione di parte degli AFI e degli API percepiti da ottobre 2020 a

marzo 2021 emessa dalla Cassa nei confronti di un’assicurata nella cui

unità di riferimento era stato inserito anche il

marito, padre di sua figlia. In effetti, benché nell'ambito delle misure a

protezione dell'unione coniugale essi fossero stati autorizzati a vivere

separati dal magio 2018, il marito dall’ottobre 2020 risultava domiciliato

presso la ricorrente.

Al riguardo cfr. pure STCA

39.2018.5

del 13 agosto 2018; 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7

novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2

agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23

maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.6

Nella

presente evenienza dalle carte processuali emerge l’assicurata, madre di __________

e di __________, nati il __________ 2010, rispettivamente il __________ 2014 da

un matrimonio conclusosi con il divorzio nel 2015 (cfr. doc. IX3 e 1T3 inc.

39.2022.6), nonché di __________, nato il __________ 2020, ha beneficiato di

assegni integrativi e di prima infanzia nel 2019 e nel 2020, calcolati tenendo

conto di un’unità di riferimento costituita da tre persone, e meglio

dall’insorgente, da __________ e da __________ fino a marzo 2020 e da quattro

persone dopo la nascita di __________ (cfr. STCA 39.2022.3 emanata in data

odierna consid. 2.8.).

Il 21

aprile 2021 l’allora Procuratore Pubblico __________ ha comunicato

all’amministrazione che RI 1 e __________, imputati in un procedimento penale

per titolo in particolare di ottenimento illecito di prestazioni di

un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale, “interrogati entrambi dalla

Polizia cantonale il 9 marzo 2021 hanno dichiarato che, al fine di poter percepire

degli assegni per i propri figli, avrebbero comunicato al vostro ufficio una

residenza fittizia per __________, indicando che lo stesso sarebbe stato

residente a __________, in __________, quando in realtà egli avrebbe sempre

vissuto unitamente alla compagna RI 1 e ai minori G.__________, a __________,

in __________” (cfr. doc. 3 inc. 39.2022.3).

A

seguito di tale informazione la Cassa, il 9 dicembre 2021 ha emesso nei

confronti dell’insorgente un ordine di restituzione della somma di fr. 21'441.--,

corrispondenti a parte degli AFI e degli API percepiti dal mese di gennaio 2019

al mese di dicembre 2020 (cfr. doc. 24A inc. 39.2022.3), confermato con

decisione su reclamo del 28 aprile 2022 (cfr. doc. A1 inc. 39.2022.3).

Questa

Corte, con sentenza 39.2022.3 emanata in data odierna, ha osservato,

relativamente all’asserzione della ricorrente secondo cui la paternità di __________

non risulta in nessun documenti legale (cfr. doc. XVI inc. 39.2022.3), che in

ogni caso la medesima, il 20 aprile 2022, ha affermato che non ha più una

relazione sentimentale con __________, ma che “è rimasto un buon rapporto

per figlio avuto in data 26 aprile 2020 __________” e che egli “tutt’ora

è in attesa di divorzio al fine di riconoscere il minore” (cfr. doc. 1Y3).

Anche

l’avv. __________ del Foro di __________, difensore di fiducia di __________,

l’11 gennaio 2021, ha dichiarato di essere al corrente del nuovo nato del suo

cliente “nato a __________ il __________ 2020 dalla signora RI 1 che ha

partorito il figlio __________ fuori dal matrimonio” e di aver ricevuto da

questi mandato di depositare domanda di divorzio (cfr. doc. 1U3).

Il TCA

ha altresì evidenziato, da una parte, che quanto emerge dallo scritto del 21

aprile 2021 del Ministero pubblico, e meglio che RI 1 e __________, il 9 marzo

2021, hanno dichiarato alla Polizia cantonale che per percepire gli assegni per

i propri figli, avrebbero indicato una residenza fittizia per __________, ossia

che sarebbe stato residente in __________ (contratto di locazione concluso il

1° gennaio 2020; cfr. doc. B1 inc. 39.2022.3), quando in realtà egli avrebbe

sempre vissuto unitamente all’assicurata e ai minori in __________ (cfr. doc. 3

inc. 39.2022.3), trova riscontro nelle asserzioni della ricorrente stessa che

nell’impugnativa ha indicato che la Polizia ha trovato nella sua abitazione __________,

che quest’ultimo ha dichiarato di non aver mai abitato nel suo alloggio di __________

e di nemmeno aver avuto le relative chiavi (cfr. doc. I inc. 39.2022.3), nonché

nell’attestazione del Comune di __________ del 7 aprile 2022 (cfr. doc. 1A5) da

cui si evince che il proprietario dello stabile in __________ nel febbraio 2022

ha comunicato che __________ gli risultava sconosciuto, mentre il datore di lavoro

ha indicato quale indirizzo di __________ che corrisponde all’ubicazione

dell’abitazione dell’insorgente (cfr. doc. 1R4).

Dall’altra,

che tali elementi farebbero propendere per la conclusione a cui è giunta la

Cassa, e meglio che tra __________ e la ricorrente sussisteva una convivenza

stabile.

Tuttavia,

visto che dal verbale di interrogatorio davanti al Ministero pubblico del 29

marzo 2022 emerge che per il lasso di tempo 2019-2020 l’insorgente ha affermato

che “__________ non ha sempre vissuto da me e stava anche da alcuni suoi

amici a __________” (cfr. doc. XII1 inc. 39.2022.3) e che la medesima, il

27.

agosto 2022, in merito alla circostanza che __________ sia stato trovato a

casa sua, ha puntualizzato che si chiedeva dove stesse il problema se invitava

conoscenti nella sua abitazione, specificando che egli “poteva anche trovarsi

da me per un semplice caffè!”, come pure che non sono state fatte indagini

con prove attestanti dove fosse __________ in quel periodo (cfr. doc. XVI inc.

39.2022.3), questo Tribunale, ritenuto in particolar modo, che la Cassa ha

emesso l’ordine di restituzione in buona sostanza soltanto sulla base della

segnalazione del Ministero pubblico dell’aprile 2021 (cfr. doc. 24A; 3 inc.

39.2022.3) allorché il procedimento penale non è concluso, per maggiore

tranquillità, ha annullato la decisione su reclamo del 28 aprile 2022 e rinviato

gli atti alla Cassa per effettuare un complemento istruttorio.

Questa

Corte, nella STCA 39.2022.3, ha comunque specificato che la Cassa, in caso di

dubbio, ha la possibilità di attendere l’esito del procedimento penale prima di

pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione (cfr. STCA 38.2022.12 del

17.

ottobre 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid.

2.10.).

2.7

Nel caso

di specie la richiesta di AFI e API del mese di aprile 2022 riguarda un periodo

ben successivo ai fatti di cui alla STCA 39.2022.3 relativi agli anni 2019 e

2020, per cui si giustifica una soluzione differente rispetto al menzionato

giudizio.

In

effetti, in primo luogo, dalla documentazione agli atti risulta che __________

ha abitato presso l’abitazione della ricorrente dall’8 al 30 aprile 2022,

residenza peraltro notificata all’Ufficio controllo abitanti di __________

(cfr. doc. A3).

In

secondo luogo, dal verbale di udienza davanti all’Autorità di protezione 18 dell’8

giugno 2022 si evince, da una parte, che __________ ha trovato un alloggio

differente sempre a Bodio nella medesima via (__________) della ricorrente (__________)

- e meglio nel mese di maggio 2022 un appartamento come coinquilino di un'altra

persona, dal 1° giugno 2022 una camera al pianterreno dello stesso stabile e

dal 1° luglio 2022 una camera al secondo piano di un edificio contiguo al

precedente ma con l’entrata su un’altra via (__________; cfr. doc. 8) -

unicamente per permettere la prosecuzione dei diritti di visita e il tempestivo

rientro dei minori al domicilio (__________ e __________ si trovano presso una

famiglia affidataria professionale a __________ e __________ in un istituto).

Tale

soluzione abitativa non è però stata concordata con la rete di sostegno attiva

in favore dei minori e avrebbe dovuto esserne verificata dall’ARP __________ la

conformità al bene dei minori.

Dall’altra,

che __________ ha comunque ribadito la volontà di essere parte e sostenere il

nucleo famigliare (cfr. doc. 9A).

Infine

il Comune di __________, nella sua attestazione del 7 aprile 2022 (cfr. doc.

1A5) ha indicato che il proprietario dello stabile in __________ a __________

(dove __________ aveva indicato di abitare già dal 1° gennaio 2020; cfr. doc.

B1; B2 inc. 39.2022.3) nel febbraio 2022 ha comunicato che __________ gli

risultava sconosciuto e che il datore di lavoro ha invece indicato __________ a

__________, corrispondente all’indirizzo dell’abitazione dell’insorgente (cfr.

doc. 1R4).

In simili condizioni e tenuto conto

che ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice

economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre

risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno

reciproci (cfr. consid. 2.5.), il TCA ritiene,

in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid.

3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14

aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF

146.

V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio

2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016

del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del

15.

marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010

del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b

pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che

rettamente la Cassa, in relazione alla domanda di AFI e API dell’aprile 2022,

ha stabilito che __________ deve essere

considerato convivente della ricorrente e che

la loro convivenza è stabile ai sensi degli

art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps.

Al

riguardo va evidenziato che l’assicurata e __________, come indicato nella STCA

39.2022.3

e menzionato sopra, hanno un figlio in comune (cfr. art. 2a lett. a

Reg.Laps), __________, nato il __________ 2020. Il fatto che il bambino non sia

ancora stato riconosciuto formalmente non inficia la circostanza che egli sia

figlio di __________, come dichiarato dalla ricorrente stessa il 20 aprile 2022

(cfr. doc. 1Y3 inc. 39.2022.6).

Del

resto in casu l’assicurata e __________, indipendentemente dalla loro

situazione sentimentale (cfr. STF 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019 consid. 4.2.,

citata al consid. 2.5.), hanno dimostrato la volontà di aiutarsi

reciprocamente. In particolare __________, già dal referto peritale del giugno

2021.

dello psicologo __________ allestito all’attenzione dell’ARP __________,

risulta quale “care giver secondario” per i tre figli della ricorrente (cfr.

doc. 1V2). Egli si occupa, inoltre, dei trasporti in relazione all’esercizio

dei diritti di visita, siccome l’insorgente non possiede la patente di guida

(cfr. doc. IX3).

Dal

ricorso riguardante l’inc. 39.2022.3 emerge poi che l’assicurata ha aiutato

finanziariamente __________ (cfr. doc. I inc. 39.2022.3).

Non è,

peraltro, di ausilio alcuno alla ricorrente il fatto che __________ non si

sarebbe impegnato a sostenerla economicamente (cfr. doc. I). Non è infatti

necessario, ai fini di una convivenza ex art. 4 Laps, sapere se il convivente

si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a

sostegno dell’economia domestica (cfr. DTF 141 I 153 menzionata al consid. 2.5.).

La

circostanza che __________ abbia preso in locazione una camera non modifica

l’esito della vertenza, anche in considerazione del fatto che la sua situazione

alloggiativa, come visto sopra, è comunque precaria, di dimensioni ridotte e

nelle strette vicinanze dell’abitazione dell’insorgente.

In

proposito cfr. STCA 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II-2013 N.

13.

pag. 66 (nell’UR di un beneficiario dell’assistenza sociale è stata computata

anche la figlia e la madre di quest’ultima, nonostante non abitassero sempre

nello stesso appartamento) e STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 (il padre dei

due figli dell’assicurata è stato considerato nell’UR della ricorrente, benché

ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti) citate al consid.

2.5

2.8

Da

quanto sopra discende che per poter decidere in merito alla domanda di AFI/API

formulata dalla ricorrente nell’aprile 2022 __________ deve essere inserito nella

sua unità economica.

L’amministrazione

necessita, di conseguenza, di avere accesso anche alle informazioni personali e

finanziarie di quest’ultimo, le quali però non le sono state fornite nonostante

le richieste da parte del Comune di __________ (cfr. doc. 1Z4; 1X4) e la diffida

della Cassa del 6 maggio 2021 (recte: 2022), in cui è stato precisato che “conformemente

a quanto prescritto nell’art. 43 LPGA, con questa lettera la diffidiamo a farci

pervenire quanto richiesto entro il 20 maggio 2022. Se entro questo termine non

otterremo un riscontro da parte sua, nostro malgrado ci vedremo costretti a

dover decidere in base agli atti o a chiudere l’inchiesta di non entrare in

materia” (cfr. doc. 3; cfr. consid. 2.2.).

Di

conseguenza con il suo agire la ricorrente ha violato l’obbligo di

collaborazione previsto dall’art. 21 Lap (cfr. consid. 2.2.), mettendo la Cassa

nella situazione di non poter emanare una decisione di merito.

Non è, quindi,

censurabile il modo di procedere dell’amministrazione che, giusta gli artt. 43

LPGA e 14 cpv. 3 Reg.Laps (cfr. consid. 2.2.), non è entrata in materia sulla

domanda di assegni integrativi e di prima infanzia formulata dall’insorgente nel

mese di aprile 2022.

2.9

La

ricorrente, nel ricorso, ha chiesto che “sia indetta una pubblica udienza (art.

6.

CEDU) anche per poter esporre il mio punto di vista” (cfr. doc. I).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni

persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,

davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine

della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere

civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art.

6.

CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni

sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012

consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del

9.

febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid.

2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre

2021.

consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020

consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in

SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF

8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009

consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice

richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione

personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio

nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il

proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un

tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28

pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25

gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito

che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non

è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1

CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.6.; 38.2020.10

del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid.

2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nel

caso di specie la ricorrente ha formulato un'esplicita richiesta di indire una

pubblica udienza ex art. 6 CEDU (cfr. doc. I).

Si può in ogni caso prescindere

dall’indire un pubblico dibattimento allorché risulta evidente, anche senza il

medesimo, in particolare che un ricorso è infondato o inammissibile (cfr. STF

8C_352/2022 del 7 novembre 2022 consid. 2.2.; 3.2.1.; STF 9C_172/2022 del 7

luglio 2022 consid. 3.1.2.; STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_63/2019,8C_65/2019 dell’11 giugno 2019

consid. 5.2.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ

2018.

I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011 consid. 1.3.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.).

Nella STF 8C_352/2022 del 7

novembre 2022 consid. 3.2.1., appena menzionata, l’Alta Corte ha precisato che

si può pure rinunciare al pubblico dibattimento quando una decisione

dell’amministrazione è motivata in modo convincente, mentre il ricorso presenta

argomentazioni non pertinenti o comunque non rilevanti per la risoluzione della

questione litigiosa. Lo stesso vale nel caso in cui venga fatta valere una

pretesa assolutamente non prevista dalla legge oppure allorché in discussione

vi sia un quesito giuridico la cui risposta risulta già dalla giurisprudenza

del TF pubblicata. In questi casi il ricorso in prima istanza va, infatti, già

dall’inizio qualificato come senza possibilità di successo.

In

concreto, poiché, da un lato, già dagli elementi fattuali del caso di specie

riguardanti la ricorrente e __________ che hanno un figlio in comune (cfr.

consid. 2.6.; 2.7.) è possibile desumere che tra i medesimi sussista una

convivenza stabile, dall’altro, la decisione su reclamo della Cassa si rivela

fondata su considerazioni convincenti, come il fatto che __________ nel giugno

2022.

davanti all’ARP __________ abbia dichiarato di voler essere parte e

sostenere il nucleo familiare (cfr. doc. A1; consid. 1.1.), mentre

l’impugnativa dell’8 luglio 2022 e le osservazioni del 17 agosto 2022 si

avvalgono di argomenti in casu non rilevanti per decidere in merito

all’esistenza di una convivenza stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. c

Laps e 2a Reg.Laps (in particolare la circostanza che al Comune di __________

la presenza di __________ nell’abitazione dell’insorgente sia stata formalmente

segnalata solo per il periodo dall’8 al 30 aprile 2022, rispettivamente che __________

dinanzi all’ARP __________ non abbia fatto riferimento al sostentamento

familiare; cfr. doc. I; A3; consid. 1.2.; 1.4.), l’infondatezza

dell’impugnativa è risultata manifesta già al momento dell’inoltro del ricorso.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021

consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019

dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid.

3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29

marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF

9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio

2011.

consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V

162.

consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella presente fattispecie, in esito a quanto esposto, si

prescinde pertanto di indire un pubblico dibattimento.

L’insorgente

ha peraltro potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in

ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito

(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa

Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF

9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022.

consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).

Al

riguardo cfr. STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid. 2.6.

2.10

Alla luce di quanto

precede il TCA deve confermare la decisione su reclamo dell’8 luglio

2022.

2.11

In ambito di assegni familiari cantonali, per

quanto concerne la procedura dinanzi al

TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa

legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps

ed art. 46 Laf).

L’art. 29 Lptca

enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

" 2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

" 3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

" 4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61

lett. a LPGA, in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi del settore

degli assegni familiari cantonali per il quale è applicabile in primis la Lptca

e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito degli assegni di famiglia, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 39.2022.5

del 22 agosto 2022 consid. 2.14.; STCA 39.2022.2 del 3 giugno 2022 consid.

2.14.; STCA 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 consid.

2.8.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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