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Decisione

42.2021.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 agosto 2021Italiano40 min

per chiarire quanto sopra, interpellerà, altresì, la fiduciaria della società, __________

Source ti.ch

Fatti

2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF

9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011

consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001;

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

La Cassa,

per chiarire quanto sopra, interpellerà, altresì, la fiduciaria della società, __________

(cfr. doc. I pag. 11).

La parte resistente, sulla base degli esiti degli accertamenti che esperirà, emetterà una nuova decisione in merito al diritto della ricorrente

all’indennità perdita di guadagno Corona a far tempo dal dicembre 2020.

2.10. L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è

entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

La procedura è pertanto di

principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

Considerandi

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore

dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione

transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di

primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019

si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è

del 31 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi

di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese. In

effetti giusta l’art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo

2020.

(RU 2020 871; RS 830.31) le disposizioni della legge federale del 6

ottobre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

(LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della presente ordinanza,

sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla

LPGA (cfr. U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in

COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise,

Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

L’Ordinanza

COVID-19 perdita di guadagno non contempla alcunché riguardo alle spese (cfr.

STCA 42.2021.4 del 15 marzo 2021).

2.11

Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un

avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.- a titolo di ripetibili da

mettere a carico della Cassa (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

del 29 aprile 2021 impugnata è annullata.

§§ L’incarto

è rinviato alla Cassa CO 1 affinché

proceda come indicato al consid. 2.9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 1’800.- a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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