42.2022.27
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11 luglio 2022Italiano31 min
valutare la limitazione dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le prestazioni
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
42.2022.27
cs
Lugano
11 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 aprile 2022 emanata da
CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963, lavora
accessoriamente quale giornalista freelance indipendente ed ha inoltrato le
richieste per l’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus per
Fatti
i mesi di ottobre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022.
Nelle domande RI 1 ha
evidenziato che la riduzione della cifra d’affari è dovuta alla diminuzione
delle attività sportive ed enogastronomiche in seguito alla pandemia, alla
chiusura parziale di infrastrutture e strutture ed al fatto che è impossibile
al “momento riprendere i progetti, nessuno partecipa e/o dà soldi in
pubblicità”.
1.2. In data 4 novembre 2021 la
Cassa ha chiesto a RI 1 maggiori indicazioni circa il provvedimento che avrebbe
limitato l’attività nel mese di ottobre 2021 (doc. 11). L’interessato ha
risposto il 9 novembre 2021 (doc. 10).
1.3. Con 4 distinte decisioni del
19 novembre 2021 (per ottobre 2021), del 18 gennaio 2022 (per novembre 2021),
dell’8 febbraio 2022 (per dicembre 2021) e dell’11 marzo 2022 (per febbraio
2022), confermate dalla decisione su opposizione del 27 aprile 2022 (doc. 1),
la Cassa CO 1 ha respinto le richieste. L’amministrazione, nella decisione su
opposizione, ha affermato:
" (…)
6.
Preso atto di quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di
valutare la limitazione dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le prestazioni
richieste – tenere in considerazione quali motivi validi la carenza di eventi e
la presupposta diminuzione degli investimenti in pubblicità da parte dei
clienti in quanto sono entrambi motivi che dipendono dalle scelte effettuate
dalle persone e dalle aziende e non da provvedimenti cantonali o federali; si
fa presente che durante il periodo in disamina era data la possibilità di
organizzare eventi e manifestazioni. Per quanto concerne la chiusura delle
strutture ed infrastrutture sportive ed enogastronomiche, trattandosi di un
provvedimento in vigore in un periodo anteriore a quello in esame, la Cassa non
può considerare la motivazione addotta dall’insorgente in quanto i motivi
invocati quale limitazione dell’attività lucrativa devono trovare il loro
fondamento nel periodo in questione. Infine, a riguardo del certificato
vaccinale, non essendo richiesto per poter svolgere l’attività di giornalista,
tale motivo non può essere preso in considerazione quale giustificativo della
limitazione dell’attività lucrativa ai sensi dell’art. 2 cpv. 3bis
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
7.
In definitiva, la limitazione dell’attività esercitata
dall’opponente è da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione
economica in generale in primis), piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle
autorità per combatterla. La decisione impugnata è dunque riconfermata.” (doc.
1)
1.4. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, affermando di accettare “la decisione
riguardo l’opposizione del 9 dicembre 2022 (recte: 2021), ma impugno quella del
31 gennaio 2022, del 10 febbraio 2022 e del 14 marzo 2022” e domanda il
versamento delle indennità per il periodo dal 20 dicembre 2021 al 17 febbraio
2022 (doc. I). Egli sostiene che occorre tenere conto della carenza di eventi,
della diminuzione della pubblicità o della mancata presenza di mandati per i
freelance poiché ciò è strettamente legato alla pandemia, alle decisioni e ai
provvedimenti emanati dalla Confederazione. La chiusura o la limitazione totale
o parziale di strutture e di infrastrutture per le attività legate allo sport
regionale e all’enogastronomia sono state determinanti. Occorre in particolare
prendere in considerazione le chiusure praticamente totali delle attività
sportive dello sport di massa e delle leghe non almeno semiprofessionistiche e
nell’enogastronomia dal 20 dicembre 2021 fino al 17 febbraio 2022 che hanno
causato una diminuzione del suo operato e delle sue entrate.
1.5. Con risposta del 30 maggio
2022 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.6. Il 6 giugno 2022 l’insorgente
ha prodotto ulteriori osservazioni, allegando nuova documentazione in merito
alla limitazione, rispettivamente al blocco delle attività e dei campionati
sportivi dello sport di massa e delle leghe non, almeno, semiprofessionistiche
dal 20 dicembre 2021 (doc. V). Il ricorrente ha prodotto i documenti relativi
alla federazione di unihockey che, unitamente alle federazioni di hockey su
ghiaccio, pallacanestro, pallavolo altre discipline indoor, ha sospeso
campionati, competizioni e tornei. Anche gli allenamenti erano soggetti a
restrizioni (2G) per i maggiori di 16 anni. Ciò ha comportato una riduzione
delle entrate non potendo svolgere il proprio lavoro di giornalista free lance
che si occupava di seguire gli sport minori. In conclusione il ricorrente
chiede la concessione delle indennità (circa fr. 1'200 al mese) per il periodo
pro rata dal 20 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, per il mese di gennaio 2022
e pro rata dal 1° febbraio 2022 al 17 febbraio 2022.
1.7. All’amministrazione è stato
concesso un termine scadente il 15 giugno 2022 per eventualmente esprimersi in
merito (doc. VI).
Considerandi
2.1
Ai sensi dell’art. 185
cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare
ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti,
dell’ordine
pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere
limitata nel tempo.
Il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare,
adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del
coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in
relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con
validità di sei mesi (RU 2020 871).
Dopo che il 25 settembre
2020.
il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale,
fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche
dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di
perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro
attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere
l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2
cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Hanno inoltre diritto alle
prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai
datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il
coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la
loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita
di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un
reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per
analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è
stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione
alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Il 18 giugno 2021 il
Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art.
11.
cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19
decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del
18.
giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di
perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il
Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della
legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale
ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività
lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata
avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di
attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa
dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra
d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari
mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre
d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter
Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter,
primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020
con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è
registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per
cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr.
RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art.
2.
cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU
2021.
18):
" Art. 2
cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è
ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione
della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra
d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato
la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una
diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto
alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre
mesi con le cifre d’affari più elevate.”
Nell’ambito della
revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal
1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art.
15.
cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di
guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole
dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di
guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra
d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015-2019.
L’art. 2 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto
dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art.
3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni
i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui
all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982
sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle
manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett.
a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di
provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19
(lett. abis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale
(lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito
soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia
anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un
anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata
dell’attività.
L’art. 4 dell’Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero
delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di
indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate
due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo
dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito
medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto
all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia
l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al
giorno (cpv. 3).
Per l’art. 5 cpv. 2ter
nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021
(RU 2021 5):
" Per il
calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è
determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la
fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa
fondandosi su una base di calcolo più recente.”
Ai sensi dell’art. 5 cpv.
2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU
2021.
5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori
indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b
numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione
dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi
su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma
prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2,
capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel
campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito
soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è
inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei
lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis
lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la
decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
Dal 17 febbraio 2022
l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno
prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2
capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della
presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si
applica la medesima base di calcolo.
Per l’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022,
per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui
all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non
rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante
il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
L’art. 5 cpv. 2ter
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17
febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi
diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies
la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività
lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis
o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla
base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
L’art. 11 cpv. 1 della
legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno,
prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio
è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti
con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità
deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19
perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente
diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è
fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la
riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità
(cpv. 3).
Infine, l’art. 6
dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17
febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il
diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo
l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.
2.2
Nella Circolare
sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus –
Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17
settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva
amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25
versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).
Nella
premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:
" (…)
Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di
conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione
ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in
virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi
devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”
Come
si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.5), tuttavia, il Consiglio federale ha
successivamente adottato ulteriori misure restrittive.
Il
p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività
lucrativa, prevede:
" 1041 Hanno
diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le
11/20 persone in posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner
registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a
livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare
considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito
un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi.
Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato
nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di
reddito si applica per analogia il N. 1067.
1041.3
L’attività
lucrativa è considerata aver subìto una limitazione
3/21 considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari
pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni
2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel
periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è
stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va
divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve
indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è
dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione
della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19
dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per
cento.”
2.3
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre
2021.
consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147
V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019
del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag.
438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021
consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF
8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF
8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2
pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257
consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132
V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379
consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262,
SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b,
DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée
de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale"
in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.4
Va ancora qui rilevato che
dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari
in vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte
all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era
di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono
interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di
provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi
perdita di guadagno.
La riduzione del reddito
deve trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare
il coronavirus (cfr. BU
2020.
pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner,
Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie
es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass
nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch
der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche
Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin
ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann
nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es
braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden
Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der
Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765,
presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo
liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi
en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la
continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures
prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis
entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).
Cfr.
anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità
di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove
figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti, che fino al 16 febbraio
2021.
(recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono
adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai
provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per
il periodo dal 1° aprile 2021).
2.5
In
concreto l’insorgente con il ricorso afferma di accettare
“la decisione riguardo l’opposizione del 9 dicembre 2022 (recte: 2021), ma
impugno quella del 31 gennaio 2022, del 10 febbraio 2022 e del 14 marzo 2022”
e domanda il versamento delle indennità per il periodo dal 20 dicembre 2021 al
17.
febbraio 2022 (doc. I; cfr. anche doc. V).
Il
rifiuto del versamento delle prestazioni per il mese di ottobre 2021 non è
pertanto oggetto del ricorso (cfr. doc. 5 e 9).
Nel
caso di specie la Cassa di compensazione ha negato il diritto alle indennità per
i mesi di dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022, sostenendo che
l’insorgente non ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa
delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus
(cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in
concreto; cfr. anche STF 9C_390/2021 dell’8 febbraio 2022 destinata a
pubblicazione, consid. 3.2.1-3.2.2).
Nelle richieste delle
indennità per i mesi da dicembre 2021 a febbraio 2022 figura che l’insorgente
ha avuto una cifra d’affari di fr. 6'250 nel 2015, di fr. 13'300 nel 2016, di
fr. 20'250 nel 2017, di fr. 7'100 nel 2018 e di fr. 12'500 nel 2019. La cifra
d’affari nei mesi in cui è stata fatta richiesta è invece di fr. 0.
Alla richiesta di sapere a
quali provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, il ricorrente,
nella domanda relativa al mese di dicembre 2021, ha indicato: “Misure
inasprite e chiusure parziali o totali di attività sportive e/o
enogastronomiche Il certificato è stato reso più severo e altre misure
introdotte hanno limitato direttamente e ancor di più indirettamente e
considerevolmente la mia attività Impossibile rilanciare i progetti”.
Per quanto concerne la
domanda di prestazioni per il mese di gennaio 2022 l’insorgente ha affermato: “Chiusura
delle attività Sportive e campionati dello sport di massa dal 20 dicembre 2021
Misure inasprite e chiusure parziali o totali di attività sportive e/o
enogastronomiche Il certificato è stato reso obbligatorio con 2G oppure 2G+ La
mia attività è limitata o bloccata Impossibile rilanciare i progetti”.
Nella richiesta per il
mese di febbraio 2022 l’insorgente ha precisato: “Chiusura delle attività
Sportive e campionati dello sport di massa dal 20 dicembre 2021 fino al 17
febbraio 2022 Misure inasprite e chiusure parziali o totali di attività
sportive e/o enogastronomiche Richiesta per pro rata 1° febbraio 2022 – 17
febbraio 2022”.
Interpellato il 4 novembre
2021.
dalla Cassa per indicare in modo preciso quale prescrizione emanata
dall’autorità cantonale/federale limitava la sua attività nel mese di ottobre
2021, l’insorgente ha risposto il 9 novembre 2021 (doc. 10).
Trattandosi di un periodo
non oggetto del contendere, i motivi per i quali l’interessato aveva chiesto le
indennità giornaliere, poi non concesse, per il mese di ottobre 2021, non è
rilevante per l’esame del ricorso che porta su un periodo successivo (dicembre
2021.
– febbraio 2022).
2.6
Questo Tribunale, alla luce
di quanto sopra esposto, rileva quanto segue.
Con il diffondersi della
variante “Omicron” nel corso del mese di dicembre 2021 il Consiglio
federale ha infatti adottato numerose misure allo scopo di contenere la
pandemia di coronavirus.
Tramite comunicato stampa
del 3 dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che da “lunedì 6 dicembre 2021
saranno estesi l’obbligo del certificato e l’obbligo della mascherina,
rafforzata la raccomandazione del telelavoro e ridotta la durata di validità
dei test antigenici rapidi. Inoltre, le manifestazioni e le strutture soggette
all’obbligo del certificato avranno la possibilità di limitare l’accesso alle
persone vaccinate o guarite e quindi di rinunciare all’obbligo della mascherina
(…) Con queste contromisure intende reagire al forte aumento dei pazienti
COVID-19 ricoverati negli ospedali e alla comparsa della variante Omicron”.
Il Consiglio federale ha rilevato che “da qualche settimana i contagi stanno
aumentando rapidamente. Oltre a causare focolai circoscritti, soprattutto nelle
scuole e nelle case per anziani o di cura, il virus ha ripreso a diffondersi in
tutta la popolazione. Nelle ultime settimane è fortemente aumentato anche il
numero di casi gravi e con esso la pressione sui reparti di terapia intensiva
(…) Il Consiglio federale giudica molto critica l’attuale situazione. La
comparsa della variante Omicron ha inoltre complicato la lotta alla pandemia.
Scoperta il 26 novembre, la nuova variante è stata classificata come
preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si deve ritenere che
sia molto contagiosa ed è possibile che anche persone immunizzate contro la
variante Delta possano esserne infettate. Non è inoltre chiaro quanto sia
pericolosa e in che misura il vaccino protegga da decorsi gravi”.
Di conseguenza dal 6
dicembre 2021 l’obbligo del certificato è stato esteso (valido anche per le
prove e gli allenamenti al chiuso, nonché per le manifestazioni all’aperto con
più di 300 persone; art. 14 e 15 dell’Ordinanza COVID-19 situazione
particolare), di principio dove vigeva l’obbligo del certificato, vigeva anche
l’obbligo della mascherina (art. 3a, 6 cpv. 2 lett. h, 13 cpv. 3 dell’Ordinanza
COVID-19 situazione particolare), per le attività per le quali non poteva
essere portata la mascherina, il gestore della struttura o l’organizzazione
dell’attività doveva registrare i dati di contatto (art. 20 lett. b
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare).
Il 17
dicembre 2021 l’Esecutivo ha affermato che la “situazione epidemiologica è
preoccupante: il numero di ricoveri continua a crescere e in alcune regioni il
tasso di occupazione dei reparti in terapia intensiva è molto alto. (…). Il 13
dicembre è stata superata per la prima volta la soglia critica di 300 pazienti
COVID-19 ricoverati in terapia intensiva. A partire da questa soglia non è più
possibile garantire un’assistenza ottimale a tutti i pazienti, perché gli
ospedali sono costretti a rinviare o ritardare il trattamento di altre
malattie. Stando alle stime attuali, il numero di pazienti COVID-19 ricoverati
in terapia intensiva crescerà ulteriormente e a fine anno si situerà tra i 350
e i 400. A questo si aggiungono i contagi con la variante Omicron, che
dovrebbero aumentare significativamente ancora prima di Natale. Secondo prime
osservazioni, la variante Omicron è più contagiosa della variante Delta. (…)
Dopo aver consultato i Cantoni, le commissioni parlamentari competenti, le
parti sociali e le associazioni direttamente interessate, il Consiglio federale
ha deciso oggi provvedimenti più restrittivi che resteranno in vigore fino al
24.
gennaio 2022 (…)”.
Dal 20 dicembre 2021 (fino
al 2 febbraio 2022) è stato reintrodotto l’obbligo del telelavoro (art. 25 cpv.
5.
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le gente a
rimanere maggiormente a casa e a frequentare in maniera minore i ritrovi
pubblici e le manifestazioni, è stata decisa una limitazione del numero di
persone che potevano partecipare a feste e incontri privati anche se vaccinate
o guarite (30 al massimo; in presenza di una persona non vaccinata né guarita
al di sopra dei 16 anni, erano invece ammesse al massimo 10 persone; art. 15
cpv. 3 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), che ha portato le
persone ad annullare o a non organizzare eventi neppure in ambito strettamente
privato. Inoltre per le manifestazioni in luoghi chiusi l’accesso era limitato
alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione (2G; art. 15 cpv.
1.
e 3 e 18 lett. a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare), mentre alle
strutture della ristorazione, dei bar e delle discoteche si poteva accedere
solo con certificato di vaccinazione o guarigione (2G). Per le discoteche e le
sale da ballo valeva la regola del 2G+ (art. 12 cpv. 1 e 3, art. 13
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare; sul tema cfr. “modifiche dei
provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre
2020”; stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).
Tali misure, per la
maggior parte in vigore fino al 16 febbraio 2022 compreso (con l’eccezione del
telelavoro, trasformato in raccomandazione dal 3 febbraio 2022 [cfr. art. 7 e 8
dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare]), hanno limitato considerevolmente
l’attività del ricorrente, giornalista freelance in ambito sportivo ed
enogastronomico, che poteva svolgere solo in maniera parziale la sua attività.
L’introduzione
dell’obbligo del certificato COVID rafforzato (2G e 2G+) per le manifestazioni
aperte al pubblico, nei ristoranti, nei bar e nei club, con conseguente
annullamento o mancata organizzazione di manifestazioni sportive ed
enogastronomiche, sia a ridosso delle feste di fine anno sia nei mesi di
gennaio e febbraio 2022, ha infatti ridotto notevolmente l’attività
dell’insorgente, riducendo in maniera importante le opportunità di lavoro.
A questo proposito va
rilevato come, ad esempio, la federazione di unihockey, in seguito alle ultime
misure adottate dal Consiglio federale ha rilevato che lo “svolgimento delle
partite oppure di un torneo in modo regolare nello sport di massa non è più
possibile dopo l’introduzione di queste nuove direttive più severe. Perciò
swiss unihockey ha deciso di far pausa a queste leghe fino al 24 gennaio 2022”
e la “pausa si applica anche all’attività della Coppa della Lega” (doc.
V/2). Le limitazioni sono poi state tolte dal 17 febbraio 2022 e le varie
competizioni hanno potuto riprendere (cfr. doc. V/4).
Queste misure sono
state adottate anche in altri sport minori.
Considerato l’ambito di
attività lavorativa del ricorrente (giornalista free lance che si occupa di
coprire gli eventi dello sport minore e dell’enogastronomia locale) occorre
pertanto concludere che le misure prese dalle autorità per fronteggiare il
coronavirus hanno colpito, perlomeno indirettamente, l’assicurato e rientrano
nei provvedimenti per combattere il coronavirus (cfr. la citata premessa alla
versione 18, stato: 1° settembre 2021), limitando considerevolmente la sua
attività, poiché la cifra d’affari ha subito una diminuzione pari almeno al
30%.
La condizione di cui
all’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di
guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022, è pertanto adempiuta
per il periodo oggetto del ricorso (fino al 16 febbraio 2022, ultimo
giorno in cui le misure restrittive rilevanti per il ricorrente erano in
vigore).
In accoglimento del
ricorso, l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché
esamini se tutti i requisiti per ottenere le indennità sono soddisfatti.
2.7
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020,
prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita
per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia
essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è
entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è
entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario
o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione
transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di
primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019
si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è
del 6 maggio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.
Trattandosi di prestazioni
IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza
COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und
Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der
Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag.
741.
n. 30).
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata per quanto concerne i mesi di dicembre 2021, gennaio 2022
e febbraio 2022 e l’incarto rinviato alla Cassa per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti