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Decisione

42.2022.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 maggio 2022Italiano51 min

Con sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’USSI che aveva negato a un richiedente l’assistenza

Source ti.ch

Fatti

I 221).

- la déclaration d'arrivée, le

dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits

politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars

1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre

éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la

constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC;

Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).

- l'exercice d'une activité

lucrative cumulée avec un séjour de fait.

- la location d'une maison,

d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement

le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad

art. 23 CC).

- l'impression subjective de

«se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans

le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p 111).

- l'existence antérieure du

centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975

p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).

- l'abandon du domicile

antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p.

35).

- le séjour effectif, en d'autres termes, le

fait d'habiter. (...)”

2.4. Da

quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un

cittadino svizzero, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr.

consid. 2.1.) - è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS),

ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4

cpv. 1 LAS; consid. 2.2.; 2.3.).

Qualora,

per contro un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale,

competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale

la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

L'aiuto

del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al

minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal

Cantone di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno

un domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.

Al

riguardo cfr. STF 8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio

2006; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003; STCA 42.2019.43 del 27 aprile

2020.

Per

quanto concerne, invece, l’assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25

febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019; STCA

42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato

ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto

non è stato versato l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017.

2.5. Questa

Corte, con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017, ha confermato l’operato

dell’USSI che aveva negato a un assistito, la cui famiglia abitava in Italia,

il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto nel settembre 2016, in

quanto risiedeva regolarmente in Italia.

Il TCA, in primo luogo, ha evidenziato che la

residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale aveva dichiarato di

recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014 a causa di un

sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti del suo conto

bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti effettuati in Italia,

era alquanto dubbia.

In secondo luogo, questo Tribunale ha deciso che

determinante, tenuto conto peraltro che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può

avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, era comunque il fatto

che il centro degli interessi dell’insorgente non era nel Cantone Ticino, bensì

in Italia dove viveva la sua famiglia.

Il TCA ha, infine, osservato che l’ottenimento

di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri non

costituisce un criterio decisivo per stabilire se una persona ha validamente

costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC (cfr. STF

9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009

consid. 6.1).

L’Alta

Corte, il 28 agosto 2017 (inc.8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il

ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell’8 febbraio 2017, non essendo stato

versato l’anticipo spese.

Giova, inoltre, segnalare che questo Tribunale,

con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto il ricorso di un

assistito, cittadino svizzero, a cui era stato negato il diritto a prestazioni

assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli effettuati dalla

Polizia era emerso che non era domiciliato nel Comune del Cantone Ticino dove

aveva annunciato il proprio arrivo.

La sentenza 42.2017.47 del

TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal Tribunale federale (inc.

8C_4/2018), il quale si è espresso come segue:

"

(…) La Corte cantonale ha fondato la sua decisione su

una serie di dati oggettivi, che hanno convinto i giudici ticinesi a stabilire

il domicilio del ricorrente a ___________ e non a __________. A torto, il

ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di impedirgli di vivere

liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare che la procedura

riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti

finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente con le entrate

fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali adottino misure

d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate conformemente alle

leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non sollevata dinanzi ai

giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque

ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare

il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non

tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno

sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate,

intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o

pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e

sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la

presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire

persone vicine. (…)”

Con sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’USSI che aveva negato a un richiedente l’assistenza

sociale (domanda del luglio 2017) le prestazioni, in quanto non risultava domiciliato

in Svizzera. In effetti il ricorrente, dal 7 ottobre 2015, era iscritto

all’anagrafe di un paese di uno Stato estero dove viveva, dal dicembre 2016,

anche la moglie sposata nel maggio 2015.

Il TCA ha sottolineato che

“sorprende, peraltro, che l’insorgente, fino al novembre 2017, quando si è

annunciato al Comune di X., non abbia dichiarato alle autorità, dapprima di Y.

e in seguito di Z., di essere nuovamente coniugato (n.d.r.: dal maggio 2015)”.

Il ricorso al Tribunale

federale contro il giudizio 42.2018.17 è stato ritenuto inammissibile con

sentenza 8C_707/2018 del 22 ottobre 2018, poiché non sufficientemente motivato.

Infine con giudizio 42.2019.21 del 18 settembre 2019,

cresciuto in giudicato incontestato, il TCA ha confermato quanto deciso

dall’USSI che aveva negato a dei coniugi il rinnovo delle prestazioni

assistenziali, in quanto secondo il principio della verosimiglianza

preponderante il loro domicilio assistenziale non era più nel Comune dove i

medesimi erano proprietari di un immobile. In particolare dal Rapporto di

Polizia risultava che i ricorrenti, in occasione dei sopralluoghi esperiti in

giorni e orari differenti, non si trovavano presso la loro abitazione. Inoltre

il consumo di acqua relativo all’economia domestica degli insorgenti era quasi

nullo e il consumo di elettricità esiguo. Anche la circostanza fatta valere

dagli stessi secondo cui spesso si trovavano dal figlio costituiva un fattore

in contrasto con il preteso domicilio nel Comune in questione, visto che tale

presenza sarebbe stata talmente frequente da comportare un basso consumo di

acqua e di elettricità presso la loro abitazione.

Cfr. pure STCA 42.2019.43

del 27 aprile 2020 relativa a una beneficiaria dell’assistenza sociale a cui è

stata chiesta la restituzione di prestazioni assistenziali in quanto non era

effettivamente residente nel Comune in cui era annunciata.

2.6. Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che il ricorrente è stato posto al beneficio di

prestazioni assistenziali dal mese di agosto 2018 (cfr. consid. 1.1.).

Il 27 giugno 2019 egli ha

concluso con la __________ un contratto di locazione relativo a un appartamento

di 2 e 1/2 locali a __________ con effetto dal 1° luglio 2019 (cfr. doc. AAA inc.

42.2021.71).

A seguito della richiesta

dell’Ufficio controllo abitanti di __________, la Polizia intercomunale __________

ha eseguito dei controlli di presenza dall’8 al 12 maggio 2020 nel corso dei

quali l’insorgente non è mai stato trovato nella propria abitazione di __________.

Dal relativo Rapporto,

firmato dal Sgt __________, si evince inoltre:

" In data 11

maggio 2020 abbiamo contattato telefonicamente il RI 1 per la consegna di un

documento. Il numero in nostro possesso appartiene alla sua amica __________

Dopo aver consegnato la missiva, l’uomo

asseriva che al momento a causa del coronavirus dorme dalla __________ a __________.

Lo stesso significa che non avendo mezzi propri per lo spostamento vuole

evitare l’uso dei mezzi pubblici e pertanto non rientra quasi mai a __________.”

(Doc. IV1 inc. 42.2021.71)

In quel periodo il

ricorrente stava svolgendo un periodo di attività di utilità pubblica, iniziato

il 3 dicembre 2019, presso il __________ a __________ che si è concluso il 2

giugno 2020 con piena soddisfazione dell’organizzatore (cfr.doc. DD inc.

42.2021.71).

Dal rapporto di fine

misura del 20 maggio 2020 risulta peraltro che l’insorgente aveva fornito il

numero di telefono __________ della compagna, __________ anche al __________ di

__________ (cfr. doc. CC inc. 42.2021.71; IV1 inc. 42.2021.71).

Il 5 luglio 2020 è stato

allestito un nuovo Rapporto d’esecuzione da parte della Polizia __________ come

da richiesta dell’Ispettorato sociale di __________ di verifica dell’effettiva

presenza di RI 1 al proprio domicilio di __________.

Nel medesimo è stato

indicato quanto segue:

" (…)

provvedevamo ad effettuare numerosi tentativi presso l’abitazione del citato a

rubrica così da poter constatare l’effettiva presenza dello stesso.

Venivano effettuati controlli in diversi

giorni e in diverse fasce orarie, nella fattispecie:

Il 17.06.2020 alle 21:00.

Il 18.06.2020 alle 21:25.

Il 19.06.2020 alle 22:15.

Il 20.06.2020 alle 19:15.

Il 24.06.2020 alle 08:30.

Il 1.07.2020 alle 20:35.

Il 3.07.2020 alle 15:45.

Il 4.07.2020 alle 20:30.

In nessuno di questi controlli è stato

possibile rilevare la presenza del signor RI 1.

Si rimarca che in data 18.06.2020, durante

uno dei citati controlli, la vicina di casa signora __________, vedendo la

nostra presenza, ci informava di non aver mai visto il signor RI 1. Per tale

motivo ci invitava a entrare nella sua abitazione e ci mostrava che sul balcone

dell’appartamento del citato a rubrica vi erano dei mobili accatastati uno

sopra l’altro.

Durante un altro controllo in data

20.06.2020, usciva di casa l’altra vicina di casa, la signora __________,

anch’essa ci informava di non aver mai visto il RI 1 presso il suo

appartamento.

(…).

Sulla base di quanto sopradescritto,

possiamo concludere che il signor RI 1 non risieda stabilmente

nell’appartamento di __________. (…)” (Doc. IV2 inc. 42.2021.71)

Da inizio febbraio 2021 la

Polizia __________, dando seguito alla richiesta dell’Ufficio controllo

abitanti di __________, ha effettuato ulteriori controlli al domicilio del

ricorrente quotidianamente in diverse ore della giornata (dal 1° al 22 febbraio

2021 al mattino o al pomeriggio o alla sera; cfr. doc. IV4 inc. 42.2021.71). Le

verifiche non hanno permesso di stabilire la presenza del medesimo. La buca

delle lettere è stata trovata vuota solamente il 10 febbraio 2021. Gli

inquilini degli appartamenti attigui, presenti anche durante la giornata, hanno

dichiarato che l’insorgente non era mai presente.

Dal Rapporto firmato dal

Sgt __________ si evince poi:

" (…) Lunedì

15 febbraio 2021, presso i nostri uffici, è giunto un atto esecutivo da

consegnare al citrato a rubrica, ho contattato la cancelleria di __________

chiedendo se vi fosse un recapito telefonico per raggiungere il rubricato.

L’impiegata mi forniva il seguente numero __________; recapito rilasciato dal RI

1 al momento della sua notifica d’arrivo nel Comune di __________.

Al telefono mi rispondeva una certa __________,

domiciliata in __________. Interpellata in merito, significa che lei è la

compagna del RI 1 e che in quel momento non è in casa e non sa dove si trova.

Precisa che il numero di cellulare rilasciato dal RI 1 è intestato a lei, in

quanto, il suo compagno, attualmente non ha nessun recapito telefonico attivo.

Assicura che non appena possibile, inviterà il RI 1 a prendere contatto con i

nostri servizi.

A seguito delle informazioni fornite dalla __________,

veniva interpellato l’ufficio controllo abitanti di __________. L’impiegata mi

conferma che non è mai stato registrato l’arrivo del rubricato.

Il giorno successivo, alle ore 11:40 di

martedì 16 febbraio, venivo contattato dal RI 1 e con lo stesso ci si accordava

sulle modalità di consegna del precetto esecutivo, il documento veniva lasciato

nella buca lettere in __________.

Successivamente il RI 1 veniva interpellato

in merito alla sua situazione di domicilio e più precisamente, darmi delle

motivazioni riguardanti la sua prolungata assenza dall’appartamento da lui

affittato, nonché dal suo domicilio.

In un primo momento asserisce che

normalmente è assente per circa due/tre giorni la settimana, ma quando gli ho

contestato tale affermazione, sulla base dei nostri controlli, modificava la

versione, giustificando il fatto che al momento si trova in una situazione, da

lui definita “particolare”, ragion per cui si trova a __________ presso la sua

compagna __________.

Da un nostro controllo, mercoledì 17

febbraio 2021 alle ore 11:00, presso l’appartamento a __________, nessuno era

presente. La buca lettere conteneva ancora la stessa corrispondenza dei giorni

precedenti” (Doc. IV4 inc. 42.2021.71)

Il 12 agosto 2021 ha avuto

luogo un incontro tra il ricorrente e l’Ispettorato sociale. Dal verbale di

audizione risulta che l’insorgente ha dichiarato di vivere a __________, ma che

la compagna lo aiutava ad attivarsi e che le giornate in cui si sentiva bene

erano riconducibili alla compagnia di __________ con la quale aveva iniziato

una relazione nel 2013/2014 e che frequentava ancora.

Egli ha asserito che

vorrebbe costruire qualcosa con la compagna, ma che prima deve mettere a posto la

sua situazione finanziaria e poi emotiva.

L’insorgente ha precisato,

da un lato, che nei fine settimana era dalla compagna e che quando è cominciata

la pandemia, da marzo 2020 fino all’estate 2020, è stato più a __________.

Dall’altro, che da settembre 2020 si è accorto che l’USSI si interessava alla

sua situazione, così da inizio 2021 ha cercato di stare più spesso a __________

durante il giorno, ma a dormire tornava sempre a __________.

Alla domanda n. 33 “Ad

oggi dagli atti ufficiali a noi pervenuti ci risulta che lei risulta ancora

irreperibile al domicilio in questione. Che cosa ci dice in proposito?” ha risposto

che ha cercato di stare sempre di più a __________ ma non era facile a causa

della sua situazione personale. Il ricorrente ha infine specificato che, quando

non pernottava nel suo appartamento a __________, in prevalenza dormiva da __________,

ma gli capitava di soggiornare anche da amici (cfr. doc. AA inc. 42.2021.71).

Tramite un messaggio di

posta elettronica l’__________, il 30 agosto 2021, ha confermato che in assenza

di un’autorizzazione scritta non poteva comunicare i consumi antecedenti al 10

febbraio 2021, data in cui era stato attivato il contratto di fornitura a nome

dell’insorgente, rilevando:

" (…) La

prossima lettura del contatore è prevista per fine marzo 2022, data in cui

verrà emessa la fattura periodica e sulla quale figurerà il consumo effettivo a

partire dal 10.02.2021. E’ comunque sempre possibile richiedere in forma

scritta (lettera, mail o attraverso il portale __________) una lettura

supplementare del contatore e/o un fatturazione intermedia. I costi per queste

operazioni sono riportati nel tariffario presente sul nostro sito __________. (…)”

(Doc. W inc. 42.2021.71)

Con decisione del 23 e del

24 settembre 2021 l’USSI ha negato al ricorrente il diritto alle prestazioni

assistenziali a far tempo dal mese di giugno 2021, poiché da accertamenti

svolti è emerso che il medesimo, contrariamente a quanto indicato

all’amministrazione, conviveva in modo stabile con la sua compagna con cui

intrattiene una relazione sentimentale dal 2013-2014 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).

Tali provvedimenti sono

stati confermati con decisione su reclamo del 10 dicembre 2021 (cfr. doc. A1;

consid. 1.6.).

2.7. Chiamato a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, il TCA osserva innanzitutto che il potere cognitivo

della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione

su reclamo deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui

essa è stata emessa (in casu: 10

dicembre 2021; cfr. STF 9C_512/2020,9C_559/2020 del 15 marzo 2022 consid.

3.3.; STF 9C_119/2021 del 17 giugno

2021 consid. 2.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 1.1.;

DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.; DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 9C_18/2010 del 7

ottobre 2010 consid. 4; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V

366).

Inoltre per quanto

riguarda la nozione di domicilio (assistenziale), rilevante per la presente

evenienza, va fatto riferimento ai principi e alla giurisprudenza menzionati ai

consid. 2.2.-2.5.

Questo Tribunale ritiene,

inoltre, utile rilevare che in ambito di assistenza sociale risulta

indispensabile la determinazione, oltre che del Cantone di domicilio (secondo

l’art. 115 Cost. fed. gli indigenti sono in effetti assistiti dal loro Cantone

di domicilio; cfr. art. 5 Las; 20 Legge federale sulla competenza ad assistere

le persone nel bisogno - LAS -; consid. 2.1.), del Comune di domicilio della

persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo

dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi

interessi (cfr. consid. 2.2.).

Il

luogo dove sono depositati i documenti personali, come pure quello risultante

da documenti amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni

sociali costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano

rispetto al luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi

concernenti la vita personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.2.3.; STF 9C_741/2017

del 31 agosto 2018 consid. 6.3.4.; STF 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015

consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530; DTF 136 II 405 consid. 4.3.).

La

determinazione del Comune di domicilio nel senso appena descritto è importante,

da un lato, per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti

consentirebbe, ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone

Ticino (bensì in altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.

Dall’altro,

alla luce della partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune

di domicilio che è chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv.

Considerandi

2.

Las deve essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente

vive.

In proposito cfr. STF

8C_609/2021 del 29 marzo 2022; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid.

2.10.; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.9.; STCA 42.2017.42 del

20.

novembre 2017.

2.8

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, attentamente esaminati i documenti agli atti, questo Tribunale

ritiene che il modo di procedere dell’amministrazione che dal giugno 2021 ha negato

al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali debba essere tutelato.

In effetti dagli elementi

di fatto relativi al caso di specie emerge, in applicazione all’abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020

dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_404/2020 dell’11 STF 8C_520/2020 del

3.

maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid.

3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del

1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF

8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017

consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF

126.

V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’insorgente, nel periodo determinante

(giugno - dicembre 2021), a prescindere dall’esistenza o meno di una convivenza

stabile con __________ a __________, non avesse la sua residenza effettiva, e

quindi il domicilio assistenziale, a __________ (cfr. STCA 42.2019.43 del 27

aprile 2020; STCA 42.2017.47 del 20 novembre 2017, confermata dal TF con

giudizio 8C_4/2018 del 13 febbraio 2018, citati al consid. 2.5..

Al riguardo va evidenziato

che in occasione dei controlli di maggio, giugno, luglio 2020 e febbraio 2021 in

differenti orari della giornata da parte della Polizia il ricorrente non è mai

stato trovato presso la sua abitazione a __________, la buca delle lettere

veniva raramente svuotata e i vicini non lo vedevano mai (cfr. consid. 2.6.).

Inoltre l’insorgente

stesso, ancora nell’agosto 2021, ha affermato che con l’inizio del 2021

continuava ad avere problemi di panico/paura, per cui si è sì impegnato a

cercare di stare il più possibile a __________, ma tornava quasi sempre a

dormire a __________. Egli ha puntualizzato che non era facile stare sempre di

più a __________ a causa della sua situazione personale (cfr. doc. AA inc. 42.2021.71;

consid. 2.6.).

Ne discende che la

decisione su reclamo del 10 dicembre 2021 impugnata deve essere confermata.

2.9

Ritenuto, tuttavia, che il

ricorrente il 21 gennaio 2022 si è trasferito presso __________ a __________

(nel mese di gennaio 2022 è stato eseguito l’ordine di sfratto

dall’appartamento di __________ decretato dalla Pretura di __________ il 13

dicembre 2021; cfr. doc. A2), centro di prima accoglienza segnatamente per chi vive

in grande precarietà e in situazioni a rischio (cfr. __________; XII1; 956;

957), gli atti vanno trasmessi alla parte resistente, affinché verifichi, per

il lasso di tempo successivo a quello determinante nella presente evenienza

(cfr. consid. 2.7.; STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 6), il diritto

dell’insorgente a prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto

d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost.

Secondo

l'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se

stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi

indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno,

che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di

sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è

in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua

sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di

bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la

Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza,

lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne

la portata e le modalità (cfr. DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid.

4.1

pag. 173; DTF 130 I 71 consid.

4.3

pag. 75; DTF 134 I 70).

In

effetti l’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente

quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio

- di regola collettivo -, abbigliamento d’occasione e cure medico-sanitarie di

base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF 8C_323/2009 del 28

luglio 2009; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF

130.

I 366).

L’art. 12 Cost. si limita

a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza

(cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).

Al riguardo cfr. anche STF

8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.

2.10

In ambito di

assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica

la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la

legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del

6.

ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65

cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"

1La procedura è gratuita per le parti.

2La

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario,

sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli

altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000

franchi.”

L’art. 61 lett. a

LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020,

prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita

per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia

essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è

entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In

casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile

in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA

(per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore

dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non

abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza

sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

2.11

La

domanda dell’insorgente volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio in favore dell’avv. RA 1 (cfr. doc. IX) deve essere intesa,

dunque, solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura

davanti al TCA in materia di assegni di famiglia è di principio gratuita (cfr.

art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2.

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra

condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è

definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

"

Essa è esclusa se la procedura non

presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF

8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre

2012.

consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

2.12

La

condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di

probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF

9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre

2000.

nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia

251).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del

9.

agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto

2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF

8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Al

riguardo cfr. pure STF 9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021

del 17 marzo 2021 consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.

2.13

Nella

concreta fattispecie il TCA ritiene che non sia soddisfatto il requisito della

probabilità di esito favorevole (cfr. consid. 2.8.; STF 8C_563/2010 del 29

settembre 2010; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio

2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001;

DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Alla

luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata, segnatamente, nei

siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la presente

vertenza relativa alla questione di sapere se il ricorrente risiedesse

effettivamente a __________ appare, dopo un esame degli atti forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso, in quanto le prospettive di esito

favorevole sono considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto

ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in

modo indubbio, - siccome gli elementi scaturenti in particolare dai Rapporti di

Polizia e dalle dichiarazioni dell’insorgente stesso (cfr. consid. 2.6.; 2.8.)

convergono verso la conclusione che il domicilio assistenziale del ricorrente

non era a __________ - che l’USSI gli ha a ragione, ritenuta l’importanza

decisiva della determinazione del domicilio cantonale e comunale in ambito di

assistenza sociale (cfr. consid. 2.7.; 2.2.-2.5.), negato il diritto a prestazioni

assistenziali dal giugno 2021.

Di

primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva

probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA

42.2019.21

del 18 settembre 2019 consid. 2.11.; STCA 42.2017.31 del 25

settembre 2017; STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017; STCA 42.2015.10 del 16 marzo

2016; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio

2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Gli atti vengono trasmessi

all’USSI per procedere conformemente a quanto indicato al consid. 2.9.

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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