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42.2023.7

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24 aprile 2023Italiano35 min

annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 e rinviato gli atti all’USSI

Source ti.ch

Fatti

il ricorrente condivideva l’appartamento con il fratello, invece dell’importo

di fr. 1'100.-- corrispondente all’ammontare massimo ammissibile per una

persona sola.

In quell’occasione il TCA ha

annullato la decisione su reclamo del 14 luglio 2015 e rinviato gli atti all’USSI

affinché effettuasse gli accertamenti necessari per chiarire se nell’appartamento

il ricorrente vivesse da solo, con il fratello o eventualmente con una terza

persona.

Lo scrivente Tribunale ha precisato

che, nell’ipotesi in cui l’USSI avesse accertato che l’appartamento era abitato

unicamente dal ricorrente, avrebbe dovuto essere computato a titolo di

pigione, in virtù dell’art.22 lett. c e 9 cpv.1 Laps, l’importo massimale

ammissibile per una persona di fr. 13'200.- annui, pari a fr. 1'100.-- mensili,

e non il canone di locazione effettivo di fr. 2'350.-- al mese, superiore a

tale cifra.

Questo Tribunale ha però indicato

che il ricorrente avrebbe dovuto trovare con la collaborazione, se richiesta,

degli organi di assistenza sociale, un’abitazione più economica, considerato

che vista la sua situazione personale (persona sola) una soluzione abitativa

meno spaziosa di un appartamento di 4 e ½ locali di 153 m2 era senz’altro

esigibile.

Il TCA ha puntualizzato che

all’insorgente sarebbe stato assegnato un termine di sei mesi, con inizio, a

titolo cautelativo, dalla data della sentenza, per trovare una sistemazione

meno dispendiosa. Inoltre il Tribunale ha precisato che dopo il termine di 6

mesi o eventualmente prima, nel caso in cui il ricorrente avesse manifestato,

anche solo per atti concludenti - non compiendo adeguati sforzi per cercare un

nuovo alloggio - la sua mancanza di volontà di trasferirsi in una nuova

abitazione, nel calcolo dell’assistenza sociale sarebbe stato conteggiato,

oltre all’importo di fr. 13'200.-- annui – pari a fr. 1'100.-- al mese – a

titolo di spesa per l’alloggio, nei redditi l’ammontare pagato per la locazione

in eccesso rispetto al massimo riconosciuto dalla legge.

Con

giudizio 42.2018.15 del 12 settembre 2018 il TCA ha poi accolto parzialmente ai

sensi dei considerandi il ricorso di un assistito al quale nel gennaio 2017 era

stato negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali, computando quale altro

reddito l’eccedenza mensile della spesa per l’alloggio rispetto al massimo

ammissibile Las.

Questa

Corte ha segnatamente stabilito che in quella fattispecie il cambiamento di

abitazione era esigibile, ma che fosse ragionevole concedere all’insorgente un

lasso di tempo di sei mesi, da gennaio a giugno 2017, per reperire una

soluzione alloggiativa meno costosa. Per quel periodo nei redditi computabili

Las non andava, quindi, considerato un reddito aggiuntivo pari alla differenza

tra il canone di locazione effettivo e la pigione massima ammissibile Las per

due persone di fr. 15'000.--.

Quale

spesa per l’alloggio non era, invece, possibile conteggiare un ammontare

superiore all’importo massimo ammissibile Las per due persone di fr. 15'000.--.

Trascorso

il termine di sei mesi, ritenuto peraltro che non erano stati comprovati, ma

nemmeno pretesi, concreti sforzi al fine di ridurre le spese di locazione a

carico dell’insorgente e della consorte, si giustificava di computare, quale

reddito aggiuntivo, la differenza tra la spesa per l’alloggio effettiva e il

massimo ammissibile Las.

In una

sentenza 42.2018.37-38 del 18 marzo 2019, il TCA ha stabilito che a ragione

l’USSI, nella decisione relativa alla prestazione assistenziale spettante ad

una ricorrente invitata a trovare un subentrante nei successivi sei mesi

ritenuta una pigione maggiore di quanto riconosciuto dai parametri

dell’assistenza sociale, ha tenuto conto quale spesa per l’alloggio unicamente

dell’ammontare di fr. 1'100.--, corrispondenti a fr. 13'200.-- annui (importo

massimale Las allora riconosciuto e che già tiene conto delle spese accessorie

alle locazione), senza integrare la prestazione assistenziale ordinaria con una

prestazione speciale al fine di coprire il costo effettivo dell’appartamento

che occupava computando anche le spese accessorie.

2.7. Nell’evenienza

concreta il ricorrente, nato il 22 novembre 1957, ha beneficiato (e beneficia)

delle prestazioni assistenziali dal 2014 per un ammontare complessivo che il 1°

febbraio 2023 l’USSI ha quantificato in fr. 236'373.85 (cfr. doc. 45-65).

Il 1°

luglio 2022, RI 1 e __________ (in qualità di conduttori), d’un lato, ed __________

(locatore), dall’altro, hanno sottoscritto, senza deposito di garanzia, un

contratto di locazione a valere dal giorno stesso, di durata indeterminata, per

l’ente sito a __________, composto da quattro locali. La pigione è stata

fissata in fr. 12'000.- annui, pari a fr. 1'000.- mensili. Per quel che

riguarda le spese accessorie, i contraenti, ponendo in evidenza che le medesime

“non sono comprese” nel canone locativo, hanno precisato con

un’annotazione che “tutte le spese sono a carico dei conduttori” (cfr.

doc. 74-75).

Con

scritto del 15 luglio 2022, gli assistiti hanno comunicato all’USSI di avere

locato l’ente di __________ dall’inizio di quel mese e trasmesso all’amministrazione

le coordinate bancarie del locatore su cui versare l’importo relativo alle

pigioni mensili (cfr. doc. 76-79).

In

particolare, dagli atti emerge che l’USSI era stato autorizzato da RI 1 a

versare la pigione direttamente al locatore già in occasione del precedente

rapporto di locazione sottoscritto dagli assistiti (cfr. doc. 98).

Dalla

decisione del 5 settembre 2022 oggetto della presente vertenza, emerge che, per

calcolare le prestazioni assistenziali spettanti all’unità di riferimento

composta da RI 1 e da __________, l’USSI ha tenuto conto di un reddito mensile

di fr. 2'027.- e di una spesa computabile Las di fr. 2'000.-.

La

voce “reddito computabile Las” è stata calcolata sulla base, d’un lato,

della rendita AVS percepita da RI 1, pari a fr. 17'724.- annui e, d’altro lato,

delle prestazioni complementari corrisposte al ricorrente per il 2020 (il cui

conteggio tiene, tra gli altri, conto di uscite per “affitto” di fr.

13'200.- annui; cfr. doc. 28-29) nella misura di fr. 6'600.- annui, per un

totale di fr. 24'342.- all’anno e di fr. 2'027.- al mese.

La

spesa computabile è, invece, costituita dalle voci “spesa di alloggio

effettiva” di fr. 1'000.- al mese e “premi assicurativi malattia Las”,

pure di fr. 1'000.- al mese (cfr. doc. 20-21).

Contro

la decisione del 5 settembre 2022, il ricorrente ha, come visto (cfr. supra

consid. 1.2.), interposto reclamo.

Successivamente,

__________ ha comunicato all’USSI quanto segue:

"

(…) il sottoscritto ha dato in affitto la casa al n. 1, in __________ e

questo a partire dal 1.07.2022, contratto già in vostro possesso firmato d’ambo

le parti, cioè valido secondi il Codice delle obbligazioni (CATEF).

Per il mese di luglio

2022 = Fr. 1'000.-

“ “ “ “

agosto 2022 = Fr. 1'000.-

“ “ “ “

settembre 2022 = Fr. 1'000.-

“ “ “ “

ottobre 2022 = Fr. 1'000.-

“ “ “ “

novembre 2022 = Fr. 1'000.-

“ “ “ “

dicembre 2022 = Fr. 1'000.-

dedotto i fr. 512.- da

voi anticipati.

Le spese d’abitazione

sono a carico degli inquilini (…)” (cfr. all. A a doc. I).

Con

raccomandata del 12 dicembre 2022, sottoscritta tanto dai ricorrenti, quanto da

__________, alla resistente è stato comunicato che sia il reclamo del 1°

ottobre precedente, che la lettera del mese di novembre, erano rimasti senza

riscontro, e meglio come segue:

"

(…) Ritengo inaccettabile il suo rifiuto (non collaborativo) in ambito

Considerandi

sociale, cioè grave mancanza. Con la presente le concedo tempo fino al 20

dicembre 2022 per dare seguito a quanto è di sua inequivocabile compito

sociodoveroso. In caso contrario, mi vedo costretto a denunciarla alle

autorità, e/o il dipartimento sociale. In attesa di quanto lei mi deve per

dovere (…)” (cfr. doc. 8).

Sulla

decisione su reclamo emessa dall’USSI il 29 dicembre 2022 già si è detto (cfr.

supra consid. 1.3.).

In

data 14 febbraio 2023, pendente ricorso presso il TCA contro la decisione su

reclamo del 29 dicembre 2022, l’USSI, e meglio due giorni prima di trasmettere

a questa Corte la propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.5.), ha

chiesto al ricorrente di produrre “i conteggi delle spese accessorie legale

al (…) contratto di locazione per una nostra valutazione ed eventuale

presa a carico” (cfr. doc. 190).

2.8

In

concreto, il TCA rileva, innanzitutto, che nel calcolo della prestazione

assistenziale ordinaria spettante all’unità di riferimento composta da RI 1 e __________

è stata correttamente computata, la somma di fr. 12'000.- annui, pari a fr.

1'000.-- al mese a valere quale corrispettivo del solo canone locativo.

Tale

ammontare corrisponde, infatti, al costo effettivo della pigione che il

ricorrente è chiamato a corrispondere ad __________ in base al contratto di

locazione sottoscritto il 1° luglio 2022 (cfr. supra consid. 2.7.).

Di

questi fr. 1'000.- al mese, fr. 512.-, corrispondenti a alla prestazione

assistenziale di diritto per l’unità di riferimento di RI 1, sono stati

mensilmente corrisposti direttamente dall’USSI ad __________, proprietario

dell’immobile in cui si trova l’ente locato dal ricorrente. La parte restante,

a fronte dei redditi computabili Las di cui beneficia l’assistito, avrebbe

dovuto essere invece corrisposta dal conduttore al locatore.

Come

visto, però, ai fini di determinare l’ammontare della “spesa per l’alloggio”

computabile, l’art. 22 lett. c Las dispone che oltre alla pigione - che in

concreto corrisponde, come visto, a fr. 1'000.- mensili - venga tenuto conto

anche delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9

Laps (cfr. supra consid. 2.5.).

In

concreto, l’importo di fr. 1'000.- riconosciuto quale “spesa per l’alloggio”

comprende il solo canone di locazione e non anche le eventuali spese

accessorie.

Dall’incarto

emerge che il ricorrente, sino a dopo aver interposto reclamo contro la

decisione del 5 settembre 2022, non aveva mai fatto valere, per il periodo in

concreto determinante, di aver sostenuto delle spese accessorie in relazione

all’ente locato a __________, né - e meglio come rilevato dall’USSI nella

propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.5. e doc. III) - le aveva

circostanziate, documentate o quantificate, al di là dell’indicare

genericamente in sede ricorsuale che le stesse si attesterebbero sui fr. 500.-

al mese (importo che di per sé sarebbe inferiore al massimale di cui all’art. 9

Laps).

Il TCA

rileva, però che tanto dal contratto di locazione in atti (“tutte le spese

sono a carico dei conduttori”; cfr. supra consid. 2.8.) quanto dallo

scritto trasmesso all’USSI da __________ nel novembre 2022 (“Le spese

d’abitazione sono a carico degli inquilini”; cfr. supra consid. 2.7.) e,

ancora, dalle censure ricorsuali (“l’inquilino deve assumersi le relative

spese di ca. fr. 500.- al mese (riscaldamento – elettricità – acqua – t. rifiuti)”

(cfr. supra consid. 1.4.) emerge che l’assistito dovrebbe far fronte a spese

ulteriori rispetto alla pigione.

Per

maggiore tranquillità, questa Corte ritiene

conseguentemente che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dalla resistente,

la quale, nella procedura di reclamo non ha esperito alcuna specifica

istruttoria circa relativa alla loro natura ed eventuale ammontare.

Una richiesta in tal senso al ricorrente (peraltro generica e

non riferita al periodo oggetto della presente vertenza) è infatti stata

trasmessa all’assistito dall’USSI unicamente pendente ricorso, due giorni prima

della risposta di causa poi inviata dalla resistente al TCA (cfr. supra consid.

1.5

e 2.7.).

Questa Corte ritiene che, visto

l’effetto devolutivo del deposito dell’impugnativa

- implicante il passaggio all'autorità di ricorso della

trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata (cfr. DTF 143

V 393 consid. 8.2.; STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF

127.

V 228 consid. 2.b.aa; STFA C 325/00 del 28 marzo 2002) -, l’USSI non

avrebbe dovuto procedere a degli atti istruttori mentre era pendente la

procedura ricorsuale davanti al TCA.

In relazione

allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA, che, per analogia, vale anche per quanto attiene

alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha del resto

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la

procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus

près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que

l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de

compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées -

souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger

les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007

consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale

federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo

luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed

ha rilevato:

"

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti

incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art.

43.

LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende

d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha

bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid.

3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale

un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto -

per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede

federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un

serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto

essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito,

l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari

all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto

meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo

scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in

definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid.

5.

pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46

del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid.

2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del

24.

settembre 2012 consid. 2.10.

Nel

caso concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su

reclamo del 29 dicembre 2022 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui

un complemento istruttorio, segnatamente volto a stabilire, mediante la

collaborazione del ricorrente, quali spese accessorie egli abbia sostenuto (ed

in che misura) in relazione all’ente locato a Cugnasco-Gerra nel periodo tra agosto

e novembre 2022 ed emetta, quindi, una nuova decisione.

2.9

In

ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA,

si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si

applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3

Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La

procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e

1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per

un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di

procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è

dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61

lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre

2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola

pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di

procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Il 1°

gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a

LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del

settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e

solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non

disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29

Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in

ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44

del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto

inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del

23.

maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30

marzo 2022).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su reclamo del 29 dicembre 2022 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’USSI perché proceda come indicato al consid. 2.8.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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