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Decisione

52.2019.544

Multa per inosservanza del salario minimo prescritto dal CNL per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale. Applicabilità del CNL in concreto

2 ottobre 2020Italiano17 min

è una ditta essenzialmente attiva nel settore della consulenza aziendale (cfr. iscrizione

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1, con sede a __________,

è una ditta essenzialmente attiva nel settore della consulenza aziendale (cfr. iscrizione

aggiornata a RC).

Nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni lavorative e

salariali dei lavoratori impiegati nella sua succursale luganese (nel frattempo

chiusa, cfr. doc. A allegato al ricorso al Governo), dopo avere proceduto il 30

novembre 2018 a un controllo ispettivo e aver raccolto in tale occasione una

serie di elementi e informazioni, il 21 gennaio 2019 l'Ufficio dell'ispettorato

del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (UIL) ha invitato

l'azienda a descrivere dettagliatamente il genere di attività svolto nonché a

fornire una serie di documenti, tra cui una lista (debitamente compilata) dei

dipendenti occupati nei mesi da gennaio a dicembre 2018 (indicando per ognuno

anche la funzione assunta e le mansioni eseguite), come pure copia dei loro

contratti di lavoro e dei loro conteggi salariali.

B. Considerate le

informazioni raccolte durante l'ispezione e analizzata la documentazione

prodotta, l'UIL ha constatato che la retribuzione minima non era stata

rispettata. Il 22 marzo 2019 ha quindi

intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una

sanzione amministrativa giusta l'art. 9 della legge federale concernente le

misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi

previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori

distaccati; LDist; RS 823.20) per inosservanza del salario minimo prescritto

dal contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore

della consulenza aziendale (CNL), entrato in vigore il 1° gennaio 2014. In

particolare, ha rimproverato alla ditta di

aver versato a tre dipendenti (__________, __________ e __________), i primi

due occupati a tempo pieno e l'ultimo al 50%, sull'arco di uno rispettivamente

tre mesi, un salario inferiore (fr. 17'706.- complessivi) a quello minimo (fr. 19'186.23

complessivi) prescritto (differenza complessiva di fr. 1'480.23).

Dopo aver raccolto le sue osservazioni, il 2 maggio 2019 l'autorità

cantonale le ha inflitto una multa di fr. 2'605.-. La decisione è stata resa

sulla base degli art. 1 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. f e g LDist, nonché 3 lett. d e

9 del regolamento della legge

d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il

lavoro nero del 24 settembre 2008 (RLLDist-LLN; RL 843.310).

C. Con giudizio del 17

settembre 2019, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.

Appurata l'applicabilità del CNL ai dipendenti in questione, l'Esecutivo cantonale

ha in sostanza ritenuto che vi fossero gli

estremi per infliggere una sanzione pecuniaria in virtù dei motivi addotti

dall'UIL, considerando la decisione impugnata conforme al principio

della proporzionalità.

D. Contro la predetta pronuncia

governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'accertamento

dell'inapplicabilità del CNL alle persone impiegate in qualità di analisti.

Riproponendo le censure sollevate davanti al Governo, la ricorrente contesta l'assoggettamento

al CNL di __________ e __________, i quali non sarebbero impiegati di

commercio, bensì analisti. A fronte della violazione riferita al solo _______ -

che ammette, rilevando tuttavia di avere nel frattempo corrisposto la

differenza salariale - ritiene sproporzionata la sanzione inflittale, che

andrebbe sostituita con un ammonimento senza spese.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di

Stato che l'UIL, quest'ultimo con argomentazioni di cui si dirà, se necessario,

in seguito.

F. Con la replica e la duplica,

la ricorrente e l'UIL ribadiscono sostanzialmente le loro antitetiche tesi e

conclusioni. Il Governo è invece rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. La competenza di questo

Tribunale è data dall'art. 9 cpv. 1 della legge

d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti

in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 (LLDist-LLN; RL 843.300). Il gravame in oggetto,

tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa

del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona

(giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. Per ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che

avrebbero potuto essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte

di prestatori di servizi europei a seguito dell'Accordo tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

(ora: Unione) europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera

circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), il legislatore

svizzero ha adottato quali misure di accompagnamento la legge sui lavoratori

distaccati e gli art. 360a segg. CO (DTF 143 II 102 consid. 2.1 e 2.2;

STF 2C_928/2018 dell'11 settembre 2019 consid. 2.1).

2.2

Secondo l'art. 360a cpv. 1 CO, entrato in vigore il 1° luglio 2004,

qualora in un ramo o in una professione vengano

ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il

luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di

lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita

obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui

all'articolo 360b

CO, l'autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro di

durata limitata che preveda salari minimi differenziati secondo le regioni e

all'occorrenza il luogo allo scopo di combattere o impedire abusi.

2.3

La legge sui lavoratori distaccati,

parimenti entrata in vigore il 1° luglio 2004, disciplina, giusta il suo art. 1

cpv. 1, le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un

datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché

essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa per conto

e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con

il destinatario della prestazione (lett. a) oppure lavorino in una succursale o

in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro

(lett. b).

Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist,

secondo cui la legge sui lavoratori distaccati disciplina parimenti il

controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le

sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le

disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai

sensi dell'articolo 360a CO. Con la

modifica legislativa è inoltre stata introdotta la possibilità di sanzionare il

mancato rispetto dei salari minimi previsti dal contratto normale di lavoro

(cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c LDist in vigore fino al 31 marzo 2017 e 9 cpv. 2

lett. f LDist in vigore dal 1° aprile 2017). Il legislatore ha quindi voluto

estendere il controllo e le sanzioni delle disposizioni sui salari minimi

previsti dai contratti normali di lavoro dell'art. 360a CO a tutti i

datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, non solo a quelli con

sede all'estero che distaccano lavoratori in Svizzera (cfr. STF 2C_928/2018

citata consid. 2.3,4C_3/2013 del 20

novembre 2013 consid. 8.2, in: RtiD II-2014 pag. 317 segg.).

2.4

Allo scopo di

disciplinare la professione degli impiegati di commercio attivi nel settore

della consulenza aziendale, il 13 novembre

2013.

il Canton Ticino ha adottato un contratto normale di lavoro (CNL), entrato

in vigore il 1° gennaio 2014 per la durata di tre anni (cfr. BU 57/2013 del 15

novembre 2013 e art. 5 CNL), in seguito ripetutamente prorogato,

l'ultima volta fino al 31 dicembre 2022 (cfr. BU 6/2020 del 14 febbraio 2020).

Tale contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nel settore

della consulenza aziendale (NOGA 702100 e 702200, art. 1 CNL). L'art. 2 CNL - modificato

a far tempo dal 1° gennaio 2017 (cfr. BU 47/2016 del'11

novembre 2016) e poi ancora a far tempo dal 1° gennaio 2018 per adeguarlo ai

nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il contratto collettivo di

lavoro (CCL) per gli impiegati di commercio nell'economia ticinese per il 2018 (cfr. FU 102/2017 del 22 dicembre 2017) - dispone

in particolare che il salario orario minimo di base è di fr. 19.85 per un

impiegato generico, fr. 21.45 per un impiegato operativo e fr. 24.40 per un

impiegato responsabile (cpv. 1). Precisa che il pagamento del salario a

provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo (cpv. 2) e

che al salario orario di base vanno aggiunte le indennità per le vacanze (8.33%

per 4 settimane e 10.64% per 5 settimane) e per i giorni festivi (3.6% per 9

giorni; cpv. 3). Tali salari - vincolanti (cfr. art. 360d cpv. 2 CO e FU

78/2013 del 27 settembre 2013) - sono stati nuovamente adeguati al rialzo a far

tempo dal 1° gennaio 2020 (cfr. BU 102/2019 del 20 dicembre 2019), senza che

ciò sia comunque qui di rilievo.

3.

3.1. Come accennato in narrativa, nell'ambito del controllo

effettuato dall'UIL, sulla base delle informazioni raccolte in occasione

dell'ispezione effettuata presso la sua succursale luganese e della

documentazione successivamente fornita dalla ricorrente, l'autorità cantonale

ha riscontrato che la stessa non aveva rispettato il salario minimo prescritto

dal CNL nei confronti di tre collaboratori. In particolare, l'UIL ha

considerato che ________ ("impiegato generico" al 50%, per 20 ore

settimanali), __________ ("impiegato generico" al 100%) e __________

("impiegato operativo" al 100%) fossero stati retribuiti nel corso

del 2018 (i primi due sull'arco di tre mesi, mentre il terzo per un mese), con

uno stipendio complessivo di fr. 17'706.- lordi allorquando il minimo previsto

dal CNL sarebbe stato di fr. 19'186.23. Da cui un ammanco complessivo di fr.

1'480.23 (pari a - 7.72%). Sulla base di tali riscontri, l'UIL - dopo aver

raccolto le osservazioni della ricorrente del 18 aprile 2019 - le ha quindi

inflitto una sanzione amministrativa di fr. 2'605.-.

L'Esecutivo cantonale ha dal canto suo avallato le tesi dell'UIL, confermando

l'applicabilità in concreto del CNL e ritenendo giustificata la sanzione

inflitta.

3.2

3.2.1

L'insorgente, riproponendo la censura sollevata senza successo davanti

al Governo, contesta l'assoggettamento al CNL in questione di __________ e __________ che, in quanto analisti, disporrebbero di una

formazione e svolgerebbero mansioni del tutto diverse rispetto a un impiegato

di commercio nel settore della consulenza aziendale.

3.2.2

Come visto, il CNL qui in discussione è applicabile a tutti gli

impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale (cfr. art. 1). Il

suo campo di applicazione si estende dall'impiegato generico (che esegue

direttive impartite e non partecipa ad

ambiti decisionali né alla pianificazione del lavoro), all'impiegato operativo

(che svolge in modo autonomo i compiti operativi che gli vengono affidati e le

relative operazioni complementari per la cui esecuzione sono richieste adeguate

conoscenze, capacità possedute o acquisite ed è in grado di essere coinvolto

nella pianificazione e organizzazione per singoli aspetti o progetti), fino all'impiegato

responsabile (che gestisce un segmento di attività o un servizio aziendale di

cui ha responsabilità, impartendo le direttive per l'esecuzione a eventuali

dipendenti sottoposti, sulla base di mandati ricevuti, ed è coinvolto nella

pianificazione e organizzazione dell'azienda relativamente ai propri ambiti di

competenza; cfr. linee guida "Criteri per la classificazione degli

impiegati di commercio/amministrativi", edite dalla Commissione tripartita

in materia di libera circolazione delle persone, luglio 2020). Anche il

personale amministrativo con accresciute responsabilità rientra pertanto nella

definizione estesa di impiegato di commercio.

Si tratta quindi di stabilire se __________ e __________ vadano considerati

impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale.

3.2.3

Ora, dai contratti di lavoro agli atti emerge che _______ è stato

assunto in qualità di junior analyst, con il compito di occuparsi di

allestire business-plan, di analizzare dati di bilancio nei processi di due-diligence

amministrative e valutazioni aziendali, oltre che del progetto di cartolarizzazione.

__________, dal canto suo, è stato assunto quale senior analyst per

occuparsi di: riclassificazione di bilancio, predisposizione di modelli

finanziari in Microsoft Excel, redazione di Information e Loan Memorandum,

predisposizione di Business Plan, con la precisazione che avrebbe potuto

essere coinvolto in attività di valutazione società, nonché in progetti di

consulenza strategica. Tali mansioni sono state inoltre confermate dalla

ricorrente sia davanti all'UIL (cfr. distinta del personale di cui al doc. 3),

che dinanzi al Governo (cfr. ricorso, punto n. 5, pag. 3).

Posto come, in caso di dubbio, il quesito di sapere se un determinato rapporto

di lavoro rientri nel campo di applicazione di un CNL o meno debba essere

valutato sulla base della natura di

tale rapporto e dello scopo di protezione del lavoratore perseguito dal

contratto normale di lavoro (cfr. STF 2C_928/2018 citata consid. 5.2 e

rimandi), forza è constatare che __________

e __________ sono senz'altro assoggettati al CNL per gli impiegati di commercio

nel settore della consulenza aziendale. Come correttamente ritenuto

dalle precedenti istanze, le mansioni loro affidate per contratto rientrano

infatti pacificamente tra le attività svolte da un impiegato di commercio

attivo in seno a una ditta che opera nel

settore della consulenza aziendale, il quale, secondo la nomenclatura delle attività economiche (NOGA), cui fa

riferimento l'art. 1 CNL, comprende segnatamente la prestazione di

servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa a imprese e altre

organizzazioni in materia gestionale, in particolare in materia di

pianificazione strategica e organizzativa, ristrutturazione dei processi

aziendali, gestione finanziaria e del bilancio (cfr. NOGA 702200; cfr. pure

risposta dell'UIL, pag. 5). Tant'è che, in un primo tempo, nemmeno la

ricorrente aveva sollevato obiezioni in merito (cfr. osservazioni del 18 aprile

2019.

all'UIL).

Si rileva peraltro che, nella misura in cui pretende ora che i tre lavoratori in

questione, a differenza dei consulenti, non avessero contatti con i clienti, la

ricorrente è smentita, almeno per quanto concerne __________, dalla distinta

dipendenti da lei stessa compilata, secondo cui egli avrebbe operato a

stretto contatto con il cliente (cfr. citato doc. 3).

Le tesi ricorsuali si rivelano pertanto prive di fondamento.

3.3

Ferme queste premesse, ritenuto come non presti il fianco a critiche la

classificazione di __________ quale impiegato operativo e di __________ quale

impiegato generico, al pari di quella pacifica di __________, si deve

concludere che lo stipendio lordo versato ai tre collaboratori in infrazione nel

corso del 2018 (fr. 17'706.- complessivi)

risulta effettivamente inferiore al salario mensile minimo lordo prescritto dal

CNL di categoria, che - come indicato dall'UIL - ammonta a fr. 19'186.23 complessivi (fr. 19.85 all'ora per

gli impiegati generici e fr. 21.45 per l'impiegato operativo x 40

rispettivamente 20 ore settimanali di lavoro x 4.33 settimane al mese x i mesi

lavorati da ciascuno),

con un ammanco complessivo di fr. 1'480.23 (pari a - 7.72%). Ne discende che, per quanto riguarda la materialità dell'infrazione,

la decisione impugnata risulta inappuntabile.

4.

Appurata la realizzazione

dell'infrazione, resta ora da verificare l'entità della sanzione inflitta alla

ricorrente.

4.1

Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f LDist, l'autorità cantonale competente

può, per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un

contratto normale di lavoro ai sensi dell'art. 360a CO commesse da

datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione

amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a fr. 30'000.-.

Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità che pronuncia una sanzione

notifica una copia della sua decisione all'organo di controllo paritetico

competente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla SECO, la quale

tiene un elenco - pubblico - delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione

mediante decisione passata in giudicato.

4.2

La commisurazione dell'entità della sanzione dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie. Deve in

particolare tenere debitamente conto della gravità

della violazione e della colpa, degli antecedenti dell'interessato, oltre che

del principio della proporzionalità (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern dell'8 febbraio 2016, in: BVR

2017.

pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA 52.2016.337 del 1° febbraio 2017

consid. 5.2).

4.3

In concreto, il Governo, considerando come la formula applicata

dall'autorità dipartimentale per commisurarne l'ammontare tenesse conto, seppur

in maniera schematica, delle principali circostanze che possono ricorrere nei

casi di infrazione alle disposizioni sui salari minimi, ha confermato la multa

di fr. 2'605.- inflitta dall'UIL, ritenendola adeguata alla gravità oggettiva

dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente. La conclusione merita

tutela.

La multa inflitta appare infatti tutto

sommato correttamente commisurata alle circostanze oggettive e soggettive che

caratterizzano il caso di specie, così come essenzialmente indicato dall'UIL in

corso di procedura. Da un lato, la violazione della legge da parte

dell'insorgente non va certo sottovalutata, dal momento che riguarda ben tre

dipendenti, che sono stati retribuiti con uno stipendio mensile che presentava una differenza complessiva - non

certo trascurabile - del 7.72% rispetto al

minimo previsto dal CNL, ritenuto che in un caso lo scarto individuale ha

raggiunto il 15.21%. Se è vero che l'infrazione, così come accertata

dall'autorità di prime cure, si è limitata in un caso a un solo mese, negli

altri due si è protratta per ben tre mesi e ha comportato per l'azienda un

risparmio di fr. 1'480.23. Non giova poi

all'insorgente l'aver continuato a negare, ancora in questa sede, parte

degli addebiti mossi nei suoi confronti, dimostrando così di non avere preso

coscienza del suo errore. Non risulta peraltro che la differenza di salario sia

stata successivamente corrisposta ai dipendenti, i quali hanno dunque subito un

danno economico, ad eccezione di __________ che, in corso di procedura, si è

visto coprire l'ammanco, pari a fr. 51.03 (doc. F). A carico dell'insorgente va

infine anche tenuto conto del fatto che la stessa (nella persona della sua responsabile)

è già stata sanzionata in passato per inosservanza dei salari minimi dovuti ai

dipendenti (tra cui già l'impiegato __________), l'UIL avendo in quel caso

(risalente al periodo gennaio 2015 - gennaio 2016) addirittura ritenuto che la

violazione avesse carattere penale ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. d LDist

(cfr. multa di fr. 5'000.- inflitta il 22 aprile 2016 dall'UIL ad Ada Fava,

doc. G allegato al ricorso al Governo).

Ne discende che la multa di fr. 2'605.- (che sostanzialmente

corrisponde a quanto risulta applicando le raccomandazioni emanate dalla SECO

nell'aprile 2017, cfr. punti 1.2 e 1.4) inflitta alla ricorrente rientra senz'altro

ancora nel margine di apprezzamento che va riconosciuto all'autorità

dipartimentale in questo ambito e va dunque

confermata, anche considerando la citata reintegrazione salariale parziale (invero

esigua) intervenuta nel frattempo. Oltre che essere contenuta nei limiti concessi dalla legge, tale sanzione

risulta rispettosa del principio della proporzionalità

e tiene debitamente conto della gravità oggettiva

dell'infrazione rimproverata all'insorgente,

nonché del grado di colpa ad essa ascrivibile.

5.

5.1. Sulla base delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

5.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia e le

spese sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La vicecancelliera

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