Lexipedia

Decisione

52.2020.257

Mancata ratifica del ricorso contro una decisione della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza da parte del curatore - ricorso irricevibile

23 settembre 2020Italiano4 min

cui la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha respinto l'impugnativa presentata

Source ti.ch

Fatti

52.2020.257

Lugano

23

settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Fulvio Campello

assistito

dal

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo

sul ricorso dell'8 giugno 2020 di

RI

1

rappresentato

da: avv. __________, 6830 Chiasso,

contro

le decisioni del 4 maggio 2020 (n. LIT.2018.4) con

cui la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha respinto l'impugnativa presentata

dall'insorgente avverso la risoluzione del 6 giugno 2018 (n. __________)

della Divisione delle risorse del Dipartimento delle finanze e dell'economia e,

in quanto ammissibile, l'istanza di ricusa del presidente della CC-PDT;

ritenuto

e considerato, in

fatto e in diritto

che con decisioni del

30 settembre e del 9 dicembre 2019 l'Autorità regionale di protezione ha

nominato a RI 1 due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 del codice

civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), con il compito, in

particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o

amministrativi;

che con decisioni del

4 maggio 2020 la CC-PDT ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso la

risoluzione del 6 giugno 2018 della Divisione delle risorse e la pedissequa

domanda di ricusa del presidente della CC-PDT;

che contro queste

pronunce, con ricorso dell'8 giugno 2020 RI 1 è insorto personalmente dinanzi

al Tribunale cantonale amministrativo per motivi che qui non mette conto di

riassumere;

che il 2 luglio 2020 il giudice delegato ha trasmesso il ricorso

dell'8 giugno 2020 al co-curatore avv. __________, con l'invito a comunicare al

Tribunale se intendeva ratificarlo;

che, esaminati gli atti, l'11 settembre 2020 il co-curatore ha

comunicato al Tribunale di non ratificare il gravame, chiedendone lo stralcio e

postulando inoltre di prescindere dal prelievo di spese e tasse di giustizia;

che il ricorso non è

stato intimato alle parti per le risposte, in applicazione dell'art. 72 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo, e per esso del giudice delegato, discende

dagli art. 20 cpv. 2 della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello

Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100) e 49 cpv. 2 della legge

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100);

che l'invito

all'astensione/ricusa rivolta a diversi magistrati, in particolare a giudici

del Tribunale cantonale amministrativo, ivi compreso l'infrascritto, va

respinta essendo manifestamente infondata, siccome basata su argomenti generici

e illazioni non dimostrate (sulla possibilità che il ricusato dichiari lui

stesso l'inammissibilità di una domanda d'astensione/ricusa abusiva o

manifestamente infondata: cfr. STF 1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2 e

riferimenti ivi citati);

che, di conseguenza,

diviene priva d'oggetto la domanda di comunicare in anticipo la composizione

della Corte, il presente giudizio emanando da un giudice facente parte della

composizione ordinaria del Tribunale cantonale amministrativo, nota in quanto

pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, sul sito Internet del

Cantone nonché sull'annuario in versione online (cfr. DTF 139 III 120 consid.

3.2.1, 114 Ia 278 consid. 3b e 3c);

che, stante la mancata ratifica da parte del co-curatore, il

ricorso dev'essere dichiarato irricevibile;

che, viste le particolarità del caso, questo giudice rinuncia a

percepire la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Decide:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Il

giudice delegato Il

vicecancelliere

del

Tribunale cantonale amministrativo

Related decisions