52.2020.257
Mancata ratifica del ricorso contro una decisione della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza da parte del curatore - ricorso irricevibile
23 settembre 2020Italiano4 min
cui la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha respinto l'impugnativa presentata
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
52.2020.257
Lugano
23
settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Fulvio Campello
assistito
dal
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo
sul ricorso dell'8 giugno 2020 di
RI
1
rappresentato
da: avv. __________, 6830 Chiasso,
contro
le decisioni del 4 maggio 2020 (n. LIT.2018.4) con
cui la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha respinto l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione del 6 giugno 2018 (n. __________)
della Divisione delle risorse del Dipartimento delle finanze e dell'economia e,
in quanto ammissibile, l'istanza di ricusa del presidente della CC-PDT;
ritenuto
e considerato, in
fatto e in diritto
che con decisioni del
30 settembre e del 9 dicembre 2019 l'Autorità regionale di protezione ha
nominato a RI 1 due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 del codice
civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), con il compito, in
particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o
amministrativi;
che con decisioni del
4 maggio 2020 la CC-PDT ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso la
risoluzione del 6 giugno 2018 della Divisione delle risorse e la pedissequa
domanda di ricusa del presidente della CC-PDT;
che contro queste
pronunce, con ricorso dell'8 giugno 2020 RI 1 è insorto personalmente dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo per motivi che qui non mette conto di
riassumere;
che il 2 luglio 2020 il giudice delegato ha trasmesso il ricorso
dell'8 giugno 2020 al co-curatore avv. __________, con l'invito a comunicare al
Tribunale se intendeva ratificarlo;
che, esaminati gli atti, l'11 settembre 2020 il co-curatore ha
comunicato al Tribunale di non ratificare il gravame, chiedendone lo stralcio e
postulando inoltre di prescindere dal prelievo di spese e tasse di giustizia;
che il ricorso non è
stato intimato alle parti per le risposte, in applicazione dell'art. 72 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, e per esso del giudice delegato, discende
dagli art. 20 cpv. 2 della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello
Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100) e 49 cpv. 2 della legge
sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100);
che l'invito
all'astensione/ricusa rivolta a diversi magistrati, in particolare a giudici
del Tribunale cantonale amministrativo, ivi compreso l'infrascritto, va
respinta essendo manifestamente infondata, siccome basata su argomenti generici
e illazioni non dimostrate (sulla possibilità che il ricusato dichiari lui
stesso l'inammissibilità di una domanda d'astensione/ricusa abusiva o
manifestamente infondata: cfr. STF 1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2 e
riferimenti ivi citati);
che, di conseguenza,
diviene priva d'oggetto la domanda di comunicare in anticipo la composizione
della Corte, il presente giudizio emanando da un giudice facente parte della
composizione ordinaria del Tribunale cantonale amministrativo, nota in quanto
pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, sul sito Internet del
Cantone nonché sull'annuario in versione online (cfr. DTF 139 III 120 consid.
3.2.1, 114 Ia 278 consid. 3b e 3c);
che, stante la mancata ratifica da parte del co-curatore, il
ricorso dev'essere dichiarato irricevibile;
che, viste le particolarità del caso, questo giudice rinuncia a
percepire la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Decide:
1. Il ricorso è
irricevibile.
Considerandi
2.
Non si
preleva la tassa di giustizia.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4.
Intimazione
a:
.
Il
giudice delegato Il
vicecancelliere
del
Tribunale cantonale amministrativo