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72.2020.91

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28 settembre 2020Italiano59 min

2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto

Source ti.ch

Fatti

I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile

2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto

convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché

sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo

un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86;

STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP

17.2012.2 del 6 giugno 2012).

VI) Fatti di cui all’atto

d’accusa

i. imputazione di

infrazione aggravata alla LStup, punto 1 dell’atto d’accusa.

12. L’atto d’accusa in rassegna

imputa a IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,

siccome commessa sapendo o dovendo presumere che l’infrazione poteva mettere

direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone siccome

riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere

mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere, senza essere autorizzato, il 12 febbraio 2020, a __________, presso

il valico di confine di __________, importato in Svizzera e detenuto 5.9 kg

netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 53.6% e il 54.7%),

sostanza confezionata in 12 pani occultati in un ricettacolo ricavato tra i

sedili anteriori nella zona del cambio dell'autovettura Volvo V70, targata (I) __________

da lui condotto, sostanza presa in consegna in Italia da una persona non

identificata e destinata a terze persone non identificate in Svizzera.

A) Le

dichiarazioni di IM 1

13. In occasione dei suoi due

primi verbali, l’imputato ha sostenuto di aver trasportato stupefacente per

conto di una conoscente di nome “__________”, ciò che sarebbe avvenuto in due

distinte occasioni. In particolare, la prima volta avrebbe avuto quale

destinazione la __________ nel corso del mese di dicembre 2019, mentre la

seconda, con destinazione il Canton Soletta, il 12 febbraio 2020 (cfr. VI PP

13.02.2020, AI 5, p. 2).

L’uomo ha, peraltro, sostenuto di essersi limitato, in entrambi i

viaggi, a guidare il veicolo di marca Volvo, di non aver partecipato ad alcuna

operazione di carico o scarico e di ignorare persino dove si trovasse il

ricettacolo contenente lo stupefacente (cfr. VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 8).

14. Relativamente al genere di

sostanza e quantitativo, IM 1 ha affermato che:

"

Prendo atto solo ora che lo stupefacente trovato nell'autovettura

è eroina e non cocaina. Io pensavo che si trattava di cocaina. Nelle prime fasi

del fermo ho visto le Guardie di confine fare delle analisi sullo stupefacente

e mi era subito stato detto che si trattava di cocaina”.

(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 2).

Al proposito egli ha pure precisato che:

"

__________ quando mi ha chiesto di fare questo trasporto mi ha

parlato espressamente di cocaina”.

(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 3)

Riferendosi al quantitativo, l’uomo ha d’altro canto sostenuto

che:

"

il quantitativo non l'aveva specificato. Aveva solo detto che era

poco. (….) io pensavo che il quantitativo fosse stato qualcosa del tipo 1/2/3

kg. Non avrei mai pensato però che si trattasse di eroina. (…) per me l'eroina

è molto peggio della cocaina perché è una droga molto più dannosa per la salute

rispetto alla cocaina”.

(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 3)

15. Assunto a verbale in Polizia,

dopo aver sostanzialmente sostenuto, in una fase iniziale, la medesima

versione, l’imputato ha affermato che mandante dei viaggi non era la menzionata

“__________”, bensì tale “__________”, le cui reali generalità sarebbero a lui

sconosciute.

(VI PG 2.03.2020, AI 16)

Confrontato al fatto che l’analisi del suo cellulare aveva

evidenziato una ricerca quale “quanti anni di galera ti fai se ti beccano

con 10 kg di cocaina”, IM 1 ha risposto:

"

è una coincidenza, con i miei amici si scherza su tutto. E scherzavamo

anche su questa cosa”.

(VI PG 2.03.2020, AI 16, p. 9)

16. In occasione

dell’interrogatorio di Polizia del 26 marzo 2020, l’imputato ha ammesso di

essere stato attivo, in Italia, nella vendita di cocaina e ciò a fare tempo

dalla primavera 2019 fino a poco prima del fermo (cfr. VI PG 26.03.2020, AI 32,

p. 2-3)

Alla domanda a sapere perché avesse smesso di vendere

stupefacente, dedicandosi, al contrario, al trasporto, l’uomo ha affermato che:

"

perché volevo fare ancora questo ultimo viaggio per mettere via

ancora un qualche soldo e poi mio papà mi avrebbe aiutato ad ottenere un lavoro

come __________ presso la ditta dove lavora”.

(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 3)

Quanto alla destinazione in Svizzera della sostanza stupefacente, IM

1 ha affermato che:

"

a questo punto dico che effettivamente l’indirizzo preciso di __________

mi è stato fornito unicamente il giorno della mia partenza. Nei giorni

precedenti mi era stato detto che dovevo a breve fare un trasporto di

stupefacenti in Svizzera ma non sapevo dove. Anche le chiavi della macchina le

ho ricevute direttamente da “__________” prima di partire”.

(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 4)

L’uomo ha pure riferito che in precedenza, nel 2019, gli era stato

proposto di effettuare trasporti di stupefacente in Svizzera, cosa che

l’imputato aveva però declinato.

(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 6)

Interrogato in merito a una foto di un indirizzo di __________,

Canton Berna, rinvenuta nel suo cellulare, IM 1 ha risposto:

"

la foto non mi dice nulla. Non mi ricordo nemmeno di avere

scattato io questa foto”.

(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 6)

Confrontato alle risultanze delle analisi del cellulare, l’uomo ha

quindi riferito di altri trasporti, effettuati su territorio italiano, uno dei

quali concernente unicamente valuta.

(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 7-10)

17. Interrogato nuovamente il 30

marzo 2020 dal PP, l’imputato riconfermato di avere alienato cocaina in Italia,

senza tuttavia riuscire ad indicarne il quantitativo alienato, né il guadagno

che ne avrebbe tratto:

"

Benché non consumassi stupefacenti sapevo che vendendone avrei

potuto guadagnare. Sapevo che si potevo acquistare cocaina a __________ per

rivenderla, e ho avuto l’idea di mettermi a venderne (…) non sono in grado di

quantificare la cocaina venduta. (…) Io ribadisco che non vendevo cocaina per

conto di terze persone. Acquistavo la cocaina per mio conto e la rivendevo per

mio conto. Capitava che a volte acquistavo a credito. In ogni caso, il ricavato

lo tenevo sempre io e non dovevo darlo a terze persone, se non eventualmente il

pagamento di cocaina presa a credito”.

(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 2 e 4; AI 41, p. 5)

Alla domanda a sapere perché avesse iniziato tale attività, l’uomo

ha risposto che:

"

volevo qualcosa in più rispetto a quanto riuscivo a guadagnare.

Per la __________ guadagnavo circa EUR 1'200.00 al mese, ma lo stipendio

variava a dipendenza di quanto venivo impiegato. Stupidamente ho pensato che

potessi guadagnare più soldi iniziando a vendere cocaina. (…) Benché non

consumassi stupefacenti sapevo che vendendone avrei potuto guadagnare. Sapevo

che si potevo acquistare cocaina a __________ per rivenderla, e ho avuto l’idea

di mettermi a venderne”.

(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 2)

18. L’imputato ha poi pure

ribadito, contrariamente a quanto affermato nei suoi primi verbali, che

mandante dei trasporti non era la menzionata “__________”, bensì “__________”.

Queste le dichiarazioni dell’imputato:

"

Con riferimento a __________ preciso che effettivamente non è

stata lei a chiedermi di fare i trasporti. Ho parlato di lei, perché era quasi

sempre assieme a __________ quando lo incontravo. Inoltre, __________ mi aveva

detto che pure lei aveva fatto dei trasporti di stupefacenti. (…) per tutti i

trasporti che ho fatto era coinvolto unicamente __________. __________ non mi

ha mai richiesto di fare trasporti, non mi ha mai dato le istruzioni o altro.

Anche la macchina per i trasporti mi veniva consegnata da __________”.

(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 6)

Anche in relazione al veicolo utilizzato, l’uomo ha mutato le

proprie dichiarazioni, sostenendo che:

"

per i trasporti ho usato la Volvo, ma anche altre auto che mi

dava __________. Preciso però che mi aveva chiesto più volte di trovarmi

un’auto per fare i trasporti, ma gli avevo sempre detto di no”.

(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 6)

19. IM 1 ha pure riconfermato

quanto dichiarato nel precedente verbale di Polizia, ovvero che i trasporti

effettuati non si sarebbero limitati ai due inizialmente dichiarati. Oltre alle

trasferte in __________ ed il viaggio diretto verso il Canton Soletta,

l’imputato avrebbe compiuto pure trasportato un quantitativo a lui non noto di

cocaina in __________, mentre un ulteriore viaggio, già programmato, sarebbe

stato disdetto all’ultimo momento da “__________”.

Giova qui unicamente evidenziare che nel cellulare dell’uomo è

stata rinvenuta la fotografia di un indirizzo ubicato in Svizzera, ovvero

"__________". Al proposito l’imputato si è così espresso:

"

Ribadisco che io non ho fatto questo trasporto e non ricordo

nemmeno perché io abbia fatto la foto con l’indirizzo di __________. Confermo

di aver fatto io la foto, ma non ricordo il motivo”.

(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 8-10)

20. Quanto ai fatti del

procedimento, IM 1 ha affermato che:

"

Se non ricordo male, me l’aveva chiesto qualche giorno prima. Mi

aveva però parlato unicamente di un trasporto verso la Svizzera. La

destinazione precisa me l’aveva comunicata solo la mattina del 12.02.2020”.

(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)

L’imputato ha poi ribadito che:

"

ero convinto che stessi trasportando cocaina. Ribadisco che se

avessi saputo che stavo trasportando eroina, non l’avrei fatto. Ritengo

l’eroina una droga molto più pericolosa e non volevo averci a che fare.”

(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 87)

21. Interrogato a sapere perché

dall’analisi del suo cellulare è emersa la ricerca in google di “quanti anni

di galera fai se ti beccano con 10kg di cocaina", l’uomo ha risposto

che:

"

Rispetto a quanto dichiarato nei precedenti verbali, voglio dire

che effettivamente ho fatto io la ricerca. Preciso però che l’ho fatto dopo

aver visto su una pagina facebook un articolo dove veniva riportato l’arresto

di una persona con 10 kg di cocaina. Per curiosità ho fatto la ricerca, avendo

anche già trasporti di cocaina. Ribadisco che non sapevo il quantitativo esatto

che stavo trasportando”.

(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)

Quanto al guadagno che gli sarebbe spettato, IM 1 ha indicato che:

"

per il trasporto nel Canton Soletta __________ mi aveva promesso

una ricompensa di EUR 2'000.00”.

(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)

22. Confrontato alle perplessità

del Magistrato inquirente in merito al quantitativo di sostanza, e ciò alla

luce del compenso relativamente elevato promessogli, l’imputato ha affermato

che:

"

Non pensavo che potessero esserci più di 3 kg di stupefacenti

nell’auto, come detto pensavo che potessero essere 1, 2 o al massimo 3 kg. EUR

2'000.00 per il rischio a cui andavo incontro trasportando 6 kg, non mi

sembrano una grossa cifra, anche per questo non avrei detto che potesse esserci

nell’auto un quantitativo superiore a quello che ho dichiarato”.

(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 8)

23. Sentito nuovamente dal PP

nell’ambito del verbale finale del 5 maggio 2020, l’imputato ha dichiarato che:

"

Confermo le mie dichiarazioni. Ribadisco che era stato __________

che mi aveva chiesto il trasporto di stupefacenti in Svizzera. Ribadisco che io

ero convinto che si trattava di cocaina. (…) non mi era stato detto

espressamente che dovevo trasportare cocaina. “__________” aveva parlato

unicamente di “fare un trasporto”. Sul quantitativo ribadisco che pensavo a un

quantitativo massimo fino a 3kg di cocaina. Confermo comunque che ero stato io

fare la ricerca in google “quanti anni di galera fai se ti beccano con 10kg di

cocaina". Ribadisco però che la ricerca l’avevo fatto aver letto un post

in Facebook dove si parlava di un ragazzo arrestato con un grosso quantitativo

di cocaina”.

(VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 2)

L’imputato ha poi ribadito di non conoscere il nome esatto di “__________”,

che gli erano stati promessi EUR 2'000.00 per il trasporto a __________, nonché

che non aveva caricato lo stupefacente, né avrebbe dovuto scaricarlo.

(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)

24. Ritornando sulla questione

inerente al quantitativo che riteneva di trasportare, l’uomo ha affermato che:

"

Io avevo chiesto il quantitativo che stavo trasportando e mi era

stato detto unicamente che era poco”.

(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)

Pur riconoscendo che “Effettivamente io immaginavo che “__________”

potesse trafficare grossi quantitativi di stupefacenti”, l’uomo ha poi

nuovamente affermato che:

"

Io pensavo realmente che si trattava di quantitativi molto inferiori

a quelli sequestrati. La ricerca sugli anni di galera con 10kg di cocaina, non

l’avevo fatta in relazione al trasporto ma, come detto, per altri motivi. Sul

genere di stupefacente, ribadisco che ero convinto che si trattava di cocaina.

Mai avrei pensato che stessi trasportando eroina”.

(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)

25. In sede dibattimentale

l’imputato ha riconosciuto i fatti descritti al punto 1 dell’atto d’accusa,

ribadendo di non avere saputo che si trattasse di eroina (VI DIB 28.9.2020, allegato

1 al verbale dibattimentale, p. 2).

Con riferimento ai motivi per i quali si è prestato a trasportare

stupefacenti, IM 1 ha avuto modo di spiegare:

"

Come avevo già detto, avevo perso il lavoro e con la mia attività

di spaccio non guadagnavo quasi nulla. Non so dire esattamente quanto

guadagnavo dall’attività di spaccio, ma compravo 5 grammi alla volta e facevo

palline da 0.3/0.4 grammi, sarà stato un centinaio di EUR al mese. Mi sono

quindi fatto attrarre da queste cose. È giusto dire che volevo guadagnare di

più, perché certe volte non arrivavo a fine mese.” (VI DIB 28.9.2020, allegato

1 al verbale dibattimentale, p. 2).

In punto al guadagno percepito con i trasporti di stupefacenti, IM

1 ha così affermato:

"

Da quello in Svizzera avrei dovuto prendere EUR

1'500.00/2'000.00, di cui EUR 500.00 mi erano già stati versati, mentre la

rimanenza l’avrei ricevuta al rientro. Da quelli in Italia ho guadagnato poco e

niente, perché un trasporto l’ho fatto come prova, saranno stati 5 grammi, e ho

guadagnato EUR 500.00, mentre da quello in __________ ho guadagnato EUR

1'000.00. Dal viaggio a __________ ho guadagnato sempre EUR 500.00. Ricordo che

in questo caso si trattava di un trasporto di denaro.” (VI DIB 28.9.2020,

allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

Alla domanda a sapere quale quantitativo di sostanza ritenesse di

trasportare e di quale genere di sostanza riteneva si trattasse, come già fatto

in corso d’inchiesta, l’imputato ha risposto:

"

Io pensavo di trasportare cocaina, e in base a quello che avrei

dovuto guadagnare, ho pensato che si trattasse di 1/2/3 kg, anche perché lui mi

aveva detto che era poca roba. Io ho fatto un calcolo in testa e ho pensato che

i soldi che avrei dovuto prendere non erano pochi, ma per il rischio che

correvo non erano nemmeno tanti.

(…) se avessi saputo che era eroina non l’avrei mai trasportata.”

(VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

Invitato a spiegare perché avesse fatto ricerche sul web relative

alla pena per il trasporto di 10 kg di cocaina, ha dichiarato che:

"

“Quella era solo una curiosità, come detto, ho visto un post su

Facebook e sono andato a cercare, non c’entrava con il mio caso.”

(VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

Rispondendo alla domanda dello scrivente Presidente, IM 1 ha

dichiarato di non avere verificato il peso dello stupefacente celato

all’interno della vettura e neppure chiesto di che sostanza si trattasse prima

di partire (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

Anche in aula, l’imputato ha in fine confermato le dichiarazioni

rese in corso d’inchiesta secondo cui immaginava che “__________” potesse

trafficare grossi quantitativi di stupefacenti (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al

verbale dibattimentale, p. 3 e 4).

B. Elementi oggettivi

26. Le analisi esperite dagli

inquirenti hanno permesso di appurare che il quantitativo di sostanza

sequestrata è eroina dal peso di 5'902.17 grammi netti, con un grado di purezza

variante fra il 53.6% e il 54.7% (cfr. allegato 17 ad AI 37).

Gli esami esperiti dalla Polizia scientifica hanno pure

evidenziato contaminazione da cocaina sulle mani, fronte, tasca anteriori e

posteriori e suola delle scarpe dell’imputato, nonché di LSD e Acetylcodeina

sulla pianta dei piedi e suola delle scarpe (cfr. allegato 18 ad AI 37).

Considerandi

ii. imputazione di

infrazione alla LF sugli stranieri, punto 2 dell’atto d’accusa.

27.

L’atto d’accusa imputa a IM 1

il reato sopra citato per avere, il 12 febbraio 2020, presso il valico di

confine di __________, entrando in Svizzera privo di documenti di

legittimazione riconosciuti per il passaggio di confine, violato le

prescrizioni in materia di entrata in Svizzera secondo l'art. 5 LStr.

Interrogato al proposito, l’imputato si è così espresso:

"

i documenti di legittimazione e la patente li avevo dimenticati a

casa o li ho persi. Possibile che siano rimasti nella mia altra giacca e prima

di partire non avevo verificato se li avevo con me”.

(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 2)

VII) In diritto

28.

L'art. 19 cpv. 1 LStup

punisce chiunque, importa, detiene e trasporta stupefacenti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso

aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in

pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce

come membro di una banda costituitasi per esercitare

sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza,

trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno

considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in

altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai

minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in

pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai

12.

grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a;

DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b;

STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo

2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010,

consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15

marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B

632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,

Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit

suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag.

917.

segg.).

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di

trasportare, acquistare o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è

sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).

Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a

LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui

commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di

molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup).

Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o

meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute

(DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un

numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà

numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

Per quanto attiene all’aggravante della banda, la giurisprudenza

ha già avuto modo di precisare che la nozione di “banda” deve essere

interpretata come nei casi di furto o rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il

numero di partecipanti minimo necessario per formare una banda è quindi il

medesimo di quello in caso di furto (DTF 132 Iva 137 consid. 5.2).

Il testo dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che l’autore

deve essere membro della banda e che la stessa deve essersi costituita per

esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che l’autore

sia membro della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale;

non è per contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può

trattarsi anche di un subordinato. L’idea di esercitare sistematicamente il

traffico di stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per

degli atti ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra

dunque esclusa se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa

operazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna

2010, art. 19 LStup, n. 93-96).

L’associazione alla banda può essere espressa o tacita.

Soggettivamente, deve volere, perlomeno per dolo eventuale, l’associazione ad

una banda per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si

tratta di una circostanza personale ai sensi dell’art. 27 CP (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).

In pratica, l’accusato rivela le sue intenzioni e l’esistenza di

una banda può essere constatata unicamente sulla base di fatti pregressi

(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19

LStup, n. 97).

29.

Giusta l’art. 115 cpv. 1 LStr

è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi

viola le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera secondo l’art. 5 LStr

(lett. a), chi soggiorna illegalmente in Svizzera (segnatamente dopo la

scadenza del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;

lett. b) e chi esercita senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera (lett.

c).

Secondo l’art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in

Svizzera dev’essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto

per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (lett. a); deve

disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b); non deve

costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni

internazionali della Svizzera (lett. c) e non dev’essere oggetto di una misura

di respingimento (lett. d). Egli deve offrire garanzia che partirà dalla

Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente (cpv. 2).

L’art. 10 cpv. 1 LStr prevede che per un soggiorno di tre mesi al

massimo senza attività lucrativa, lo straniero non necessita di un permesso. Lo

straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività

lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va richiesto prima dell’entrata

in Svizzera all’autorità competente per il luogo di residenza previsto, fatto

salvo l’art. 17 cpv. 2 LStr.

30.

Giusta l’art. 13 CP, chiunque

agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è

giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole; se, tuttavia,

avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, l’autore è

punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo.

VIII) Considerazioni della

Corte

31.

Per quanto attiene ai fatti

di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, la Corte ha accertato che IM 1 ha fatto

ingresso in territorio svizzero trasportando 5'902.17 grammi netti di eroina,

sostanza destinata ad essere consegnata nel Canton Soletta e, molto verosimilmente,

destinata, quindi, ad essere immessa sul mercato locale.

32.

In diritto, non v’è da

argomentare in modo particolare che 5'902.17 grammi netti di eroina con grado

di purezza medio pari al 54.15% superano, e di gran lunga, il limite di 12

grammi di sostanza pura fissato dalla giurisprudenza affinché sia realizzato il

reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti nella sua forma aggravata.

Basterà qui evidenziare che si tratta di ben 3'196.01 grammi di sostanza netta,

ovvero 266 volte oltre il menzionato limite di 12 grammi.

33.

Con riferimento alle

argomentazioni difensive inerenti l’errore sui fatti, si dirà che le stesse

sono state solo in parte ritenute fondate.

In particolare, per quanto attiene al genere di sostanza, la Corte

ha ritenuto che l’imputato ha ammesso di aver avuto a che fare con la cocaina,

sostanza da lui venduta e trasportata in Italia. Egli è risultato essere

contaminato proprio da cocaina ed ha effettuato ricerche sul web in relazione

alla sanzione derivante per il trasporto di 10 kg di detta sostanza.

Ne discende che la Corte ha ritenuto sussistere, in concreto, un

errore sui fatti nella misura in cui IM 1 riteneva di trasportare cocaina e non

eroina.

34.

Di contro, per quanto

concerne il quantitativo, la Corte ha considerato, in primo luogo, che

l’imputato, come già evidenziato, ha effettuato una ricerca relativa al

trasporto di 10 kg di sostanza. Su questo punto, le spiegazioni fornite in

corso d’inchiesta non sono apparse convincenti, avendo egli dapprima sostenuto che

si trattava di uno scherzo tra amici ed in seguito che sarebbe derivato da una

notizia letta su Facebook.

Peraltro, è pacifico che IM 1 si era prestato al trasporto di un

quantitativo importante di sostanza e non certo di pochi grammi, così come ha

tentato di argomentare. Del resto, quest’ultima indicazione mal si concilia con

il fatto che egli stesso ha riconosciuto di aver pensato a un quantitativo

compreso tra 1 e 3 kg.

L’imputato ha, poi, ammesso di sapere che il suo mandante trattava

quantitativi ingenti di sostanza.

In fine, una ricompensa di EUR 2'000.00 per un solo viaggio si

riferiva giocoforza a quantitativi di estrema rilevanza.

In tale contesto, omettendo di esperire le dovute verifiche prima

della partenza, interpellando, chiedendo precise indicazioni relativamente al

peso o chiedendo di vedere i pani, IM 1 si è assunto il rischio del trasporto

del quantitativo effettivamente rinvenuto sul veicolo. Egli, conseguentemente,

ne risponde per dolo eventuale.

Il punto 1 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato con le

modifiche proposte in ingresso di dibattimento, ritenendo, come già indicato,

l’errore sui fatti quo al genere di sostanza.

35.

Quanto al punto 2 dell’atto

d’accusa, non v’è dubbio che IM 1 è giunto in Svizzera sprovvisto dei documenti

necessari all’attraversamento del confine internazionale.

Per quanto attiene al diritto, si impone di osservare che IM 1 è

cittadino __________ e che, in quanto tale, in virtù degli accordi di Schengen,

egli può accedere al territorio svizzero, per la durata di 90 giorni, senza

visto. In tale contesto, il fatto di aver dimenticato al domicilio i documenti

di legittimazione, rappresenta una mera negligenza sanzionabile attraverso

contravvenzione. Richiamato l’art. 52 CP, la Corte ha tuttavia rinunciato ad

impartire una multa a dipendenza di tale circostanza.

IX) Commisurazione della pena

36.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”

(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007

consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)

- la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa,

la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

37.

Determinata, così, la colpa

globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo

chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro

edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

38.

Per l’art. 49 cpv. 2 CP, se

deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato

condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in

modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i

diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

39.

Giusta l'art. 48 lett. d CP,

il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero

pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse

ragionevolmente pretendere da lui.

In applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice

non è vincolato alla pena minima comminata.

Il testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del

previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio

"ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato

che le altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). L’art. 48

CP si differenzia, tuttavia, dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione

della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti

previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell’8 gennaio 2008, inc.

6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64

cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del

nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid.

1.1.; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008, consid. 3.5).

Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore

colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia

concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre

considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto

atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF

del 7 gennaio 2009, inc.6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003,

inc.6S.17/2003, consid. 2.3.).

Con riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la

collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto

delle informazioni fornite dall’accusato che invoca tale attenuante specifica è

elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del reo e, dunque,

nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di

emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.3.2).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione

non configura, di per sé, un sincero pentimento (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF

116.

IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.2).

Il costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece,

realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di colui

che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo

che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire

romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a

Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).

Il TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni che

coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non

avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di

sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 3.3). In

particolare, il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un autore che aveva

spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a sé stesso, i correi in un

traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie dichiarazioni

nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro la sua

famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

Dal canto suo, la dottrina cita, inoltre, casi in cui - sempre in

materia di stupefacenti - tribunali cantonali hanno riconosciuto l’attenuante

specifica del sincero pentimento ad autori che hanno rivelato atti delittuosi

non ancora conosciuti dagli inquirenti, dimostrando con ciò d’intendere porre

fine alle loro attività illecite (Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I,

Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487 e Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit.,

ad art. 48, n. 1.12, pag. 173 che rinviano alla sentenza 24.01.1992 della Corte

di cassazione del Canton Turgovia in Rechenschafsberichte des Obergerichts

(Thurgau) 1992 n. 11, pag. 83).

Ricordate ancora le diverse giurisprudenze cantonali e la dottrina

dominante che preconizza un più generoso riconoscimento dei presupposti del

sincero pentimento (in particolare, nell’ambito del risarcimento del danno

(cfr. Wiprächtiger in op. cit., ad art. 48 CP, n. 37; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet,

op. cit., ad art. 48 CP, n. 39), va ricordato come, di regola, ogni fattiva

collaborazione che permette agli inquirenti di arrestare e condannare correi e

complici dimostri la volontà del reo di lasciarsi alle spalle la delinquenza e,

con ciò, un suo sincero pentimento: parlando, il reo si preclude (o compromette

seriamente) ulteriori attività “nell’ambiente” e dimostra, così,

concretamente il suo sincero pentimento (CARP 17.2011.122 sentenza del 18

gennaio 2012 consid. 3a).

40.

Nel caso concreto, la Corte

ha ritenuto la colpa dell’imputato grave dal profilo oggettivo.

In ambito di stupefacenti, il TF ha più volte ribadito che il

quantitativo è soltanto uno degli elementi da valutarsi per determinare la

colpa. Peraltro, più ci si distanzia dal limite dell’infrazione aggravata, meno

il quantitativo in quanto tale risulta determinante.

Nel presente caso, si tratta evidentemente di quantitativi

estremamente importanti e suscettibili di mettere in pericolo la salute di

molte persone. Non v’è da argomentare che l’eroina è una delle sostanze più pericolose

per la salute pubblica, fatto, questo, sostanzialmente ammesso pure

dall’imputato.

Pacifico, poi, che sostanza con un grado di purezza pari a quella

sequestrata era destinata ad essere tagliata in modo tale da, quanto meno,

raddoppiarne il quantitativo quando venduta al dettaglio.

Dal profilo oggettivo, la Corte ha poi considerato il ruolo svolto

da IM 1, ovvero quello di semplice corriere.

41.

Dal profilo soggettivo la

colpa è altrettanto grave.

L’imputato ha evidentemente agito a puro fine di lucro, mosso

dalla ricerca di un rapido e facile guadagno. Mal si comprende il motivo per

cui, vivendo egli ancora con in genitori, non gli bastassero EUR 1'200.00 per

vivere più che dignitosamente. Egli, al contrario, ha dichiarato in corso

d’inchiesta di aver ricercato di guadagnare quanto più possibile proprio

attraverso i trasporti di stupefacenti.

Con riferimento alla libertà di agire, IM 1 disponeva quindi delle

risorse intellettuali e finanziarie per permettergli di astenersi dal

commettere reati.

Con il suo agire egli ha, peraltro, denotato una particolare

propensione a delinquere. Stupisce la facilità con cui egli ha dapprima

iniziato a vendere cocaina in Italia, si è poi prestato a trasportarla in più

occasioni.

Importando stupefacente in Svizzera proveniente dall’Italia IM 1

ha mostrato spregiudicatezza, conferendo inoltre una valenza internazionale al

traffico di eroina.

Egli non era consumatore e non ha quindi agito al fine di

finanziare il proprio consumo.

La Corte ha poi considerato che, quo al genere di sostanza, come

detto, l’imputato ha agito sulla scorta dell’errore sui fatti, mentre in merito

al quantitativo, gli deve essere riconosciuto il dolo eventuale.

42.

In tale contesto, la pena

ipotetica è stata valutata aggirarsi attorno ai 6 (sei) anni.

43.

Passando ad esaminare i

fattori legati alla persona, la Corte ha considerato la collaborazione fornita

agli inquirenti. Se, da un lato, non si può misconoscere il fatto che l’eroina

è stata oggettivamente rinvenuta all’interno della vettura, dall’altro, IM 1 ha

rilasciato dichiarazioni concernenti fatti che le autorità svizzere non

avrebbero mai potuto scoprire. Ciò ha a valere, in particolare, in relazione

alla sua precedente attività di alienazione di cocaina, così come pure i trasporti

effettuati in Italia, dichiarazioni che avranno anche in Patria conseguenze dal

profilo giudiziario.

Attraverso tali ammissioni, ancorché non suscettibili di portare

all’identificazione dei suoi mandanti, l’imputato è parso voler far totale luce

sulle sue responsabilità, voltando quindi pagina rispetto al suo coinvolgimento

nel traffico e nella vendita di stupefacenti.

In tale contesto, la Corte ha riconosciuto l’attenuante del

sincero pentimento.

Già si è detto del fatto che la Corte ha ritenuto l’errore sui

fatti, ovvero che l’imputato riteneva di trasportare cocaina e non eroina.

Analogamente, è stata ritenuta la giovane età.

La Corte ha poi considerato le rigide condizioni di carcerazione

in vigore dal mese di marzo in ragione della nota pandemia.

44.

Ne consegue che, tutto ben

ponderato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva

di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi di detenzione.

45.

Vista l’entità della pena, la

stessa non può essere sospesa ed è integralmente da espiare.

X) Espulsione dal territorio

svizzero

46.

Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett.

a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a

quindici anni lo straniero condannato per infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti, a prescindere dall'entità della pena inflitta.

Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare

eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un

grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non

prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene,

in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o

cresciuto in Svizzera.

Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di

condanna a uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP l’espulsione è la

regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due

condizioni cumulative di cui all’art. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid.

2.1).

Le disposizioni sull’espulsione si applicano anche al tentativo

(Brun/Fabbri, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und Herausforderungen für

die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische Weiterbildung und

Praxis, p. 231-250).

Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12 settembre 2017

consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di

rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza

dell'Alta Corte.

Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità

dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10

Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti

criteri:

- la gravità del reato e la

colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017

del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);

- la durata del soggiorno

del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la

misura dell’espulsione);

- il tempo trascorso dal

compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;

- i legami sociali,

familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con

il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;

- la solidità della

situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da

cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);

- l’interesse dei figli,

segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto

anche della loro età;

- lo stato di salute del

prevenuto;

- i pregiudizi che possano

colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine

(Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon

les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).

Al proposito si ricorda che con STF 2C_118/2016 del 26 aprile 2017

a un cittadino macedone, venuto nel nostro Paese nel 1990, all’età di 12 anni,

coniugato e con due figli nati in Svizzera, con 3 precedenti penali per una

condanna complessiva di 48 mesi di pena detentiva e 95 aliquote giornaliere di

pena pecuniaria, con una dipendenza dall’alcol e dal gioco, diabetico e con

problemi cardiaci, è stato revocato il permesso di domicilio.

La STF 2C_963/2016 del 17 marzo 2017 ha ritenuto giustificata la

revoca del permesso C di un cittadino kosovaro, venuto in Svizzera nel 1998,

all’età di 15 anni, sposato con una cittadina elvetica, con 2 figlie nate in

Svizzera, pregiudicato e condannato a una pena detentiva di 30 mesi per i reati

di ripetuto furto in banda, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di

domicilio e delitto contro la LF sulle armi.

In STF 2C_453/2015 del 10 dicembre 2015, in fine, l’Alta Corte ha

confermato la revoca del permesso di domicilio di un cittadino macedone, nato

in Svizzera, coniugato con una cittadina elvetica e con un figlio nato in

Svizzera, con dei precedenti penali e una condanna a una pena detentiva di 3

anni e mezzo per diverse violazioni alla LCStr e contravvenzione alla LStup.

Va ricordato che secondo la giurisprudenza, un’espulsione è di

principio possibile anche nei confronti di una persona nata in Svizzera e che

qui ha trascorso tutta la sua vita.

Quanto alla durata dell’espulsione, va detto che la stessa, in

applicazione del principio di proporzionalità, deve essere determinata, in

primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7

settembre 2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 5.2).

47.

L’imputato non ha alcun

legame con il territorio svizzero, dov’è giunto unicamente per commettere il

reato in esame. Egli, quale cittadino __________, può evidentemente fare

rientro in Patria. Non sussistono quinti circostanze ostative alla sua

espulsione dal nostro territorio.

Avuto riguardo del quadro edittale e della pena a lui comminata,

la Corte ha stabilito la durata dell’espulsione in 7 (sette) anni.

XI) Sequestri

48.

Come da istanza della

pubblica accusa, cui la difesa non si è opposta, la Corte ha ordinato la

confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente,

eccezion fatta per il cellulare iPhone 11, che è stato dissequestrato a favore

dell’avente diritto, previa cancellazione della memoria, i cui costi sono da

anticipare dal condannato.

XII) Tassa di giustizia e

spese procedurali

49.

La tassa di giustizia di CHF

2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

XIII) Retribuzione del

difensore d’ufficio

50.

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP

il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della

Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico

del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK

StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;

Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere

indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con

la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;

Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.

3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo

richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove

e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione

a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore

08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del

10.

dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014

consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

51.

Le note professionali

dell’avv. DUF 1 sono state oggetto di alcune riduzioni per quanto attiene ai

colloqui (telefonici e non) con la madre e i genitori dell’imputato, ritenuti

eccessivi e non necessari allo svolgimento di un’efficace difesa penale, per

una riduzione di CHF 2'025.00 di onorario e CHF 80.00 di spese.

Il tempo impiegato per la preparazione dell’arringa, ritenuto

eccessivo, è stato ridotto da 4 ore e 40 minuti a 2 ore e 40 minuti, per una

riduzione di CHF 360.00.

Per il rimanente, le note professionali dell’avv. DUF 1 sono state

approvate così come esposte, per complessivi CHF 12'459.00, comprensivi di

onorario e spese.

52.

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 12'459.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

visti gli art.: 12, 13, 40, 47, 49, 51, 66a,

69, 70 CP;

19.

LStup;

115.

LStr;

103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o

doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone,

per avere,

il 12 febbraio 2020, a __________, presso il valico di confine di __________,

senza essere autorizzato, detenuto, trasportato e importato in Svizzera

5'902.17 grammi di eroina (con un grado di purezza variante fra il 53.6% e il

54.7%), sostanza destinata a terze persone non identificate in Svizzera,

ritenendo erroneamente trattarsi di cocaina;

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale) di

cui al punto 2 dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza,

avendo dimostrato sincero pentimento,

nonché avendo agito parzialmente per effetto di una

supposizione erronea delle circostanze,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

4.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art.

66a CP.

5.

È ordinata la confisca di

tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion

fatta per il cellulare iPhone 11, che viene dissequestrato a favore dell’avente

diritto, previa cancellazione della memoria, i cui costi sono da anticipare dal

condannato.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 11’997.00

spese fr. 462.00

totale fr. 12’459.00

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 12'459.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

Cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2’000.--

Inchiesta preliminare fr. 6’657.70

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 117.90

fr. 8’775.60

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