72.2020.91
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 settembre 2020Italiano59 min
2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2020.91
Lugano,
28 settembre 2020/dm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Amos Pagnamenta, presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
__________, assessore giurato
__________, assessore giurato
__________, assessore giurato
__________, assessore giurato
__________, assessore giurato
__________, assessore giurato
Cristina Laghi, cancelliera
sedente nell’aula penale maggiore di questo Palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
sedicente
contro IM 1,
rappr. da: avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 12
febbraio 2020 al 4 maggio 2020 (83 giorni)
in esecuzione anticipata della
pena dal 5 maggio 2020
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 93/2020 del 13.05.2020 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
il 12 febbraio 2020, a __________, presso il valico di confine di __________,
importato in Svizzera e detenuto 5.9 kg netti di eroina (con un
grado di purezza variante fra il 53.6% e il 54.7%), sostanza confezionata in 12
pani occultati in un ricettacolo ricavato tra i sedili anteriori nella zona del
cambio dell'autovettura Volvo V70, targata (I) __________ da lui condotto,
sostanza presa in consegna in Italia da una persona non identificata e
destinata a terze persone non identificate in Svizzera;
fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall'art. 19 cpv. 2 lett. a) in rel. al
cpv. 1 lett. b) e d) LStup;
2. infrazione alla LF sugli
stranieri (entrata illegale)
per avere,
il 12 febbraio 2020, presso il valico di confine di __________,
entrando in Svizzera privo di documenti di legittimazione riconosciuti per il
passaggio di confine, violato le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera
secondo l'art. 5 LStrI;
fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall'art. 115 cpv. 1 lett. a LStrl;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l'imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:36 alle ore
15:43.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
di aggiungere al punto 1 dell’atto d’accusa, quali comportamenti eventualmente
rilevanti, oltre all’importazione e alla detenzione, il trasporto dello
stupefacente.
Propone altresì alle parti di
correggere il quantitativo di eroina in 5'902.17 grammi, come risulta dal
rapporto della Polizia scientifica di cui ad AI 37.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: siamo purtroppo confrontati con un giovane che ad un certo punto
ha preso la strada sbagliata. IM 1 decide di spacciare cocaina per arrotondare,
quando ancora lavora, e poi a fine estate conosce la persona denominata __________,
e poco dopo che si conoscono gli propone di fare il corriere. L’imputato non ci
ha messo molto a iniziare con il trasporto di stupefacente. Ha ammesso di avere
fatto almeno due trasporti in Italia e in un’occasione è andato a recuperare
EUR 1'000.00 in una località non distante da dove abita. Si è anche prestato a
fare da intermediario per la compravendita di mezzo kg di eroina. Nel suo
cellulare abbiamo trovato indirizzi del Canton Berna, di Zurigo e foto di __________.
Il PP riassume le circostanze dell’arresto dell’imputato.
IM 1 ha sin da subito ammesso che sapeva di trasportare
stupefacenti, affermando tuttavia che pensava di stare trasportando cocaina e
non eroina, così come pure che non stava trasportando un quantitativo così
importante di stupefacente. Era consapevole dei rischi che stava correndo e
sapeva con chi aveva a che fare. Sapeva di avere a che fare con persone ben
organizzate e questo già solo per le modalità con cui organizzavano i trasporti.
Sapeva che agivano a livello internazionale e che operavano con più corrieri,
sapeva che __________ trafficava grossi quantitativi. Si può ammettere che IM 1
non conoscesse il quantitativo esatto della sostanza che stava trasportando,
così come pure il grado di purezza e che fosse eroina, ma non poteva ignorare
con chi aveva a che fare e che la sostanza poteva essere molta. Accettando di
fare il trasporto senza controllare il carico, si è assunto il rischio di
trasportare stupefacenti per un quantitativo anche superiore a quello che
immaginava. Il quantitativo esatto non gli interessava, il suo interesse era il
compenso, altrimenti avrebbe benissimo potuto chiedere ad __________, con cui
aveva a che fare già da tempo, oppure controllare, ma non l’ha fatto. Se non
fosse stato arrestato, probabilmente avrebbe continuato a fare trasporti di
stupefacenti per __________. IM 1 si è assunto il rischio di trasportare un
quantitativo di stupefacente come quello che è stato sequestrato con un grado
di purezza elevato. Anche se avesse saputo di trasportare un quantitativo
elevato, avrebbe accettato di fare il trasporto. Anche la ricerca in Google per
10 kg di cocaina lo dimostra. Egli ha quindi agito perlomeno per dolo
eventuale. Sul genere di sostanza trasportata, IM 1 ha sempre dichiarato che
pensava si trattasse di cocaina, e questa dichiarazione appare plausibile, lo
aveva detto anche agli agenti che l’hanno fermato. Abbiamo anche le analisi di
contaminazione di IM 1, dove è risultato contaminato da cocaina e questo prova
che aveva in genere a che fare con cocaina e non eroina. Ciò non toglie che
anche per il tipo di stupefacente ha agito per dolo eventuale, trasportando
semplicemente quello che __________ gli diceva, senza controllare. Non si vede
perché una persona dovrebbe mettersi a disposizione per trasportare cocaina e
non eroina. Sono entrambe droghe pesanti. A mente dell’accusa, per IM 1 era
indifferente quello che trasportava, voleva solo guadagnare. Se per lui il
distinguo fosse stato realmente importante, si sarebbe accertato con __________
del genere di stupefacente che stava trasportando, invece non gli ha chiesto
nulla e si è assunto il rischio. Quantomeno per dolo eventuale va quindi
ammessa l’intenzionalità di IM 1 anche per il genere di stupefacente trasportato.
Se si ritenesse che fosse realmente convinto di trasportare cocaina, va ammesso
un errore sui fatti, e va giudicato come se avesse trasportato cocaina, ciò che
avrebbe un’incidenza solo sulla commisurazione della pena.
Il diritto non pone particolari problemi, al di là dell’aspetto
soggettivo già indicato. Gli elementi oggettivi dell’infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti sono pacificamente dati, partendo l’aggravata dai 12
grammi di sostanza pura. Dal profilo soggettivo, IM 1 ha ammesso di essere
stato consapevole di stare trasportando stupefacenti e ha agito con dolo
eventuale anche per quanto attiene al quantitativo e genere di stupefacente.
L’accusa chiede pertanto la conferma del punto 1 dell’atto d’accusa.
L’infrazione alla LF sugli stranieri è pure data, siccome è
entrato in Svizzera senza documenti di legittimazione, pur avendo un peso
praticamente nullo. Il PP chiede quindi la conferma anche del punto 2 dell’atto
d’accusa.
Quanto alla commisurazione della pena, osserva che la colpa per il
reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti è grave. Dal punto di vista
oggettivo, è grave per il quantitativo che trasportava, di molto superiore al
limite per l’aggravata. La colpa è mitigata dal ruolo di semplice corriere e
dal fatto che lo stupefacente non è finito sul mercato, anche se non per merito
dell’imputato. La colpa è grave anche dal punto di vista soggettivo. IM 1 si è
messo a disposizione per un traffico internazionale di stupefacenti, ha agito a
scopo di lucro, la sua situazione finanziaria non era disastrata. Quello che
guadagnava gli bastava per arrivare alla fine del mese, salvo qualche
eccezione, ma lui voleva di più, voleva un modo più facile per guadagnare più
soldi. La colpa oggettiva e soggettiva per l’infrazione alla LF sugli stranieri
è invece lieve. Per quanto attiene alle circostanze legate all’autore, a suo
favore va considerato che si è mostrato collaborativo e ha sempre avuto un
comportamento corretto con le autorità. Va anche considerato che verrà
giudicato oggi per i fatti commessi in Svizzera, ma dovrà ancora essere
condannato per i fatti commessi in Italia e scontata la pena qui dovrà ancora
rendere conto in Italia. Tutto ciò considerato, l’accusa partendo da una pena
ipotetica di 6 anni e 6 mesi, che va aumentata di 1 mese in considerazione del
concorso, e poi ridotta di 7 mesi, chiede la condanna dell’imputato alla pena
detentiva di 6 (sei) anni. Chiede inoltre l’espulsione dell’imputato dal
territorio svizzero per un periodo di 9 (nove) anni, non essendo applicabile il
caso di rigore.
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: sul perché oggi ci troviamo in quest’aula, rileva che IM 1 è un
ragazzo di 24 anni, incensurato, che in un momento di debolezza si è prestato
al trasporto di stupefacenti. Egli è la pedina perfetta, giovane, pulito e
soprattutto ingenuo. Rileva inoltre che fin dall’inizio IM 1 ha collaborato.
Per l’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, l’imputato
riconosce l’infrazione aggravata. Ciò che non riconosce sono il tipo di
stupefacente e il quantitativo. Come gli era stato comunicato su sua esplicita
domanda, doveva trattarsi di cocaina e il quantitativo doveva essere poco. IM 1
non sapeva neppure dove fosse situato lo stupefacente e non ha potuto
effettuare verifiche. Se avesse saputo che il quantitativo era così elevato e
che era eroina, non avrebbe fatto il viaggio. Egli è stato tratto in inganno,
ci si è preso gioco della sua inesperienza e ingenuità. A mente della difesa, va
tenuto conto della sua rappresentazione errata della realtà, ai sensi dell’art.
13 CP (errore sui fatti), che trova applicazione anche quando la
rappresentazione errata è data anche solo per uno degli elementi dei fatti. Va
pertanto valutato per il trasporto di un paio di kg di cocaina e non per 6 kg
di eroina. Anche nel caso in cui non si dovesse ammettere l’errore sui fatti,
va comunque tenuto conto di questa circostanza nella commisurazione della pena.
Per quanto attiene al punto 2 dell’atto d’accusa, la difesa
osserva che IM 1 ha subito ammesso di essere entrato in Svizzera senza
documenti e tale reato non è contestato.
Quanto alla commisurazione della pena, osserva che deve essere
riconosciuta l’attenuante specifica del sincero pentimento. IM 1 è incensurato.
È un bravo ragazzo, cresciuto con sani principi, che si è lasciato trascinare a
causa della mancanza di prospettive lavorative. Egli ha sempre collaborato,
riferendo anche ben oltre quello che gli era stato contestato, arrivando a ad
ammettere altri reati da lui commessi di cui non erano a conoscenza degli
inquirenti. Sulla base delle sue dichiarazioni è stata effettuata la
segnalazione alle autorità italiane e sulla base delle prove raccolte anche in
Italia è stato aperto un procedimento penale e IM 1 verrà processato e
giudicato, ciò di cui va tenuto conto. Ha solo 24 anni e una volta scontata la
pena avrà la possibilità di ricominciare da capo. Sarebbe peccato infliggergli
una pena troppo alta. Grazie alla sua determinazione a chiudere con il passato,
ha già trovato un lavoro per quando uscirà dal carcere. Ora vuole solo voltare
pagina, ha compreso il suo errore, ha capito che il compenso lo si guadagna con
un lavoro onesto. Ha passato oltre 7 mesi in carcere e ha sofferto molto,
tuttavia ha avuto modo di riflettere e ha capito che nulla ha più valore della
sua libertà, della sua tranquillità e soprattutto della sua famiglia. A mente
della difesa, la richiesta di pena dell’accusa è eccessiva. Tenuto conto
dell’errore sui fatti e del sincero pentimento, chiede che il suo assistito
venga condannato a 36 (trentasei) mesi di detenzione. Quanto alla sospensione
parziale della pena, osserva che la stessa è la regola. A fronte del carcere
già sofferto, del comportamento tenuto in carcere, della possibilità di lavoro,
del fatto che da subito ha riconosciuto le proprie responsabilità e che può
contare sull’appoggio della famiglia, la difesa ritiene che non vi sia una
prognosi chiaramente negativa e chiede quindi che la pena sia parzialmente
sospesa, anche con il periodo di prova massimo di 5 (cinque) anni. Visto che ha
già scontato oltre 7 mesi di carcere, chiede che il suo assistito venga
scarcerato oggi, dandogli la possibilità di tornare a casa in Italia dai
genitori. Non si oppone all’espulsione. Se non dovesse essere ammesso l’errore
sui fatti, chiede di contenere la pena in 42 (quarantadue) mesi di detenzione.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premessa
1. Come si vedrà in seguito,
imputato ha dichiarato di aver compiuto, oltre ai fatti oggetto della
promozione dell’accusa, due precedenti viaggi finalizzati al trasporto di
stupefacente, tutti avvenuti all’interno del territorio italiano, di averne
organizzato un terzo, annullato, dal mandante, oltre ad aver venduto
personalmente cocaina in Italia.
Dalla lettura degli atti si evince che il Ministero pubblico ha
proceduto, per questi fatti, ad una segnalazione agli omologhi della vicina
Repubblica, i quali hanno comunicato di aver aperto un procedimento penale nei
confronti dell’imputato (cfr. AI 36 e AI 44).
In tale contesto, la competenza svizzera, eventualmente fondata
sull’art. 19 cpv. 4 LStup, non risulta data.
Ciò nondimeno, nella presente decisione verrà fatto riferimento a
tale primo trasporto poiché rilevante al fine di comprendere il modo d’agire
dell’imputato e del suo mandante, le rispettive finalità e, non da ultimo,
siccome di pregio al fine di commisurare la pena.
II) Correzioni dell’atto
d’accusa
2. Il Presidente ha
preliminarmente proposto di aggiungere al punto 1 dell’atto d’accusa, quali
comportamenti eventualmente rilevanti, oltre all’importazione e alla
detenzione, il trasporto dello stupefacente.
Il quantitativo di eroina viene inoltre corretto in 5'902.17
grammi, come risulta dal rapporto della Polizia scientifica di cui ad AI 37.
Le parti si sono dichiarate d’accordo con tali modifiche.
III) Curriculum vitae e
precedenti penali dell’imputato
3. IM 1 è nato il __________.
Cittadino __________, si è così espresso in punto alla sua situazione
personale:
"
…OMISSIS…”.
(VI PG 12.02.2020, allegato ad AI 1, p. 5)
L’uomo ha in seguito precisato, riferendosi alla propria
situazione economica, che:
"
…OMISSIS…”.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 7)
Ritornando sulla questione in un successivo verbale, l’imputato ha
aggiunto:
"
da quando ho 18 anni, ho sempre lavorato. Erano spesso lavori a
tempo determinato, ma salvo brevi periodi da un lavoro all’altro, come detto,
ho sempre lavorato, da ultimo per __________, di cui ho già riferito. Mi sono
lasciato coinvolgere nel traffico di stupefacenti, perché volevo qualcosa in
più rispetto a quanto riuscivo a guadagnare. Per __________ guadagnavo circa
EUR 1'200.00 al mese, ma lo stipendio variava a dipendenza di quanto venivo
impiegato. Stupidamente ho pensato che potessi guadagnare più soldi iniziando a
vendere cocaina. (…) preciso che quando ho iniziato a vendere cocaina lavoravo
ancora per __________, ma era l’ultimo periodo che ero impiegato. Come ho già
dichiarato, questa ditta faceva solo contratti a termine e spesso non li rinnovava,
come successo nel mio caso. Preciso che rispetto a quanto dichiarato nel
verbale MP dell’arresto ho finito di lavorare per __________, mi sembra prima
di settembre/ottobre 2019, quindi direi già nel corso dell’estate”.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, pag. 2)
In occasione del verbale finale, riconfermando le dichiarazioni
che precedono, l’uomo ha precisato che:
"
sul periodo che ho smesso di lavorare per __________ non so
essere più preciso. Ricordo che era l’estata del 2019. (...) dopo il lavoro per
__________ ho cercato altri lavori, ma senza successo. (…) in quel periodo non
avevo la possibilità di lavorare per mio padre, perché non aveva abbastanza
lavoro. Le cose anche a lui non andavano bene. (…) né io, né i miei genitori
abbiamo debiti”.
(VI PP 4.05.2020, AI 41, p. 9)
Esprimendosi in merito ai suoi eventuali consumi di sostanze, IM 1
ha affermato che:
"
io non consumavo cocaina, né ne ho mai consumata. Come ho già
dichiarato ho unicamente fumato delle canne quando avevo 17/18 anni. Non ho
consumato altri stupefacenti. Ho sempre avuto paura della droga e sono di mio
ansioso”.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 2)
4. L’imputato risulta
incensurato sia in Svizzera che in Italia (cfr. AI 2 e 15).
5. In sede dibattimentale IM 1
si è così espresso in punto alle sue prospettive di vita:
"
Quando uscirò ho già un lavoro, andrò a lavorare __________. Son
molto pentito e non vorrò mai più fare queste cose. Voglio seguire l’esempio
dei miei genitori, che si sono sempre fatti in quattro. So di avere messo in
pericolo molte persone e non voglio più farlo. Voglio una vita tranquilla,
voglio lavorare e avere una famiglia. Ho commesso un grosso sbaglio. Chiedo di
avere la possibilità di riprendere in mano la mia vita e guadagnar ei miei
soldi onestamente, come è giusto che sia.” (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al
verbale dibattimentale, p. 2).
IV) Circostanze dell’arresto,
inchiesta e atto d’accusa
6. IM 1 è stato fermato il 12
febbraio 2020 a __________, presso il valico doganale, alla guida della vettura
Volvo V70 targata (I) __________ intestata ad __________. Le verifiche esperite
dalle CGCF hanno permesso di rinvenire, celati in un ricettacolo appositamente
ricavato tra i sedili anteriori, 12 pani di eroina dal peso lordo di 6'460.00
grammi lordi.
7. Interrogato il giorno
stesso dalla Polizia, l’uomo ha affermato di essersi prestato a trasportare
stupefacente a favore di una donna di nome “__________” (ovvero __________) in
due distinte occasioni: la prima verso la __________, la seconda – oggetto del
procedimento – con destinazione il Canton Soletta. Per questo suo secondo
viaggio, l’imputato avrebbe percepito EUR 2'000.00, di cui 500.00 già
anticipatigli e trovati sulla sua persona al momento del fermo. IM 1 ha
peraltro affermato di essere stato consapevole di aver trasportato
stupefacenti, segnatamente circa 2 kg di cocaina nell’ambito del primo
trasporto all’interno dei confini italiani e tra 1 a 3 kg della medesima
sostanza in occasione del viaggio verso la Svizzera interna (cfr. VI PG
12.02.2020, AI 1).
8. Sentito nuovamente dal PP
il giorno successivo, l’imputato ha sostanzialmente riconfermato quanto
precede, affermando unicamente di non aver mai ritenuto che potesse trattarsi
di eroina
"
poiché per me l'eroina è molto peggio della cocaina perché è una
droga molto più dannosa per la salute rispetto alla cocaina”
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 3).
9. In accoglimento
dell’istanza del PP (AI 7), il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM
1 fino al 12 maggio 2020 compreso (AI 12). Dando seguito ad analoga richiesta
formulata dall’imputato, il PP ha posto il prevenuto in esecuzione anticipata
della pena a fare tempo dal 5 maggio 2020 (AI 42)
10. Con l’atto d’accusa in
rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per il reato di infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli stranieri.
V) Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
11. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP,
per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità
penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le
conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP,
n. 1 ad art. 139, p. 297).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid,
Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF
6B.936/2010 del 28 giugno 2011;6B.10/2010 del 10 maggio 2010;6B.1028/2009 del
23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è
conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli
art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2
Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle
prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31).
Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può
dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole
all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale
probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127
Fatti
I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile
2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un assoluto
convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché
sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo
un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86;
STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP
17.2012.2 del 6 giugno 2012).
VI) Fatti di cui all’atto
d’accusa
i. imputazione di
infrazione aggravata alla LStup, punto 1 dell’atto d’accusa.
12. L’atto d’accusa in rassegna
imputa a IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,
siccome commessa sapendo o dovendo presumere che l’infrazione poteva mettere
direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone siccome
riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere
mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere, senza essere autorizzato, il 12 febbraio 2020, a __________, presso
il valico di confine di __________, importato in Svizzera e detenuto 5.9 kg
netti di eroina (con un grado di purezza variante fra il 53.6% e il 54.7%),
sostanza confezionata in 12 pani occultati in un ricettacolo ricavato tra i
sedili anteriori nella zona del cambio dell'autovettura Volvo V70, targata (I) __________
da lui condotto, sostanza presa in consegna in Italia da una persona non
identificata e destinata a terze persone non identificate in Svizzera.
A) Le
dichiarazioni di IM 1
13. In occasione dei suoi due
primi verbali, l’imputato ha sostenuto di aver trasportato stupefacente per
conto di una conoscente di nome “__________”, ciò che sarebbe avvenuto in due
distinte occasioni. In particolare, la prima volta avrebbe avuto quale
destinazione la __________ nel corso del mese di dicembre 2019, mentre la
seconda, con destinazione il Canton Soletta, il 12 febbraio 2020 (cfr. VI PP
13.02.2020, AI 5, p. 2).
L’uomo ha, peraltro, sostenuto di essersi limitato, in entrambi i
viaggi, a guidare il veicolo di marca Volvo, di non aver partecipato ad alcuna
operazione di carico o scarico e di ignorare persino dove si trovasse il
ricettacolo contenente lo stupefacente (cfr. VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 8).
14. Relativamente al genere di
sostanza e quantitativo, IM 1 ha affermato che:
"
Prendo atto solo ora che lo stupefacente trovato nell'autovettura
è eroina e non cocaina. Io pensavo che si trattava di cocaina. Nelle prime fasi
del fermo ho visto le Guardie di confine fare delle analisi sullo stupefacente
e mi era subito stato detto che si trattava di cocaina”.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 2).
Al proposito egli ha pure precisato che:
"
__________ quando mi ha chiesto di fare questo trasporto mi ha
parlato espressamente di cocaina”.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 3)
Riferendosi al quantitativo, l’uomo ha d’altro canto sostenuto
che:
"
il quantitativo non l'aveva specificato. Aveva solo detto che era
poco. (….) io pensavo che il quantitativo fosse stato qualcosa del tipo 1/2/3
kg. Non avrei mai pensato però che si trattasse di eroina. (…) per me l'eroina
è molto peggio della cocaina perché è una droga molto più dannosa per la salute
rispetto alla cocaina”.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 3)
15. Assunto a verbale in Polizia,
dopo aver sostanzialmente sostenuto, in una fase iniziale, la medesima
versione, l’imputato ha affermato che mandante dei viaggi non era la menzionata
“__________”, bensì tale “__________”, le cui reali generalità sarebbero a lui
sconosciute.
(VI PG 2.03.2020, AI 16)
Confrontato al fatto che l’analisi del suo cellulare aveva
evidenziato una ricerca quale “quanti anni di galera ti fai se ti beccano
con 10 kg di cocaina”, IM 1 ha risposto:
"
è una coincidenza, con i miei amici si scherza su tutto. E scherzavamo
anche su questa cosa”.
(VI PG 2.03.2020, AI 16, p. 9)
16. In occasione
dell’interrogatorio di Polizia del 26 marzo 2020, l’imputato ha ammesso di
essere stato attivo, in Italia, nella vendita di cocaina e ciò a fare tempo
dalla primavera 2019 fino a poco prima del fermo (cfr. VI PG 26.03.2020, AI 32,
p. 2-3)
Alla domanda a sapere perché avesse smesso di vendere
stupefacente, dedicandosi, al contrario, al trasporto, l’uomo ha affermato che:
"
perché volevo fare ancora questo ultimo viaggio per mettere via
ancora un qualche soldo e poi mio papà mi avrebbe aiutato ad ottenere un lavoro
come __________ presso la ditta dove lavora”.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 3)
Quanto alla destinazione in Svizzera della sostanza stupefacente, IM
1 ha affermato che:
"
a questo punto dico che effettivamente l’indirizzo preciso di __________
mi è stato fornito unicamente il giorno della mia partenza. Nei giorni
precedenti mi era stato detto che dovevo a breve fare un trasporto di
stupefacenti in Svizzera ma non sapevo dove. Anche le chiavi della macchina le
ho ricevute direttamente da “__________” prima di partire”.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 4)
L’uomo ha pure riferito che in precedenza, nel 2019, gli era stato
proposto di effettuare trasporti di stupefacente in Svizzera, cosa che
l’imputato aveva però declinato.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 6)
Interrogato in merito a una foto di un indirizzo di __________,
Canton Berna, rinvenuta nel suo cellulare, IM 1 ha risposto:
"
la foto non mi dice nulla. Non mi ricordo nemmeno di avere
scattato io questa foto”.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 6)
Confrontato alle risultanze delle analisi del cellulare, l’uomo ha
quindi riferito di altri trasporti, effettuati su territorio italiano, uno dei
quali concernente unicamente valuta.
(VI PG 26.03.2020, AI 32, p. 7-10)
17. Interrogato nuovamente il 30
marzo 2020 dal PP, l’imputato riconfermato di avere alienato cocaina in Italia,
senza tuttavia riuscire ad indicarne il quantitativo alienato, né il guadagno
che ne avrebbe tratto:
"
Benché non consumassi stupefacenti sapevo che vendendone avrei
potuto guadagnare. Sapevo che si potevo acquistare cocaina a __________ per
rivenderla, e ho avuto l’idea di mettermi a venderne (…) non sono in grado di
quantificare la cocaina venduta. (…) Io ribadisco che non vendevo cocaina per
conto di terze persone. Acquistavo la cocaina per mio conto e la rivendevo per
mio conto. Capitava che a volte acquistavo a credito. In ogni caso, il ricavato
lo tenevo sempre io e non dovevo darlo a terze persone, se non eventualmente il
pagamento di cocaina presa a credito”.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 2 e 4; AI 41, p. 5)
Alla domanda a sapere perché avesse iniziato tale attività, l’uomo
ha risposto che:
"
volevo qualcosa in più rispetto a quanto riuscivo a guadagnare.
Per la __________ guadagnavo circa EUR 1'200.00 al mese, ma lo stipendio
variava a dipendenza di quanto venivo impiegato. Stupidamente ho pensato che
potessi guadagnare più soldi iniziando a vendere cocaina. (…) Benché non
consumassi stupefacenti sapevo che vendendone avrei potuto guadagnare. Sapevo
che si potevo acquistare cocaina a __________ per rivenderla, e ho avuto l’idea
di mettermi a venderne”.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 2)
18. L’imputato ha poi pure
ribadito, contrariamente a quanto affermato nei suoi primi verbali, che
mandante dei trasporti non era la menzionata “__________”, bensì “__________”.
Queste le dichiarazioni dell’imputato:
"
Con riferimento a __________ preciso che effettivamente non è
stata lei a chiedermi di fare i trasporti. Ho parlato di lei, perché era quasi
sempre assieme a __________ quando lo incontravo. Inoltre, __________ mi aveva
detto che pure lei aveva fatto dei trasporti di stupefacenti. (…) per tutti i
trasporti che ho fatto era coinvolto unicamente __________. __________ non mi
ha mai richiesto di fare trasporti, non mi ha mai dato le istruzioni o altro.
Anche la macchina per i trasporti mi veniva consegnata da __________”.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 6)
Anche in relazione al veicolo utilizzato, l’uomo ha mutato le
proprie dichiarazioni, sostenendo che:
"
per i trasporti ho usato la Volvo, ma anche altre auto che mi
dava __________. Preciso però che mi aveva chiesto più volte di trovarmi
un’auto per fare i trasporti, ma gli avevo sempre detto di no”.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 6)
19. IM 1 ha pure riconfermato
quanto dichiarato nel precedente verbale di Polizia, ovvero che i trasporti
effettuati non si sarebbero limitati ai due inizialmente dichiarati. Oltre alle
trasferte in __________ ed il viaggio diretto verso il Canton Soletta,
l’imputato avrebbe compiuto pure trasportato un quantitativo a lui non noto di
cocaina in __________, mentre un ulteriore viaggio, già programmato, sarebbe
stato disdetto all’ultimo momento da “__________”.
Giova qui unicamente evidenziare che nel cellulare dell’uomo è
stata rinvenuta la fotografia di un indirizzo ubicato in Svizzera, ovvero
"__________". Al proposito l’imputato si è così espresso:
"
Ribadisco che io non ho fatto questo trasporto e non ricordo
nemmeno perché io abbia fatto la foto con l’indirizzo di __________. Confermo
di aver fatto io la foto, ma non ricordo il motivo”.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 8-10)
20. Quanto ai fatti del
procedimento, IM 1 ha affermato che:
"
Se non ricordo male, me l’aveva chiesto qualche giorno prima. Mi
aveva però parlato unicamente di un trasporto verso la Svizzera. La
destinazione precisa me l’aveva comunicata solo la mattina del 12.02.2020”.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)
L’imputato ha poi ribadito che:
"
ero convinto che stessi trasportando cocaina. Ribadisco che se
avessi saputo che stavo trasportando eroina, non l’avrei fatto. Ritengo
l’eroina una droga molto più pericolosa e non volevo averci a che fare.”
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 87)
21. Interrogato a sapere perché
dall’analisi del suo cellulare è emersa la ricerca in google di “quanti anni
di galera fai se ti beccano con 10kg di cocaina", l’uomo ha risposto
che:
"
Rispetto a quanto dichiarato nei precedenti verbali, voglio dire
che effettivamente ho fatto io la ricerca. Preciso però che l’ho fatto dopo
aver visto su una pagina facebook un articolo dove veniva riportato l’arresto
di una persona con 10 kg di cocaina. Per curiosità ho fatto la ricerca, avendo
anche già trasporti di cocaina. Ribadisco che non sapevo il quantitativo esatto
che stavo trasportando”.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)
Quanto al guadagno che gli sarebbe spettato, IM 1 ha indicato che:
"
per il trasporto nel Canton Soletta __________ mi aveva promesso
una ricompensa di EUR 2'000.00”.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 7)
22. Confrontato alle perplessità
del Magistrato inquirente in merito al quantitativo di sostanza, e ciò alla
luce del compenso relativamente elevato promessogli, l’imputato ha affermato
che:
"
Non pensavo che potessero esserci più di 3 kg di stupefacenti
nell’auto, come detto pensavo che potessero essere 1, 2 o al massimo 3 kg. EUR
2'000.00 per il rischio a cui andavo incontro trasportando 6 kg, non mi
sembrano una grossa cifra, anche per questo non avrei detto che potesse esserci
nell’auto un quantitativo superiore a quello che ho dichiarato”.
(VI PP 30.03.2020, AI 33, p. 8)
23. Sentito nuovamente dal PP
nell’ambito del verbale finale del 5 maggio 2020, l’imputato ha dichiarato che:
"
Confermo le mie dichiarazioni. Ribadisco che era stato __________
che mi aveva chiesto il trasporto di stupefacenti in Svizzera. Ribadisco che io
ero convinto che si trattava di cocaina. (…) non mi era stato detto
espressamente che dovevo trasportare cocaina. “__________” aveva parlato
unicamente di “fare un trasporto”. Sul quantitativo ribadisco che pensavo a un
quantitativo massimo fino a 3kg di cocaina. Confermo comunque che ero stato io
fare la ricerca in google “quanti anni di galera fai se ti beccano con 10kg di
cocaina". Ribadisco però che la ricerca l’avevo fatto aver letto un post
in Facebook dove si parlava di un ragazzo arrestato con un grosso quantitativo
di cocaina”.
(VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 2)
L’imputato ha poi ribadito di non conoscere il nome esatto di “__________”,
che gli erano stati promessi EUR 2'000.00 per il trasporto a __________, nonché
che non aveva caricato lo stupefacente, né avrebbe dovuto scaricarlo.
(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)
24. Ritornando sulla questione
inerente al quantitativo che riteneva di trasportare, l’uomo ha affermato che:
"
Io avevo chiesto il quantitativo che stavo trasportando e mi era
stato detto unicamente che era poco”.
(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)
Pur riconoscendo che “Effettivamente io immaginavo che “__________”
potesse trafficare grossi quantitativi di stupefacenti”, l’uomo ha poi
nuovamente affermato che:
"
Io pensavo realmente che si trattava di quantitativi molto inferiori
a quelli sequestrati. La ricerca sugli anni di galera con 10kg di cocaina, non
l’avevo fatta in relazione al trasporto ma, come detto, per altri motivi. Sul
genere di stupefacente, ribadisco che ero convinto che si trattava di cocaina.
Mai avrei pensato che stessi trasportando eroina”.
(cfr. VI PP 05.05.2020, AI 41, p. 3)
25. In sede dibattimentale
l’imputato ha riconosciuto i fatti descritti al punto 1 dell’atto d’accusa,
ribadendo di non avere saputo che si trattasse di eroina (VI DIB 28.9.2020, allegato
1 al verbale dibattimentale, p. 2).
Con riferimento ai motivi per i quali si è prestato a trasportare
stupefacenti, IM 1 ha avuto modo di spiegare:
"
Come avevo già detto, avevo perso il lavoro e con la mia attività
di spaccio non guadagnavo quasi nulla. Non so dire esattamente quanto
guadagnavo dall’attività di spaccio, ma compravo 5 grammi alla volta e facevo
palline da 0.3/0.4 grammi, sarà stato un centinaio di EUR al mese. Mi sono
quindi fatto attrarre da queste cose. È giusto dire che volevo guadagnare di
più, perché certe volte non arrivavo a fine mese.” (VI DIB 28.9.2020, allegato
1 al verbale dibattimentale, p. 2).
In punto al guadagno percepito con i trasporti di stupefacenti, IM
1 ha così affermato:
"
Da quello in Svizzera avrei dovuto prendere EUR
1'500.00/2'000.00, di cui EUR 500.00 mi erano già stati versati, mentre la
rimanenza l’avrei ricevuta al rientro. Da quelli in Italia ho guadagnato poco e
niente, perché un trasporto l’ho fatto come prova, saranno stati 5 grammi, e ho
guadagnato EUR 500.00, mentre da quello in __________ ho guadagnato EUR
1'000.00. Dal viaggio a __________ ho guadagnato sempre EUR 500.00. Ricordo che
in questo caso si trattava di un trasporto di denaro.” (VI DIB 28.9.2020,
allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Alla domanda a sapere quale quantitativo di sostanza ritenesse di
trasportare e di quale genere di sostanza riteneva si trattasse, come già fatto
in corso d’inchiesta, l’imputato ha risposto:
"
Io pensavo di trasportare cocaina, e in base a quello che avrei
dovuto guadagnare, ho pensato che si trattasse di 1/2/3 kg, anche perché lui mi
aveva detto che era poca roba. Io ho fatto un calcolo in testa e ho pensato che
i soldi che avrei dovuto prendere non erano pochi, ma per il rischio che
correvo non erano nemmeno tanti.
(…) se avessi saputo che era eroina non l’avrei mai trasportata.”
(VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Invitato a spiegare perché avesse fatto ricerche sul web relative
alla pena per il trasporto di 10 kg di cocaina, ha dichiarato che:
"
“Quella era solo una curiosità, come detto, ho visto un post su
Facebook e sono andato a cercare, non c’entrava con il mio caso.”
(VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Rispondendo alla domanda dello scrivente Presidente, IM 1 ha
dichiarato di non avere verificato il peso dello stupefacente celato
all’interno della vettura e neppure chiesto di che sostanza si trattasse prima
di partire (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Anche in aula, l’imputato ha in fine confermato le dichiarazioni
rese in corso d’inchiesta secondo cui immaginava che “__________” potesse
trafficare grossi quantitativi di stupefacenti (VI DIB 28.9.2020, allegato 1 al
verbale dibattimentale, p. 3 e 4).
B. Elementi oggettivi
26. Le analisi esperite dagli
inquirenti hanno permesso di appurare che il quantitativo di sostanza
sequestrata è eroina dal peso di 5'902.17 grammi netti, con un grado di purezza
variante fra il 53.6% e il 54.7% (cfr. allegato 17 ad AI 37).
Gli esami esperiti dalla Polizia scientifica hanno pure
evidenziato contaminazione da cocaina sulle mani, fronte, tasca anteriori e
posteriori e suola delle scarpe dell’imputato, nonché di LSD e Acetylcodeina
sulla pianta dei piedi e suola delle scarpe (cfr. allegato 18 ad AI 37).
Considerandi
ii. imputazione di
infrazione alla LF sugli stranieri, punto 2 dell’atto d’accusa.
27.
L’atto d’accusa imputa a IM 1
il reato sopra citato per avere, il 12 febbraio 2020, presso il valico di
confine di __________, entrando in Svizzera privo di documenti di
legittimazione riconosciuti per il passaggio di confine, violato le
prescrizioni in materia di entrata in Svizzera secondo l'art. 5 LStr.
Interrogato al proposito, l’imputato si è così espresso:
"
i documenti di legittimazione e la patente li avevo dimenticati a
casa o li ho persi. Possibile che siano rimasti nella mia altra giacca e prima
di partire non avevo verificato se li avevo con me”.
(VI PP 13.02.2020, AI 5, p. 2)
VII) In diritto
28.
L'art. 19 cpv. 1 LStup
punisce chiunque, importa, detiene e trasporta stupefacenti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso
aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in
pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro di una banda costituitasi per esercitare
sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se realizza,
trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in
altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai
minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in
pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai
12.
grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a;
DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b;
STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo
2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010,
consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15
marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B
632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,
Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg., pag.
917.
segg.).
Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di
trasportare, acquistare o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è
sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).
Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a
LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui
commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di
molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup).
Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del
quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o
meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute
(DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un
numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà
numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
Per quanto attiene all’aggravante della banda, la giurisprudenza
ha già avuto modo di precisare che la nozione di “banda” deve essere
interpretata come nei casi di furto o rapina (DTF 106 IV 233 consid. 7a). Il
numero di partecipanti minimo necessario per formare una banda è quindi il
medesimo di quello in caso di furto (DTF 132 Iva 137 consid. 5.2).
Il testo dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup sottolinea che l’autore
deve essere membro della banda e che la stessa deve essersi costituita per
esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Esigendo che l’autore
sia membro della banda, il legislatore ha escluso un ausiliario occasionale;
non è per contro necessario che il membro abbia una posizione dirigente, ma può
trattarsi anche di un subordinato. L’idea di esercitare sistematicamente il
traffico di stupefacenti presuppone una struttura più o meno permanente per
degli atti ripetuti (DTF 132 IV 137 consid. 5.2); questa aggravante sembra
dunque esclusa se una banda si è costituita per realizzare una sola grossa
operazione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna
2010, art. 19 LStup, n. 93-96).
L’associazione alla banda può essere espressa o tacita.
Soggettivamente, deve volere, perlomeno per dolo eventuale, l’associazione ad
una banda per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti. Si
tratta di una circostanza personale ai sensi dell’art. 27 CP (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19 LStup, n. 97).
In pratica, l’accusato rivela le sue intenzioni e l’esistenza di
una banda può essere constatata unicamente sulla base di fatti pregressi
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3. Ed, Berna 2010, art. 19
LStup, n. 97).
29.
Giusta l’art. 115 cpv. 1 LStr
è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chi
viola le prescrizioni in materia di entrata in Svizzera secondo l’art. 5 LStr
(lett. a), chi soggiorna illegalmente in Svizzera (segnatamente dopo la
scadenza del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;
lett. b) e chi esercita senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera (lett.
c).
Secondo l’art. 5 cpv. 1 LStr, lo straniero che intende entrare in
Svizzera dev’essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto
per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (lett. a); deve
disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (lett. b); non deve
costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni
internazionali della Svizzera (lett. c) e non dev’essere oggetto di una misura
di respingimento (lett. d). Egli deve offrire garanzia che partirà dalla
Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente (cpv. 2).
L’art. 10 cpv. 1 LStr prevede che per un soggiorno di tre mesi al
massimo senza attività lucrativa, lo straniero non necessita di un permesso. Lo
straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività
lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va richiesto prima dell’entrata
in Svizzera all’autorità competente per il luogo di residenza previsto, fatto
salvo l’art. 17 cpv. 2 LStr.
30.
Giusta l’art. 13 CP, chiunque
agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è
giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole; se, tuttavia,
avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, l’autore è
punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo.
VIII) Considerazioni della
Corte
31.
Per quanto attiene ai fatti
di cui al punto 1 dell’atto d’accusa, la Corte ha accertato che IM 1 ha fatto
ingresso in territorio svizzero trasportando 5'902.17 grammi netti di eroina,
sostanza destinata ad essere consegnata nel Canton Soletta e, molto verosimilmente,
destinata, quindi, ad essere immessa sul mercato locale.
32.
In diritto, non v’è da
argomentare in modo particolare che 5'902.17 grammi netti di eroina con grado
di purezza medio pari al 54.15% superano, e di gran lunga, il limite di 12
grammi di sostanza pura fissato dalla giurisprudenza affinché sia realizzato il
reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti nella sua forma aggravata.
Basterà qui evidenziare che si tratta di ben 3'196.01 grammi di sostanza netta,
ovvero 266 volte oltre il menzionato limite di 12 grammi.
33.
Con riferimento alle
argomentazioni difensive inerenti l’errore sui fatti, si dirà che le stesse
sono state solo in parte ritenute fondate.
In particolare, per quanto attiene al genere di sostanza, la Corte
ha ritenuto che l’imputato ha ammesso di aver avuto a che fare con la cocaina,
sostanza da lui venduta e trasportata in Italia. Egli è risultato essere
contaminato proprio da cocaina ed ha effettuato ricerche sul web in relazione
alla sanzione derivante per il trasporto di 10 kg di detta sostanza.
Ne discende che la Corte ha ritenuto sussistere, in concreto, un
errore sui fatti nella misura in cui IM 1 riteneva di trasportare cocaina e non
eroina.
34.
Di contro, per quanto
concerne il quantitativo, la Corte ha considerato, in primo luogo, che
l’imputato, come già evidenziato, ha effettuato una ricerca relativa al
trasporto di 10 kg di sostanza. Su questo punto, le spiegazioni fornite in
corso d’inchiesta non sono apparse convincenti, avendo egli dapprima sostenuto che
si trattava di uno scherzo tra amici ed in seguito che sarebbe derivato da una
notizia letta su Facebook.
Peraltro, è pacifico che IM 1 si era prestato al trasporto di un
quantitativo importante di sostanza e non certo di pochi grammi, così come ha
tentato di argomentare. Del resto, quest’ultima indicazione mal si concilia con
il fatto che egli stesso ha riconosciuto di aver pensato a un quantitativo
compreso tra 1 e 3 kg.
L’imputato ha, poi, ammesso di sapere che il suo mandante trattava
quantitativi ingenti di sostanza.
In fine, una ricompensa di EUR 2'000.00 per un solo viaggio si
riferiva giocoforza a quantitativi di estrema rilevanza.
In tale contesto, omettendo di esperire le dovute verifiche prima
della partenza, interpellando, chiedendo precise indicazioni relativamente al
peso o chiedendo di vedere i pani, IM 1 si è assunto il rischio del trasporto
del quantitativo effettivamente rinvenuto sul veicolo. Egli, conseguentemente,
ne risponde per dolo eventuale.
Il punto 1 dell’atto d’accusa è quindi stato confermato con le
modifiche proposte in ingresso di dibattimento, ritenendo, come già indicato,
l’errore sui fatti quo al genere di sostanza.
35.
Quanto al punto 2 dell’atto
d’accusa, non v’è dubbio che IM 1 è giunto in Svizzera sprovvisto dei documenti
necessari all’attraversamento del confine internazionale.
Per quanto attiene al diritto, si impone di osservare che IM 1 è
cittadino __________ e che, in quanto tale, in virtù degli accordi di Schengen,
egli può accedere al territorio svizzero, per la durata di 90 giorni, senza
visto. In tale contesto, il fatto di aver dimenticato al domicilio i documenti
di legittimazione, rappresenta una mera negligenza sanzionabile attraverso
contravvenzione. Richiamato l’art. 52 CP, la Corte ha tuttavia rinunciato ad
impartire una multa a dipendenza di tale circostanza.
IX) Commisurazione della pena
36.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”
(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della
pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007
consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)
- la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa,
la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
37.
Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo
chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro
edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal
TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere
ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
38.
Per l’art. 49 cpv. 2 CP, se
deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato
condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in
modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i
diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
39.
Giusta l'art. 48 lett. d CP,
il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero
pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse
ragionevolmente pretendere da lui.
In applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice
non è vincolato alla pena minima comminata.
Il testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del
previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio
"ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato
che le altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). L’art. 48
CP si differenzia, tuttavia, dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione
della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti
previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell’8 gennaio 2008, inc.
6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64
cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del
nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid.
1.1.; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008, consid. 3.5).
Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore
colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia
concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre
considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto
atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF
del 7 gennaio 2009, inc.6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003,
inc.6S.17/2003, consid. 2.3.).
Con riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la
collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto
delle informazioni fornite dall’accusato che invoca tale attenuante specifica è
elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del reo e, dunque,
nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di
emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.3.2).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione
non configura, di per sé, un sincero pentimento (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF
116.
IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.2).
Il costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece,
realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di colui
che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo
che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire
romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a
Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).
Il TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni che
coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non
avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di
sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 3.3). In
particolare, il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un autore che aveva
spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a sé stesso, i correi in un
traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie dichiarazioni
nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro la sua
famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc).
Dal canto suo, la dottrina cita, inoltre, casi in cui - sempre in
materia di stupefacenti - tribunali cantonali hanno riconosciuto l’attenuante
specifica del sincero pentimento ad autori che hanno rivelato atti delittuosi
non ancora conosciuti dagli inquirenti, dimostrando con ciò d’intendere porre
fine alle loro attività illecite (Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I,
Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487 e Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit.,
ad art. 48, n. 1.12, pag. 173 che rinviano alla sentenza 24.01.1992 della Corte
di cassazione del Canton Turgovia in Rechenschafsberichte des Obergerichts
(Thurgau) 1992 n. 11, pag. 83).
Ricordate ancora le diverse giurisprudenze cantonali e la dottrina
dominante che preconizza un più generoso riconoscimento dei presupposti del
sincero pentimento (in particolare, nell’ambito del risarcimento del danno
(cfr. Wiprächtiger in op. cit., ad art. 48 CP, n. 37; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet,
op. cit., ad art. 48 CP, n. 39), va ricordato come, di regola, ogni fattiva
collaborazione che permette agli inquirenti di arrestare e condannare correi e
complici dimostri la volontà del reo di lasciarsi alle spalle la delinquenza e,
con ciò, un suo sincero pentimento: parlando, il reo si preclude (o compromette
seriamente) ulteriori attività “nell’ambiente” e dimostra, così,
concretamente il suo sincero pentimento (CARP 17.2011.122 sentenza del 18
gennaio 2012 consid. 3a).
40.
Nel caso concreto, la Corte
ha ritenuto la colpa dell’imputato grave dal profilo oggettivo.
In ambito di stupefacenti, il TF ha più volte ribadito che il
quantitativo è soltanto uno degli elementi da valutarsi per determinare la
colpa. Peraltro, più ci si distanzia dal limite dell’infrazione aggravata, meno
il quantitativo in quanto tale risulta determinante.
Nel presente caso, si tratta evidentemente di quantitativi
estremamente importanti e suscettibili di mettere in pericolo la salute di
molte persone. Non v’è da argomentare che l’eroina è una delle sostanze più pericolose
per la salute pubblica, fatto, questo, sostanzialmente ammesso pure
dall’imputato.
Pacifico, poi, che sostanza con un grado di purezza pari a quella
sequestrata era destinata ad essere tagliata in modo tale da, quanto meno,
raddoppiarne il quantitativo quando venduta al dettaglio.
Dal profilo oggettivo, la Corte ha poi considerato il ruolo svolto
da IM 1, ovvero quello di semplice corriere.
41.
Dal profilo soggettivo la
colpa è altrettanto grave.
L’imputato ha evidentemente agito a puro fine di lucro, mosso
dalla ricerca di un rapido e facile guadagno. Mal si comprende il motivo per
cui, vivendo egli ancora con in genitori, non gli bastassero EUR 1'200.00 per
vivere più che dignitosamente. Egli, al contrario, ha dichiarato in corso
d’inchiesta di aver ricercato di guadagnare quanto più possibile proprio
attraverso i trasporti di stupefacenti.
Con riferimento alla libertà di agire, IM 1 disponeva quindi delle
risorse intellettuali e finanziarie per permettergli di astenersi dal
commettere reati.
Con il suo agire egli ha, peraltro, denotato una particolare
propensione a delinquere. Stupisce la facilità con cui egli ha dapprima
iniziato a vendere cocaina in Italia, si è poi prestato a trasportarla in più
occasioni.
Importando stupefacente in Svizzera proveniente dall’Italia IM 1
ha mostrato spregiudicatezza, conferendo inoltre una valenza internazionale al
traffico di eroina.
Egli non era consumatore e non ha quindi agito al fine di
finanziare il proprio consumo.
La Corte ha poi considerato che, quo al genere di sostanza, come
detto, l’imputato ha agito sulla scorta dell’errore sui fatti, mentre in merito
al quantitativo, gli deve essere riconosciuto il dolo eventuale.
42.
In tale contesto, la pena
ipotetica è stata valutata aggirarsi attorno ai 6 (sei) anni.
43.
Passando ad esaminare i
fattori legati alla persona, la Corte ha considerato la collaborazione fornita
agli inquirenti. Se, da un lato, non si può misconoscere il fatto che l’eroina
è stata oggettivamente rinvenuta all’interno della vettura, dall’altro, IM 1 ha
rilasciato dichiarazioni concernenti fatti che le autorità svizzere non
avrebbero mai potuto scoprire. Ciò ha a valere, in particolare, in relazione
alla sua precedente attività di alienazione di cocaina, così come pure i trasporti
effettuati in Italia, dichiarazioni che avranno anche in Patria conseguenze dal
profilo giudiziario.
Attraverso tali ammissioni, ancorché non suscettibili di portare
all’identificazione dei suoi mandanti, l’imputato è parso voler far totale luce
sulle sue responsabilità, voltando quindi pagina rispetto al suo coinvolgimento
nel traffico e nella vendita di stupefacenti.
In tale contesto, la Corte ha riconosciuto l’attenuante del
sincero pentimento.
Già si è detto del fatto che la Corte ha ritenuto l’errore sui
fatti, ovvero che l’imputato riteneva di trasportare cocaina e non eroina.
Analogamente, è stata ritenuta la giovane età.
La Corte ha poi considerato le rigide condizioni di carcerazione
in vigore dal mese di marzo in ragione della nota pandemia.
44.
Ne consegue che, tutto ben
ponderato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva
di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi di detenzione.
45.
Vista l’entità della pena, la
stessa non può essere sospesa ed è integralmente da espiare.
X) Espulsione dal territorio
svizzero
46.
Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett.
a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a
quindici anni lo straniero condannato per infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti, a prescindere dall'entità della pena inflitta.
Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare
eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un
grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non
prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene,
in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o
cresciuto in Svizzera.
Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di
condanna a uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP l’espulsione è la
regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due
condizioni cumulative di cui all’art. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid.
2.1).
Le disposizioni sull’espulsione si applicano anche al tentativo
(Brun/Fabbri, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und Herausforderungen für
die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische Weiterbildung und
Praxis, p. 231-250).
Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12 settembre 2017
consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di
rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza
dell'Alta Corte.
Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità
dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10
Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti
criteri:
- la gravità del reato e la
colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017
del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);
- la durata del soggiorno
del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la
misura dell’espulsione);
- il tempo trascorso dal
compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;
- i legami sociali,
familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con
il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;
- la solidità della
situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da
cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);
- l’interesse dei figli,
segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto
anche della loro età;
- lo stato di salute del
prevenuto;
- i pregiudizi che possano
colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine
(Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon
les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).
Al proposito si ricorda che con STF 2C_118/2016 del 26 aprile 2017
a un cittadino macedone, venuto nel nostro Paese nel 1990, all’età di 12 anni,
coniugato e con due figli nati in Svizzera, con 3 precedenti penali per una
condanna complessiva di 48 mesi di pena detentiva e 95 aliquote giornaliere di
pena pecuniaria, con una dipendenza dall’alcol e dal gioco, diabetico e con
problemi cardiaci, è stato revocato il permesso di domicilio.
La STF 2C_963/2016 del 17 marzo 2017 ha ritenuto giustificata la
revoca del permesso C di un cittadino kosovaro, venuto in Svizzera nel 1998,
all’età di 15 anni, sposato con una cittadina elvetica, con 2 figlie nate in
Svizzera, pregiudicato e condannato a una pena detentiva di 30 mesi per i reati
di ripetuto furto in banda, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di
domicilio e delitto contro la LF sulle armi.
In STF 2C_453/2015 del 10 dicembre 2015, in fine, l’Alta Corte ha
confermato la revoca del permesso di domicilio di un cittadino macedone, nato
in Svizzera, coniugato con una cittadina elvetica e con un figlio nato in
Svizzera, con dei precedenti penali e una condanna a una pena detentiva di 3
anni e mezzo per diverse violazioni alla LCStr e contravvenzione alla LStup.
Va ricordato che secondo la giurisprudenza, un’espulsione è di
principio possibile anche nei confronti di una persona nata in Svizzera e che
qui ha trascorso tutta la sua vita.
Quanto alla durata dell’espulsione, va detto che la stessa, in
applicazione del principio di proporzionalità, deve essere determinata, in
primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7
settembre 2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 5.2).
47.
L’imputato non ha alcun
legame con il territorio svizzero, dov’è giunto unicamente per commettere il
reato in esame. Egli, quale cittadino __________, può evidentemente fare
rientro in Patria. Non sussistono quinti circostanze ostative alla sua
espulsione dal nostro territorio.
Avuto riguardo del quadro edittale e della pena a lui comminata,
la Corte ha stabilito la durata dell’espulsione in 7 (sette) anni.
XI) Sequestri
48.
Come da istanza della
pubblica accusa, cui la difesa non si è opposta, la Corte ha ordinato la
confisca di tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente,
eccezion fatta per il cellulare iPhone 11, che è stato dissequestrato a favore
dell’avente diritto, previa cancellazione della memoria, i cui costi sono da
anticipare dal condannato.
XII) Tassa di giustizia e
spese procedurali
49.
La tassa di giustizia di CHF
2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
XIII) Retribuzione del
difensore d’ufficio
50.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP
il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK
StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;
Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere
indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con
la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;
Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.
3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo
richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove
e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione
a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore
08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del
10.
dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014
consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
51.
Le note professionali
dell’avv. DUF 1 sono state oggetto di alcune riduzioni per quanto attiene ai
colloqui (telefonici e non) con la madre e i genitori dell’imputato, ritenuti
eccessivi e non necessari allo svolgimento di un’efficace difesa penale, per
una riduzione di CHF 2'025.00 di onorario e CHF 80.00 di spese.
Il tempo impiegato per la preparazione dell’arringa, ritenuto
eccessivo, è stato ridotto da 4 ore e 40 minuti a 2 ore e 40 minuti, per una
riduzione di CHF 360.00.
Per il rimanente, le note professionali dell’avv. DUF 1 sono state
approvate così come esposte, per complessivi CHF 12'459.00, comprensivi di
onorario e spese.
52.
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 12'459.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli art.: 12, 13, 40, 47, 49, 51, 66a,
69, 70 CP;
19.
LStup;
115.
LStr;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o
doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone,
per avere,
il 12 febbraio 2020, a __________, presso il valico di confine di __________,
senza essere autorizzato, detenuto, trasportato e importato in Svizzera
5'902.17 grammi di eroina (con un grado di purezza variante fra il 53.6% e il
54.7%), sostanza destinata a terze persone non identificate in Svizzera,
ritenendo erroneamente trattarsi di cocaina;
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale) di
cui al punto 2 dell’atto d’accusa.
3.
Di conseguenza,
avendo dimostrato sincero pentimento,
nonché avendo agito parzialmente per effetto di una
supposizione erronea delle circostanze,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
4.
È ordinata l’espulsione di IM
1.
dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art.
66a CP.
5.
È ordinata la confisca di
tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion
fatta per il cellulare iPhone 11, che viene dissequestrato a favore dell’avente
diritto, previa cancellazione della memoria, i cui costi sono da anticipare dal
condannato.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 11’997.00
spese fr. 462.00
totale fr. 12’459.00
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 12'459.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
Cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2’000.--
Inchiesta preliminare fr. 6’657.70
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 117.90
fr. 8’775.60
===========