38.2022.22
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
16 agosto 2022Italiano65 min
prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2022.22
rs
Lugano
16 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione su opposizione del 31 gennaio 2022 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 31
gennaio 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 19
novembre 2021 (cfr. doc. 20) con la quale ha negato a RI 1 - annunciatosi per
il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ il 25
giugno 2021 dichiarando una disponibilità al 100% quale lavoratore edile e
operaio d’esercizio (dal 22 dicembre 2021 egli non risulta più iscritto nel
sistema COLSTA) - il diritto all’indennità di disoccupazione, ritenendo che il
medesimo non potesse essere considerato residente in Svizzera, né qualificato
come falso frontaliere con diritto alle prestazioni nello Stato di residenza
oppure, a scelta, nello Stato dell’ultima attività lavorativa.
L’amministrazione
ha, in particolare, rilevato:
" (…)
3.1
Nel caso concreto, il signor RI 1 è cittadino italiano, titolare
di un permesso B UE/AELS, con scadenza al 1. novembre 2024 (data di entrata in
Svizzera: 1. novembre 2014), nato nel 1974 a __________, __________ (Italia)
dove ha pure espletato la propria formazione ed è stato attivo professionalmente
dal 1990 al 2014.
L'assicurato ha lavorato in Svizzera tedesca a partire da novembre
2014 e fino a luglio 2020 per diversi datori di lavoro (anche tramite agenzie
di collocamento e di prestito del personale), quale caricatore per i veicoli
per la raccolta dei rifiuti, dipendente di produzione e lavoratore edite.
Dopo essersi trasferito in Ticino, l'assicurato ha lavorato
tramite l'agenzia di collocamento e di prestito del personale, __________ di __________,
quale lavoratore edile classe B. Il contratto di missione, prevedeva l'inizio
il 19 agosto 2020, con durata indeterminata della missione. Dagli attestati di
guadagno intermedio agli atti emerge che l'assicurato ha prestato l'attività
lavorativa durante i giorni feriali, circa ore giornaliere (cfr. Attestati di
guadagno intermedio, mese di agosto e settembre ed ottobre 2020).
L'assicurato ha poi lavorato tramite l'agenzia di collocamento e
prestito del personale, __________, per l'impresa __________ di __________
(cfr. contratti d'incarico 20 ottobre 2020 e 1 1 gennaio 2021), durata incarico
indeterminata. Gli attestati di guadagno intermedio agli atti, dimostrano che
l'assicurato ha prestato l'attività lavorativa durante i giorni feriali, circa
8:00/8:50/9:00 ore giornaliere (cfr. Attestati di guadagno intermedio, mese di
ottobre, novembre e dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021).
Il signor RI 1 ha lavorato alcuni giorni nel mese di luglio 2021
per la ditta __________ di __________ quale muratore (cfr. Attestato di
guadagno intermedio luglio 2021) e tramite l'agenzia __________ per l'impresa
di costruzioni __________, come lavoratore edile classe B (cfr. Attestati di
guadagno intermedio, mese di giugno e luglio 2021; contratto di missione del 30
giugno 2021).
L'assicurato dal 1. ottobre 2020 si è trasferito in Ticino dalla
Svizzera tedesca (cfr. attestazione di domicilio del 7 luglio 2021 e
certificazione del Consolato generale d'Italia __________ del 22 luglio 2021)
ed ha stipulato un contratto di locazione per un appartamento (monolocale) a __________,
per una pigione mensile di CHF 570.-- con inizio dal 1. ottobre 2020.
È tuttavia necessario concludere che la residenza ai sensi
dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI si trovi in Italia.
3.2
Infatti, l'assicurato è coniugato con la signora __________ dal
1997. La coppia ha due figlie nate nel 1998 e nel 2001. La famiglia risiede a __________,
provincia di __________ (Italia) in un'abitazione di proprietà dei suoceri. La
coniuge dell'assicurato non lavora, mentre le figlie stanno frequentando
"Università degli studi di __________.
Pertanto, considerato in particolare che le persone con le quali
l'assicurato conserva presumibilmente i rapporti più stretti, come la moglie e
le figlie, abitano a __________ in provincia di __________, occorre ritenere,
secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali, che il centro delle relazioni personali
dell'interessato si trovi in Italia.
Del resto, l'assicurato ha indicato, in occasione del colloquio
presso l'URC del 5 luglio 2021 d'essersi trasferito in Svizzera per motivi
professionali. ln particolare, in risposta alla domanda dell'URC, ha riferito
di trovarsi in Svizzera per lavorare e mantenere finanziariamente la famiglia,
considerato che la moglie non lavora ed i figli sono ancora agli studi (cfr.
Protocollo colloquio del 5 luglio 2021, sottoscritto dall'assicurato).
(…).
4.
Considerato che l'interessato non ha la residenza in Svizzera ma
in Italia, rimane ora da stabilire se egli ha diritto alle prestazioni della
LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale punto 2.3).
ln merito ai propri spostamenti in Italia, il signor RI 1 ha
dichiarato che si reca in __________ dalla propria famiglia più o meno due
volte all'anno e che la moglie lo raggiunge ogni tre mesi (cfr. scritto 24
settembre 2021).
(…).
Nel caso in rassegna, l'interessato dal 2014 lavora in ambito
edile, con contratti lavorativi di durata indeterminata, con varie funzioni
(lavoratore edile B, muratore) ed era occupato professionalmente dal lunedì al
venerdì. Dunque la situazione lavorativa dell'interessato, dal 2014 ad oggi,
risulta essere stabile, con giorni di lavoro regolari, suddivisi sui giorni
feriali della settimana.
Alla luce di quanto precede non può dunque essere riconosciuto
all'assicurato lo statuto di falso lavoratore frontaliere e quindi non sussiste
nessun diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera in virtù della
facoltà di scelta concessa dall'art. 65 RB.
Pertanto, neppure sulla base delle disposizioni di diritto
internazionale, l'assicurato può beneficiare delle prestazioni di
disoccupazione nel nostro Paese. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dal __________, il 21
febbraio 2022, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo quanto
segue:
" I. Il
ricorso è accolto, di conseguenza:
a)
Viene immediatamente ripristinato
il diritto alle indennità disoccupazione con effetto retroattivo.
b)
L’informazione fatta all’ufficio
della migrazione senza attendere che una decisione fosse cresciuta ingiudicato
va annullata con effetto immediato.” (Doc. I pag. 13)
La
parte ricorrente ha pure postulato:
" II. L’effetto
sospensivo per cui la revoca della decisione di non
versare le indennità dal momento in cui si è iscritto
all’URC.
III. Dare
immediatamente l’ordine alla Cassa disoccupazione __________ perché proceda al
pagamento.
IV. Si
chiedono delle misure super cautelari perché il sig. RI 1, ricorrente possa
almeno pagare le fatture, sta rischiando lo sfratto e naturalmente dopo si dirà
che non vive in un domicilio degno di questo nome.” (Doc. I pag. 13)
L’insorgente
ha motivato le proprie richieste facendo valere in buona sostanza di non avere
altro domicilio se non quello di __________, di essere in Svizzera dal 2014,
dapprima in Svizzera interna dove ha lavorato e pagato i contributi AD, e in
ogni caso di poter beneficiare del diritto di opzione secondo il diritto
internazionale tra le prestazioni dello Stato in cui ha lavorato e quelle dello
Stato di residenza (cfr. doc. I).
1.3. Il 1° marzo 2022 la Sezione del
lavoro ha postulato la reiezione della domanda dell’insorgente riguardante
l’erogazione a titolo provvisionale delle indennità di disoccupazione (cfr.
doc. III).
1.4. Con decreto del 14 marzo 2022 il
Presidente del TCA ha respinto l’istanza del 21 febbraio 2022 tendente alla
concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, poiché la decisione su
opposizione del 31 gennaio 2022 contestata che ha negato all’insorgente il
diritto alle indennità di disoccupazione, in particolare per il mancato
ossequio dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è un provvedimento di natura
negativa. È inoltre stata rifiutata la domanda di medesima data di misure
supercautelari, in quanto, da un lato, l’interesse dell’amministrazione a non
dovere anticipare il versamento delle prestazioni LADI risulta preponderante
rispetto a quello dell’assicurato a non dovere far capo, in corso di procedura,
all'assistenza sociale. Dall’altro, qualora il ricorso venisse accolto, il
ricorrente percepirebbe le prestazioni con effetto retroattivo senza subire
alcun pregiudizio. (cfr. doc. IV).
1.5. Nella sua risposta del 16 marzo
2022 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere l’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. VI).
1.6. Il 25 marzo 2022 l’avv. RA 2 si è
annunciata quale nuova patrocinatrice dell’insorgente, producendo la relativa
procura e ha chiesto che RI 1 sia posto al beneficio del gratuito patrocinio, non
essendo in grado di sopperire alle spese legali con mezzi propri (cfr. doc.
VIII+1).
Il Certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ è stato prodotto
il 25 aprile 2022 (cfr. doc. XI+bis).
in
diritto
in ordine
2.1. L'autorità
di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una
decisione su opposizione emessa dall'organo
amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022
consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413
consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).
La
costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione
impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF
8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre
2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF
8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013
consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418
consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V
413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).
Nella presente fattispecie la
decisione su reclamo del 31 gennaio 2022 contestata riguarda il diniego del
diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 26 giugno 2021 (cfr. consid.
1.1.).
Ogni
altra questione, in particolare concernente la richiesta di annullare “l’informazione
fatta all’Ufficio della migrazione senza attendere che una decisione fosse
cresciuta in giudicato” (cfr. doc. I pag. 13; consid. 1.2.), esula dalla
presente causa.
Di conseguenza questa Corte non
può chinarsi su tale problematica.
nel merito
2.2. Oggetto della presente vertenza è
la questione di sapere se RI 1 abbia diritto oppure no a indennità di
disoccupazione a far tempo dal 26 giugno 2021 al 21 dicembre 2021.
In effetti il 22 dicembre 2021 il
nominativo del ricorrente è stato annullato dal sistema COLSTA a far tempo da
quella data a causa della sua prolungata inabilità lavorativa totale a seguito
dell’infortunio del 17 novembre 2021 (cfr. doc. A pag. 1 ; 25).
L’Ufficio regionale di
collocamento (URC) di __________, al riguardo, ha precisato:
" (…) sulla
base delle informazioni attualmente in nostro possesso, la stessa si protrarrà
verosimilmente ancora per lungo tempo. In ragione della sua totale inabilità al
lavoro i colloqui di consulenza sono sospesi e lei è esonerato dall’obbligo di
comprovare gli sforzi per trovare lavoro. Al momento in cui sarà nuovamente
abile a lavoro (anche solo parzialmente) e qualora fosse ancora senza
occupazione, la invitiamo a presentarsi al più presto ai nostri sportelli per
riattivare il suo caso. (…)” (Doc. 25)
2.3. Uno dei presupposti da adempiere
per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di
residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni,
esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di
conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20
gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209). In tal
senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con
la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la
LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13
cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora
dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata
(STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto
2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una sentenza 8C_592/2015 del
23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale
federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha
sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale
con il figlio.
In una sentenza pubblicata in DLA
2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI
stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato
deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i
cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano
anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non
specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni
nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in
Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1
lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza 8C_157/2016 del
24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un
assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato
negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:
"
(…) la Corte in modo particolare ha concluso come la
condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di
cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel
fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza 8C_245/2016 del
19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di
disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni
personali in Svizzera (dove viveva la madre del ricorrente, erano scolarizzati
Fatti
i suoi figli e alcuni componenti della famiglia vi praticavano attività di
svago), aveva la residenza effettiva in Francia (dove abitavano in una villa).
In una sentenza 8C_420/2017 del
21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile
il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la
quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il
ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui
dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in
Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e
diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
In una sentenza
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.
281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6
febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza
all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di
tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era
attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti
all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento
di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il
ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il
quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine
settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in
Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure
tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle
relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni
personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al
riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto
della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o
stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente
prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra
l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si
duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.
L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare
una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali
hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano,
il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia
fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli
frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare
più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un
momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze
giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei
giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente
ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre,
il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi
frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere
considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto
federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi
personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.
sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il
ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori
di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali
pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020
del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra; STF
8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata
in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49
del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del
30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.
In una sentenza 8C_280/2019 del 5
settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale
federale ha stabilito che:
"
(…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di
occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui
era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca
– è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione
svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto
all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora
abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o
dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto
di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se
necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la Cassa deve
segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”
In un’altra sentenza 8C_163/2019
del 5 agosto 2019, massimata in RtiD
I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28
gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di
nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013,
nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della
moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di
proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha
dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le
indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.
In
una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag.
377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B
la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di
disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in
Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di
domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in
cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque
confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda
effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che
vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali
(consid. 3).
In
una sentenza 8C_380/2020 pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il
Tribunale federale – chiamato a decidere sul caso di un cittadino svizzero ed
americano che ha un figlio adulto residente in Svizzera e che durante la
disoccupazione aveva trascorso mesi negli Stati Uniti, dove risiedono sia i
genitori, che la sorella, cercandovi anche un’occupazione - ha confermato che
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, uno dei presupposti che l’assicurato
deve soddisfare per avere diritto all’indennità di disoccupazione è il fatto di
risiedere nel nostro Paese. Il risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte,
non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di
dimora abituale. Sono necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e
l’intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere
il centro dei propri interessi in Svizzera (consid. 2.2.).
Infine,
in un’altra sentenza 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato
che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove
aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima
si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il
mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove
disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua
residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua
costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato
avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,
risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i
propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di
quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la
compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
2.4. Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che RI 1 (__________1974), di nazionalità italiana
(cfr. doc. 4; 24) e in possesso di un permesso B UE/AELS rilasciato il 1°
novembre 2014 e valido fino al 1° novembre 2024 (cfr. doc. 3), vanta in
particolare una pluriennale esperienza professionale nei principali settori
dell’edilizia specializzata in casseforme, posa del ferro, demolizioni e
ristrutturazioni acquisita in Italia dal 1990 al 2014 (__________ e __________)
e in Svizzera tedesca (Cantoni __________, __________ e __________) dal 2014 al
2020 (cfr. doc. 4).
Egli è poi stato attivo
dall’agosto all’ottobre 2020 per __________ di __________ quale lavoratore
edile classe B, da ottobre 2020 a per __________ di __________ quale lavoratore
classe B / aiuto muratore. Nei mesi di giugno e luglio 2021 ha lavorato alcune
giornate per __________ e __________ di __________ quale muratore (cfr. doc. 4;
14; 19; A p.to 3.1).
L’assicurato si è iscritto in
disoccupazione il 25 giugno 2021 (cfr. doc. 20).
Dal Protocollo di colloquio del 5
luglio 2021 (cfr. doc. 9) emerge che l’insorgente si è trasferito in Ticino dal
Cantone __________ il 1° ottobre 2020, perché ha perso l’impiego e non conosce
la lingua tedesca.
Il 16 settembre 2020 egli ha
sottoscritto un contratto di locazione con effetto dal 1° ottobre 2020 relativo
a un monolocale a __________. La pigione ammonta a fr. 500.-- mensili, oltre a
fr. 70.--di acconto spese e il termine di disdetta è di “3 mesi di preavviso
per la fine di settembre ma la prima volta per fine settembre 2021” (cfr.
doc. XIbis 2). L’assicurato, dal 1° ottobre 2020, ha preso in locazione anche
un parcheggio per fr. 50.-- al mese (cfr. doc. XIbis 3).
Prima di trasferirsi in Svizzera
viveva in __________, a __________, provincia di __________, dove risiedono
tuttora sua moglie, con la quale è sposato dal 1997, e le loro due figlie, nate
nel 1998 e 2001, nella casa di proprietà dei suoceri (cfr. doc. 9; 19).
Sempre il 5 luglio 2021 il
ricorrente, da una parte, ha dichiarato di trovarsi in Svizzera per lavorare e
mantenere finanziariamente la sua famiglia considerando che la moglie non
lavora e le figlie sono ancora agli studi (cfr. doc. 9).
In effetti nell’anno accademico
2020/2021 queste ultime erano iscritte all’Università degli Studi di __________
alle facoltà di giurisprudenza, rispettivamente di lettere (cfr. doc. 19).
Dall’altra, ha affermato di
incontrare la moglie e di recarsi nell’abitazione in Italia ogni tre mesi
circa, come pure di soggiornare prevalentemente in Ticino nei fine settimana o
quando è libero dal lavoro (cfr. doc. 9).
Il 13 luglio 2021 ha invece
asserito di vedere la sua famiglia due volte all’anno e che la famiglia non si
è trasferita in Svizzera in ragione degli studi delle figlie (cfr. doc. 14).
Da un’attestazione del 22 luglio
2021 si evince che l’assicurato fino al 30 settembre 2020 egli era iscritto
nello schedario consolare del Consolato genarle di __________ e che in seguito
si è trasferito a __________ (cfr. doc. 19).
L’URC di __________, il 16 agosto
2021, ha sottoposto il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro per
decisione, osservando:
" L’assicurato
si è trasferito in Svizzera dal Canton __________ dal 01.10.2020.
Si è iscritto all’URC di __________ la
prima volta dal 01.10.2020 trasferendo il suo diritto alle indennità LADI ma
non ha usufruito delle indennità LADI per i mesi di ottobre e novembre 2020
poiché è sempre occupato con guadagno intermedio e in data 11.01.2021 chiede
l’annullamento della pratica URC retroattivamente dal 01.12.2020. Si riannuncia
al nostro Ufficio dal 26.06.2021 e finora non ha usufruito delle indennità di
disoccupazione poiché impegnato con alcuni contratti temporanei. Durante il
primo colloquio di consulenza del 05.07.2021 il nostro Ufficio rileva elementi
che potrebbero pregiudicare il diritto alle indennità poiché si riscontra che
l’assicurato risiede in Svizzera unicamente per motivi di lavoro, mentre tutta
la sua famiglia risiede in Italia in Provincia di __________. (…)” (doc. 1)
Interpellato in merito dalla
Sezione del lavoro, l’8 settembre 2021 l’insorgente ha precisato che la differenza
nelle risposte fornite all’URC e alla Cassa riguardo alla frequenza dei suoi
rientri in Italia è dovuta a un equivoco, puntualizzando che, quando lavorava, rientrava
in Italia a __________ nelle ferie di Natale e Capodanno e in quelle estive di
agosto, mentre negli ulteriori periodi di vacanza restava in Ticino o visitava
alcune città svizzere.
Egli ha inoltre indicato di
essere assolutamente disposto, senza porre alcuna condizione purché all’altezza
del compito, a frequentare eventuali provvedimenti del mercato del lavoro che
dovessero essergli assegnati (cfr. doc. 19).
Il 24 settembre 2021 il
ricorrente ha aggiunto di vedere sì sua moglie ogni tre mesi ma per il motivo
che la medesima viene a trovarlo in Svizzera (cfr. doc. 19).
Con decisione del 19 novembre
2021 la Sezione del lavoro ha negato all’assicurato il diritto a indennità di
disoccupazione dal 26 giugno 2021, in quanto il medesimo avrebbe sempre
mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in Italia (cfr. doc. 20).
Tale provvedimento è stato
confermato con la decisione su opposizione del 31 gennaio 2022, nella quale è
stato osservato che l’insorgente non poteva essere considerato residente in
Svizzera, né qualificato come falso frontaliere con diritto alle prestazioni
nello Stato di residenza oppure, a scelta, nello Stato dell’ultima attività
lavorativa (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.5. Chiamato a pronunciarsi in merito
alla fattispecie, questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del
diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se
risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la
residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un
certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.
consid. 2.3.).
In tal
senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con
la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid.
3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5
agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD
I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo l’Alta Corte l’accento va
posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr.8C_186/2017
del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.
281).
Inoltre va osservato che, secondo
la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC),
sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del
29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un
indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è
determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una
residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017
consid. 2).
Con giudizio 8C_380/2020 del 24
settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza
secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto
soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto
il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale
vengono pretese le prestazioni.
In casu, come visto (cfr. consid.
2.3.), il ricorrente si è trasferito dalla __________ nel nostro Paese,
dapprima in Svizzera tedesca e poi in Ticino, nel 2014 per motivi di lavoro. La
moglie e le due figlie, studentesse universitarie, sono rimaste in Italia a __________
dove vivono nell’abitazione dei suoceri dell’assicurato.
L’insorgente ha sì affermato di
avere dei conoscenti in Svizzera (cfr. doc. 19), tuttavia la sua famiglia
risiede in __________.
Egli, d’altro canto, in Ticino
dispone semplicemente di un monolocale.
In simili condizioni, il TCA deve
concludere che nel periodo in questione (fine giugno – dicembre 2021) il centro
degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in
applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3
marzo 2022 consid. 3; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF
8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020
consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF
8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del
25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF
8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;
DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V
193 consid. 2 pag. 195), ha continuato a essere in Italia, e meglio a __________
dove, nella casa dei suoceri, risiedono la moglie e le due figlie.
L’insorgente
non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo
considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua
residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), la quale
esige quale terza condizione - e come visto sopra - che si sia creato nel
nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle
professionali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.;
pubblicata in DTF 148 V 209; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V
186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4
non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen”
all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo
lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di
rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il
centro dei loro interessi”).
Il
centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la
realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede
all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V
465).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.
Il ricorrente stesso, del resto, ha
dichiarato di trovarsi in Svizzera per lavorare e mantenere finanziariamente la
sua famiglia considerando che sua moglie non lavora e le figlie sono agli studi
(cfr. doc. 9).
Ininfluente
è, poi, il fatto che l’assicurato abbia delle conoscenti in Svizzera (cfr. doc.
19). Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in
uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare
che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera per
creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.
A ragione, dunque, nella
decisione su opposizione del 31 gennaio 2022, la Sezione del lavoro ha
stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con
l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 del
5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV
N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.12 del
17 aprile 2019; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28
settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30
settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4
settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).
2.6. Vista la conclusione alla quale il
TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la
loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea,
2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in
vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale
allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in
particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di
applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in
vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due
Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03,
DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del
Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto
dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le
Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88;
SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004
(RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo
anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi Regolamenti sono stati
modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,
la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes
d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592
seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n.
883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di
un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita
un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale
l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente
(cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin,
op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del
Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi
persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e
che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima
ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato
lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel
proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima,
ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco
ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati beneficiano
delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si
trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e
STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce
dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in
disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima
attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o
degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri in
disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. Rubin,
op.cit., pag. 683).
Nella STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il
Considerandi
Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che
esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore
frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590
consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia
dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”
Da notare che i costi per il
rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. Rubin,
op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de
l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers
durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE]
883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad
un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata
“Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei
frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr.
883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza,
competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità
versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della
durata del rapporto di lavoro individuale)”).
In una sentenza pubblicata in DTF
142.
V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di
nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove
disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur
la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante
- qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition
de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto
riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato
una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza
che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo
lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65
del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n.
987/2009.
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni sono
alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha
pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe argomentazioni il
TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15
giugno 2015, fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della
Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in
particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che
con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è stato
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9
settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non
si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014
dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse
essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6 del 25
giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato,
in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una
volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul contenuto
di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato la
sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza 38.2015.61
del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità
di disoccupazione, stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B
dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine
svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di
non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,
dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver
soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica
sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per
il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal
marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto
internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto
agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle
proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza
in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il
ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si
trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di
disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Questa Corte è giunta alla
medesima conclusione sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti nelle sentenze 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, 38.2015.5
del 3 febbraio 2016, 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, 38.2015.76 del 24 marzo
2016.
e 38.2015.49 del 18 aprile 2016.
In una sentenza 8C_186/2017 del
1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il
Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un
assicurato vero frontaliere rilevando:
" (…)
7.6
Anche considerando i criteri del diritto europeo, il
ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a
precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna
portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel
frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi
che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca
a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e
quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il
suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche
con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel
weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente
oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul
grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento
delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2
pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi
oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente
concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7
Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno
quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato
falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65
comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in
disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere";
"unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di
opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche
stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non
ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata
8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello
statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non
sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.
6.4
pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;
sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit,
SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”.
In una sentenza
38.2020.49
del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del
12.
marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “è (…) rimasto
stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine
gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li
suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in
Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale,
l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha
diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.” (cfr.
Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du
Tessin”, in: Assurances sociales
et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021,
pag. 181 – 209 (186-187)).
Sul tema cfr. anche STCA 38.2021.82
del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.74 del
15.
marzo 2021; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2019.51 dell’11
novembre 2019.
2.7
Il Regolamento (CE) 883/2004
prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal
lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si
mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui
legislazione era soggetto (cfr. Rubin,
op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola la
situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha
stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai
frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente
i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti
internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul
territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa
frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del
12.
agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione
U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione
dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la
Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un
elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1°
giugno 2016 p.to A31)).
Con sentenza 8C_432/2021
del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, già citata sopra, la nostra
Massima Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n.
2.
terza frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di
disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per
l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio
e in quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi
frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza
all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far
valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid.
5.3).
In quel caso di specie il TF ha
confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto
il diritto alle indennità di disoccupazione a un assicurato, al beneficio di un
permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio
per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna precisazione
circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione dell’assicurato
risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese S1 21 16 del 25
maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale autorità, secondo
cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe, però, emergere
implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine settimana) nel settore
edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi riassunto per la stagione
seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera presa in locazione dal
datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia (moglie e tre figli)
risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era a disposizione della
moglie), rispettivamente tre ore di treno.
L’Alta Corte ha deciso che la
questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale
stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera
e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di
essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non
rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non
era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere
con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e
quello in cui risiedeva.
Il Tribunale federale ha
precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1
lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle
prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del
resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera,
effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza
manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione
nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava
altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava
a un rientro nel suo Stato di residenza.
L’Alta Corte ha statuito che,
pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI
avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non
aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso frontaliere.
2.8
Per quanto concerne
il TCA, giova rilevare che il Presidente di questa Corte,
in un procedimento del 2015 aveva peraltro interpellato la Segreteria di
Stato dell’economia SECO riguardo ai falsi frontalieri (cfr.
consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).
L’avv. Daniela
Riva, caposettore del Servizio giuridico della SECO, il 25 agosto
2015, ha affermato:
" (…) Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato che tali
assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire le
indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono
sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il
soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del
diritto alle indennità di disoccupazione.
Conseguentemente, agli stagionali
provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di disoccupazione
se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa la residenza
effettiva in Svizzera.” (cfr. inc. 38.2015.17, doc. X)
L’8 settembre 2015 il Presidente
del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30
del 20 novembre
2015), ha posto all’avv. Riva i
seguenti quesiti:
" (…)
Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue:
“Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero:
residenza in Svizzera non necessaria
(…)
A90 Il diritto alle prestazioni non può essere
messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente
all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della
disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così
restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere
vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti
restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”
A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto
con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri,
l’abolizione delle clausole di residenza.
A92 Il requisito della residenza in Svizzera
secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori
falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali
persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità
cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il
mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”.
Le domande sono le seguenti:
Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso
frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c
LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no?
Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa
oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza
sul mercato del lavoro svizzero)? (…)” (Inc. 38.2015.30, doc. XII)
L’avv. Patrizia Friedrich,
aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto:
" (…)
possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere
preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è
nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art.
12.
LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).
Infatti, considerato lo scopo
dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel
nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda
all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per
recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità
cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie
correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori
indicazioni generiche in merito.” (cfr.inc. 38.2015.3, doc. XIV; STCA 38.2015.17 massimata in RtiD II-2016 Nr. 60 pag.
293-307).
2.9
In relazione più
specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo
statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte
nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53
del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che
sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,
l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e
alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con
giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citato sopra, il TCA ha
considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in
seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra
con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e
figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera
94/95 km, in una casa di loro proprietà.
Anche con sentenza 38.2015.39 del
9.
marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa
frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale
cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito
turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno
lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro
regolare nel suo Stato di residenza.
In una sentenza 38.2016.15 del 12
luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un
vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una
ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella casa di proprietà dei
genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.
Il TCA è arrivato a questa
conclusione dopo avere constatato che l’assicurato aveva sempre dichiarato di
rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e
la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti
hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il
patrocinatore del ricorrente aveva poi enumerato con precisione le date nelle
quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre
2015.
e il rientro solo a scadenza mensile si spiegava con il fatto che
l’assicurato viveva “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe stata in
corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un
avvocato.
Infine l’assicurato trascorreva i
fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o
per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.
Il TCA ha poi concluso che il ricorrente
era un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di
impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine
settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.
Pure con la STCA 38.2020.53 del
14.
dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità
di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a
bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone,
dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi
aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di
lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi
dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.
Il TCA, in un giudizio 38.2021.30
del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato
(pizzaiolo presso un campeggio al
beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di
rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro)
una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco
dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del
lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo
avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e
decidere se si trattasse di un falso frontaliere.
In una sentenza
38.2014.10
del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già
citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso
frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e
iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione
dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata
determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre
2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva
trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013
all’estero.
Neppure è stato
riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18
maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di
dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al
licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e
poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di
durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di
mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
In una sentenza
38.2016.62
del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di
un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici
giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in
cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di
durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
Nel giudizio 38.2019.51 dell’11
novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera
frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare,
per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun
vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in
Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo
il suo annuncio per il collocamento.
Con sentenza
38.2021.82
del 22 novembre 2021 lo statuto di falsa frontaliera è stato in ogni
caso negato a un’assicurata, assistente di direzione, che era impiegata
tramite un contratto di durata indeterminata al 100%, per 40 ore settimanali,
durante 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
2.10
Nella
presente fattispecie il ricorrente non è un vero lavoratore frontaliere, non
rientrando almeno settimanalmente in Italia (cfr. consid. 2.4.; 2.6.).
Nel
caso in esame l’assicurato, al beneficio di un permesso tipo B dal 2014 (cfr.
consid. 2.4.), ha lavorato nel settore dell’edilizia prima in Svizzera interna
e poi in Ticino. Nel nostro Cantone egli ha beneficiato di contratti con
agenzie di collocamento e prestito di personale. Più specificatamente il
medesimo, nell’agosto 2020, ha concluso un contratto di missione con __________
(concernente una missione temporanea di durata indeterminata, cfr. doc. 19),
mentre da ottobre 2020 ha lavorato tramite __________ con due contratti di
incarico, uno del 20 ottobre 2020 e l’altro dell’11 gennaio 2021 (cfr. doc. 19;
A p.to 3.1.).
L’art. 19 cpv. 4 della Legge
federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento,
LC) prevede che durante i primi sei mesi di servizio, ove l’impiego sia di
durata indeterminata, il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le
parti con preavviso di: a. almeno due giorni, durante i primi tre mesi
d’impiego ininterrotto; b. almeno sette giorni, dal quarto al sesto mese
compreso di impiego ininterrotto.
In
Ticino dal 1° ottobre 2020 l’insorgente vive in un monolocale a Locarno, mentre
la moglie e le due figlie risiedono in __________ in un’abitazione di proprietà
dei suoi suoceri dove rientra poche volte all’anno (cfr. consid. 2.4.).
In
simili condizioni, anche alla luce della più recente giurisprudenza federale
(cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148
V 209, riassunta al consid. 2.6., che ha confermato
il riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo
alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore dell’edilizia, a un assicurato
in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione
dal datore di lavoro e con moglie e figli in Italia a tre ore di treno), occorre
chiedersi se l’insorgente, considerando la sua residenza in Italia (cfr. consid. 2.5.; in proposito va osservato
che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali
in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui
si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V
367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des
Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter
[editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die
Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e
39, note 24 e 38), vada trattato quale lavoratore falso frontaliere.
Attentamente
valutate tutte le circostanze del caso di specie, questa Corte ritiene che la
situazione del ricorrente (che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie
di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per
attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8,
8.50
o 9 ore al giorno; cfr. doc. 19; A), considerando in particolare che la
sua residenza all’estero, in __________ (cfr. consid. 2.5.), non gli
permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare
frequentemente presso la sua famiglia, è assimilabile a quella dei lavoratori
stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a
quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che
possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi
a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la
disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa
oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.7.-2.9.).
Va
ribadito che per i lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della
residenza secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso
dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro
(cfr. consid. 2.7.-2.8.).
Per concludere circa l’esistenza
di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato
ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di
disoccupato (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.,
pubblicata in DTF 148 V 209STFA C 290/03 del 6 marzo 2006).
D’altra parte è
sufficiente dimostrare una “costante presenza sul mercato del lavoro svizzero”
(cfr. DTF 125 V 469; STF 8C_432/2021
del 20 gennaio 2022 consid. 5.4.), indipendentemente dal carattere più o meno
precario delle abitazioni reperite.
L’assicurato
si è annunciato per il collocamento in Svizzera dove ha cercato lavoro (cfr.
doc. 19).
Non è, però, dato di sapere se le
ricerche di impiego effettuate siano sempre state valide o meno.
È vero, inoltre, che l’insorgente,
nel settembre 2021, ha dichiarato di essere disposto, senza alcuna riserva, a
frequentare eventuali provvedimenti del mercato del lavoro e che perlomeno fino
al mese di aprile 2022, quando è stato compilato e prodotto il Certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria, egli continuava a disporre del
monolocale a __________ (cfr. doc. 19; XIbis 2; consid. 2.4.).
È altrettanto vero, tuttavia, che
la documentazione agli atti non fornisce indicazioni chiare circa
la dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo
dall’iscrizione in disoccupazione dal 26 giugno 2021.
Non è noto, in
particolare, se e quando l’insorgente abbia eventualmente svolto attività
lavorative a decorrere dall’annuncio per il collocamento implicanti la sua
presenza in Ticino. Dalle carte processuali emerge unicamente che nel mese di
luglio 2021 ha lavorato quattro giorni (cfr. attestati di guadagno intermedio
di luglio 2021; cfr. doc. 191) e il 17 novembre 2021 l’assicurato ha subito un
infortunio su un cantiere per il quale percepisce indennità giornaliere dall’__________
(cfr. doc. 25; VIII; XIbis 1).
Neppure risultano
elementi per concludere circa una costante presenza del ricorrente sul
suolo ticinese anche durante il periodo di inabilità lavorativa a seguito del
sinistro del novembre 2021.
Questo Tribunale ritiene, di
conseguenza, che la questione relativa alla dimora in Svizzera dell’assicurato
nel periodo dal mese di giugno al mese di dicembre debba ancora essere
approfondita dall’amministrazione (cfr. STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021;
STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015).
Gli atti vanno, quindi, rinviati alla
Sezione del lavoro affinché appuri se l’insorgente in tale lasso di
tempo abbia dimorato effettivamente in Svizzera oppure no.
Qualora,
dagli accertamenti che l'amministrazione esperirà, emerga che il ricorrente è
stato regolarmente presente su suolo elvetico nel periodo indicato, la Sezione
del lavoro esaminerà anche gli altri presupposti fissati dall'art. 8 LADI per
riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione per il periodo a far
tempo dal 26 giugno 2021 e deciderà nuovamente in merito all’eventuale diritto
del ricorrente alle indennità LADI.
2.11
L’art.
61.
lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura
deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;
la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte
alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in
vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in
relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non
si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022
consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA
38.2021.32
del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno
2021.
consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA
38.2021.8
dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021.
(al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.12
L'assicurato, vincente in causa,
rappresentato dapprima da un sindacato e in seguito da un avvocato, ha diritto
all'importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili
(cfr.
art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07
del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012).
Per il sindacato in questione
cfr. pure STCA 32.2020.7 del 27 aprile 2020.
Visto
il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr.
doc. VIII) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le
tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6
settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF
9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011
consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile,
è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 31
gennaio 2022 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi del
consid. 2.10.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Sezione del lavoro verserà al ricorrente fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti