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Decisione

38.2022.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 agosto 2022Italiano65 min

prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2

Source ti.ch

Fatti

i suoi figli e alcuni componenti della famiglia vi praticavano attività di

svago), aveva la residenza effettiva in Francia (dove abitavano in una villa).

In una sentenza 8C_420/2017 del

21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile

il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la

quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

" (…) che il

ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui

dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in

Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il

ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo

o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era

domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai

propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi

faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai

avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente

in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e

diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia

mai effettuati. (…)”

In una sentenza

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.

281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6

febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza

all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di

tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era

attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti

all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento

di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il

ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il

quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine

settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in

Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure

tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle

relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni

personali, era in Italia.

L’Alta Corte ha al

riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2. Il presupposto

della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o

stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente

prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2

pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra

l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si

duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.

L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare

una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali

hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano,

il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia

fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli

frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare

più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un

momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze

giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2

pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei

giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3. Il ricorrente

ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita

professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni

personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano

con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti

assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del

luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011

consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di

concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre,

il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi

frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere

considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto

federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla

frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono

essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler

ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua

nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi

personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.

sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il

ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori

di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali

pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

Al riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020

del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra; STF

8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata

in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49

del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del

30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.

In una sentenza 8C_280/2019 del 5

settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale

federale ha stabilito che:

"

(…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di

occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui

era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca

– è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione

svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto

all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora

abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o

dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto

di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se

necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la Cassa deve

segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”

In un’altra sentenza 8C_163/2019

del 5 agosto 2019, massimata in RtiD

I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28

gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

Si trattava di un assicurato di

nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013,

nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della

moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di

proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha

dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le

indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

In

una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag.

377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B

la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di

disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in

Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di

domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in

cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque

confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda

effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che

vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali

(consid. 3).

In

una sentenza 8C_380/2020 pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il

Tribunale federale – chiamato a decidere sul caso di un cittadino svizzero ed

americano che ha un figlio adulto residente in Svizzera e che durante la

disoccupazione aveva trascorso mesi negli Stati Uniti, dove risiedono sia i

genitori, che la sorella, cercandovi anche un’occupazione - ha confermato che

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, uno dei presupposti che l’assicurato

deve soddisfare per avere diritto all’indennità di disoccupazione è il fatto di

risiedere nel nostro Paese. Il risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte,

non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di

dimora abituale. Sono necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e

l’intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere

il centro dei propri interessi in Svizzera (consid. 2.2.).

Infine,

in un’altra sentenza 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato

che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove

aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima

si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il

mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove

disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua

residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua

costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato

avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo,

risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i

propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di

quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la

compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

2.4. Nella presente evenienza dalle

carte processuali emerge che RI 1 (__________1974), di nazionalità italiana

(cfr. doc. 4; 24) e in possesso di un permesso B UE/AELS rilasciato il 1°

novembre 2014 e valido fino al 1° novembre 2024 (cfr. doc. 3), vanta in

particolare una pluriennale esperienza professionale nei principali settori

dell’edilizia specializzata in casseforme, posa del ferro, demolizioni e

ristrutturazioni acquisita in Italia dal 1990 al 2014 (__________ e __________)

e in Svizzera tedesca (Cantoni __________, __________ e __________) dal 2014 al

2020 (cfr. doc. 4).

Egli è poi stato attivo

dall’agosto all’ottobre 2020 per __________ di __________ quale lavoratore

edile classe B, da ottobre 2020 a per __________ di __________ quale lavoratore

classe B / aiuto muratore. Nei mesi di giugno e luglio 2021 ha lavorato alcune

giornate per __________ e __________ di __________ quale muratore (cfr. doc. 4;

14; 19; A p.to 3.1).

L’assicurato si è iscritto in

disoccupazione il 25 giugno 2021 (cfr. doc. 20).

Dal Protocollo di colloquio del 5

luglio 2021 (cfr. doc. 9) emerge che l’insorgente si è trasferito in Ticino dal

Cantone __________ il 1° ottobre 2020, perché ha perso l’impiego e non conosce

la lingua tedesca.

Il 16 settembre 2020 egli ha

sottoscritto un contratto di locazione con effetto dal 1° ottobre 2020 relativo

a un monolocale a __________. La pigione ammonta a fr. 500.-- mensili, oltre a

fr. 70.--di acconto spese e il termine di disdetta è di “3 mesi di preavviso

per la fine di settembre ma la prima volta per fine settembre 2021” (cfr.

doc. XIbis 2). L’assicurato, dal 1° ottobre 2020, ha preso in locazione anche

un parcheggio per fr. 50.-- al mese (cfr. doc. XIbis 3).

Prima di trasferirsi in Svizzera

viveva in __________, a __________, provincia di __________, dove risiedono

tuttora sua moglie, con la quale è sposato dal 1997, e le loro due figlie, nate

nel 1998 e 2001, nella casa di proprietà dei suoceri (cfr. doc. 9; 19).

Sempre il 5 luglio 2021 il

ricorrente, da una parte, ha dichiarato di trovarsi in Svizzera per lavorare e

mantenere finanziariamente la sua famiglia considerando che la moglie non

lavora e le figlie sono ancora agli studi (cfr. doc. 9).

In effetti nell’anno accademico

2020/2021 queste ultime erano iscritte all’Università degli Studi di __________

alle facoltà di giurisprudenza, rispettivamente di lettere (cfr. doc. 19).

Dall’altra, ha affermato di

incontrare la moglie e di recarsi nell’abitazione in Italia ogni tre mesi

circa, come pure di soggiornare prevalentemente in Ticino nei fine settimana o

quando è libero dal lavoro (cfr. doc. 9).

Il 13 luglio 2021 ha invece

asserito di vedere la sua famiglia due volte all’anno e che la famiglia non si

è trasferita in Svizzera in ragione degli studi delle figlie (cfr. doc. 14).

Da un’attestazione del 22 luglio

2021 si evince che l’assicurato fino al 30 settembre 2020 egli era iscritto

nello schedario consolare del Consolato genarle di __________ e che in seguito

si è trasferito a __________ (cfr. doc. 19).

L’URC di __________, il 16 agosto

2021, ha sottoposto il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro per

decisione, osservando:

" L’assicurato

si è trasferito in Svizzera dal Canton __________ dal 01.10.2020.

Si è iscritto all’URC di __________ la

prima volta dal 01.10.2020 trasferendo il suo diritto alle indennità LADI ma

non ha usufruito delle indennità LADI per i mesi di ottobre e novembre 2020

poiché è sempre occupato con guadagno intermedio e in data 11.01.2021 chiede

l’annullamento della pratica URC retroattivamente dal 01.12.2020. Si riannuncia

al nostro Ufficio dal 26.06.2021 e finora non ha usufruito delle indennità di

disoccupazione poiché impegnato con alcuni contratti temporanei. Durante il

primo colloquio di consulenza del 05.07.2021 il nostro Ufficio rileva elementi

che potrebbero pregiudicare il diritto alle indennità poiché si riscontra che

l’assicurato risiede in Svizzera unicamente per motivi di lavoro, mentre tutta

la sua famiglia risiede in Italia in Provincia di __________. (…)” (doc. 1)

Interpellato in merito dalla

Sezione del lavoro, l’8 settembre 2021 l’insorgente ha precisato che la differenza

nelle risposte fornite all’URC e alla Cassa riguardo alla frequenza dei suoi

rientri in Italia è dovuta a un equivoco, puntualizzando che, quando lavorava, rientrava

in Italia a __________ nelle ferie di Natale e Capodanno e in quelle estive di

agosto, mentre negli ulteriori periodi di vacanza restava in Ticino o visitava

alcune città svizzere.

Egli ha inoltre indicato di

essere assolutamente disposto, senza porre alcuna condizione purché all’altezza

del compito, a frequentare eventuali provvedimenti del mercato del lavoro che

dovessero essergli assegnati (cfr. doc. 19).

Il 24 settembre 2021 il

ricorrente ha aggiunto di vedere sì sua moglie ogni tre mesi ma per il motivo

che la medesima viene a trovarlo in Svizzera (cfr. doc. 19).

Con decisione del 19 novembre

2021 la Sezione del lavoro ha negato all’assicurato il diritto a indennità di

disoccupazione dal 26 giugno 2021, in quanto il medesimo avrebbe sempre

mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in Italia (cfr. doc. 20).

Tale provvedimento è stato

confermato con la decisione su opposizione del 31 gennaio 2022, nella quale è

stato osservato che l’insorgente non poteva essere considerato residente in

Svizzera, né qualificato come falso frontaliere con diritto alle prestazioni

nello Stato di residenza oppure, a scelta, nello Stato dell’ultima attività

lavorativa (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.5. Chiamato a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del

diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se

risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la

residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un

certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.

consid. 2.3.).

In tal

senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con

la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid.

3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5

agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD

I-2020 N. 44 pag. 253-254).

Secondo l’Alta Corte l’accento va

posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr.8C_186/2017

del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag.

281).

Inoltre va osservato che, secondo

la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere

autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC),

sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio

secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

In una sentenza 8C_703/2017 del

29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un

indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è

determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una

residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017

consid. 2).

Con giudizio 8C_380/2020 del 24

settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza

secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto

soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto

il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale

vengono pretese le prestazioni.

In casu, come visto (cfr. consid.

2.3.), il ricorrente si è trasferito dalla __________ nel nostro Paese,

dapprima in Svizzera tedesca e poi in Ticino, nel 2014 per motivi di lavoro. La

moglie e le due figlie, studentesse universitarie, sono rimaste in Italia a __________

dove vivono nell’abitazione dei suoceri dell’assicurato.

L’insorgente ha sì affermato di

avere dei conoscenti in Svizzera (cfr. doc. 19), tuttavia la sua famiglia

risiede in __________.

Egli, d’altro canto, in Ticino

dispone semplicemente di un monolocale.

In simili condizioni, il TCA deve

concludere che nel periodo in questione (fine giugno – dicembre 2021) il centro

degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in

applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3

marzo 2022 consid. 3; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF

8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020

consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF

8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del

25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193 consid. 2 pag. 195), ha continuato a essere in Italia, e meglio a __________

dove, nella casa dei suoceri, risiedono la moglie e le due figlie.

L’insorgente

non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo

considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua

residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), la quale

esige quale terza condizione - e come visto sopra - che si sia creato nel

nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle

professionali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.;

pubblicata in DTF 148 V 209; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V

186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4

non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen”

all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo

lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di

rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il

centro dei loro interessi”).

Il

centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la

realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede

all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V

465).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.

Il ricorrente stesso, del resto, ha

dichiarato di trovarsi in Svizzera per lavorare e mantenere finanziariamente la

sua famiglia considerando che sua moglie non lavora e le figlie sono agli studi

(cfr. doc. 9).

Ininfluente

è, poi, il fatto che l’assicurato abbia delle conoscenti in Svizzera (cfr. doc.

19). Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in

uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare

che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito che non

basta avere amici e conoscenti in Svizzera per

creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del 31 gennaio 2022, la Sezione del lavoro ha

stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con

l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 del

5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV

N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.12 del

17 aprile 2019; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28

settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).

2.6. Vista la conclusione alla quale il

TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la

loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea,

2014, pag. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è entrato in

vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una

parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera

circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante

il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.

3 pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte

integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale

allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in

particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento

(CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di

applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e

ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS

0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in

vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due

Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03,

DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012 del

Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto

dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le

Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei

sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88;

SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il Regolamento (CE) n. 883/2004

(RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo

anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi Regolamenti sono stati

modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,

la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592

seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art. 11 del Regolamento (CE) n.

883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di

un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita

un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale

l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente

(cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin,

op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f del

Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi

persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e

che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima

ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene considerato

lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel

proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima,

ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco

ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati beneficiano

delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si

trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e

STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce

dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in

disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima

attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo

Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o

degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri in

disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. Rubin,

op.cit., pag. 683).

Nella STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il

Considerandi

Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che

esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore

frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590

consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia

dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”

Da notare che i costi per il

rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. Rubin,

op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de

l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers

durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE]

883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad

un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata

“Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei

frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr.

883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza,

competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità

versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della

durata del rapporto di lavoro individuale)”).

In una sentenza pubblicata in DTF

142.

V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di

nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove

disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur

la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante

- qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition

de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto

riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato

una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza

che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo

lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65

del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n.

987/2009.

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni sono

alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha

pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe argomentazioni il

TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15

giugno 2015, fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della

Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in

particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che

con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è stato

dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9

settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non

si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014

dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse

essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6 del 25

giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato,

in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una

volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul contenuto

di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato la

sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza 38.2015.61

del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità

di disoccupazione, stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B

dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine

svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di

non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,

dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver

soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica

sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per

il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal

marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto

internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto

agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle

proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza

in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il

ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si

trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di

disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Questa Corte è giunta alla

medesima conclusione sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti nelle sentenze 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, 38.2015.5

del 3 febbraio 2016, 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, 38.2015.76 del 24 marzo

2016.

e 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

In una sentenza 8C_186/2017 del

1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il

Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un

assicurato vero frontaliere rilevando:

" (…)

7.6

Anche considerando i criteri del diritto europeo, il

ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a

precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna

portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel

frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi

che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca

a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e

quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il

suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche

con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella

misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi

alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel

weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente

oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul

grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento

delle prove: DTF 137 I 58 consid.

4.1.2

pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3

pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal

ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente

circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,

indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi

oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente

concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7

Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno

quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal

Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato

falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65

comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in

disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere";

"unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di

opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche

stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non

ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata

8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello

statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non

sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione

giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata

abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del

Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.

6.4

pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;

sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit,

SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”.

In una sentenza

38.2020.49

del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso

dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del

12.

marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “è (…) rimasto

stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine

gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li

suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in

Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale,

l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha

diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.” (cfr.

Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du

Tessin”, in: Assurances sociales

et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021,

pag. 181 – 209 (186-187)).

Sul tema cfr. anche STCA 38.2021.82

del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.74 del

15.

marzo 2021; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2019.51 dell’11

novembre 2019.

2.7

Il Regolamento (CE) 883/2004

prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal

lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si

mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui

legislazione era soggetto (cfr. Rubin,

op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola la

situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha

stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai

frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente

i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti

internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul

territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa

frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del

12.

agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione

U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di

sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione

dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la

Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un

elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1°

giugno 2016 p.to A31)).

Con sentenza 8C_432/2021

del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, già citata sopra, la nostra

Massima Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n.

2.

terza frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di

disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per

l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio

e in quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi

frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza

all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far

valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid.

5.3).

In quel caso di specie il TF ha

confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto

il diritto alle indennità di disoccupazione a un assicurato, al beneficio di un

permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio

per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna precisazione

circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione dell’assicurato

risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese S1 21 16 del 25

maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale autorità, secondo

cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe, però, emergere

implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine settimana) nel settore

edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi riassunto per la stagione

seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera presa in locazione dal

datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia (moglie e tre figli)

risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era a disposizione della

moglie), rispettivamente tre ore di treno.

L’Alta Corte ha deciso che la

questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale

stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera

e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di

essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non

rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non

era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere

con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e

quello in cui risiedeva.

Il Tribunale federale ha

precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1

lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle

prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del

resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera,

effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza

manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione

nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava

altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava

a un rientro nel suo Stato di residenza.

L’Alta Corte ha statuito che,

pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI

avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non

aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso frontaliere.

2.8

Per quanto concerne

il TCA, giova rilevare che il Presidente di questa Corte,

in un procedimento del 2015 aveva peraltro interpellato la Segreteria di

Stato dell’economia SECO riguardo ai falsi frontalieri (cfr.

consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).

L’avv. Daniela

Riva, caposettore del Servizio giuridico della SECO, il 25 agosto

2015, ha affermato:

" (…) Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato che tali

assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire le

indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono

sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il

soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del

diritto alle indennità di disoccupazione.

Conseguentemente, agli stagionali

provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di disoccupazione

se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa la residenza

effettiva in Svizzera.” (cfr. inc. 38.2015.17, doc. X)

L’8 settembre 2015 il Presidente

del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30

del 20 novembre

2015), ha posto all’avv. Riva i

seguenti quesiti:

" (…)

Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue:

“Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero:

residenza in Svizzera non necessaria

(…)

A90 Il diritto alle prestazioni non può essere

messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente

all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della

disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così

restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere

vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti

restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”

A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto

con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri,

l’abolizione delle clausole di residenza.

A92 Il requisito della residenza in Svizzera

secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori

falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali

persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità

cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il

mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”.

Le domande sono le seguenti:

Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso

frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c

LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no?

Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa

oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza

sul mercato del lavoro svizzero)? (…)” (Inc. 38.2015.30, doc. XII)

L’avv. Patrizia Friedrich,

aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto:

" (…)

possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere

preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è

nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art.

12.

LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).

Infatti, considerato lo scopo

dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel

nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda

all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per

recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità

cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie

correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori

indicazioni generiche in merito.” (cfr.inc. 38.2015.3, doc. XIV; STCA 38.2015.17 massimata in RtiD II-2016 Nr. 60 pag.

293-307).

2.9

In relazione più

specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo

statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte

nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53

del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che

sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,

l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e

alloggiavano nelle baracche del cantiere.

Inoltre con

giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citato sopra, il TCA ha

considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in

seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra

con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e

figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera

94/95 km, in una casa di loro proprietà.

Anche con sentenza 38.2015.39 del

9.

marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa

frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale

cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito

turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno

lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro

regolare nel suo Stato di residenza.

In una sentenza 38.2016.15 del 12

luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un

vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una

ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella casa di proprietà dei

genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.

Il TCA è arrivato a questa

conclusione dopo avere constatato che l’assicurato aveva sempre dichiarato di

rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e

la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti

hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il

patrocinatore del ricorrente aveva poi enumerato con precisione le date nelle

quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre

2015.

e il rientro solo a scadenza mensile si spiegava con il fatto che

l’assicurato viveva “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe stata in

corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un

avvocato.

Infine l’assicurato trascorreva i

fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o

per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

Il TCA ha poi concluso che il ricorrente

era un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di

impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine

settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.

Pure con la STCA 38.2020.53 del

14.

dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità

di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a

bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone,

dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi

aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di

lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi

dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.

Il TCA, in un giudizio 38.2021.30

del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato

(pizzaiolo presso un campeggio al

beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di

rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro)

una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco

dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del

lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo

avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e

decidere se si trattasse di un falso frontaliere.

In una sentenza

38.2014.10

del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già

citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso

frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e

iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione

dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata

determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre

2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva

trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013

all’estero.

Neppure è stato

riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18

maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di

dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al

licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e

poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di

durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di

mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

In una sentenza

38.2016.62

del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di

un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici

giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in

cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di

durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

Nel giudizio 38.2019.51 dell’11

novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera

frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare,

per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun

vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in

Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo

il suo annuncio per il collocamento.

Con sentenza

38.2021.82

del 22 novembre 2021 lo statuto di falsa frontaliera è stato in ogni

caso negato a un’assicurata, assistente di direzione, che era impiegata

tramite un contratto di durata indeterminata al 100%, per 40 ore settimanali,

durante 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

2.10

Nella

presente fattispecie il ricorrente non è un vero lavoratore frontaliere, non

rientrando almeno settimanalmente in Italia (cfr. consid. 2.4.; 2.6.).

Nel

caso in esame l’assicurato, al beneficio di un permesso tipo B dal 2014 (cfr.

consid. 2.4.), ha lavorato nel settore dell’edilizia prima in Svizzera interna

e poi in Ticino. Nel nostro Cantone egli ha beneficiato di contratti con

agenzie di collocamento e prestito di personale. Più specificatamente il

medesimo, nell’agosto 2020, ha concluso un contratto di missione con __________

(concernente una missione temporanea di durata indeterminata, cfr. doc. 19),

mentre da ottobre 2020 ha lavorato tramite __________ con due contratti di

incarico, uno del 20 ottobre 2020 e l’altro dell’11 gennaio 2021 (cfr. doc. 19;

A p.to 3.1.).

L’art. 19 cpv. 4 della Legge

federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento,

LC) prevede che durante i primi sei mesi di servizio, ove l’impiego sia di

durata indeterminata, il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le

parti con preavviso di: a. almeno due giorni, durante i primi tre mesi

d’impiego ininterrotto; b. almeno sette giorni, dal quarto al sesto mese

compreso di impiego ininterrotto.

In

Ticino dal 1° ottobre 2020 l’insorgente vive in un monolocale a Locarno, mentre

la moglie e le due figlie risiedono in __________ in un’abitazione di proprietà

dei suoi suoceri dove rientra poche volte all’anno (cfr. consid. 2.4.).

In

simili condizioni, anche alla luce della più recente giurisprudenza federale

(cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148

V 209, riassunta al consid. 2.6., che ha confermato

il riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo

alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore dell’edilizia, a un assicurato

in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione

dal datore di lavoro e con moglie e figli in Italia a tre ore di treno), occorre

chiedersi se l’insorgente, considerando la sua residenza in Italia (cfr. consid. 2.5.; in proposito va osservato

che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali

in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui

si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V

367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des

Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter

[editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die

Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e

39, note 24 e 38), vada trattato quale lavoratore falso frontaliere.

Attentamente

valutate tutte le circostanze del caso di specie, questa Corte ritiene che la

situazione del ricorrente (che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie

di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per

attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8,

8.50

o 9 ore al giorno; cfr. doc. 19; A), considerando in particolare che la

sua residenza all’estero, in __________ (cfr. consid. 2.5.), non gli

permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare

frequentemente presso la sua famiglia, è assimilabile a quella dei lavoratori

stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a

quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che

possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi

a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la

disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa

oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.7.-2.9.).

Va

ribadito che per i lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della

residenza secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso

dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro

(cfr. consid. 2.7.-2.8.).

Per concludere circa l’esistenza

di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato

ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di

disoccupato (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.,

pubblicata in DTF 148 V 209STFA C 290/03 del 6 marzo 2006).

D’altra parte è

sufficiente dimostrare una “costante presenza sul mercato del lavoro svizzero”

(cfr. DTF 125 V 469; STF 8C_432/2021

del 20 gennaio 2022 consid. 5.4.), indipendentemente dal carattere più o meno

precario delle abitazioni reperite.

L’assicurato

si è annunciato per il collocamento in Svizzera dove ha cercato lavoro (cfr.

doc. 19).

Non è, però, dato di sapere se le

ricerche di impiego effettuate siano sempre state valide o meno.

È vero, inoltre, che l’insorgente,

nel settembre 2021, ha dichiarato di essere disposto, senza alcuna riserva, a

frequentare eventuali provvedimenti del mercato del lavoro e che perlomeno fino

al mese di aprile 2022, quando è stato compilato e prodotto il Certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria, egli continuava a disporre del

monolocale a __________ (cfr. doc. 19; XIbis 2; consid. 2.4.).

È altrettanto vero, tuttavia, che

la documentazione agli atti non fornisce indicazioni chiare circa

la dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo

dall’iscrizione in disoccupazione dal 26 giugno 2021.

Non è noto, in

particolare, se e quando l’insorgente abbia eventualmente svolto attività

lavorative a decorrere dall’annuncio per il collocamento implicanti la sua

presenza in Ticino. Dalle carte processuali emerge unicamente che nel mese di

luglio 2021 ha lavorato quattro giorni (cfr. attestati di guadagno intermedio

di luglio 2021; cfr. doc. 191) e il 17 novembre 2021 l’assicurato ha subito un

infortunio su un cantiere per il quale percepisce indennità giornaliere dall’__________

(cfr. doc. 25; VIII; XIbis 1).

Neppure risultano

elementi per concludere circa una costante presenza del ricorrente sul

suolo ticinese anche durante il periodo di inabilità lavorativa a seguito del

sinistro del novembre 2021.

Questo Tribunale ritiene, di

conseguenza, che la questione relativa alla dimora in Svizzera dell’assicurato

nel periodo dal mese di giugno al mese di dicembre debba ancora essere

approfondita dall’amministrazione (cfr. STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021;

STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015).

Gli atti vanno, quindi, rinviati alla

Sezione del lavoro affinché appuri se l’insorgente in tale lasso di

tempo abbia dimorato effettivamente in Svizzera oppure no.

Qualora,

dagli accertamenti che l'amministrazione esperirà, emerga che il ricorrente è

stato regolarmente presente su suolo elvetico nel periodo indicato, la Sezione

del lavoro esaminerà anche gli altri presupposti fissati dall'art. 8 LADI per

riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione per il periodo a far

tempo dal 26 giugno 2021 e deciderà nuovamente in merito all’eventuale diritto

del ricorrente alle indennità LADI.

2.11

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022

consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA

38.2021.32

del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno

2021.

consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA

38.2021.8

dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

(al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.12

L'assicurato, vincente in causa,

rappresentato dapprima da un sindacato e in seguito da un avvocato, ha diritto

all'importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(cfr.

art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07

del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012).

Per il sindacato in questione

cfr. pure STCA 32.2020.7 del 27 aprile 2020.

Visto

il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr.

doc. VIII) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6

settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011

consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto ricevibile,

è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 31

gennaio 2022 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi del

consid. 2.10.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Sezione del lavoro verserà al ricorrente fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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