110.300
Ordinanza relativa all'esecuzione della legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici
del 26.04.2016 (stato 01.01.2025)
emanata dal Governo il 26 aprile 2016
visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale1
Art.
1 Stemma del Cantone
1. Designazione
Lo stemma del Cantone dei Grigioni è designato nel decreto governativo sulla determinazione del nuovo stemma grigionese dell'8 novembre 1932.
Art. 2 2. Uso
Lo stemma del Cantone e segni con esso confondibili possono essere utilizzati anche da altre persone oltre a quelle previste dal diritto federale, a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
Art.
3 Stemmi dei comuni
1. Designazione
È considerato stemma del comune lo stemma deciso dal comune in accordo con la Commissione araldica cantonale e approvato dal Governo.
Art. 4 2. Diritto di proseguire l'uso
Il municipio decide su domanda in merito alla prosecuzione dell'uso dello stemma comunale ai sensi dell'articolo 35 capoverso 5 della legge federale sulla protezione degli stemmi (LPSt).
Se il diritto comunale non prevede alcuna regolamentazione, la prosecuzione dell'uso può essere autorizzata, a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore.
Art. 5 Legittimazione attiva
È legittimato a proporre azioni ai sensi dell'articolo 22 LPSt:
il Governo o il Dipartimento da esso designato per il Cantone;
il municipio per il comune.
Art. 6 Autorità giudiziaria
Il Tribunale d'appello è l'unica istanza cantonale competente per decidere in merito ad azioni civili secondo la legge federale sulla protezione degli stemmi.
2016-004