496.200
Regolamento per il versamento di sussidi alle misure della protezione della natura e dei beni culturali
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Regolamento per il versamento di sussidi alle misure della protezione della natura e dei beni culturali
emanato dal Governo il 19 febbraio 1991
in base alla legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale nonché della produzione culturale e scientifica nel Cantone dei Grigioni (Legge per l'incremento della cultura) del 24 ottobre 1965 1) e all'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale del 27 novembre 1946. 2)
Art. 1
Il presente regolamento viene applicato al versamento di sussidi alle Campo di validità misure della protezione della natura e del patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 1 sgg. della legge per l'incremento della cultura 3) e dell'articolo 1 sgg. dell'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale del 27 novembre 1946. 4)
Art. 2 5)
6) Le domande di sussidio devono essere presentate ai competenti uffici Presentazione cantonali, all'Ufficio cantonale monumenti, all'Ufficio cantonale per la della domanda protezione della natura e del paesaggio oppure al Servizio archeologico dei Grigioni con i necessari documenti prima dell'inizio di eventuali lavori o misure.
I sussidi a lavori di manutenzione possono essere garantiti e versati alla fine dell'anno in corso dopo l'esecuzione dei lavori.
Se scoperte impreviste, fatte durante i lavori in corso, richiedono l'estensione del programma di lavoro, prima di iniziare i lavori complementari occorre presentare una domanda di un credito suppletivo.
Art. 3 7)
Gli uffici competenti sottopongono le proposte di oltre 50 000 franchi alla Esame della Commissione cantonale per la protezione della natura e dei beni culturali. domanda 1) CSC 496.000 2) CSC 496.100 3) CSC 496.000 4) CSC 496.100 5) Testo giusta DG del 27 ott. 1998 6) Testo giusta DG del 2 dic. 2003; entra in vigore il 1° gen. 2004 7) Testo giusta DG del 4 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008 1.1.2009 1 496.200 Sussidi a misure della protezione della natura e del patrimonio culturale
Art. 4 1)
Competenza 1 Gli uffici competenti possono accordare sussidi fino a 25 000 franchi per domanda.
Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente concede sussidi fino a 50 000 franchi.
La concessione di sussidi che superano gli importi di cui sopra rientra nella competenza del Governo.
Art. 5
Inizio dei lavori 1 Non è consentito iniziare gli eventuali lavori o le eventuali misure prima che l'autorità competente abbia trattato la domanda di sussidio.
In casi urgenti il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente su proposta dell'ufficio competente può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori di costruzione.
Art. 6 2)
Sussidi 1 I sussidi cantonali vengono calcolati in percentuali dei costi sussidiabili.
3) Nel campo della protezione monumenti vengono applicate le seguenti percentuali tenendo conto delle sovvenzioni federali:
15 percento per edifici pubblici;
20 percento per edifici privati;
fino al 35 percento per misure particolarmente onerose, incluse misure di protezione del sito caratteristico.
Le misure nel campo della protezione della natura e del paesaggio nonché del Servizio archeologico, gli inventari, le documentazioni, le pubblicazioni ecc. vengono trattati caso per caso.
4) I sussidi sono limitati a 150 000 franchi per oggetto. In casi straordinari il Governo può concedere sussidi più elevati.
Sono considerate sussidiabili le spese direttamente collegate con gli obiettivi della protezione della natura e dei beni culturali. Non vengono erogati sussidi a misure incrementanti il valore.
Art. 7
Termine di 1 In ogni garanzia di sussidio viene inserito un termine di scadenza, da scadenza fissarsi tra 3 e 8 anni a seconda dell'oggetto.
1) Testo giusta DG del 27 ott. 1998 2) Testo giusta DG del 27 ott. 1998 3) Testo giusta DG del 4 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008 4) Testo giusta DG del 4 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008
1.1.2009 Sussidi a misure della protezione della natura e del patrimonio culturale 496.200
Il conteggio edilizio deve essere presentato agli uffici cantonali entro questo termine. L'autorità che accorda il sussidio è competente per la proroga del termine.
Art. 8 1)
Di regola i sussidi vengono accordati alle seguenti condizioni e ai seguenti Condizioni e oneri: oneri
l'oggetto deve essere conservato in uno stato conforme allo scopo dei sussidi;
le modifiche sono subordinate all'approvazione dell'ufficio cantonale competente secondo l'articolo 12 capoverso 1;
i trapassi di proprietà o altri cambiamenti giuridici devono essere notificati all'ufficio competente;
devono essere osservate le istruzioni dell'ufficio cantonale competente;
2)gli oggetti, per i quali vengono versati sussidi superiori a 25 000 franchi, devono essere assoggettati alla protezione cantonale della natura e dei monumenti storici ai sensi dell'articolo 15 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale. L‘assoggettamento va annotato nel registro fondiario come restrizione di diritto pubblico al diritto di proprietà fondiaria ai sensi dell’articolo 702 del Codice civile svizzero.
Art. 9
A lavori ultimati si devono presentare all'ufficio competente un conteg- Versamento gio con ricapitolazione dei costi, le fatture e le pezze giustificative.
Il sussidio viene versato soltanto dopo il collaudo dei lavori. Il sussidio può essere rimesso pro rata a seconda del progredire dei lavori prima della conclusione degli stessi.
Art. 10
Insieme con il conteggio di regola si devono inoltrare i seguenti docu- Documentazione menti:
i piani di rilievo in scala 1:50 oppure 1:100 o perlomeno i piani di esecuzione contenenti le modifiche edilizie in scala uguale;
le fotografie che mostrano lo stato dell'oggetto prima e dopo l'esecuzione dei lavori o delle misure;
un rapporto scritto sui lavori sulle misure eseguite.
1) Testo giusta DG del 27 ott. 1998 2) Testo giusta DG del 4 mar. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008 1.1.2009 3 496.200 Sussidi a misure della protezione della natura e del patrimonio culturale
Art. 11
Inosservanza Se i vincoli di protezione imposti non vengono osservati o se vengono delle condizioni e constatati dei difetti, il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione degli oneri dell'ambiente adotta le misure necessarie in virtù dell'articolo 22 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale. 1)
Art. 12
Entrata in vigore 1 Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1991. e abrogazioni 2 A tal data viene abrogato il regolamento del 16 dicembre 1985 per il versamento di sussidi alle misure della protezione della natura e del patrimonio culturale.
1) CSC 496.100
1.1.2009