500.510
Ordinanza della legge d'applicazione della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici
del 21.12.2010 (stato 01.01.2018)
emanata dal Governo il 21 dicembre 2010
visto l'art. 45 della Costituzione cantonale del 18 maggio / 14 settembre 20031
1. Medicamenti
Art. 1 Diritto di utilizzo
Nel quadro dell'esercizio della professione, le persone appartenenti alle seguenti categorie professionali possono utilizzare medicamenti soggetti a prescrizione:
levatrici e ostetrici;
igienisti dentali;
chiropratici.
Il Governo stabilisce nell'appendice quali medicamenti soggetti a prescrizione possono essere utilizzati.
I soccorritori possono utilizzare medicamenti soggetti a prescrizione, se sono stati autorizzati dalla direzione medica del servizio ambulanza oppure dal medico d'urgenza presente sul luogo dell'emergenza.
Art. 2 Depositi di sangue, durata dell'autorizzazione
L'autorizzazione per il deposito di sangue e di suoi derivati va limitata a una durata di al massimo cinque anni.
Art. 3 Esecuzione di prescrizioni
La dispensazione di medicamenti soggetti a prescrizione va documentata sulla prescrizione del medico apponendo il timbro della farmacia, la data della consegna, la quantità consegnata e il visto del farmacista.
2. Esercizi di medicamenti
2.1. Disposizioni generali
Art. 4 Durata dell'autorizzazione
L'autorizzazione per la gestione di un esercizio di medicamenti va limitata a una durata di al massimo dieci anni.
Art. 5 Obbligo di notifica
La cessazione dell'attività dell'esercizio di medicamenti e il cambiamento del proprietario oppure del gerente vanno notificati all'Ufficio.
Art. 6 Locali e attrezzature
I servizi igienici non possono essere collegati direttamente a locali nei quali si trattano medicamenti.
2.2. Farmacie pubbliche e drogherie
Art. 7 Valutazione dei piani
I piani di progetti di nuova costruzione o trasformazione di farmacie pubbliche e drogherie oppure di trasferimento di farmacie pubbliche e drogherie in un'altra ubicazione vanno inoltrati per presa di posizione all'Ufficio dell'igiene pubblica prima di realizzare il progetto.
Art. 8 Indipendenza nell'esercizio della professione
L'indipendenza nell'esercizio della professione va dimostrata per iscritto come segue:
indipendenza da istruzioni in questioni farmaceutiche;
responsabilità per l'acquisto, l'esame, l'immagazzinamento, la fabbricazione e la dispensazione degli agenti terapeutici;
possesso delle chiavi che danno accesso a tutti i locali dell'esercizio di medicamenti.
Art. 9 Gerente
Il nome del gerente va affisso all'ingresso dell'esercizio.
Art. 9a Condizioni per effettuare vaccinazioni
La farmacia deve disporre di un ambiente distinto destinato all'effettuazione di vaccinazioni, separato dal punto di vista acustico e visivo e dotato di un lettino o di una sedia reclinabile. Devono essere rispettate le regole d'igiene generalmente riconosciute.
La farmacia deve inoltre disporre di un piano per le emergenze e di un equipaggiamento per il primo soccorso.
Art. 9b Servizio di pronto soccorso delle farmacie
Il servizio di pronto soccorso permanente è garantito se una persona in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista è raggiungibile telefonicamente 24 ore su 24 e se la dispensazione di medicamenti è assicurata entro 30 minuti.
Se la distanza più breve tra una farmacia e la prossima non è superiore a 15 chilometri di strade pubbliche, queste farmacie sono considerate vicine tra loro.
Art. 9c Località
Le località sono definite secondo l'elenco delle località dell'Ufficio federale di statistica.
2.3. Farmacie private di medici
Art. 9d Confezione originale
La confezione originale più piccola è determinata dal Compendio svizzero dei medicamenti.
3. Esperimenti clinici con agenti terapeutici
Art. 10 Nomina e composizione
Il Dipartimento nomina il presidente e i membri della Commissione etica cantonale.
La Commissione è composta da un minimo di sette a un massimo di undici persone. La sua composizione si conforma alle disposizioni dell'ordinanza del Consiglio federale sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici2.
Art. 11 Commissione etica extracantonale
Il Dipartimento può anche dichiarare competente una Commissione etica di un altro Cantone.
4. Disposizioni finali
Art. 12 Abrogazione e modifica del diritto previgente3
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore insieme alla legge d'applicazione della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici45.
Allegati
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