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Ordinanza sul fabbisogno finanziario nell'ambito dei ricongiungimenti familiari di persone di Stati terzi

618.120 · Legislazione Grigioni

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Consultato il 4 set 2026

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Questo testo non è più in vigore.

618.120

Ordinanza sul fabbisogno finanziario nell'ambito dei ricongiungimenti familiari di persone di Stati terzi

del 29.05.2007 (stato 01.08.2009)

emanata dal Governo il 29 maggio 2007

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale

Art. 1 Oggetto

Per la determinazione dei mezzi finanziari sufficienti nell'ambito del ricongiungimento familiare in virtù della legge federale sugli stranieri, vengono emanate le seguenti disposizioni.

Art. 2 Minimo vitale determinante

Per calcolare il minimo vitale necessario per il mantenimento di una famiglia nell'ambito del ricongiungimento familiare vengono considerate le seguenti spese:

  1. forfait per il sostentamento;

  2. fabbisogno complementare per il sostentamento;

  3. spese d'affitto;

  4. assicurazione contro le malattie e gli infortuni e altre assicurazioni;

  5. impegni finanziari nei confronti di terzi;

  6. spese per il conseguimento del reddito;

  7. spese derivanti dall'affidamento in custodia dei figli.

Art. 3 Forfait

Il forfait per il sostentamento di una famiglia viene calcolato in base al numero dei membri della famiglia e ammonta per:

  1. 1 persona fr. 1013.–

  2. 2 persone fr. 1550.–

  3. 3 persone fr. 1848.–

  4. 4 persone fr. 2167.–

  5. 5 persone fr. 2450.–

  6. per ogni persona supplementare fr. 284.–

Art. 4 Fabbisogno complementare

Per far fronte alle spese che si presentano oltre al forfait, in base al numero dei membri della famiglia viene stabilito un fabbisogno complementare per:

  1. 1 persona fr. 241.–

  2. 2 persone fr. 452.–

  3. 3 persone fr. 609.–

  4. 4 persone fr. 767.–

  5. 5 persone fr. 873.–

  6. per ogni persona supplementare fr. 105.–

Art. 5 Determinazione delle spese d'affitto

Nel calcolo del minimo vitale deve essere considerato l'affitto effettivo di un appartamento adeguato alla grandezza dell'economia domestica della famiglia.

Se il contratto d'affitto prevede un canone d'affitto chiaramente troppo basso, viene stabilito un canone d'affitto usuale per il luogo, in base alla grandezza dell'oggetto locato.

Art. 6 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

Nel calcolo del minimo vitale devono essere considerati i premi dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Sono determinanti per il calcolo dei premi della cassa malati i premi mensili dell'assicurazione di base obbligatoria più 1/12 della franchigia annua convenuta con l'assicurazione. Vengono dedotte le riduzioni dei premi comprovate.

Per l'assicurazione contro gli infortuni vengono considerati i premi effettivamente dovuti.

Art. 7 Impegni finanziari

Sono considerati impegni finanziari nei confronti di terzi tutte le prestazioni alle quali la famiglia deve far fronte e al cui pagamento non è possibile rinunciare unilateralmente, come alimenti, interessi passivi e su mutui, debiti fiscali, pagamenti rateali e rate di leasing.

Art. 8 Spese per il conseguimento del reddito

Per ogni persona esercitante un'attività lucrativa vengono considerati 250 franchi forfettari quali spese per il conseguimento del reddito in caso di impiego a tempo pieno.

In caso di impiego a tempo parziale questa forfettaria si riduce proporzionalmente.

Art. 9 Spese derivanti dall'affidamento in custodia dei figli

Per le spese derivanti dall'affidamento in custodia dei figli vengono considerate le spese effettive, tuttavia almeno una forfettaria di 250 franchi.

Art. 10 Entrata in vigore, disposizione transitoria

Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° giugno 2007.

Le domande di autorizzazione del ricongiungimento familiare che non sono ancora state decise in prima istanza vengono valutate secondo le presenti disposizioni esecutive.

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