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Strafprozessordnung

ZK1 2014 93 · Obergericht Graubünden

Del 29 ago 2014

https://lexipedia.io/it/docs/ch-gr/obergericht/zk1-2014-93/it/strafprozessordnung

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Grigioni
  3. Obergericht Graubünden
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

ZK1 2014 93

Strafprozessordnung

Rif.: Coira, 22 luglio 2014 Comunicata per scritto il:

ZK1 14 93 25 luglio 2014

Decisione

Prima Camera civile

Presidenza Brunner

Attuario ad hoc Paganini

Nella causa civile

di X._____, istante, patrocinato dall'avvocato lic. iur. Martino Luminati, Via Sottosassa 71, 7742 Poschiavo,

concernente dichiarazione d'esecutività,

presa conoscenza della domanda di dichiarazione d'esecutività del 21 luglio 2014, presa visione degli atti di procedura, in constatazione e in considerazione,

che l'atto pubblico 27 marzo 2014 emesso dal notaio A._____, di O.1_____ (IT), di cui se ne chiede la dichiarazione d'esecuzione al presente tribunale, concerne un testamento olografo della sig.ra B._____, prima del decesso residente a O.2_____ (IT),

che giusta l'art.1 cpv. 2 lit. a CLug (RS 0.275.12) i testamenti e le successioni sono esclusi dal campo d'applicazione della Convenzione di Lugano,

che l'atto pubblico in questione rientra in tale eccezione e pertanto non si applica detta convenzione,

che non sono riscontrabili accordi con la Repubblica italiana pertinenti alla causa pendente,

che di conseguenza fa stato l'art. 29 cpv. 1 LDIP (RS 291), il quale statuisce che l'istanza di riconoscimento o di esecuzione deve essere proposta all'autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera,

che con la presente domanda sono richiesti al contempo il riconoscimento e la dichiarazione d'esecutività, ragion per cui si tratta di una procedura d'esecuzione la cui competenza territoriale ex art. 339 cpv. 1 lit. b CPC sottostà al giudice del luogo in cui deve essere presa la misura d'esecuzione,

che l'esecuzione del presente atto pubblico deve avvenire a O.3_____,

che la competenza materiale spetta dunque al Presidente del Tribunale del Distretto Bernina quale giudice unico (art. 4 cpv. 1 lit. d LACPC, CS 320.100),

che questa decisione è emanata dal Presidente della Prima Camera civile in qualità di giudice unico in applicazione dell'art. 18 cpv. 3 LOG,

decide:

La domanda non è ricevibile.

Le spese di procedura di CHF 300.– vanno a carico del richiedente.

Contro questa decisione con un valore litigioso di almeno CHF 30'000.– può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF.

Comunicazione a:

pagina 1 — 3

Art. 1 LugÜart. 1 CLart. 1 CLug

Art. 29 IPRGart. 29 LDIPart. 29 LDIP

Art. 339 ZPOart. 339 CPCart. 339 CPC

Art. 4 EGzZPOart. 4 EGzZPOart. 4 LACPC

Art. 18 WFGart. 18 LOGart. 18 LPrA Art. 18 GOGart. 18 GOGart. 18 LOG

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 29, Art. 72, Art. 74 e Art. 90 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 339 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sul diritto internazionale privato, Art. 29 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 gennaio 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, Art. 1 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 8 aprile 2016.