Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Acquisizione sostitutiva di proprietà abitativa

GR guidance 8c4bcc207cf437784891

https://lexipedia.io/it/docs/ch-gr/tax-guidance/gr-guidance-8c4bcc207cf437784891/it/acquisizione-sostitutiva-di-proprieta-abitativa

Consultato il 12 set 2026

  1. Documenti
  2. Grigioni
Fonte

Acquisizione sostitutiva di proprietà abitativa

Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni

LIG 44 I lett. a; 46 III, 53 Acquisizione sostitutiva di proprietà abitativa

1. Presupposti relativi all'immobile alienato ................................................................ 2

1.1 Fattispecie di alienazione .................................................................................................................... 2

1.2 Utilizzazione a scopo abitativo ............................................................................................................ 2

1.3 Uso proprio duraturo ........................................................................................................................... 2

2. Presupposti relativi al fondo sostitutivo ................................................................... 4

2.1 Acquisizione del fondo sostitutivo ....................................................................................................... 4

2.2 Fondo in Svizzera ................................................................................................................................ 5

2.3 Uso abitativo/abitazione in proprio duratura........................................................................................ 5

3. Identità dell'alienante/acquirente ............................................................................ 5

4. Termine di due anni ................................................................................................ 6

5. Calcolo del rimborso delle imposte ......................................................................... 7

5.1 Metodo assoluto .................................................................................................................................. 7

5.2 Spese d'investimento inferiori alle spese di reinvestimento ................................................................ 7

5.3 Spese d'investimento che superano le spese di reinvestimento ........................................................8

6. Alienazione del fondo sostitutivo ............................................................................ 8

6.1 Calcolo degli utili ................................................................................................................................. 8

6.2 Calcolo della durata della proprietà ..................................................................................................... 8

6.3 Casi di applicazione ............................................................................................................................ 9

6.4 Alienazione di un fondo sostitutivo extracantonale (integrazione del 1.1.2016) ...............................10

7. Casi speciali / esempi ........................................................................................... 11

7.1 Immobili a utilizzazione mista ............................................................................................................11

7.2 Vendita del primo immobile abitato da parte del possesso in comune .............................................12

1.7.2013 ha 044-01-a-01-i.doc P

Amministrazione delle imposte GR Acquisizione sostitutiva di proprietà abitativa

1. PRESUPPOSTI RELATIVI ALL'IMMOBILE ALIENATO

1.1 Fattispecie di alienazione

Secondo l'art. 44 cpv. 1 lett. a LIG si presuppone sì che venga dapprima alienato il primo immobile abitato. Nella prassi non ha però importanza se l'oggetto sostitutivo viene acquisito prima o dopo l'alienazione (cfr. punto 2.4 b seguente). L'esistenza di una fattispecie di alienazione si conforma di principio secondo gli art. 41 e 42 LIG, poiché solo un'alienazione che sottostà all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare può por- tare a un rimborso.

Il primo immobile doveva far parte della sostanza privata. Questo presupposto non è soddisfatto in caso di alienazione di un primo immobile appartenente alla sostanza commerciale. In questi casi non è avvenuta una tassazione tramite l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare, ragione per cui non entra in questione nemmeno un rimborso (cfr. art. 18 cpv. 2 LIG e punto 7.1 seguente).

1.2 Utilizzazione a scopo abitativo

L'alienante deve aver abitato egli stesso l'immobile situato al suo domicilio. Un immo- bile abitato da genitori o parenti non soddisfa questo presupposto. Il primo immobile deve permettere l'utilizzazione a scopo abitativo e servire effettivamente a questo. Sem- plici terreni (di costruzione), così come degli oggetti da demolire, non soddisfano questi presupposti.

1.3 Uso proprio duraturo

L'immobile alienato deve essere utilizzato in modo duraturo per uso proprio. Di conseguenza non vengono considerate residenze secondarie e abitazioni di vacanza (TF del 7.3.2017,2C_306/2016, consid. 2.3).

L'immobile abitato in precedenza può essere stato abitato per un periodo relativamente breve dall'alienante. In caso di uso proprio relativamente breve (meno di un anno) prima della vendita, va tuttavia verificato se non ci si trovi di fronte a un'evasione fiscale, ovvero se ci si sia serviti dell'uso proprio per approfittare del privilegio dell'acquisizione sostitutiva. Questa domanda potrebbe porsi in particolare in caso di immobili ereditati, che per un periodo molto breve sono stati abitati dall'alienante e in seguito nuovamente alienati (cfr. anche STA A 01 16 concernente casa di vacanza).

L'uso proprio deve avvenire al domicilio del contribuente; secondo la prassi del Tribunale amministrativo è determinante il domicilio fiscale (ovvero il luogo dell'obbligo fiscale ordinario) (DTA 295/90; cfr. a tale proposito anche TF del 7.3.2017,2C_306/2016, consid. 2.5.1). Questo vale anche per i dimoranti settimanali se l'immobile da loro usato si trova al domicilio fiscale nel Cantone dei Grigioni. Anche per il rimborso dell'imposta comunale (rapporto intercomunale) è necessario basarsi sul domicilio fiscale.

044-01-a-01-i.doc 2

Amministrazione delle imposte GR Acquisizione sostitutiva di proprietà abitativa

Se l'immobile abitato in precedenza rimane inutilizzato per un lungo periodo o se viene usato da terzi per un periodo prolungato non è possibile parlare di un uso proprio dura- turo. È tuttavia necessario differenziare:

  1. a) Se viene dapprima alienato l'immobile abitato in precedenza e in seguito acquisito un oggetto sostitutivo, il termine di reinvestimento di due anni inizia con l'alienazione. Per domande relative all'uso proprio dell'immobile abitato in precedenza bisogna ba- sarsi sul momento dell'alienazione: il criterio dell'uso proprio di principio non è più soddisfatto se prima della vendita l'immobile abitato in precedenza era usato da terzi oppure era vuoto. In caso di circostanze particolari, il criterio dell'uso proprio può essere soddisfatto anche se l'immobile è vuoto o viene usato da terzi per un periodo transitorio di al massimo due anni. È il caso ad esempio se nonostante degli sforzi di vendita intrapresi in questo periodo non è stato possibile trovare un acquirente (cfr. STA A 12 32). L'uso proprio duraturo va negato se l'immobile non viene più utilizzato come abitazione propria e non viene subito messo in vendita, bensì viene utilizzato

Complemento per altri scopi (deposito, oggetto di rendita, ecc.; TF del 20.9.2018,2C_418/2018, del 01.12.2018 consid. 3.1 seg.).

Esempio 1

⇒ ⇐uso proprio ⇒⇐ uso di terzi ⇒

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alienazione Acquisizione sostitutiva 1.1.2012 1.10.2014

Estensione del termine 1.10.2013 – 1.1.2015

In questo caso l'uso di terzi inizia solo con l'alienazione dell'immobile. Al momento determinante dell'alienazione l'immobile alienato era abitato in proprio permanente- mente. Bisognerebbe decidere diversamente se l'immobile alienato in precedenza non fosse già più abitato in proprio prima dell'alienazione e non si sarebbe in presenza di particolari circostanze.

  1. b) Se viene dapprima acquistato l'oggetto sostitutivo e l'immobile abitato in precedenza alie- nato solo in seguito, il termine di due anni per l'acquisizione sostitutiva inizia con l'acqui- sto dell'oggetto sostitutivo. Anche in questo caso il termine di rimborso è di due anni (DTA 662/94). Per questioni relative all'uso proprio dell'immobile abitato in precedenza bisogna basarsi sul momento dell'acquisizione dell'oggetto sostitutivo. Deve essere con- siderato un uso di terzi o la mancata occupazione durante il periodo tra il trasloco dall'immobile abitato in precedenza e l'acquisizione dell'oggetto sostitutivo. Può trattarsi solo di un motivato periodo transitorio di al massimo due anni (p.es. locazione di transizione; il trasloco, la vendita e il reinvestimento erano già pianificati). I contratti di locazione a tempo indeterminato senza riserve per quanto riguarda la vendita escludono una dilazione fiscale. Per l'oggetto sostitutivo si richiede che, dopo l'acquisto, di principio esso venga subito abitato in proprio; in questo caso vanno accettate unicamente una consueta fase di trasloco in considerazione di eventuali termini di disdetta per un oggetto in locazione o una fase di ristrutturazione.

044-01-a-01-i.doc 3

Amministrazione delle imposte GR Acquisizione sostitutiva di proprietà abitativa

Esempio 2

¦⇐uso di terzi ¦⇐termine di due anni⇒¦

oppure rimanere vuoto ⇒¦1.7.2010 - 1.6.2011

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acquisizio Vendita del primo immobile ne sostitu- 1.6.2015 tiva 1.7.2014

Trasloco dal primo immobile e stipulazione di un contratto di locazione per un terzo oggetto a partire dal 1.1.2012

Al momento dell'acquisizione sostitutiva, l'immobile abitato in precedenza era già usato da terzi e questo da oltre un anno. Il termine di acquisizione sostitutiva è stato sì rispettato, ma l'immobile abitato in precedenza non può più essere considerato usato in proprio.

2. PRESUPPOSTI RELATIVI AL FONDO SOSTITUTIVO

2.1 Acquisizione del fondo sostitutivo

Il contribuente deve acquistare l'oggetto sostitutivo. Se si è di fronte a una fattispecie di acquisizione ci si conforma di principio agli art. 41 e 42 LIG.

In caso di acquisizione successoria può anche essere approvato un reinvestimento a determinate condizioni, se vi è un impiego dei mezzi che può essere equiparato all'acquisizione: – Poiché i debiti ipotecari non rappresentano spese d'investimento per il calcolo dell'impo- sta sugli utili da sostanza immobiliare la sola riduzione di un debito ipotecario gravante su un immobile ereditato con mezzi dal ricavato della vendita di un immobile non può essere valutata come reinvestimento (art. 48 seg. e 46 cpv. 3 LIG). – Pagamenti compensativi a coeredi nel quadro di una divisione successoria per il rileva- mento di un immobile possono essere considerati un reinvestimento. In questo caso quale momento dell'acquisizione può essere indicato il momento della divisione suc- cessoria (iscrizione al registro fondiario). – Il rilevamento di un immobile da parte di un unico erede o di coeredi senza pagamenti compensativi (ovvero nella successione gli eventuali altri eredi ricevono altri valori pa- trimoniali) non rappresenta per contro un reinvestimento.

Viene privilegiata solo l'acquisizione di proprietà abitativa, non però il semplice investi- mento in essa. In questo modo, in linea di principio viene a cadere un rimborso se un contribuente con un ricavato effettua unicamente investimenti incrementanti il valore di un altro oggetto (cfr. punto 2.3 seguente).

044-01-a-01-i.doc 4

Amministrazione delle imposte GR Acquisizione sostitutiva di proprietà abitativa

2.2 Fondo in Svizzera

Il fondo sostitutivo deve trovarsi in Svizzera (art. 44 cpv. 1 lett. a LIG). Questo vale an- che per l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare del comune.

2.3 Uso abitativo/abitazione in proprio duratura

L'immobile sostitutivo deve servire allo stesso uso dell'immobile abitato in precedenza, ovvero anch'esso all'uso abitativo privato. Lo stesso uso si ha quando una casa viene sostituita da un appartamento o viceversa. Il termine "uso abitativo" non deve essere interpretato in senso stretto, poiché abitare va inteso con un significato ampio, che oltre ai locali abitativi veri e propri comprende anche i locali accessori quali cantina, garage, giardino, sauna, locali per lavori manuali, ecc. (cfr. anche la prassi del Cantone di Berna, in: Neue Steuerpraxis 1993, pag. 122).

Inoltre si presuppone che l'immobile sostitutivo venga acquisito quale sostanza privata. Infine, il criterio dell'abitazione in proprio duratura deve essere soddisfatto anche per l'oggetto sostitutivo (cfr. anche punto 1.3 precedente; TF del 7.3.2016,2C_306/2016, consid. 2.4). Si è in presenza di un'acquisizione sostitutiva solo in caso di presa di domicilio effettiva nell'oggetto sostitutivo. Se la durata della permanenza è di almeno un anno, di norma occorre ipotizzare che vi fosse l'intenzione di una permanenza duratura.

Complemento del 01.12.2018 Se dopo una permanenza di durata inferiore a un anno nell'oggetto sostitutivo il contribuente elegge il proprio domicilio in un altro luogo, occorre accertare se in origine il contribuente avesse intenzione di stabilirsi in modo duraturo (cfr. analisi del comitato della CSI del 28.6.2017 relativa alla sentenza del TF del 7.3.2017 [2C_306/2016], n. 3 lett. c e d).

La sostituzione di un semplice terreno (di costruzione) con un immobile abitato in pro- prio, non rappresenta di principio un reinvestimento (cfr. STA A 03 46), né tantomeno il caso contrario, ovvero il reinvestimento in semplice terreno (di costruzione). Per contro l'acquisizione di terreno di costruzione con seguente edificazione può essere valutata quale acquisizione sostitutiva sia per l'acquisto del terreno che per le spese di costru- zione. Per questioni di uguaglianza giuridica le seguenti fattispecie vanno qualificate come equivalenti: – Edificazione di una parcella di terreno di costruzione che apparteneva già prima al contribuente (solo per le spese di costruzione). – Acquisizione e riedificazione di oggetti da demolire (per acquisti di immobili e spese di costruzione). – Dall'abrogazione della prassi Dumont (cfr. prassi relativa a LIG 35, 035-01) il mero rinnovo di un immobile acquistato non può più essere qualificato come reinvestimento.

3. IDENTITÀ DELL'ALIENANTE/ACQUIRENTE

Di principio vale che l'alienante può reinvestire al massimo la propria quota di proprietà.

044-01-a-01-i.doc 5

Amministrazione delle imposte GR Acquisizione sostitutiva di proprietà abitativa

Se per contro l'alienante è un coniuge che quale primo immobile vende l'intera abita- zione familiare (art. 169 CC), oppure due coniugi, che vendono ciascuno le quote di comproprietà, il reinvestimento può essere concesso per l'intero oggetto sostitutivo per quanto la proprietà di diritto reale sia di nuovo di proprietà dei coniugi e si tratti anche in questo caso di un'abitazione familiare. Questa eccezione è giustificata, anche se i co- niugi, per quanto riguarda l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare secondo l'art. 45 cpv. 2 LIG, vengono di principio considerati soggetti fiscali separati (una prassi diversa è p.es. quella applicata dal Cantone di Berna: cfr. Neue Steuerpraxis 1993, pag. 121 segg.; corrisponde per contro la prassi del Cantone di Argovia, tuttavia in base a un'esplicita disposizione a livello di ordinanza: Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 2004, § 98 N 13). Se i coniugi non dispongono di un domicilio comune è necessa- ria una considerazione separata per ogni singolo coniuge.

Per i coniugi può tuttavia porsi il problema che, a determinate condizioni, in caso di di- vorzio dopo l'acquisizione sostitutiva, si cerca per quanto possibile di attribuire le conse- guenze fiscali al coniuge, come mostra l'esempio seguente.

Esempio 3

⇒ A e B sono coniugati. A vende l'abitazione familiare di sua proprietà unica; i due co- niugi acquistano un oggetto sostitutivo in comproprietà in ragione del 50% ciascuno. Ad A viene concesso il rimborso per l'intero oggetto sostitutivo. In seguito A e B divor- ziano e nell'ambito della liquidazione del regime dei beni vendono le quote di compro- prietà all'oggetto sostitutivo a C.

Nella tassazione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare il commissario fiscale ha calcolato separatamente l'utile della vendita delle due quote di comproprietà e per entrambi i coniugi ha dedotto dalle spese d'investimento la metà dell'utile reinvestito (art. 46 cpv. 3 LIG). La moglie B ha presentato opposizione con la motivazione che il marito A ha reinvestito l'intero utile scaturito dalla vendita del primo oggetto nella pro- pria quota di comproprietà. Di conseguenza anche l'intero utile reinvestito andrebbe dedotto dal valore degli investimenti di A.

L'opposizione è stata respinta (passata in giudicato).

Nel caso di un reinvestimento da parte del coniuge si deve dunque procedere nel modo seguente: in primo luogo deve essere verificato se non vi sia alcuna identità completa dei rapporti di proprietà al primo immobile e al fondo sostitutivo. Se ciò è il caso (nes- suna identità completa), prima della decisione in merito alla domanda di rimborso viene richiesta da entrambe le parti una domanda sottoscritta sotto forma di lettera modulo. Se la lettera di modulo non viene inoltrata, all'alienante viene concesso il rimborso solo per l'entità della sua quota di proprietà all'oggetto sostitutivo.

4. TERMINE DI DUE ANNI

Il termine determinante di due anni inizia con l'alienazione del primo immobile o con l'acquisizione dell'oggetto sostitutivo; è determinante la data della trasmissione di pro- prietà nel registro fondiario o la data dell'esecuzione (cfr. la prassi separata relativa alla proroga del termine o rimborso, 044-01-a-01).

044-01-a-01-i.doc 6

Amministrazione delle imposte GR Acquisizione sostitutiva di proprietà abitativa

Il reinvestimento deve avvenire entro il termine di due anni; questo termine è determi- nante sia per l'acquisizione/vendita del fondo, sia per eventuali investimenti effettuati in

seguito all'acquisizione.

5. CALCOLO DEL RIMBORSO DELLE IMPOSTE

5.1 Metodo assoluto

Seguendo le raccomandazioni della Conferenza fiscale svizzera, il rimborso delle impo- ste viene calcolato secondo il cosiddetto metodo assoluto (circolare n. 19 del 31 agosto

2001; cfr. anche DTF 130 II 202 = Steuerrevue 2004, pag. 467).

Con il metodo assoluto viene escluso dalla tassazione l'utile da sostanza immobiliare conseguito con l'alienazione solo nell'entità in cui il ricavato dell'alienazione è stato rein-

vestito nell'oggetto sostitutivo. Per quanto il ricavato della vendita

non sia più vincolato

alla proprietà abitativa, dal punto di vista economico non vi è ragione di rinunciare alla riscossione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Per il caso in cui le spese

d'investimento originarie siano superiori alle spese di reinvestimento, non può

dunque

più avvenire un rimborso.

Questa interpretazione corrisponde agli obiettivi del legislatore. Con

il rimborso dell'im-

posta sugli utili da sostanza immobiliare andrebbe evitato, in caso di

un'acquisizione so-

stitutiva, il prelievo di mezzi necessari per l'investimento nell'oggetto sostitutivo con l'im- posta sugli utili da sostanza immobiliare. In altre parole andrebbe concessa una dila-

zione fiscale affinché il ricavato della vendita possa essere reinvestito senza

deduzioni.

Se il ricavato della vendita non viene reinvestito, la regolamentazione non prevede alcun rimborso dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare. Con sentenza del 2 marzo 2004 il Tribunale federale, in seguito a un ricorso di diritto amministrativo (art. 73 LAID), ha deciso che il metodo assoluto è conforme all'armonizzazione, per contro il metodo relativo porta a privilegi ingiustificati e non coperti dall'art. 12 cpv. 3 lett. e LAID (DTF

130 II 202 = Steuerrevue 2004, pag. 467,2A.311/2003).

5.2 Spese d'investimento inferiori alle spese di reinvestimento

Ricavo alienazione del primo oggetto

fr.

600'000.-

Spese investimento primo oggetto (incl. suppl. sval. monetaria)

fr.

400'000.-

Utile da sostanza immobiliare

fr.

200'000.-

Imposta sugli utili da sostanza immobiliare (15%)

fr.

30'000.-

Dilazione fiscale:

Reinvestimento

fr.

500'000.-

Spese investimento primo oggetto (incl. suppl. sval. monetaria) - fr.

400'000.-

Utile da sostanza immobiliare dilazionato

fr.

100'000.-

Calcolo del rimborso:

Imposte tassate

fr.

30'000.-

Imposta corretta in seguito a reinvestimento:

Utile da sostanza immobiliare

fr.

200'000.-

Utile da sostanza immobiliare dilazionato - fr.

100'000.-

044-01-a-01-i.doc

7

Amministrazione delle imposte GR Acquisizione sostitutiva di proprietà abitativa

Utile da sostanza immobiliare corretto

fr.

100'000.-

Imposta corretta (10,423%)

- fr.

10'423.-

Rimborso

fr.

19'577.-

5.3 Spese d'investimento che superano le spese di reinvestimento

Ricavo alienazione del primo oggetto

fr.

600'000.-

Spese investimento primo oggetto (incl. suppl. sval. monetaria)

fr.

400'000.-

Utile da sostanza immobiliare

fr.

200'000.-

Imposta sugli utili da sostanza immobiliare (15%)

fr.

30'000.-

Dilazione fiscale:

Reinvestimento

fr.

300'000.-

Spese investimento primo oggetto (incl. suppl. sval. monetaria) - fr.

400'000.-

Utile da sostanza immobiliare dilazionato

fr.

0.-

6. ALIENAZIONE DEL FONDO SOSTITUTIVO

Se il fondo acquisito nel corso dell'acquisizione sostitutiva viene alienato in

un secondo

momento, è in particolare la determinazione della durata della proprietà a sollevare par-

ticolari domande.

6.1 Calcolo degli utili

In caso di alienazione di fondi per i quali è stato concesso un rimborso delle imposte giusta l'articolo 44 cpv. 1 lett. a LIG, l'utile reinvestito deve essere dedotto dalle spese d'investimento (art. 46 cpv. 3 LIG). Se viene reinvestita nell'oggetto sostitutivo solo una parte del ricavato, la deduzione dalle spese d'investimento avviene solo per l'entità del rimborso delle imposte concesso. Questo significa che solo la quota dell'utile originario per cui è stato concesso un rimborso delle imposte deve essere dedotta dalle spese d'investimento dell'oggetto sostitutivo. In questi casi l'utile reinvestito viene realizzato

(interamente o in parte) durante la prima vendita, ma tassato durante

la seconda.

Poiché l'utile reinvestito deve essere dedotto dalle spese d'investimento dell'oggetto so- stitutivo, possono essere adeguate al rincaro solo le spese d'investimento ridotte di con-

seguenza (art. 46 cpv. 3 LIG).

6.2 Calcolo della durata della proprietà

Se si è conseguito un utile sia dall'alienazione del primo immobile, sia da quella dell'og-

getto sostitutivo, il calcolo della durata della proprietà avviene quale valore

medio cu-

mulato dei due utili in rapporto agli utili complessivi.

Se per contro dall'alienazione del primo immobile viene conseguito un

utile, ma

dall'alie-

nazione dell'oggetto sostitutivo non risulta un utile ma una perdita,

per l'utile ancora da

tassare nel calcolo della durata della proprietà viene considerato l'intero periodo tra

l'acquisto del primo oggetto e la vendita dell'oggetto sostitutivo.

044-01-a-01-i.doc

8

Amministrazione delle imposte GR Acquisizione sostitutiva di proprietà abitativa

6.3 Casi di applicazione

Esempio 4: reinvestimento con utile da entrambe le vendite

⇒ Nel 1970 A acquista una casa per fr. 100'000.–. Nel 2000 la vende per fr. 400'000.– e nel 2001 acquista un immobile sostitutivo abitato permanentemente in proprio per fr. 300'000.–. Egli fa valere un'acquisizione sostitutiva che gli viene concessa. Nel 2014 vende anche l'immobile sostitutivo per fr. 600'000.–, senza procedere a un reinvesti- mento. 1970 2000 2001 2014

100 400 300 600

1a vendita reinvestimento 2a vendita

Calcolo d'imposta

1a vendita 2a vendita Prezzo di acquisto 100'000.- Prezzo di acquisto 300'000.- Supplemento sval. (91%) 91'000.- Rid. valore d'investimento2 109'000.- Valore d'investimento 191'000.- Valore d'investimento rim. 191'000.- Prezzo di alienazione 400'000.- Supplemento sval. (12%) 0.- Utile 209'000.- Valore d'investimento3 191'000.- Imposta 31'350.- Prezzo di alienazione 600'000.- Rid. durata prop. (30 anni, 30%1) 9'405.- Utile 409'000.- Imposta 21'945.- Imposta 61'350.- Rimborso2 14'649.- Rid. durata prop. (21 a. 16,5%)410'172.- Imposte da pagare 7'296.- Imposta 51'178.-

1 Reinvestimento (fr. 300'000.–) meno spese d'investimento (fr. 191'000.–) darebbe rimborso/differimento

dell'imposizione per un utile di fr.

109'000.–. Di conseguenza deve essere tassato un utile (corretto) pari a fr.

100'000.– (tasso fiscale 10,423 %), ciò che corrisponde a un'imposta da pagare pari a fr. 7'296.– (fr. 10'423.– di

imposte, 40% di riduzione).

3 L'utile differito e di conseguenza da dedurre ammonta a fr. 109'000.–.

4 Indicizzazione delle spese d'investimento:

Secondo l'art. 46 cpv. 3 LIG le spese d'investimento

devono essere ridotte dell'importo dell'acquisizione sosti-

tutiva. Questa riduzione deve anche portare a fare in modo che vengano indicizzate solo le spese d'investi- mento di fr. 191'000.–. Esistono spese d'investimento di diritto fiscale solo in questa entità. In questo senso, i fr. 109'000.– trasferiti non rappresentano spese d'investimento. Si tratta piuttosto di una realizzazione di utile dila- zionata. Questo incremento latente del valore non rappresenta più spese d'investimento.

5 Calcolo della durata della proprietà

per la vendita del 2004:

26,6%* x 44 anni (1970-2014)

= 11,70

anni

73,4%** x 13 anni (2001 – 2014)

= 9,50

anni

Totale

= 21

anni (arrotondato)

*rapporto fr. 109'000.– (utile dilazionato) su fr. 409'000.– (utile complessivo) **quota rimanente

044-01-a-01-i.doc 9

Amministrazione delle imposte GR

Acquisizione sostitutiva di proprietà abitativa

Esempio 5: reinvestimento con utile solo dalla prima vendita

⇒ Nel 1970 A acquista una casa per fr.

100'000.–. Nel 2010

la vende per fr. 700'000.– e

nel 2011 acquista un immobile sostitutivo abitato permanentemente in proprio per fr.

700'000.–. Egli fa valere un'acquisizione sostitutiva che gli viene concessa. Nel 2014

vende l'immobile sostitutivo per fr.

700'000.–, senza procedere a un reinvestimento.

1970

2010

2011 2014

100

700

700 700

1a vendita

reinvestimento 2a vendita

Calcolo d'imposta

1a vendita

2a vendita

Prezzo di acquisto

100'000.-

Prezzo di acquisto

700'000.-

Supplemento sval. (103%)

103'000.-

Rid. valore d'investimento2

497'000.-

Valore d'investimento

203'000.-

Valore d'investimento rim.

203'000.-

Prezzo di alienazione

700'000.-

Supplemento sval. (0 %)

0.-

Utile

497'000.-

Valore d'investimento

203'000.-

Imposta

74'550.-

Prezzo di alienazione

700'000.-

Rid. durata prop. (40 a., 45%)

33'547.-

Utile

497'000.-

Imposta

41'003.-

Imposta

74'550.-

Rimborso1

41'003.-

Rid. durata prop. (44 a. 51%)3

38'020.-

Imposte da pagare

0.-

Imposta

36'530.-

1 Rimborso secondo il metodo assoluto: Reinvestimento (fr. 700'000.–) meno spese d'investimento (fr. 203'000.–)

= rimborso/differimento dell'imposizione per l'intero utile di

fr. 497'000.–.

2 Riduzione valore d'investimento:

viene dedotto l'utile differito di fr. 497'000.–.

3

Durata della proprietà: 1970-2014

6.4 Alienazione di un fondo sostitutivo extracantonale (adeguamenti

del

1.12.2018)

La dilazione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare deve essere concessa

anche in caso di beni sostitutivi in un altro Cantone (LIG 44 I lett. a; LAID

12 III lett. e).

Se in seguito l'oggetto sostitutivo in un altro

Cantone viene alienato senza che venga

acquistato un altro oggetto sostitutivo, il diritto di assoggettare

a imposizione l'utile da

sostanza immobiliare dilazionato spetta esclusivamente al Cantone di arrivo (cosiddetto

metodo unitario; TF del 28.9.2017,2C_70/2017, consid. 4.3). Viene fatta salva

unicamente la sussistenza di un abuso di diritto, nel quale ad esempio l'alienante già al

momento della presa di domicilio nel Cantone d'arrivo ha l'intenzione di trasformare

l'acquisizione sostitutiva ad esempio in un appartamento di vacanza

oppure di

acquistare il primo oggetto sostitutivo solo per ragioni speculative per poi dopo breve

tempo acquistare un secondo oggetto sostitutivo

e in tal modo beneficiare dell'utile

044-01-a-01-i.doc

10

Amministrazione delle imposte GR

Acquisizione sostitutiva di proprietà abitativa

intermedio. In questo caso occorre negare la dilazione fiscale e la competenza per

l'imposizione continua a spettare

al Cantone dei Grigioni (TF del 28.9.2017,

2C_70/2017, consid. 4.4; DTF 143 II 233 consid. 2.6).

Queste disposizioni valgono anche

per beni sostitutivi intercomunali.

La giurisprudenza del Tribunale federale esposta in precedenza ha reso obsoleta la regolamentazione secondo LIG 44 III, la quale verrà abrogata nel quadro della prossima

revisione parziale della legge sulle imposte.

7. CASI SPECIALI / ESEMPI

7.1 Immobili a utilizzazione mista

Se un immobile viene utilizzato in parte commercialmente e in parte privatamente, av- viene un'attribuzione alla sostanza privata o commerciale in base al tipo di utilizzo prevalente dell'intero immobile (art. 18 cpv. 2 LIG). Questo significa che un immobile uti- lizzato in prevalenza privatamente rappresenta complessivamente sostanza privata (SP), uno utilizzato in prevalenza commercialmente rappresenta complessivamente so- stanza commerciale (SC). Per quanto riguarda le questioni della delimitazione, a questo

proposito si rimanda alla prassi relativa agli immobili utilizzati in

modo misto (cfr. prassi

018-03-02).

Un'acquisizione sostitutiva secondo l'art. 44 cpv. 1 lett. a LIG può essere concessa solo

se l'immobile alienato e l'oggetto sostitutivo sono attribuibili alla

sostanza privata.

L'acquisizione sostitutiva può inoltre essere concessa solo alle parti dell'immobile utiliz-

zate dal proprietario stesso.

Primo immobile

Oggetto sostitutivo

Acquisizione sostitu-

tiva

In prevalenza privata (SP)

In prevalenza privata (SP)

Solo per la parte utilizzata

privatamente e per quanto vi

In prevalenza privata (SP)

Esclusivamente privata (SP)

sia un uso proprio

In prevalenza privata (SP)

In prevalenza commerciale (SC)

no; cambiamento di sistema

In prevalenza privata (SP)

Esclusivamente commerciale (SC)

no; cambiamento di sistema

In prevalenza commerciale (SC)

In prevalenza privata (SP)

no; cambiamento di sistema

In prevalenza commerciale (SC)

Esclusivamente privata (SP)

no; cambiamento di sistema

In prevalenza commerciale (SC)

In prevalenza commerciale (SC)

solo per la parte usata

commercialmente nell'impo-

In prevalenza commerciale (SC)

Esclusivamente commerciale (SC)

sta sul reddito: art. 33 LIG

044-01-a-01-i.doc

11

Amministrazione delle imposte GR Acquisizione sostitutiva

di proprietà

abitativa

7.2 Vendita del primo immobile abitato da parte del possesso in comune

Se il richiedente partecipa a un possesso in comune (p.es. comunione ereditaria) che

aliena il primo immobile abitato, il reinvestimento può essere concesso al massimo

nell'entità della relativa quota di partecipazione e questa a sua volta al massimo nell'en-

tità dell'uso proprio effettivo del primo immobile da parte del richiedente.

Per quanto ri-

guarda l'uso proprio, è possibile basarsi sul rapporto dei valori locativi propri o della su-

perficie utile lorda utilizzata.

Esempio 6

⇒ A partecipa a una comunione ereditaria quale erede in ragione del

25%. Gli

altri eredi

sono B (25%) e C (50%). L'immobile con un valore d'investimento di fr. 2'000'000.–

viene alienato dagli eredi per fr. 4'000'000.–. L'imposta sugli utili da sostanza immobi-

liare ammonta a fr. 300'000.–, di cui fr. 75'000.– sono a carico di A. Nell'immobile A

occupava un appartamento con un valore locativo proprio annuo di fr. 10'000.–. Il va-

lore locativo dell'intero immobile ammonta a fr. 80'000.– (l'occupazione propria da

parte di A e dunque una quota di 1/8 o del 12,5%). A reinveste il

ricavato

con l'acqui-

sto di un appartamento di fr. 300'000.–.

A partecipa alla proprietà dell'immobile in ragione del 25%; la quota da egli stesso oc-

cupata si limita tuttavia al 12,5%. Per la questione del rimborso

è determinante la

quota occupata da egli stesso, al massimo però la quota di proprietà (se la quota oc-

cupata da egli stesso ammontasse p.es. al 35%, potrebbe essere considerata

unica-

mente la quota massima del 25%).

Calcolo dell'utile A (quota di proprietà):

Ricavo di alienazione del primo oggetto

fr.

1'000'000.-

Spese investimento primo oggetto (incl. suppl. sval. monetaria)

fr.

500'000.-

Utile da sostanza immobiliare

fr.

500'000.-

Imposta sugli utili da sostanza immobiliare (15 %)

fr.

75'000.-

Calcolo dell'utile A (conc. rimborso)1:

Ricavo di alienazione del primo oggetto

fr.

500'000.-

Spese investimento primo oggetto (incl. suppl. sval. monetaria)

fr.

250'000.-

Utile da sostanza immobiliare

fr.

250'000.-

Imposta sugli utili da sostanza immobiliare (15 %)

fr.

37'500.-

1 in questo caso è determinante la parte occupata dallo stesso A: 12,5%

Dilazione fiscale:

Reinvestimento

fr.

300'000.-

Spese investimento primo oggetto (incl. suppl. sval. monetaria)

- fr.

250'000.-

Utile da sostanza immobiliare dilazionato

fr.

50'000.-

Calcolo del rimborso:

Imposte tassate (in relaz. al rimborso, 15%2)

fr.

37'500.-

Imposta corretta in seguito a reinvestimento:

Utile da sostanza immobiliare

fr.

250'000.-

Utile da sostanza immobiliare dilazionato -

fr.

50'000.-

Utile da sostanza immobiliare

fr.

200'000.-

Imposta corretta (15 %2)

-

fr.

30'000.-

Rimborso

fr.

7'500.-

2 Per il tasso fiscale è sempre determinante l'utile realizzato

complessivamente dal richiedente (ovvero l'utile di fr.

500'000.– prima della correzione, fr. 450'000.– dopo la correzione).

044-01-a-01-i.doc

12