Trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore presso il datore di lavoro
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo
Imposta federale diretta
Berna, 4 maggio 2018
Circolare n. 37A
Trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore presso il datore di lavoro
Indice
1 Oggetto della circolare ................................................................................ 3
2 Principi generali ........................................................................................... 3
2.1 Determinazione del valore venale delle azioni di collaboratore ............... 3
2.2 Determinazione dell’utile ai sensi del diritto fiscale.................................. 3
3 Azioni di collaboratore ................................................................................ 4
3.1 Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio del datore di lavoro 4
3.1.1 Acquisizione delle azioni sul mercato o direttamente dagli azionisti .............. 4
3.1.2 Emissione delle azioni mediante aumento di capitale .................................... 4
3.1.3 Restituzione delle azioni di collaboratore ....................................................... 5
3.2 Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio di una società del
gruppo del datore di lavoro ......................................................................... 5
3.2.1 Considerazioni generali .................................................................................. 5
3.2.2 Acquisizione delle azioni sul mercato o direttamente dagli azionisti .............. 5
3.2.3 Emissione delle azioni mediante aumento di capitale .................................... 6
3.2.4 Restituzione delle azioni di collaboratore ....................................................... 6
4 Opzioni di collaboratore .............................................................................. 7
4.1 Opzioni per l’acquisto di azioni del datore di lavoro ................................. 7
4.1.1 Acquisizione delle opzioni sul mercato ........................................................... 7
4.1.2 Emissione delle opzioni da parte del datore di lavoro .................................... 7
4.2 Opzioni per l’acquisto di azioni di una società del gruppo del datore di
lavoro ............................................................................................................ 7
5 Imposizione di aspettative su azioni di collaboratore e partecipazioni
improprie di collaboratore .......................................................................... 7
5.1 Considerazioni generali ............................................................................... 7
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Eigerstrasse 65 3003 Berna www.estv.admicifrach 1-037A-D-2018-i
5.2 Addebito al termine del periodo di maturazione (vesting) del valore
venale delle azioni al momento della loro attribuzione ............................. 8
5.3 Addebito costante, proporzionale al valore venale delle azioni al
momento della concessione dei diritti ....................................................... 8
6 Entrata in vigore ........................................................................................... 8
7 Esempi di trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore
presso il datore di lavoro ............................................................................ 9
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1 Oggetto della circolare
Nella circolare numero 37 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) del 22 lu- glio 2013 «Imposizione delle partecipazioni di collaboratore» (di seguito circ. 37) sono stati definiti diversi concetti connessi alle partecipazioni di collaboratore ed è stata fornita una pa- noramica sulle conseguenze fiscali delle disposizioni1 allora introdotte sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore per il collaboratore. Il vantaggio valutabile in denaro descritto nella circolare, che il collaboratore trae dalla consegna di partecipazioni di collaboratore, per il datore di lavoro costituisce una parte dei suoi costi per il personale, a condizione che e nella misura in cui essi siano stati effettivamente contabilizzati. I dettagli e la definizione dei diversi concetti contenuti nella summenzionata circolare si applicano per analogia alla pre- sente direttiva.
A complemento della circolare 37, con la presente circolare si intende fornire una panora- mica sulla prassi in vigore relativa al trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore a livello del datore di lavoro. Esistono diverse possibilità per acquisire i diritti di partecipa- zione e impostare i rapporti giuridici tra i singoli partecipanti all’elaborazione e all’attuazione di un piano di partecipazione di collaboratore. Le seguenti spiegazioni e i relativi esempi rap- presentano dei principi generali applicabili ai casi più frequenti.
2 Principi generali
2.1 Determinazione del valore venale delle azioni di collaboratore
Nel caso delle azioni di collaboratore quotate in borsa, di principio si considera valore venale, il corso di chiusura in borsa nel giorno dell’acquisizione del diritto (cfr. circ. 37, cifra 3.2.1). Nel caso di azioni di collaboratore non quotate in borsa, il valore determinante è in linea di massima calcolato in base a una formula idonea e riconosciuta dal datore di lavoro. Il me- todo di calcolo adottato la prima volta deve essere in ogni caso mantenuto per il corrispon- dente piano di partecipazione di collaboratore. Se, eccezionalmente, si dispone di un valore venale per delle azioni non quotate in borsa, questo valore è considerato come valore deter- minante (cfr. circ. 37 cifra 3.2.2). Tuttavia, in casi particolari e su richiesta specifica del da- tore di lavoro sarà possibile considerare un valore calcolato in base alla formula, purché egli disponga di un diritto illimitato di compera che gli consenta di riacquistare le azioni di collabo- ratore a un prezzo identico a quello calcolato secondo la formula.
Diversamente dalle azioni libere, le azioni di collaboratore bloccate hanno una minusvalenza di cui si tiene conto applicando un tasso di sconto. Nel caso delle azioni di collaboratore bloccate, è determinante la differenza tra il valore venale così ridotto e il prezzo di cessione più basso (cfr. circ. 37 cifra 3.3).
2.2 Determinazione dell’utile ai sensi del diritto fiscale
La determinazione dell’utile ai sensi del diritto fiscale si basa sul conto economico secondo il diritto commerciale (art. 58 cpv. 1 lett. a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’impo- sta federale diretta; LIFD, RS 642.11), a condizione che non si necessiti di correzioni ai sensi del diritto fiscale (cosiddetto principio della determinanza del bilancio). I costi non contabiliz- zati secondo il diritto commerciale non possono essere rivendicati secondo il diritto fiscale.
1 Legge federale del 17.12.2010 sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore in vigore dal 01.01.2013
(RU 2011 3259) 3/17
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Le rifatturazioni all’interno di un gruppo si basano sul contesto del singolo caso concreto (principio del «confronto con i terzi»). Di conseguenza, il prezzo stabilito tra le società del gruppo (cfr. esempi 3 fino 7) deve corrispondere in ogni caso al prezzo che sarebbe conve- nuto tra terzi.
3 Azioni di collaboratore
3.1 Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio del datore di lavoro
3.1.1 Acquisizione delle azioni sul mercato o direttamente dagli azionisti
Il datore di lavoro acquista le proprie azioni sul mercato o direttamente dagli azionisti e le vende al collaboratore a un prezzo preferenziale (prezzo di cessione).
Le azioni proprie sono considerate dei valori patrimoniali effettivi sia ai sensi del diritto civile che fiscale. Di conseguenza, il contribuente (datore di lavoro) può far iscrivere nel bilancio fiscale le perdite di valore non realizzate risultanti dalla differenza tra i costi di acquisto e il valore venale con incidenza sull’imposta sull’utile, sebbene secondo il nuovo diritto contabile esse non possano più essere contabilizzate dal profilo commerciale.
La differenza tra il prezzo di acquisto (costo di acquisizione) e il valore venale al momento dell’attribuzione ai collaboratori costituisce un onere giustificato dall’uso commerciale o un ricavo imponibile, indipendentemente dalla contabilizzazione secondo il diritto commerciale. La differenza tra il valore venale al momento dell’attribuzione e il prezzo preferenziale più basso (prezzo di cessione) costituisce un onere giustificato dall’uso commerciale (cfr. esem- pio 1).
3.1.2 Emissione delle azioni mediante aumento di capitale
Il datore di lavoro emette azioni che devono essere attribuite ai collaboratori mediante au- mento ordinario, autorizzato o condizionale di capitale (cfr. art. 650, 651 seg. e 653 segg. Della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del codice civile svizzero, Libro quinto: diritto delle obbligazioni [CO; RS 220]). Nella prassi, viene solitamente scelto l’au- mento di capitale condizionale.
Secondo il Codice delle obbligazioni, nel caso di un aumento di capitale condizionale non è ammessa la liberazione mediante fondi societari o conferimenti in natura (cfr. art. 653 cpv. 2 CO)2.
Il datore di lavoro contabilizza la remunerazione della prestazione lavorativa già svolta come onere giustificato dall’uso commerciale come debito verso il collaboratore. La liberazione di azioni di collaboratore avviene successivamente in contropartita di questo conto. Gli importi della liberazione vengono accreditati al capitale azionario o alla riserva legale da capitale. Con questo credito, dedotti i costi di emissione, si costituiscono riserve da apporti di capitale (cfr. esempio 2).
Tale liberazione di azioni è possibile soltanto se la prestazione lavorativa è già stata svolta al più tardi entro il momento della liberazione e non se sarà svolta in futuro. Il collaboratore deve avere un credito esigibile nei confronti del proprio datore di lavoro.
2 Cfr. «Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung» (in tedesco), edizione 2014, pag. 270
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3.1.3 Restituzione delle azioni di collaboratore
Se un collaboratore deve restituire le azioni di collaboratore al proprio datore di lavoro a se- guito di un obbligo regolamentare o contrattuale e il prezzo di riscatto in quel momento è su- periore al valore venale delle azioni, il datore di lavoro può registrare questa differenza quale onere giustificato dall’uso commerciale. Se il prezzo di riscatto è inferiore al valore venale in quel momento, il datore di lavoro consegue un ricavo imponibile al momento della contabiliz- zazione di questa differenza.
3.2 Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio di una società del
gruppo del datore di lavoro
3.2.1 Considerazioni generali
All’interno di un gruppo i modelli di partecipazione di collaboratore riguardano sovente le azioni di una società quotata in borsa appartenente al gruppo (società vicina) a cui fa parte il datore di lavoro effettivo (ai sensi del diritto civile). Il datore di lavoro attribuisce al collabora- tore delle partecipazioni al capitale proprio di una società del gruppo del datore di lavoro, sulla base dei diritti derivanti dal piano di partecipazione.
Nella stragrande maggioranza dei casi, la società del gruppo consegna le azioni diretta- mente ai collaboratori del datore di lavoro. Quest’ultimo remunera la società del gruppo per essersi assunta l’obbligo e aver provveduto alla consegna delle azioni. Questa remunera- zione (prezzo convenuto) tra la società del gruppo e il datore di lavoro deve corrispondere al prezzo praticato tra terzi e, di regola, tale prezzo corrisponde al corso delle azioni al mo- mento della consegna.
Quando la conclusione dell’accordo tra la società del gruppo e il datore di lavoro e la conse- gna delle azioni al collaboratore non avvengono contemporaneamente, possono prodursi delle differenze di valore tra il prezzo convenuto e il valore venale fino al momento della con- segna delle azioni ai collaboratori. Tali differenze sono irrilevanti ai fini fiscali.
Se la società del gruppo emette le azioni mediante un aumento di capitale, il premio di op- zione versato a titolo di compenso dal datore di lavoro non viene attribuito riserve da apporti di capitale. Le low exercise price options (LEPO) non sono opzioni, in quanto sono conside- rate operazioni a termine finanziate in anticipo3.
Nel caso in cui il datore di lavoro liberi le azioni, le riserve da apporti di capitale sono costi- tuite soltanto al momento della consegna definitiva delle azioni ai collaboratori.
Per acquisire le azioni, la società del gruppo ha le seguenti possibilità.
3.2.2 Acquisizione delle azioni sul mercato o direttamente dagli azionisti
Se la società del gruppo acquisisce le azioni per un piano di partecipazione dei collaboratori sul mercato o direttamente dagli azionisti e il prezzo convenuto per la cessione al datore di lavoro corrisponde a un valore inferiore o superiore, la differenza tra il prezzo di acquisto (co- sto di acquisizione) e il prezzo convenuto costituisce per la società del gruppo un onere giu- stificato dall’uso commerciale rispettivamente un ricavo imponibile.
L’importo che il datore di lavoro versa alla società del gruppo costituisce per lui un onere giu- stificato dall’uso commerciale. Questo importo è dato dalla differenza tra il prezzo convenuto
3 Cfr. circolare n. 15 dell’AFC del 03.10.2017 concernente le obbligazioni e gli strumenti finanziari derivati quali
oggetto dell’imposta diretta federale, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo, cifra 2.2.3 5/17
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e il prezzo di cessione ai collaboratori. Per il datore di lavoro, l’eventuale differenza tra il va- lore venale delle azioni al momento dell’attribuzione ai collaboratori e il prezzo che egli ha versato alla società del gruppo non rappresenta né un onere giustificato dall’uso commer- ciale né un ricavo imponibile (cfr. esempio 3).
3.2.3 Emissione delle azioni mediante aumento di capitale
Aumento ordinario di capitale Se la società del gruppo emette le azioni per un piano di partecipazione dei collaboratori me- diante un aumento ordinario di capitale, l’importo che il datore di lavoro versa alla società del gruppo per la liberazione delle azioni viene accreditato al capitale azionario o alla riserva le- gale da capitale.
L’importo che il datore di lavoro versa alla società del gruppo costituisce per lui un onere giu- stificato dall’uso commerciale. Questo importo è dato dalla differenza tra il prezzo convenuto per la liberazione e il prezzo di cessione ai collaboratori. Per il datore di lavoro, l’eventuale differenza tra il valore venale delle azioni al momento dell’attribuzione ai collaboratori e il prezzo che egli ha versato alla società del gruppo per liberare le azioni non rappresenta né un onere giustificato dall’uso commerciale né un ricavo imponibile (cfr. esempio 4).
Aumento condizionale di capitale La società del gruppo può emettere le azioni per un piano di partecipazione dei collaboratori anche mediante un aumento condizionale di capitale. L’assemblea generale può decidere un aumento condizionale del capitale iscrivendo negli statuti, ai titolari di nuove obbligazioni di prestiti o di obbligazioni simili nei confronti della società o delle società del gruppo, come pure ai dipendenti, il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione o di opzione). Questi diritti sono accordati ai collaboratori e non al datore di lavoro.
A partire da importi di una certa entità, i collaboratori non possono liberare individualmente le azioni emesse dalla società del gruppo mediante aumento condizionale di capitale. Pertanto, nella prassi accade che il datore di lavoro liberi le azioni e poi le consegni ai propri collabora- tori nell’ambito di un apposito piano di partecipazione.
L’importo che il datore di lavoro versa alla società del gruppo costituisce per lui un onere giu- stificato dall’uso commerciale. Questo importo è dato dalla differenza tra il prezzo convenuto per la liberazione e il prezzo di cessione ai collaboratori. Per il datore di lavoro, l’eventuale differenza tra il valore venale delle azioni al momento dell’attribuzione ai collaboratori e il prezzo che egli ha convenuto con la società del gruppo non rappresenta né un onere giustifi- cato dall’uso commerciale né un ricavo imponibile (cfr. esempio 5).
3.2.4 Restituzione delle azioni di collaboratore
Se un collaboratore deve restituire le azioni di collaboratore al proprio datore di lavoro a se- guito di un obbligo regolamentare o contrattuale e il prezzo di riscatto è superiore al valore venale delle azioni a quel momento, il datore di lavoro può far valere un onere giustificato dall’uso commerciale. Se invece il prezzo di riacquisto è inferiore al valore venale attuale, al momento della contabilizzazione di questa differenza, il datore di lavoro consegue un ricavo imponibile. Se un collaboratore deve restituire le azioni di collaboratore direttamente alla so- cietà del gruppo a seguito di un obbligo regolamentare o contrattuale, l’onere rispettivamente il ricavo deve essere imputato al datore di lavoro.
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4 Opzioni di collaboratore
4.1 Opzioni per l’acquisto di azioni del datore di lavoro
4.1.1 Acquisizione delle opzioni sul mercato
Il datore di lavoro acquisisce le opzioni per l’acquisto di azioni proprie sul mercato e le vende ai collaboratori a un prezzo preferenziale. Per il datore di lavoro, la differenza negativa tra il prezzo preferenziale e il prezzo di acquisto costituisce un onere giustificato dall’uso commer- ciale.
4.1.2 Emissione delle opzioni da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro emette lui stesso le opzioni d’acquisto delle proprie azioni e le attribuisce ai collaboratori.
Tuttavia, tale operazione può comportare costi che costituiscono oneri giustificati dall’uso commerciale. È possibile costituire degli accantonamenti per un importo pari agli impegni presi. Questi accantonamenti dovranno essere sciolti nella data in cui viene esercitata l’op- zione.
4.2 Opzioni per l’acquisto di azioni di una società del gruppo del datore di la- voro Nell’ambito di un piano di partecipazione dei collaboratori, il datore di lavoro, rispettivamente la società del gruppo, attribuisce ai collaboratori opzioni per l’acquisto di azioni di una società del gruppo. Di regola, come da contratto il datore di lavoro versa alla società del gruppo un premio d’opzione, il quale costituisce per lui un onere giustificato dall’uso commerciale. La società del gruppo deve contabilizzare un accantonamento. Alla scadenza o all’esercizio delle opzioni, la società del gruppo è libera di dissolvere questo accantonamento con inci- denza sul conto economico in una sola volta o nel corso della durata delle opzioni.
Le LEPO non sono opzioni, in quanto sono operazioni a termine finanziate in anticipo4.
5 Imposizione di aspettative su azioni di collaboratore e partecipazioni im- proprie di collaboratore
5.1 Considerazioni generali
Il datore di lavoro può concedere ai propri collaboratori diritti per l’acquisto successivo di azioni proprie oppure di azioni di una società del gruppo. Questi diritti rappresentano una parte del compenso spettante ai collaboratori per l’attività lavorativa e, fino al termine del pe- riodo di maturazione (vesting), sottostanno alle clausole di scadenza legate al rapporto di la- voro. Pertanto, fino alla consegna convenuta delle azioni ai collaboratori che ne hanno diritto alla fine del periodo di maturazione, si è al cospetto di un’aspettativa.
Per adempiere all’obbligo di attribuire ai collaboratori azioni o un determinato valore in con- tanti, il datore di lavoro può costituire gli accantonamenti necessari. In questo caso, il datore di lavoro è libero di contabilizzare il costo totale stimato al momento dell’attribuzione dei diritti o di ripartirlo sul periodo di vesting con incidenza sul conto economico.
Tra il datore di lavoro e la società del gruppo solitamente viene convenuto che quest’ultima consegni gratuitamente le azioni ai collaboratori del datore di lavoro al termine del periodo di
4 Cfr. circolare n. 15 dell’AFC del 03.10.2017 concernente le obbligazioni e gli strumenti finanziari derivati quali
oggetto dell’imposta diretta federale, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo, cifra 2.2.3 7/17
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maturazione. La società del gruppo si assume parzialmente il compito di remunerare i colla- boratori del datore di lavoro per le loro attività e a tal fine riceve un compenso dal datore di lavoro. La società del gruppo può adempiere all’obbligo di consegna delle azioni ai collabora- tori mediante un aumento di capitale condizionale.
Nella prassi si riscontrano in particolare due metodi di remunerazione della società del gruppo:
al termine del periodo di maturazione, al datore di lavoro viene addebitato il valore venale delle azioni al momento della loro attribuzione ai collaboratori (il datore di la- voro si assume il rischio di variazione del corso durante il periodo di maturazione);
al datore di lavoro viengono progressivamente addebitati gli importi secondo il valore venale delle azioni al momento dell’attribuzione dei diritti (la società del gruppo si as- sume il rischio di variazione del corso durante il periodo di maturazione).
5.2 Addebito al termine del periodo di maturazione (vesting) del valore venale
delle azioni al momento della loro attribuzione Nell’ambito di un piano di partecipazione dei collaboratori, il datore di lavoro deve tenere conto dei propri obblighi nei confronti dei collaboratori durante il periodo di maturazione costi- tuendo degli accantonamenti. Questi accantonamenti devono riflettere di volta in volta il va- lore venale dei diritti alla fine dell’esercizio contabile e devono pertanto essere ricalcolati e opportunamente adeguati annualmente.
L’importo versato dal datore di lavoro alla società del gruppo per la liberazione delle azioni viene accreditato al capitale azionario o alla riserva legale da capitale della società del gruppo. La costituzione di riserve da apporti di capitale è giustificata soltanto in caso di attri- buzione definitiva delle azioni ai collaboratori (cfr. esempio 6, che illustra soltanto il periodo di maturazione).
5.3 Addebito costante, proporzionale al valore venale delle azioni al momento
della concessione dei diritti Il datore di lavoro deve tenere conto del proprio obbligo nei confronti dei collaboratori durante il periodo di maturazione costituendo degli accantonamenti. Questi accantonamenti devono corrispondere complessivamente al valore venale dei diritti al momento dell’attribuzione e devono essere ripartiti in maniera uniforme su tutta la durata dell’obbligo. Il datore di lavoro versa alla società del gruppo un importo per le azioni in base all’entità dei singoli accantona- menti.
L’importo che il datore di lavoro versa alla società del gruppo viene accreditato su un conto accantonamenti presso la società del gruppo. L’accredito sul capitale azionario o sulla ri- serva legale da capitale, e perciò la costituzione di riserve da apporti di capitale, avviene sol- tanto al momento dell’attribuzione definitiva delle azioni ai collaboratori (cfr. esempio 7, che illustra soltanto il periodo di maturazione).
6 Entrata in vigore La presente circolare entra in vigore con la sua pubblicazione.
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7 Esempi di trattamento fiscale5 delle partecipazioni di collaboratore presso il datore di lavoro6
Esempio 1: Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio del datore di lavoro | |||||
Acquisto delle azioni sul mercato o direttamente dagli azionisti (cifra 3.1.1) | |||||
Fattispecie | 1 | 2 | 3 | ||
Costo di acquisizione | 1000 | 1300 | 900 | ||
Valore nominale | 100 | 100 | 100 | ||
Valore venale al momento dell’attribuzione ai collaboratori | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Prezzo di cessione ai collaboratori (prestazione in contanti) | 200 | 200 | 200 | ||
Remunerazione dell’attività lavorativa | 800 | 800 | 800 | ||
Acquisto di azioni sul mercato | 1 | 2 | 3 | ||
Azioni proprie7 a Liquidità | 1000 | 1300 | 900 | Costo di acquisizione | |
Attribuzione di azioni | 1 | 2 | 3 | ||
Liquidità | a | Azioni proprie | 200 | 200 | 200 | Prezzo di cessione |
Oneri giustificati dall’uso | a | Azioni proprie | 300 | |||
commerciale | Differenza tra il costo di acquisizione e il valore venale al momento dell’attribuzione | |||||
Azioni proprie | a | Ricavo | 100 | |||
Oneri giustificati dall’uso | a | Azioni proprie | 800 | 800 | 800 | Differenza tra il valore venale al momento dell’attribu- |
commerciale | zione e il prezzo di cessione (remunerazione per la- voro già svolto) |
5 Le scritture contabili illustrate sono degli esempi e non costituiscono un’esigenza per la giustificazione commerciale dei costi. È applicabile il principio della determinanza del bilancio commerciale.
6
Se una società detiene proprie quote di capitale indirettamente tramite società affiliate al gruppo, la costituzione di riserve per azioni proprie incombe alla società che è socio di maggioranza di queste società affiliate.
Questo aspetto non è riportato negli esempi. | |||||
7 | |||||
L’entità delle proprie quote di capitale sarà iscritta nel capitale proprio come posta | negativa distinta. Essa può essere indicata come «proprie quote di capitale» oppure in funzione della forma giuridica e categoria dell’im- | ||||
presa (art. 959 cpv. 7 CO, ad es. «azioni proprie»). | 9/17 | ||||
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Esempio 2: Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio del datore di lavoro
Emissione delle azioni | mediante aumento di capitale ordinario / autorizzato / condizionale (cifra 3.1.2) | |||
Fattispecie | ||||
Valore nominale | 100 | |||
Valore venale al momento dell’attribuzione al collaboratore | 1000 | |||
Prezzo di cessione al collaboratore (prestazione in contanti) | 200 | |||
Remunerazione dell’attività lavorativa | 800 | |||
Prestazione lavorativa | ||||
Oneri giustificati dall’uso | a | Creditore collaboratore | 800 | Remunerazione per il lavoro già svolto |
commerciale | ||||
Attribuzione di azioni | ||||
Liquidità | a | Creditore collaboratore | 200 | Prezzo di cessione |
Creditore collaboratore | a | Conto di passaggio | 1000 | Valore venale al momento dell’attribuzione |
Conto di passaggio | a | Capitale azionario | 100 | Valore nominale |
Conto di passaggio | a | Riserve da apporti di capitale (RAC) | 900 | Differenza tra il valore venale al momento dell’attribuzione e il valore nomi- nale |
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Esempio 3: Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio di una società del gruppo | ||||
Acquisto delle azioni sul mercato o direttamente dagli azionisti (cifra 3.2.2) | ||||
Fattispecie | 1 | 2 | ||
Costo di acquisizione per la società del gruppo | 1000 | 1300 | ||
Valore nominale | 100 | 100 | Delle differenze di valore possono realizzarsi tra il prezzo convenuto e il valore ve- | |
Prezzo convenuto tra la società del gruppo e il datore di lavoro | 1000 | 1000 | nale al momento della consegna delle azioni ai collaboratori quando passa un in- | |
Valore venale al momento dell’attribuzione al collaboratore | 1000 | 1100 | tervallo di tempo tra la conclusione dell’accordo della società del gruppo con il da- tore di lavoro e la consegna delle azioni al collaboratore | |
Prezzo di attribuzione al collaboratore (prestazione in contanti) | 200 | 200 | ||
Remunerazione dell’attività lavorativa | 800 | 800 | ||
Società del gruppo | ||||
Acquisto delle azioni sul mercato / consegna delle azioni | 1 | 2 | ||
Azioni proprie | a | Liquidità | 1000 | 1300 | Costo di acquisizione |
Liquidità | a | Azioni proprie | 1000 | 1000 | Prezzo convenuto |
Oneri giustificati dall’uso com- | a | Azioni proprie | 300 | Differenza tra il costo di acquisizione e il prezzo convenuto | |
merciale |
Datore di lavoro | ||||
Consegna delle azioni | 1 | 2 | ||
Azioni della società del gruppo a Liquidità | 1000 | 1000 | Prezzo convenuto | |
Attribuzione delle azioni | 1 | 2 |
Oneri giustificati dall’uso com- | a | Creditore collaboratore | 800 | 800 | Remunerazione per lavoro già svolto corrispondente alla |
merciale | differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo di cessione | ||||
Liquidità | a | Creditore collaboratore | 200 | 200 | Prezzo di cessione |
Creditore collaboratore | a | Azioni della società del gruppo | 1000 | 1000 | Prezzo convenuto |
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Esempio 4: Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio di una società del gruppo | |||
Emissione delle azioni mediante aumento di capitale ordinario (cifra 3.2.3) | |||
Fattispecie | 1 | 2 | |
Valore nominale | 100 | 100 | |
Prezzo convenuto tra la società del gruppo e il datore di lavoro | 1000 | 1000 | Delle differenze di valore possono realizzarsi tra il prezzo convenuto e il valore ve- |
(prezzo di attribuzione) | nale al momento della consegna delle azioni ai collaboratori quando passa un in- | ||
Valore venale al momento dell’attribuzione al collaboratore | 1000 | 1100 | tervallo di tempo tra la conclusione dell’accordo della società del gruppo con il da- tore di lavoro e la consegna delle azioni al collaboratore |
Prezzo di cessione al collaboratore (prestazione in contanti) | 200 | 200 | |
Remunerazione dell’attività lavorativa | 800 | 800 | |
Società del gruppo | |||
Consegna delle azioni | 1 | 2 | |
Liquidità | a | Capitale azionario | 100 | 100 | Valore nominale |
Liquidità | a | Altre riserve di capitale | 900 | 900 | Differenza tra il prezzo di emissione e il valore nominale |
Attribuzione delle azioni | |||||
Altre riserve di capitale | a | Riserve da apporti di capitale | 900 | 900 | Riserve da apporti di capitale |
Datore di lavoro | |||
Consegna delle azioni | 1 | 2 | |
Azioni della società del gruppo a Liquidità | 1000 | 1000 | Prezzo convenuto (prezzo di emissione) |
Attribuzione delle azioni | 1 | 2 |
Oneri giustificati dall’uso | a | Creditore collaboratore | 800 | 800 | Remunerazione per il lavoro già svolto corrispondente |
commerciale | alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo di attri- buzione | ||||
Liquidità | a | Creditore collaboratore | 200 | 200 | Prezzo di cessione |
Creditore collaboratore | a | Azioni della società del gruppo | 1000 | 1000 | Prezzo convenuto |
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Esempio 5: Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio di una società | del gruppo |
Emissione delle azioni mediante aumento di capitale condizionale (cifra 3.2.3)
Fattispecie | 1 | 2 | |
Valore nominale | 100 | 100 | |
Prezzo convenuto tra la società del gruppo e il datore di | 1000 | 1000 | Delle differenze di valore possono realizzarsi tra il prezzo convenuto e il valore ve- |
lavoro (prezzo di emissione) | nale al momento della consegna delle azioni ai collaboratori quando passa un in- tervallo di tempo tra la conclusione dell’accordo della società del gruppo con il da- | ||
Valore venale al momento dell’attribuzione al collaboratore | 1000 | 1100 | tore di lavoro e la consegna delle azioni al collaboratore |
Prezzo di attribuzione al collaboratore (prestazione in contanti) | 200 | 200 | |
Remunerazione dell’attività lavorativa | 800 | 800 | |
Società del gruppo | |||
Consegna delle azioni | 1 | 2 | |
Liquidità a Capitale azionario | 100 | 100 | Valore nominale |
Liquidità a Altre riserve di capitale | 900 | 900 | Differenza tra il prezzo di emissione e il valore nominale |
Attribuzione delle azioni | |||
Altre riserve di capitale a Riserve da apporti di | 900 | 900 | Riserve da apporti di capitale |
capitale | |||
Datore di lavoro | |||
Esecuzione dell’attribuzione di azioni | 1 | 2 |
Oneri giustificati dall’uso | a | Creditore collaboratore | 800 | 800 | Remunerazione per lavoro già svolto corrispondente alla |
commerciale | differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo di cessione | ||||
Conto di passaggio | a | Liquidità | 1000 | 1000 | Prezzo convenuto (prezzo di emissione) |
Liquidità | a | Conto di passaggio | 200 | 200 | Prezzo di cessione |
Crediti collaboratore | a | Conto di passaggio | 800 | 800 | Differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di cessione |
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Esempio 6: Aspettativa, modello 1: addebito al termine del periodo di maturazione con il valore venale al momento dell’attribuzione
Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio di una società del gruppo | ||
Emissione delle azioni mediante aumento di capitale condizionale (cifra 5.2) | ||
Fattispecie | 1 | 2 |
Valore nominale | 100 | 100 |
Il prezzo convenuto tra la società del gruppo e il datore di lavoro | 1500 | 700 |
corrisponde al valore venale al momento dell’attribuzione8 | ||
Valore venale al momento della concessione dei diritti | 1000 | 1000 |
Valore venale alla fine del 1° anno | 1000 | 1000 |
Valore venale alla fine del 2° anno | 1250 | 1000 |
Valore venale al momento dell’attribuzione (3° anno) | 1500 | 700 |
Prezzo di cessione al collaboratore (prestazione in contanti) | 0 | 0 |
Periodo di maturazione | 3 anni | 3 anni |
8 | ||
Il datore di lavoro si assume il rischio di variazione del corso durante il periodo di maturazione. | ||
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Società del gruppo | |||
Periodo di maturazione / consegna delle azioni | 1 | 2 | |
Liquidità a Capitale azionario | 100 | 100 | 3° anno: valore nominale |
Liquidità a Altre riserve di | 1400 | 600 | 3° anno: differenza tra il valore venale al momento dell’attribuzione e il |
capitale | valore nominale | ||
Datore di lavoro | |||
Periodo di maturazione / esecuzione dell’attribuzione di azioni | 1 | 2 |
Oneri giustificati dall’uso | a | Accantonamenti | 333 | 333 | 1° anno: 1/3 del valore venale al momento della concessione dei di- |
commerciale | ritti | ||||
Oneri giustificati dall’uso | a | Accantonamenti | 500 | 333 | 2° anno: 2/3 del valore venale alla fine del 2° anno dedotti gli accan- |
commerciale | tonamenti del 1 anno | ||||
Oneri giustificati dall’uso | a | Accantonamenti | 667 | 34 | 3° anno: valore venale alla fine del 3° anno dedotto l’importo totale |
commerciale | degli accantonamenti | ||||
Accantonamenti | a | Liquidità | 1500 | 700 | 3° anno: prezzo convenuto |
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Esempio 7: Aspettativa, modello 2: addebito costante, proporzionale al valore venale al momento della concessione dei diritti
Partecipazione dei collaboratori al capitale proprio di società del gruppo | ||
Emissione delle azioni mediante aumento di capitale azionario (cifra 5.3) | ||
Fattispecie | 1 | 2 |
Valore nominale | 100 | 100 |
Il prezzo convenuto tra la società del gruppo e il datore di lavoro corri- | 1000 | 1000 |
sponde al valore venale al momento della concessione dei diritti9 | ||
Valore venale al momento della concessione dei diritti | 1000 | 1000 |
Valore venale alla fine del 1° anno | 1000 | 1000 |
Valore venale alla fine del 2° anno | 1250 | 1000 |
Valore venale al momento dell’attribuzione (3° anno) | 1500 | 700 |
Prezzo di cessione al collaboratore (prestazione in contanti) | 0 | 0 |
Periodo di maturazione | 3 anni | 3 anni |
9 | ||
La società del gruppo si assume il rischio di variazione del corso durante il periodo di maturazione | ||
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Società del gruppo | ||||
Periodo di maturazione / consegna delle azioni | 1 | 2 |
Liquidità | a | Accantonamenti10 | 333 | 333 | 1° anno: 1/3 del valore venale al momento della concessione dei diritti |
Liquidità | a | Accantonamenti | 333 | 333 | 2° anno: 2/3 del valore venale al momento della concessione dei diritti dedotto il pagamento anticipato del 1° anno |
Liquidità | a | Accantonamenti | 333 | 333 | 3° anno: valore venale al momento della concessione dei diritti de- dotto il pagamento anticipato del 1° e del 2° anno |
Accantonamenti | a | Capitale azionario | 100 | 100 | 3° anno: valore nominale |
Accantonamenti | a | Riserve da apporti di capitale | 900 | 900 | 3° anno: riserve da apporti di capitale |
Datore di lavoro | ||||
Periodo di maturazione / esecuzione dell’attribuzione di azioni | 1 | 2 |
Oneri giustificati dall’uso | a | Accantonamenti | 333 | 333 | 1° anno: 1/3 del valore venale al momento della concessione |
commerciale | dei diritti | ||||
Accantonamenti | a | Liquidità | 333 | 333 | |
Oneri giustificati dall’uso | a | Accantonamenti | 333 | 333 | 2° anno: 1/3 del valore venale al momento della concessione |
commerciale | dei diritti | ||||
Accantonamenti | a | Liquidità | 333 | 333 | |
Oneri giustificati dall’uso | a | Accantonamenti | 333 | 333 | 3° anno: 1/3 del valore venale al momento della concessione |
commerciale | dei diritti | ||||
Accantonamenti | a | Liquidità | 333 | 333 |
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o «contabilizzazione al lordo»: liquidità a ricavi / costo ad accantonamenti | ||||
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