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Istruzioni Informazioni inerenti partecipazioni 2024

GR guidance dcd83f7dbc0be873e1a9

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Consultato il 12 set 2026

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Istruzioni Informazioni inerenti partecipazioni 2024

Cantone dei Grigioni

In generale Secondo gli articoli 69 e 70 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e gli articoli 88 e 88a della legge cantonale sulle imposte (LIG), alle società di capitali o società cooperative svizzere ed estere viene concessa una cosiddetta "riduzione per parte- cipazioni" (= riduzione dell'imposta sull'utile) per redditi da importanti partecipazioni al capitale azionario o sociale di altre imprese. La riduzione dell'imposta viene concessa sul reddito da partecipazione, se la società a) partecipa in ragione almeno del 10 % al capitale azionario o sociale di un’altra società, b) partecipa in ragione almeno del 10% agli utili e alle riserve di un’altra società o c) se detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno 1 milione di franchi. Sugli utili in capitale la riduzione viene solo concessa se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10% del capitale azionario o sociale di un’altra società o dava diritto ad almeno il 10% degli utili e delle riserve di un’altra società ed era detenuta per almeno un anno. La valutazione è regolata nella circolare no. 27 del 17 dicembre 2009 (cfr. 1-027-D-2009-i.pdf che si trova sotto documentazione / pubblicazioni / imposta federale diretta / circolari sul sito internet dell'Amministrazione federale delle contribuzioni: http://www.estv.admin.ch). Inoltre, viene concessa una riduzione del capitale proprio alle società che soddisfano i requisiti dell'art. 90 cpv. 4 LIG. In particolare vengono presi in considerazione solo i prestiti a società del gruppo le cui partecipazioni vengono consolidate integralmente. La cer- chia delle imprese da consolidare si basa sull'art. 963 CO. In aggiunta, il prestito deve essere registrato a bilancio tra le immobiliz- zazioni. Pagina 1 Le indicazioni di pagina, cifra e colonna si riferiscono al modulo "Informazioni inerenti partecipazioni" (modulo 16).

Cifra 1.1 Composizione delle partecipazioni e totale delle spese di finanziamento Per ogni società / società cooperativa di cui si detiene una partecipazione si deve compilare una riga del modulo. Colonna A Numero e genere dei titoli Genere dei titoli: azioni (AK), buoni di partecipazione (PS), buoni di godimento (GS), quote sociali di società a garan- zia limitata (SE), quote di partecipazione di società cooperative (AS). Le abbreviazioni indicate nelle parentesi pos- sono essere usate per indicare il genere dei titoli alla pagina 1, colonna A. B Designazione e forma giuridica dell'impresa Le partecipazioni sono quote parte del capitale azionario o sociale di altre società. Le persone giuridiche straniere sono equiparate alle persone giuridiche svizzere con le quali esse, per la loro natura giuridica o loro forma effettiva, hanno maggior affinità (art. 74 cpv. 3 LIG, art. 49 cpv. 3 LIFD). C Importo nominale del capitale azionario o sociale complessivo L'importo nominale del capitale azionario o sociale è l'intero capitale versato dalla società affiliata alla scadenza del reddito da partecipazioni o al termine del periodo fiscale (anno d'esercizio). D Importo nominale della partecipazione Qui deve essere inserito il valore nominale della partecipazione in possesso delle contribuenti. I buoni di godimento (art. 657 CO) non possono avere un valore nominale. Non sono quindi considerati partecipazioni. Gli utili ripartiti su buoni di godimento sono tuttavia considerati come reddito di partecipazione, se si detengono in misura importante (cfr. art. 88 cpv. 1 LIG e art. 69 LIFD) azioni o certificati di partecipazione di questa impresa. E Partecipazione in % Colonna D in relazione alla colonna C. F Valore venale della partecipazione Il valore venale della partecipazione deve essere indicato unicamente per partecipazioni inferiori al 10 %. Per valore venale s'intende il valore azionario o quello fiscale determinato sulla base delle "Istruzioni concernenti la valutazione dei titoli fuori corso ai fini dell'imposta sulla sostanza". G Valore dell'imposta sull'utile in franchi Per valore dell'imposta sull'utile si intende il valore contabile dopo la deduzione di eventuali rettifiche del valore, più le riserve occulte tassate come utile. Cifra 1.2 Valore dell'imposta sull'utile degli attivi totali al termine del periodo fiscale Per valore dell'imposta sull'utile degli attivi totali si intende la somma dei valori contabili degli attivi determinanti ai fini dell'imposta senza eventuali riporti di perdite e dedotte le rettifiche del valore per rischi di perdite connessi agli attivi del patrimonio circolante, segnatamente alle merci e ai debitori. Cifra 1.3 Totale delle spese di finanziamento nel periodo fiscale Le spese di finanziamento comprendono gli interessi passivi (esclusi gli interessi su capitale proprio dissimulato), nonché tutte le spese derivanti dagli impegni dell'impresa. Spese di locazione come pure gli interessi direttamente imputabili alla cifra d'affari (ad es. offerte di sconto di fornitori non utilizzate) non sono considerati come spese di fi- nanziamento. Colonna H Valore dell'imposta sull'utile in % degli attivi Ogni riquadro della colonna G in rapporto all'importo della cifra 1.2 (Valore dell'imposta sull'utile degli attivi totali). Tale rapporto deve essere calcolato per ogni riquadro. Cifra 2 Costi d’investimento Colonna I Data del primo acquisto di titoli della partecipazione Se l'acquisto è avvenuto dopo il 31 dicembre 1996, deve essere indicata la data d'acquisto precisa. Se la partecipa- zione era in possesso dell'impresa prima del 1° gennaio 1997, è sufficiente l'indicazione "prima del 1997".

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(Continuazione da pagina 1, cifra 2: Costi d’investimento)

Colonna J Prezzo d'acquisto delle quote acquistate nel periodo fiscale Deve essere indicato il prezzo d'acquisto delle quote acquistate nel periodo fiscale. K Data dell'ultimo acquisto nel periodo fiscale Se nel corso del periodo fiscale sono stati acquistati titoli della partecipazione, deve essere indicata la data d'acquisto precisa. In caso di più acquisti, deve essere indicata la data dell'ultimo acquisto. L Costi d’investimento all'inizio dell'anno d'esercizio I costi d’investimento di una partecipazione all'inizio dell'anno d'esercizio corrispondono ai costi d’investimento di una partecipazione al termine dell'ultimo anno d'esercizio. M Aumento dei costi d’investimento I costi di finanziamento di una partecipazione aumentano in seguito ad acquisti o ad apporti di capitale aperti o dissi- mulati tassati come utile. Anche sussidi di risanamento aperti o dissimulati oppure rivalutazioni relative a un risana- mento secondo l'art. 670 CO aumentano i costi d’investimento. N Diminuzione dei costi d’investimento I costi d’investimento possono essere diminuiti tramite vendite, ammortamenti in relazione alla distribuzione di un dividendo sulla sostanza o una riduzione del capitale. O Costi d’investimento al termine dell'anno d'esercizio Questa colonna equivale alla somma dei costi d’investimento all'inizio dell'anno d'esercizio e delle eventuali variazio- ni nell'anno d'esercizio risp. fino al momento dell'alienazione. Pagina 2

Cifra 3 Reddito netto da partecipazioni Colonna P Reddito lordo da distribuzioni di utili Per reddito da partecipazioni s'intendono solo gli importi che, ai sensi della LIFD e della LIG, costituiscono distribu- zioni di utili da parte dell'impresa che le accorda (distribuzioni ordinarie e straordinarie di utili, distribuzioni di utili dis- simulate, distribuzioni di utili sui buoni di godimento se si possiede un numero sufficienti di azioni e di buoni di parte- cipazione della medesima impresa). Q Reddito lordo da utili in capitale In questa colonna occorre indicare il reddito lordo (vale a dire la differenza tra il ricavo da alienazione e i rispettivi costi d’investimento). Si tratta di un riporto dal modulo ausiliario "Utile in capitale da partecipazione" (modulo 16.1, ci- fra 4.1). R Ammortamenti in relazione con il reddito Per calcolare il reddito netto da partecipazioni devono essere dedotti tutti gli ammortamenti in relazione con il reddito. Tali ammortamenti riducono inoltre i costi d’investimento. S Reddito determinante Per calcolare il reddito determinante delle spese amministrative (colonna P + colonna Q - colonna R). T Spese amministrative Per calcolare il reddito netto da partecipazioni si deve dedurre un importo del 5% del reddito determinante (colon- na R) per coprire le spese amministrative. È fatta salva la comprova delle spese amministrative effettive. U Spese di finanziamento Le spese di finanziamento afferenti alla partecipazione si calcolano per il reddito da partecipazioni in base alla pro- porzione fra il valore dell'imposta sull'utile della partecipazione e il valore dell'imposta sull'utile degli attivi complessivi (colonna H). V Reddito netto da partecipazione Tale cifra corrisponde alla differenza tra il reddito lordo (colonne P e Q) e le spese connesse alla partecipazione (colonne R, T e U). Nella colonna V devono essere inseriti solo saldi positivi (=redditi netti). Le perdite nette da parte- cipazioni (eccedenze di spese di finanziamento) devono essere indicate nella colonna W. W Perdita netta da partecipazione Le perdite nette da partecipazioni (eccedenze di spese di finanziamento) devono essere indicate nella colonna W. Cifra 4 Riduzione dell'imposta sull'utile Per calcolare la riduzione per partecipazioni è determinante l'utile netto imponibile complessivo dopo compensazione delle perdite e ripartizione dei risultati esteri. La riduzione percentuale sull'utile corrisponde alla quota dei redditi da partecipazioni all'utile imponibile complessivo.

Cifra 5 Riduzione del capitale proprio La deduzione si basa sui valori per imposta sull' utile dell'attivo immobilizzato prestiti attivi del gruppo, delle parteci- pazioni qualificate ai sensi dell'art. 88 LIG (colonna G riduzione su partecipazioni) nonché dei brevetti e dei diritti ana- loghi ai sensi dell'art. 79a LIG. Per il calcolo, il totale dei relativi valori delle imposte sull' utile è fissato in relazione ai valori del totale dell'attivo (cifra 1.2) e moltiplicato con il capitale proprio netto prima della deduzione (somma delle voci 14 - 22 modulo 11a o somma delle voci 13 – 18 modulo 11c).