2.2.9
Ordinanza municipale concernente i provvedimenti in caso di nevicate e di gelo
del 16 luglio 2020
1] Municipio di Lugano, richiamati gli artt. 37 cpv. 2 della Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr), 5 e 15 de[[a Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LACS), 45 e 46 del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999 (RLACS), 107 cpv. 2 let. c) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 25 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC), 15 cpv. 1 let. e) del Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA), e l'Ordinanza municipale concernente la procedura di rimozione forzata di veicoli del 16 luglio 2020,
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Art. 1 Spostamento e rimozione forzata
In caso di nevicate il Municipio, tramite la Polizia Città di Lugano e/0 la Divisione spazi urbani, può ordinare previa comunicazione (ai massmedia, sul sito internet della Città www.lugano.ch) lo spostamento e, in caso di mancato adempimento, la rimozione forzata dei veicoli che sostano sull area pubblica. Si applicano le disposizioni dellOrdinanza municipale concernente la procedura di rimozione forzata di veicoli.
Art. 2 Agevolazioni di parcheggio
Nel periodo di divieto di parcheggio sulle strade e piazze pubbliche, è data la possibilità ai residenti nel Comune di posteggiare i loro veicoli all'interno dei parcheggi di primo livello (autosili Motta, Balestra, Piazza Castello, LAC, Sonvico, parcheggi Campo Marzio ed ex Pestalozzi) senza limiti di orario, richiedendo unagevolazione di parcheggio alla Polizia.
1 Costo dell'agevolazione di parcheggio è di CHF 10.-- al giorno.
Art. 3 Veicoli rimossi
Il detentore di un veicolo rimosso deve rivolgersi, per la riconsegna, al Comando della Polizia Città di Lugano.
1-L Città di Lugano Ordinanza 2.2.9 www.lugano.ch y
Art. 4 Obblighi e responsabilità dei proprietari di stabili
I proprietari di stabili sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché neve o lastroni di ghiaccio non cadano sull'area pubblica.
Lo sgombero della neve in corrispondenza degli accessi a proprietà private deve essere eseguito o fatto eseguire dal proprietario interessato.
E vietato depositare sui marciapiedi o sulle strade pubbliche la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private.
proprietari di stabili sono responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose, dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti e pensiline dei loro stabili.
Art. 5 Danni
Eventuali danni cagionati alle proprietà private, durante il servizio pubblico di sgombero della neve, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Città di Lugano.
Art. 6 Divieti
Durante la stagione invernale è vietato bagnare marciapiedi o strade pubbliche, a meno che sia escluso qualsiasi pericolo di gelo.
Art. 7 Sanzioni
Il Municipio punisce con multa sino ad un massimo di CHF 10'000.-- le contravvenzioni alla presente Ordinanza.
Art. 8 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di
pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
Art. 9 Abrogazioni La presente Ordinanza annulla e sostituisce l'Ordinanza municipale concernente i provedimenti in caso di nevicate e di gelo, del 13 ottobre
1997, nonché ogni altra disposizione municipale incompatibile o contraria.
1-L Città di Lugano Ordinanza 2.2.9 www.lugano.ch y Per il Municipio
Sindaco 1[ Segretario Av. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale del 16 luglio 2020. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 17 agosto e il 16 settembre 2020.