2.4.3
Ordinanza municipale sui mercati
del 19 settembre 2024
Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 107, 162, 167, 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), 24, 25, 26 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1 987 (RALOC), 1 05 del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1 989 (RCom), nonché il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1 989 (RBA),
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CAPITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione e scopo 1 La presente Ordinanza disciplina le modalità di svolgimento dei mercati
ordinari e dei mercatini speciali.
Sono mercati ordinari quelli che hanno luogo regolarmente lungo tutto l’arco dell’anno, e meglio:
il mercato alimentare e dei prodotti della terra;
il mercato generico, dell’artigianato, dell’usato e dell’antiquariato.
Sono invece mercatini speciali tutti quelli che hanno luogo occasionalmente o in particolari momenti dell’anno.
Art. 2 Gestione, organizzazione e sorveglianza
Il Municipio è competente per la gestione, l’organizzazione e la sorveglianza dei mercati. Esso può delegare singole attività ai propri servizi.
Art. 3 Merce autorizzata e modalità di esposizione 1 Di principio è ammessa la sola vendita di prodotti conformi alle tipologie di mercato. Il Municipio può subordinare la partecipazione al mercato
all’esame della merce.
È vietata la vendita di merce sottoposta a restrizioni o in contrasto con norme di rango superiore.
L’autorizzazione alla vendita di derrate alimentari è subordinata alla presentazione dell’avvenuta registrazione a seguito della notifica presso il Laboratorio cantonale, conformemente all’Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016.
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La merce deve essere esposta con l’indicazione del prezzo conformemente all’Ordinanza federale sull’indicazione dei prezzi dell’11 dicembre 1978.
La merce deve essere esposta sul banco di mercato in modo ordinato e armonioso.
Art. 4 Autorizzazione 1
Il Municipio è competente per il rilascio delle singole autorizzazioni.
La richiesta di autorizzazione va inoltrata tramite il formulario scaricabile dal sito della Città (www.lugano.ch) oppure reperibile presso gli sportelli della Cancelleria comunale.
Per i cittadini stranieri residenti all’estero il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla notifica presso l’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ed è necessario effettuare le pratiche doganali. Il Municipio può richiederne prova.
L’autorizzazione per i mercati ordinari:
viene concessa di norma per un anno civile; deroghe possono essere concesse per la vendita di prodotti stagionali;
è subordinata ad un periodo di prova di tre mesi, durante i quali viene verificato il rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza.
Per ogni mercato o mercatino di cui all’art. 1 possono essere previste specifiche condizioni di partecipazione.
Art. 5 Selezione degli espositori 1 La selezione degli espositori avviene tra i richiedenti che rispettano le
condizioni di partecipazione e in base al seguente ordine di priorità:
vendita di prodotti caratteristici e, in linea con l’evento e di qualità;
vendita di prodotti affini;
vendita di altri prodotti.
Il Municipio ha la facoltà di prevedere dei contingenti per ogni categoria di prodotti.
Se le postazioni disponibili sono inferiori rispetto al numero di richiedenti che rispettano le condizioni di partecipazione e in base ad eventuali contingent di cui al cpv. 2, il Municipio estrae a sorte gli espositori.
Gli espositori che hanno partecipato alla selezione ai quali non è stata rilasciata l’autorizzazione, vengono inseriti in una lista d’attesa. In caso di rinuncia da parte di un espositore o di revoca di un’autorizzazione, la sostituzione avviene in base ai criteri previsti dalle condizioni di partecipazione.
Precedenti misure, sanzioni amministrative, contravvenzioni e scoperti nel pagamento di tasse e tariffe previste dalla presente Ordinanza possono essere considerate nell’ambito della selezione e precludere l’ottenimento dell’autorizzazione.
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Art. 6 Obbligo di presenza e responsabilità 1
L’autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi.
L’espositore titolare dell’autorizzazione è tenuto a presenziare personalmente ad ogni mercato al banco per il quale è stato rilasciato il permesso. In caso di assenza il Municipio si riserva la facoltà di richiedere il certificato medico.
L’autorizzazione viene rilasciata al richiedente.
Eventuali ausiliari terzi in sostituzione del richiedente devono essere espressamente autorizzati dal Municipio.
Non sono considerati ausiliari terzi – e possono di conseguenza sostituire l’espositore titolare dell’autorizzazione – i membri diretti della sua famiglia (genitori, coniuge, figli maggiorenni, fratelli e sorelle).
Il titolare dell’autorizzazione è tuttavia tenuto a presenziare regolarmente. La presenza di parenti o di terzi ausiliari espressamente autorizzati dal Municipio non esonera il titolare da una presenza di principio costante e regolare.
Nei casi di cui ai capoversi 4 e 5, l’art. 4 cpv. 3 si applica anche a questi ultimi.
Art. 7 Norme generali di comportamento 1
L’espositore è tenuto a seguire le seguenti norme di comportamento:
mantenere inalterata l’ubicazione del banco come autorizzato dal Municipio, pure in caso di pioggia;
utilizzare un gazebo o ombrellone solo se autorizzato dal Municipio;
coprire il banco del mercato in caso di vendita di derrate alimentari;
accedere al mercato con i veicoli necessari al trasporto della merce solo per le operazioni di carico e scarico e negli orari indicati sull’autorizzazione; la sosta all’interno dell’area di mercato deve essere esplicitamente autorizzata per i veicoli che devono garantire la freschezza della merce o effettuano la vendita ambulante di derrate alimentari;
utilizzare bilance conformemente alle normative in vigore, mantenendole impeccabilmente pulite e correttamente piombate;
al termine del mercato, la zona precedentemente occupata deve essere lasciata libera e pulita; i rifiuti devono essere deposti negli appositi contenitori della raccolta differenziata oppure nei sacchi dei rifiuti ufficiali della Città di Lugano.
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CAPITOLO II Disposizioni speciali
Art. 8 Svolgimento 1 Il Municipio stabilisce l’ubicazione di ogni singolo mercato e assegna le
relative postazioni.
Il mercato alimentare ha luogo ogni martedì e venerdì. I banchi da mercato devono essere allestiti entro e non oltre le ore 8:45 e completamente rimossi entro le ore 13:00.
il mercato generico, dell’artigianato, dell’usato e dell’antiquariato ha luogo ogni sabato. I banchi da mercato devono essere allestiti entro e non oltre le ore 8:45 e completamente rimossi entro le ore 1 7:00.
Le postazioni di street food devono essere allestiti entro e non oltre le ore 11:45 e completamente rimossi entro le ore 14:00.
Restano riservate le disposizioni sullo svolgimento dei mercatini speciali.
Art. 9 Mercatini speciali 1
Sono mercatini speciali:
il mercatino di Pasqua in Città;
il mercatino estivo;
le postazioni food al LongLake Festival;
il mercatino della Festa d’Autunno;
il mercatino di Natale in Piazza;
il mercatino dell’usato;
il mercatino vintage;
il mercatino primaverile.
Il Municipio, di anno in anno, ne stabilisce lo svolgimento e si riserva la possibilità di organizzare altri mercatini.
CAPITOLO III Tariffe
Art. 10 Tariffa per l’uso dell’area pubblica 1 La tassa per l’uso dell’area pubblica è stabilita sulla base dell’Ordinanza municipale concernente le tasse per l’uso dell’area pubblica del 15
novembre 2006.
Per i mercatini a scopo ideale, il Municipio può prescindere dal prelievo della tassa.
L’intera tassa rimane dovuta anche in caso di revoca dell’autorizzazione o rinuncia alla stessa e non viene rimborsata in nessun caso.
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Art. 11 Tariffa per il noleggio delle strutture espositive 1 Al fine di armonizzare il singolo evento, il Municipio può imporre nelle condizioni di partecipazione dei diversi mercati l’utilizzo di specifiche
strutture espositive e il relativo noleggio.
Le strutture previste, e le relative tariffe giornaliere, sono le seguenti:
casetta di legno piccola (1.90m x 1.10m): CHF 25.00;
casetta di legno classica (2m x 2m): CHF 30.00;
gazebo di legno (1 .80m x 1.18m): CHF 20.00.
tavoli tenda: CHF 15.00 3 Per i mercati dove non è previsto l’uso di particolari strutture espositive, il Municipio dà agli espositori la possibilità di noleggiare dei banchi di mercato alle seguenti tariffe:
CHF 100.00/anno, oppure,
CHF 10.00/giorno.
L’intera tassa rimane dovuta anche in caso di revoca dell’autorizzazione o rinuncia alla stessa e non viene rimborsata in nessun caso.
CAPITOLO IV Sanzioni
Art. 12 Misure, contravvenzioni e sanzioni amministrative
Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono sanzionate ai sensi dell’art. 145 e ss. LOC.
Nei casi gravi o di ripetuta violazione alle disposizioni di questa Ordinanza, il Municipio può revocare l’autorizzazione o infliggere una multa in particolare nei casi di:
ripetuta assenza ingiustificata del titolare dell’autorizzazione o di un suo famigliare, oppure di un terzo ausiliare autorizzato dal Municipio;
mancato pagamento o ripetuto pagamento tardivo delle fatture;
fondate e comprovate lamentele da parte di terzi;
comportamenti contrari al diritto, all’ordine pubblico, ai buoni costumi.
Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10’000.00 secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.
Restano riservate le sanzioni previste da altre leggi o regolamenti.
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CAPITOLO V Disposizioni finali
Art. 13 Rimedi di diritto 1 Contro le decisioni di una Divisione è data facoltà di reclamo al Municipio
entro 15 giorni.
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
Art. 14 Abrogazione ed entrata in vigore 1 La presente Ordinanza abroga e sostituisce l’Ordinanza municipale sui
mercati del 30 settembre 2021 .
La stessa entra in vigore il 1° gennaio 2025, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.
Per il Municipio Il Sindaco Il Segretario Michele Foletti Robert Bregy Risoluzione municipale del 1 9 settembre 2024. Pubblicata agli albi comunali dal 26 settembre al 28 ottobre 2024.