2.5.13
Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di proprietà del Comune di Lugano
del 7 ottobre 2019
Il Consiglio Comunale di Lugano, richiamato art. 1OOter del Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989 (RCom)
risolve:
CAPITOLO I Scopo e campo di applicazione
Art. 1 Campo di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'assegnazione in locazione degli alloggi di proprietà del Comune, che avviene a trattative dirette.
Sono esclusi gli stabili di tipologia particolare che figurano nell'inserto A allegato al presente Regolamento, la cui assegnazione avviene mediante pubblico concorso e a prezzi di mercato.
Sono parimenti esclusi gli alloggi la cui assegnazione è in relazione con la funzione del beneficiario.
CAPITOLO 11 Disposizioni generali e definizioni
Art. 2 Categorie di alloggi Il parco immobiliare della Città di Lugano comprende locali commerciali, abitazioni sussidiate, abitazioni a carattere sociale e abitazioni a pigione
libera.
Un alloggio sussidiato è un alloggio costruito o rinnovato con l'aiuto statale. Tali alloggi sono assoggettati alle disposizioni specifiche federali e cantonali. Un allggio a carattere sociale è un alloggio attribuito in funzione di un tasso d'occupazione e del reddito de[['unità familiare determinati dal presente Regolamento.
Un alloggio a pigione libera è un alloggio la cui pigione è fissata esclusivamente secondo le regole del Codice delle obbligazioni.
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Art. 3 Amministrazione degli stabili L'amministrazione degli stabili comunali può essere delegata a terzi secondo le modalità previste dall'art. 193a LOC. In questo caso le competenze che il presente Regolamento assegna al Municipio sono esercitate dal terzo
delegato.
Art. 4 Pigioni e spese accessorie
Le pigioni relative agli alloggi sociali e a pigione libera vengono definite e adeguate dal Municipio, tramite l'amministrazione degli stabili, tenendo conto della vetustà e dello stato di manutenzione generale. Esse non devono superare quelle in uso nella zona per oggetti confrontabili.
Le pigioni relative agli alloggi sussidiati sono fissate dal Municipio, tramite l'amministrazione degli stabili, in base alle relative disposizioni federali e cantonali.
1 Costi accessori sono definiti dal contratto di locazione nel rispetto delle disposizioni legali.
CAPITOLO Ili Attribuzione degli alloggi
Art. 5 Domanda di locazione
Il Municipio, tiene aggiornata la lista d'attesa dei richiedenti in base a[[a quale procede all'assegnazione degli alloggi. È considerato richiedente chi ha inoltrato l'apposito formulario compilato in modo completo ed esatto in tutte le sue parti. La validità della richiesta è di un anno; trascorso tale termine, se non rinnovata, la stessa è da considerarsi decaduta (viene stralciata dalla lista).
AI formulario di richiesta vanno allegati un estratto aggiornato dell'Ufficio esecuzione (datato al massimo di 3 mesi), l'ultima notifica di tassazione fiscale e gli attestati di stipendio dell'anno in corso relativi a tutti i membri dell'economia domestica del richiedente.
on la domanda di locazione il richiedente autorizza l'amministrazione degli stabili a richiedere direttamente all'amministrazione fiscale l'ultima notifica di tassazione. Tale autorizzazione rimane in vigore per tutta la durata del contratto.
Art. 6 Criteri di assegnazione Gli alloggi comunali sono destinati alla residenza primaria. Nel determinare la precedenza nell'assegnazione il Municipio, tiene conto dellurgenza e della data della richiesta, del reddito, della sostanza e della composizione della
famiglia del richiedente.
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Art. 7 Alloggi sociali e a pigione libera
Per ottenere un alloggio a pigione libera o sociale, il richiedente deve adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
l'alloggio richiesto deve essere il luogo di residenza principale del richiedente e di tutte le persone conviventi,
risiedere in Ticino da almeno 3 anni se cittadino svizzero o da almeno 5 anni se cittadino straniero,
il richiedente e le persone conviventi devono avere o stabilire il domicilio fiscale nel Comune di Lugano,
il richidente deve disporre di redditi sufficienti per assicurare il pagamento della pigione (la pigione non deve di regola superare il 30% dei redditi netti) o disporre di garanzie equivalenti (servizi sociali, garanzie e cauzioni di terzi). L'allggio deve avere un tasso di occupazione sufficiente:
i monolocali e i bilocali a persone sole o coniugi al beneficio di rendite di anzianità o di invalidità;
i trilocali a coniugi senza figli o con un figlio minorenne o una persona a carico;
i quattro locali a famiglie con due figli minorenni o persone a carico;
i cinque e più locali a famiglie con tre o più figli o persone a carico. In casi particolari, il Municipio, può autorizzare deroghe e aumentare il numero di locali previsto dalle lettere da b) a d) di una unità. 3 11 MunicipiO, può autorizzare deroghe in situazioni familiari particolari, per esempio in caso di autorità parentale congiunta o per facilitare l'esercizio di un diritto di visita. 4 11 Municipio, può autorizzare deroghe se nonostante le ricerche non si trovassero candidati adempienti alle condizioni di cui ai capoversi precedenti e un alloggio rimanesse sfitto per più di tre mesi.
Art. 8 Composizione del reddito
Il reddito determinante è quello imponibile complessivo del conduttore e di tutte le persone con lui conviventi, compresi figli maggiorenni con reddito proprio, ed è fissato sulla base dell'ultima notifica di tassazione o dell'ultima dichiarazione fiscale o di ogni altro documento utile. Il richiedente ha obbligo di produrre i documenti attestanti il numero di persone con lui conviventi e il reddito e la sostanza dell'unità familiare.
Art. 9 Limiti di reddito e di sostanza
Il reddito complessivo annuo dell'economia domestica non può superare il limite di 4 volte l'importo della pigione annua complessiva (comprensiva dell'acconto per le spese accessorie) al momento della conclusione del contratto. In corso di contratto, il reddito complessivo annuo non può superare il limite di 6 volte l'importo della pigione annua complessiva (comprensiva dell'acconto per le spese accessorie).
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11 MunicipiO, propone ai conduttori che superano il limite di reddito in corso di contratto al massimo due proposte sostitutive di alloggio. Non è tenuto a proporre soluzioni alternative quando i] reddito complessivo annuo supera CHF 120'000.--.
La sostanza imponibile complessiva dell'economia domestica non può superare il limite di CHF 150'000.--.
Art. 10 Decisione di assegnazione
Municipio, verifica ladempimento delle condizioni di assegnazione e attribuisce gli alloggi. A parità di condizioni decide tenendo conto dei legami con la Città di Lugano (residenza da almeno 3 anni negli ultimi 5 anni), dell'eventuale situazione prioritaria (persone senza alloggio o senza contratto di locazione) e della situazione familiare dei candidati.
Art. 11 Adattamento al rincaro
Municipio adatta i limiti di reddito e di sostanza al rincaro mediante Ordinanza municipale.
Art. 12 Appartamenti sussidiati Gli alloggi sussidiati sono assegnati tenendo conto dei limiti di reddito e di
sostanza determinati dalle disposizioni federali a:
beneficiari di rendite AVS o AI;
famiglie bisognose (monoparentali, disagiate, ecc.);
persone aventi diritto alle riduzioni suppletive stabilite dall'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB).
CAPITOLO IV Obblighi e divieti
Art. 13 Obbligo di informazione
Nel corso del contratto il conduttore deve comunicare ogni modifica del reddito familiare o del numero di occupanti dell'alloggio all'amministrazione dello stabile.
] Conduttori di alloggi a pigione libera/sociale presentano ogni due anni all'amministrazione dello stabile l'ultima notifica di tassazione e i documenti aggiornati relativi al numero di persone abitanti nell'alloggio e alla loro situazione finanziaria (reddito e sostanza). Lobbligo si estende a tutte le persone maggiorenni che vivono nellalloggio.
1 Conduttori di alloggi sussidiati devono presentare ogni anno allamministrazione dello stabile 1ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato. Lobbligo si estende a tutte le persone maggiorenni che vivono nellalloggio sussidiato.
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Art. 14 Sublocazione e comodato
Gli alloggi comunali sono destinati alla residenza primaria. La sublocazione totale o parziale degli alloggi, sia a pigione libera/sociale sia sussidiati, e la cessione a titolo gratuito (comodato) non sono di regola autorizzati.
A titolo eccezionale il Municipio, può autorizzare una sublocazione o una cessione a titolo gratuito (comodato), in particolare se di breve durata.
per gli alloggi sussidiati rimangono riservate le disposizioni legali sulle condizioni di occupazione degli alloggi costruiti o rinnovati con aiuti finanziari statali.
11 Municipio, può autorizzare, in determinati casi e per motivi specifici, la locazione di appartamenti a persone giuridiche o a servizi comunali (per esempio fondazioni di alloggi per studenti, alloggi di soccorso del servizio sociale, alloggi protetti, ecc.), con la possibilità per queste ultime di sublocarli.
Art. 15 Cambiamento di destinazione
Lo svolgimento di attività commerciali non è di principio autorizzato. 11 Municipio, può in casi particolari concedere deroghe, segnatamente in caso di attività commerciali svolte a titolo accessorio.
Art. 16 Disdetta del contratto
Nei limiti previsti dal Codice delle obbligazioni, il contratto di locazione di un alloggio a pigione libera/sociale può essere disdetto dal Municipio anticipatamente dopo una diffida preventiva o per la scadenza contrattuale:
se il conduttore non adempie più le condizioni di assegnazione dell'alloggio comunale ai sensi degli artt. 6 e 8;
se il conduttore ha rilasciato dichiarazioni non veritiere nella richiesta di assegnazione o in corso di contratto;
se il conduttore, dopo essere stato diffidato, non fornisce le informazioni relative al reddito e alla sostanza sue e degli eventuali conviventi;
in caso di sotto-occupazione manifesta dellalloggio;
se il conduttore subloca o cede gratuitamente il suo alloggio senza autorizzazione;
se il conduttore o membri della sua economia domestica esercitano nell'alloggio un attività commerciale non autorizzata.
Restano riservati gli altri casi di disdetta previsti dal Codice delle obbligazioni.
Art. 17 Modifiche familiari
per tutti gli alloggi comunali il Municipio può proporre, in caso di modifica del numero dei membri della famiglia in corso di locazione, un appartamento con un tasso di occupazione più adeguato ai sensi dell'art.
cpv. 2 del presente Regolamento.
ey 1> Città di Lugano Regolamento 2.5.13 Di regola propone al massimo due soluzioni alternative. In caso di rifiuto di accettazione da parte del conduttore, i] Municipio, può disdire i[ contratto di locazione per la prossima scadenza contrattuale.
CAPITOLO V Disposizioni finali
Art. 18 Deroghe
Municipio emana le disposizioni esecutive sotto forma di Ordinanza municipale.
Art. 19 Clausola temporale Il presente Regolamento si applica a tutti i contratti di locazione conclusi dopo la sua entrata in vigore e a quelli esistenti al momento in cui sono
rinnovati, anche tacitamente. Fino al rinnovo dei contratti esistenti resta loro applicabile il Regolamento per l'assegnazione di alloggi di proprietà del Comune di Lugano del 20 marzo 2010.
Art. 20 Entrata in vigore
Municipio fissa l'entrata in vigore del presente regolamento, dopo lapprovazione da parte della competente Autorità cantonale.
Per il Consiglio comunale
Presidente 1[ Segretario Gli scrutatori On. G. Viscardi R. Bregy On. E. Medolago On. C. Zoppi Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta de[ 7 ottobre 2019. Pubblicato periodo compreso tra il 10 ottobre e il 25 novembre 2019. Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione no. 137-RE-15360 dell'11 dicembre 2019. In vigore dal 1° ottobre 2020 (ris. mun. del 17.09.2020).
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Città di Lugano Regolamento 2.5.13 Inserto A Allegato 1 REGOLAMENTO PER LSSEGNAZIONE DEGL ALLO,GGI DI PROPRIETÅ DEL COMUNE I LUGANO ELENCO DEGLÎ[ STABLI D TIPOLOA PARTCOL E CON ASSEGNAZîONŽ ][EGLI ALLOGG T'RAMTE PUBBLCO CONCRSO QUARTERE. IMMOBILE UBCAZIONE MAPP.
Cetro Stabile ex Enderlin Viale Franscini 11 1991 Centro Stabile,ex Pernsch Via Zoppi 3 941 Cto Stabile ex Guioni Via Ciseri.3 1523 Molino Nuovo Stabile ex Montorfani Via ala Camgna 8 617 Cassarate Stabile ex Bollag Viale dei Faggi 8 851 Castagnola Stabile ex Rezzoni Via Discepoli 46 585 Castagnola i Casa Carlo Cattaneo. Salita degli Olivi 11 517 Castagnola Edificio residenziale Sentiero di Gandria 11 726 Aldesago EX Casa comunale Via Bassone 1 170 Barbengo _dificio parroche Via alla Chiesal 1068 *Stabili attualmente non destinati ad abitazione rna che potrebbero esserla in occasione di una ftura nuoa locazione