2.5.15
Ordinanza municipale sul Parco San Grato
del 7 novembre 2024
Il Municipio di Lugano, richiamati l’art. 192 della Legge organica comunale del 1 0 marzo 1987 (LOC) e il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1 989 (RBA),
ordina:
CAPITOLO I Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo La presente Ordinanza disciplina l’uso del Parco San Grato, allo scopo di garantire e promuovere lo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali,
didattiche, sportive, di svago, riposo, osservazione e protezione della natura.
Art. 2 Uso, responsabilità e danni
Il Parco San Grato deve essere utilizzato conformemente alla sua destinazione e nel rispetto della sua natura e dei diritti degli altri utenti del Parco.
Ogni utente è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato, sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza, anche se causato da persone o animali a lui affidati.
CAPITOLO 2 Norme di comportamento e divieti
Art. 3 Principio Fatte salve le attività espressamente autorizzate, vigono le norme
comportamentali ed i divieti di cui agli articoli 4-12.
Art. 4 Accesso e circolazione 1
All'interno del parco è riservata la precedenza ai pedoni.
L'accesso e la circolazione di veicoli a motore e di mezzi simili a veicoli, con motori a scoppio o elettrici, sono autorizzati esclusivamente ai mezzi di primo intervento, della manutenzione, a quelli per disabili e a quelli autorizzati. La circolazione, ad eccezione dei mezzi di primo intervento, deve avvenire a passo d'uomo.
y
Gli utenti che utilizzano mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente (come pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini o biciclette), biciclette elettriche lente o veloci (a trazione esclusivamente elettrica oppure a pedalata elettrica assistita), monopattini elettrici, sedie a rotelle motorizzate o veicoli autobilanciati, devono circolare a passo d'uomo, avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza.
Il Municipio può prevedere ulteriori autorizzazioni d'accesso.
La circolazione dei mezzi elencati al cpv. 3 e dei cavalli è autorizzata unicamente lungo i percorsi indicati come piste di servizio.
La circolazione di ogni mezzo sui percorsi pedonali è vietata.
Art. 5 Uso del verde 1 I tappetti erbosi sono calpestabili ad eccezione delle aree destinate all’uso
agricolo.
È vietato raccogliere, asportare o danneggiare fiori, alberi o altre parti della vegetazione, elementi di arrendo e strutture di qualsiasi genere, arrampicarsi sugli alberi e appendere sugli stessi amache, cartelli, volantini, ecc.
Il pascolo di animali da reddito all’interno dell’area del parco è soggetto ad autorizzazione comunale.
Art. 6 Rifiuti 1 È vietato qualsiasi comportamento contrario all'Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 4 settembre
2014.
È in particolar modo vietato gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore d'infenzione (oggetti taglienti, siringhe ecc.).
I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.
Art. 7 Fumo
Nelle aree giochi è vietato fumare.
Art. 8 Rumori molesti 1 Non sono consentite attività rumorose moleste, canti, grida, schiamazzi e
ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete pubblica.
È vietato, in particolare, l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono.
Il Municipio può autorizzare eccezioni in occasione di attività culturali o di manifestazioni.
y
Art. 9 Presenza di cani 1 Nel parco è consentito l'accesso ai cani a condizione che i proprietari o detentori li tengano costantemente al guinzaglio e che adottino tutte le precauzioni necessarie affinché non possano sfuggire o nuocere a persone
o animali e, se richiesto dalle circostanze, li muniscano di museruola.
Nelle aree giochi è vietato far accedere cani, ad eccezione di quelli che accompagnano persone ipovedenti o che vengono impiegati dalla polizia o dei servizi di vigilanza privata per motivi di servizio.
Per quanto non espressamente specificato fanno stato le norme dell'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani e sulle aree di svago del 13 gennaio 2010.
Art. 1 0 Attività varie
È vietato campeggiare o pernottare nel parco.
L’accensione di fuochi è ammessa solo utilizzando le griglie esistenti.
Art. 1 1 Foraggiamento
Il foraggiamento di animali è vietato.
CAPITOLO 3 Attività particolari
Art. 1 2 Attività ambulanti
Il Municipio può autorizzare attività aumbulanti all’interno del parco.
Art. 1 3 Manifestazioni
Il Municipio può autorizzare qualsiasi tipo di manifestazione nel rispetto di cui all'art. 1.
CAPITOLO 4 Vigilanza e sanzioni
Art. 1 4 Vigilanza
La Polizia Città di Lugano è competente per l'attività di vigilanza e constatazione delle infrazioni alla presente Ordinanza.
Al Municipio è data facoltà di affidare compiti di vigilanza a delle società private di vigilanza ufficialmente riconosciute dalla legislazione cantonale in materia.
y
Art. 1 5 Sanzioni
Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 1 0'000.--.
La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.
È riservato l'avvio di procedure penali ai sensi del Codice penale svizzero.
CAPITOLO 5 Entrata in vigore
Art. 1 6 Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC.
Per il Municipio Il Sindaco Il Segretario M. Foletti R. Bregy Risoluzione municipale del 7 novembre 2024. Esposta agli albi comunali dall’11 novembre all’11 dicembre 2024.