9.2.1
Statuto
Statuto Ente autonomo di diritto comunale "Lugano Istituti Sociali"
CAPITOLO I Generalità
Art. 1 Ente comunale
mu di Lugano costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato Lugano Istituti Sociali (in seguito detto Ente e /0 LIS).
LEnte ha propria personalità giuridica, indipendente dall'amministrazione comunale, con sede a Lugano.
11 Comune di Lugano ne garantisce gli impegni.
All'Ente possono partecipare anche altri enti pubblici e/0 privati senza scopo di lucro, secondo modalità da definire.
Art. 2 Scopo e compiti
L'Ente, senza scopo di lucro, ha i seguenti compiti:
gestione operativa ordinaria delle case anziani e delle infrastrutture al suo interno di proprietà del Comune di Lugano, nel quadro del mandato di prestazione stipulato con il Cantone;
gestione operativa ordinaria di altre case anziani, previo accordo del Consiglio comunale;
gestione operativa del settore giovani (Casa Primavera e Nidi d'infanzia) nel quadro de[ mandato di prestazione stipulato con il Comune. L'Ente può costituire delle entità ad esso vincolate con lo scopo di ottemperare le disposizioni vincolanti dalle autorità federali e cantonali o dai firmatari terzi di contratti assicurativi previa informazione al Consiglio comunale. La proprietà degli stabili e delle infrastrutture in essi contenute e la competenza per decidere gli investimenti restano al Comune; modalità e criteri vengono definiti tra le parti di comune accordo. Per definire i compiti dell'Ente e i rapporti tra questo e il Comune di Lugano, vengono allestiti dei mandati di prestazione, la cui durata può essere stabilita da la4 anni. Competente per la sua approvazione èil Consiglio comunale. Per assolvere i propri compiti il Comune di Lugano concede all'Ente l'utilizzo gratuito di quanto indicato al punto 2.2. alle condizioni stabilite nel mandato di prestazione.
y Eventuali compiti supplementari pertinenti al campo di attività di cui al cpv. 1, ma non contemplati e finanziati dai mandati cantonali, potranno essere attribuiti all'Ente con apposito Mandato di prestazione comunale, approvato dal Consiglio comunale.
Art. 3 Mezzi finanziari
Per adempiere ai suoi compiti l'Ente dispone:
del contributo globale messo a disposizione dalla Città nell'ambito del Mandato di prestazione per i servizi parzialmente sottoposti al Contratto di prestazione cantonale e/0 federale (nidi d'infanzia);
del contributo globale cantonale regolato dal relativo Contratto di prestazione;
da eventuali contributi di altri enti pubblici e privati;
dei mezzi che lo stesso Ente ricava dalle sue attività (entrate, rette, locazione strutture, assicuratori malattie, erogazione servizi, ecc.). 2 11 Comune concede all'Ente un capitale di dotazione iniziale di CHF 500'000.00. 3 Al momento della costituzione dell'Ente il Comune procede inoltre al trasferimento dei finanziamenti speciali (Fondo 1, 2 e 3) relativi alle attività sociali riferite al campo di attività dell'Ente, iscritti a bilancio della Città. L'Ente allestisce un piano finanziario della durata del Mandato di prestazione e lo aggiorna annualmente sulla base dell'ultimo consuntivo e dell'ultimo preventivo. Il piano finanziario viene allegato al Mandato di prestazione e ne è parte integrante.
Art. 4 Copertura del disavanzo e ripartizione delle eccedenze di esercizio l fabbisogno dell'Ente è coperto dalla Città mediante un contributo stabilito sulla base dei conti preventivi presentati annualmente da Lugano
Istituti Sociali e approvati dal Municipio sulla base del piano finanziario.
Nel caso in cui il disavanzo di esercizio riscontrato nei conti consuntivi del settore non sottoposto al contratto di prestazione cantonale (nidi dinfanzia) sia superiore al contributo versato, la differenza è coperta dalle riserve libere o in assenza di esse dal Comune.
Nel caso in cui il disavanzo d'esercizio sia inferiore al contributo versato, oppure venga coperto totalmente dalle eccedenze d'esercizio delle altre attività dell'Ente, il contributo del Comune viene capitalizzato dall'Ente nelle riserve libere destinate alla copertura degli anni successivi dei risultati d'esercizio dei nidi d'infanzia.
Per |utilizzo di eventuali eccedenze di esercizio derivanti dalla gestione delle case anziani fanno stato le disposizioni del Mandato di prestazione stipulato con l'Autorità cantonale.
y Eventuali eccedenze disponibili derivanti dalle attività dell'Ente devono essere utilizzate per la costituzione di riserve, il cui impiego è volto alla copertura dei rischi e/0 a progetti e iniziative riferiti alle attività dell'Ente mirate principalmente alla qualità dei servizi così come previsto dal contratto di prestazione cantonale.
Art. 5 Gestione contabile e amministrazione dell'Ente
La tenuta della contabilità è effettuata conformemente alla LOC ed alle disposizioni settoriali.
L'esercizi dell'Ente si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il conto di esercizio deve essere strutturato in modo da evidenziare il risultato delle singole tipologie de[['attività aziendale.
Entro due mesi il conto d'esercizio e il bilancio devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'Ufficio di revisione.
Entro quattro mesi il conto d'esercizio deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio comunale per il tramite del Municipio.
Art. 6 Vigilanza comunale
H onsiglio comunale esercita l'alta vigilanza sull'Ente.
Municipio è preposto alla vigilanza dell'Ente, al controllo operativo - procedurale sulla gestione contabile e amministrativa. L'Ente trasmette la relativa documentazione finanziaria così come ogni altro documento su richiesta del Municipio. Le analisi comprendono pure la verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti nelle convenzioni in essere.
Nellambito della trasmissione dei dati di Preventivo e Consuntivo, l'Ente deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria.
La Commissione della gestione de[ Consiglio comunale riceve, per il tramite del Municipio, i preventivi e i consuntivi dell'Ente e l'esito delle verifiche sulla sua attività degli organi cantonali e federali.
Art. 7 Esenzione fiscale
L'Ente, riservata la decisione del Dipartimento delle Finanze, è esente da imposte cantonali e comunali.
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CAPITOLO 11 Organizzazione
Art. 8 Organi
Gli organi dell'Ente sono:
il Consiglio di amministrazione (in seguito anee detto "Consiglio");
la Direzione;
l'Ufficio di revisione.
a) 11 Consiglio di amministrazione
Art. 9 Composizione, designazione e durata della carica
H onsiglio si compone di 7 (sette) membri designati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio.
n membro deve essere il Municipale di riferimento, che assume la carica di Presidente.
11 Consiglio deve essere composto da membri con comprovata esperienza e competenza che favoriscano e supportino il raggiungimento ottimale dello scopo e dei compiti di cui l'art. 2 del presente Statuto.
l dipendenti dell'Ente non sono eleggibili nel Consiglio.
Riservato il primo mandato, i membri stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade sei mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali. Resta riservata la facoltà del Consiglio comunale di revocare anticipatamente singoli membri del Consiglio qualora lo ritenesse opportuno.
Art. 10 Convocazione e sedute
Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno quattro volte all'anno.
11 Consiglio deve pure essere convocato quando un membro dello stesso o il Direttore lo richiedono.
11 Consiglio può validamente deliberare se sono presenti almeno 4 (quattro) membri; esso decide a maggioranza dei presenti.
I caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.
Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale firmato dal Presidente e dal Direttore.
Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che la maggioranza dei membri sia d'accordo con questa modalità.
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Art. 11 Compiti e attributi
Il Consiglio sovrintende alla direzione dell'Ente ed esercita la vigilanza generale sugli affari dell'amministrazione.
LEnte, riservate le competenze decisionali degli organi comunali e cantonali, come pure eventuali deleghe attribuite alla Direzione, esercita in particolare le seguenti funzioni:
approva i regolamenti e le disposizioni interne;
negozia, approva e attua i mandati di prestazione annuali con il Cantone;
nomina il Direttore e il personale;
designa le persone che, con firma collettiva, vincolano l'Ente verso terzi;
propone i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio. 3 Contro le decisioni di carattere amministrativo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.
Art. 12 Dimissioni
Le dimissioni dei membri del Consiglio sono presentate all'Ente e al Consiglio comunale.
b) Direzione
Art. 13 Competenze La Direzione gestisce gli affari correnti dell'Ente secondo le istruzioni e le
decisioni del Consiglio. Essa rappresenta l'Ente e istruisce le pratiche di competenza del Consiglio, formulando il suo preavviso.
La Direzione esegue le decisioni degli organi superiori.
Art. 14 Il personale I raorti di lavoro dell'Ente con i propri collaboratori sono retti da un Regolamento mutuato dal Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano (ROCCL). Rispetto a quest'ultimo sono
consentite solo modifiche che tengono conto delle specificità dell'Ente.
1I testo iniziale del Regolamento è adottato dal Consiglio comunale di Lugano. Successivamente eventuali modifiche del ROCCL dovranno essere integrate nel Regolamento da parte del Consiglio di amministrazione.
La Cassa Pensioni è quella della Città di Lugano.
1 dipendenti dell'Ente eleggono una Commissione de[ personale composta da 9 membri, di cui 2 designati dalle organizzazioni sindacali.
y I membri devono rappresentare i vari settori professionali; i quadri non sono eleggibili. I compiti e le modalità di funzionamento della Commissione sono definiti da un regolamento interno emanato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e devono essere analoghi a quelli stabiliti per la Commissione del personale dal Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano (ROCC.
Art. 15 L'ufficio di revisione
La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione indipendente.
Art. 16 Scioglimento
LEnte può essere sciolto con preavviso di un anno dal Consiglio comunale.
La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.
I caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività dell'Ente e nei suoi obblighi contrattuali. Eventuali residui patrimoniali spettano al Comune di Lugano.
Art. 17 Entrata in vigore
Municipio stabilisce l'entrata in vigore del presente Statuto, riservata l'approvazione dell'Autorità superiore.
Approvato dal Consiglio Comunale di Lugano i[ 26.06.2018 Approvato dal Consiglio di Stato il 24.10.2018 Note
cpv. 2: modifica approvata dal Consiglio comunale di Lugano il 28.11.2022, dal Consiglio di Stato il 22.03.2023.
cpv. 1 e 2: modifiche approvate dal Consiglio comunale di Lugano il 29.11.2021, dal Consiglio di Stato il 16.03.2022.