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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente la separazione dell'Amministrazione Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi

191.160 · Legislazione Ticino

https://lexipedia.io/it/docs/ch-ti/rl/191-160/it/convenzione-tra-il-consiglio-federale-svizzero-e-la-santa-sede-concernente-la-separazione-dell-amministrazione-apostolica-del-ticino-dalla-diocesi-di-basilea-e-la-sua-trasformazione-in-diocesi-24-luglio-1968

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Ticino
  3. Legislazione Ticino
Fonte

191.160

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente la separazione dell'Amministrazione Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi (24 luglio 1968)

Convenzione

tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede

concernente la separazione dell’Amministrazione

Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea

e la sua trasformazione in Diocesi

(24 luglio 1968)

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,

IN NOME PROPRIO E IN NOME DEL CANTONE TICINO

E

LA SANTA SEDE,

desiderosi di regolare la questione relativa alla separazione dell’Amministrazione Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea, hanno risolto di stipulare una Convenzione e, a tale scopo hanno designato i loro rispettivi plenipotenziari

(se ne omettono i nomi),

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

(1) Le Alte Parti contraenti decidono di porre fine allo statuto dell’Amministrazione Apostolica del Ticino, stabilito dalla Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, firmata il 1° settembre 1884. Esse convengono parimenti di porre fine all’unione canonica della Chiesa Cattedrale di San Lorenzo a Lugano con la Diocesi di Basilea, prevista nella Convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, conclusa il 16 marzo 1888.

(2) Le Alte Parti contraenti convengono pertanto di separare le due circoscrizioni ecclesiastiche di Basilea e del Ticino. L’Ordinario di quest’ultima porterà il titolo di Vescovo della Diocesi di Lugano.

(3) Il Vescovo di Lugano sarà nominato dalla Santa Sede e scelto tra i sacerdoti cittadini ticinesi.

(4) La chiesa di San Lorenzo a Lugano continuerà ad essere la Chiesa Cattedrale per il territorio del Cantone Ticino.

Art. 2

(1) Il Vescovo di Lugano avrà piena e completa libertà d’esercitare la giurisdizione spirituale ed episcopale su tutto il territorio del Cantone Ticino.

(2) I rapporti tra Chiesa cattolica e Cantone Ticino restano disciplinati dalla Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione Apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino, conclusa il 23 settembre 1884.

(3) Il Cantone Ticino e il Vescovo di Lugano possono modificare, di comune intesa, le disposizioni finanziarie dell’art. 4 della suddetta Convenzione del 23 settembre 1884.

Art. 3

Con l’entrata in vigore della presente Convenzione, sono abrogati gli atti seguenti:

la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, firmata il 1° settembre 1884;

la Convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, conclusa il 16 marzo 1888.

Art. 4

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio dei detti strumenti.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 24 luglio 1968, in due esemplari originali in lingua francese.

(Si omettono le firme).

Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Saint-Siège

relative à la séparation de l’Administration Apostolique

du Tessin du Diocèse de Bâle et à sa transformation

en Diocèse

(Conclue le 24 juillet 1968)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DU CANTON DU TESSIN,

ET

LE SAINT-SIÈGE,

Le Conseil fédéral suisse:

Monsieur l’Ambassadeur Pierre Micheli,

Secrétaire général du Département politique fédéral,

Le Saint-Siège:

Son Excellence Monseigneur Ambrogio Marchioni,

Archevêque titulaire de Severiana,

Nonce Apostolique en Suisse,

Article premier

Article 2

Article 3

Article 4

(Suivent les signatures)