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Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede concernente la separazione dell'Amministrazione Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi (24 luglio 1968)
Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede
concernente la separazione dell’Amministrazione
Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea
e la sua trasformazione in Diocesi
(24 luglio 1968)
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,
IN NOME PROPRIO E IN NOME DEL CANTONE TICINO
E
LA SANTA SEDE,
desiderosi di regolare la questione relativa alla separazione dell’Amministrazione Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea, hanno risolto di stipulare una Convenzione e, a tale scopo hanno designato i loro rispettivi plenipotenziari
(se ne omettono i nomi),
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
(1) Le Alte Parti contraenti decidono di porre fine allo statuto dell’Amministrazione Apostolica del Ticino, stabilito dalla Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, firmata il 1° settembre 1884. Esse convengono parimenti di porre fine all’unione canonica della Chiesa Cattedrale di San Lorenzo a Lugano con la Diocesi di Basilea, prevista nella Convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, conclusa il 16 marzo 1888.
(2) Le Alte Parti contraenti convengono pertanto di separare le due circoscrizioni ecclesiastiche di Basilea e del Ticino. L’Ordinario di quest’ultima porterà il titolo di Vescovo della Diocesi di Lugano.
(3) Il Vescovo di Lugano sarà nominato dalla Santa Sede e scelto tra i sacerdoti cittadini ticinesi.
(4) La chiesa di San Lorenzo a Lugano continuerà ad essere la Chiesa Cattedrale per il territorio del Cantone Ticino.
Art. 2
(1) Il Vescovo di Lugano avrà piena e completa libertà d’esercitare la giurisdizione spirituale ed episcopale su tutto il territorio del Cantone Ticino.
(2) I rapporti tra Chiesa cattolica e Cantone Ticino restano disciplinati dalla Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione Apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino, conclusa il 23 settembre 1884.
(3) Il Cantone Ticino e il Vescovo di Lugano possono modificare, di comune intesa, le disposizioni finanziarie dell’art. 4 della suddetta Convenzione del 23 settembre 1884.
Art. 3
Con l’entrata in vigore della presente Convenzione, sono abrogati gli atti seguenti:
la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, firmata il 1° settembre 1884;
la Convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, conclusa il 16 marzo 1888.
Art. 4
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio dei detti strumenti.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, il 24 luglio 1968, in due esemplari originali in lingua francese.