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Legge di applicazione della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LALAFE)
Legge
di applicazione della legge federale sull’acquisto di fondi da parte
di persone all’estero
(LALAFE)[1]1
(del 21 marzo 1988)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 23 giugno 1987 n. 3199 del Consiglio di Stato
in applicazione degli art. 3 e 36 della Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero del 16 dicembre 1983[2] (LAFE),2
decreta:
Art. 1 I. Motivi cantonali aggiuntivi d’autorizzazione
Sono considerati motivi cantonali aggiuntivi d’autorizzazione:
a) l’acquisto di un fondo per la costruzione, senza gli aiuti federali e cantonali, di abitazioni sociali, riconosciute come tali dalla legge cantonale sull’abitazione del 22 ottobre 1985, nei luoghi designati dal decreto del Consiglio di Stato, dove vi è penuria d’abitazioni o è appena stato edificato con siffatte abitazioni;
b) …;3
c) l’acquisto di un fondo che serve come abitazione secondaria di una persona fisica in un luogo con il quale essa mantiene rapporti strettissimi e degni di protezione, finché questi sussistono;
d) l’acquisto nei limiti del contingente cantonale, di un fondo come abitazione di vacanza o come unità di abitazione in un apparthotel da parte di una persona fisica.
Art. 2 II. Luoghi turistici (art. 9 cpv. 3 LAFE)
41Tutto il territorio cantonale è designato quale luogo turistico in cui l’acquisto di abitazioni di vacanza o di unità di abitazione in apparthotel da parte di persone all’estero è necessario per promuovere il turismo, ferme restando le norme pianificatorie locali in materia di residenza di vacanza.
Ai fini del cpv. 1 vanno applicati i seguenti criteri:
a) il turismo è promosso su tutto il territorio cantonale;
b) i Comuni fanno parte di comprensori per i quali gli enti turistici locali elaborano una strategia di sviluppo turistico, tenendo conto della politica turistica cantonale.
Art. 3 III. Limitazioni cantonali e comunali
È istituito un diritto di prelazione a favore dei Comuni e del Cantone e, in caso di loro rinuncia, a favore delle altre persone non soggette all’autorizzazione, sui fondi posti sulle rive dei laghi.5
Il Consiglio di Stato disciplinerà mediante regolamento l’esercizio del diritto di prelazione.6
Se il fondo oggetto di una domanda di autorizzazione a norma del cpv. 1 lett. d) comprende un’abitazione (casa singola o appartamento), l’autorizzazione è tuttavia negata se questa:
-era locata, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, a una persona domiciliata in Svizzera che la usava come abitazione principale e questa persona non ha manifestato l’intenzione di porre fine alla locazione mediante disdetta;
-ha dovuto essere lasciata, da una persona domiciliata in Svizzera che l’aveva in locazione come abitazione principale, in seguito a disdetta notificatale dal locatore nei tre anni che precedono la presentazione dell’istanza di autorizzazione.7
I Comuni possono introdurre limitazioni di loro competenza per mezzo di regolamenti a norma degli art. 186 segg. LOC. Delle proprie decisioni i Comuni devono informare l’Ufficio federale di giustizia (art. 36 cpv. 3 LAFE), il Consiglio di Stato e le autorità di I.a istanza del loro distretto. Le limitazioni comunali devono essere pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale.8
Art. 4 IV. Ripartizione del contingente
La ripartizione regionale del contingente è decisa dal Consiglio di Stato, sentiti i presidenti della autorità cantonali di prima istanza ed eventuali altri enti interessati.
Nella ripartizione del contingente si terrà conto delle strategie di sviluppo turistico, dei programmi di sviluppo regionale, della situazione del mercato degli alloggi, di quello del lavoro e delle costruzioni.9
Art. 5
…10
Art. 6 V. …
…11
. Autorità di prima istanza12
Art. 7 VI. Autorità
131È istituita un’autorità di prima istanza unica, con giurisdizione sull’intero territorio del Cantone, competente a decidere ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 lett. a) LAFE.
L’autorità di prima istanza è composta da un presidente unico, tre membri permanenti e dodici membri regionali. Vi sono inoltre tre supplenti di membro permanente e dodici supplenti di membri, che intervengono in caso di assenza o di impedimento legale secondo l’art. 50 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm). Il presidente, i membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio di Stato.
I membri regionali e i membri regionali supplenti sono suddivisi equamente e sono rappresentativi dei seguenti comprensori, corrispondenti a quelli degli uffici del registro fondiario:
–Mendrisio;
–Lugano;
–Locarno e Vallemaggia;
–Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.
La commissione decide nella composizione del presidente, dei tre membri permanenti e di tre membri regionali rappresentanti il comprensorio ove è sito il fondo o ha sede la società, riservato l’intervento dei rispettivi supplenti. Il quorum minimo è composto dal presidente, due membri permanenti e due membri regionali.
In caso di assenza o di impedimento legale, il presidente unico è supplito dall’ufficiale del registro fondiario distrettuale competente per la giurisdizione ove è sito il fondo o ha sede la società.
Il Consiglio di Stato stabilisce la sede dell’autorità di prima istanza.
Art. 8 2. Autorità legittimata a ricorrere
L’autorità legittimata a ricorrere e competente secondo l’art. 15 cpv. 1 lett. b) LAFE è costituita da una commissione composta di tre membri e due supplenti designati dal Consiglio di Stato.
Due dei membri e uno dei supplenti devono essere magistrati dell’ordine giudiziario o persone che già hanno svolto funzioni nella magistratura giudiziaria.
La commissione è presieduta da un magistrato. Il secondo funge da vice presidente.
Il Consiglio di Stato stabilisce la sede dell’autorità legittimata a ricorrere.14
Art. 9 3. Autorità cantonale di ricorso
15L’autorità cantonale di ricorso ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera c LAFE è il Tribunale cantonale amministrativo.
Art. 10 4. Quorum
16L’autorità legittimata a ricorrere siede al completo.
. Ricusa e astensione17
Art. 11
181L’istanza di ricusa di un membro dell’Autorità di prima istanza o dell’Autorità legittimata a ricorrere deve essere presentata unitamente alla domanda di approvazione.
La domanda di ricusa è decisa dal presidente del Tribunale di appello.
All’astensione si applicano gli articoli 50 e 51 LPAmm. L’autorità che decide sull’astensione è quella di cui al capoverso precedente.
Art. 12 6. Vigilanza
Per la vigilanza sulle autorità previste dalla presente legge e per le misure disciplinari nei confronti dei membri delle medesime, si applica la legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria se si tratta di magistrati dell’ordine giudiziario.19
Negli altri casi è riservata la competenza del Consiglio di Stato in applicazione delle norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.
Art. 13 1. Istrumento notarile (art. 18 OAFE)
Il notaio menziona in ogni atto pubblico che abbia per oggetto uno dei diritti di cui agli art. 2, 4, 5 e 6 LAFE i dati elencati nell’allegato 2 OAFE.
È facoltà del notaio di attestare, mediante atto pubblico, i fatti idonei a stabilire se vi sia l’obbligo di autorizzazione, purché certifichi di averli verificati di persona (art. 18 cpv. 2 OAFE). Egli deve indicare nell’atto i documenti sui quali fonda la sua attestazione.
Art. 14 2. Richiesta di autorizzazione
La domanda di autorizzazione, di accertamento dell’obbligo dell’autorizzazione e della revoca di un onere (art. 14 cpv. 4, 15 cpv. 1 lett. a), 17 cpv. 1 LAFE e 15 cpv. 1 OAFE), da presentarsi in forma scritta, deve essere motivata, corredata dei relativi documenti probatori e indicare i fatti determinanti per la decisione.
Art. 15 a) Esame preliminare
Se l’istanza non è motivata sufficientemente o se manca la documentazione prescritta, il presidente fissa alle parti un termine di 30 giorni per rimediarvi sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso il termine, l’istanza sarà dichiarata irricevibile.
Art. 16 b) Istruzione
Il presidente sottopone l’istanza alla commissione, che può affidare l’istruttoria ad uno dei suoi membri. All’istruttoria sono applicabili gli art. 22, 23 LAFE e 18 OAFE.
Art. 17 c) Decisione
La commissione decide di regola entro 30 giorni dalla completazione dell’istruttoria.
La decisione è firmata dal presidente e da un membro della commissione e viene notificata in conformità dell’art. 17 cpv. 2 LAFE.
Art. 18
…20
Art. 19
…21
. Legittimazione a ricorrere del Comune22
Art. 20
Il diritto di ricorso riservato al Comune (art. 20 cpv. 2 LAFE) è esercitato dal Municipio al quale devono essere intimate tutte le decisioni che concernono fondi siti nella giurisdizione comunale.
Art. 21 5. Rimozione dello stato illecito
Le azioni di rimozione dello stato illecito (art. 27 LAFE) sono di competenza del giudice ordinario.
Art. 22 6. Registrazione
Tutte le autorità cantonali tengono un registro nel quale iscrivono in ordine cronologico, le istanze di approvazione, il nome delle parti, la natura del contratto, il valore (prezzo e valore di stima) dei terreni, la loro ubicazione ed estensione, come pure il corso e l’esito del procedimento. Ogni atto processuale deve essere indicato con la data.
Art. 23 VIII. …
…23
Art. 24 IX. Vigilanza spettante ai Comuni
I Comuni sono in particolar modo tenuti a cooperare nell’esercizio della vigilanza sull’osservanza degli oneri imposti con autorizzazioni concernenti fondi siti nella loro giurisdizione. Di ogni infrazione o fondato indizio di irregolarità essi informano l’autorità di prima istanza e le autorità legittimate a ricorrere (art. 27 cpv. 1 LAFE e 11 cpv. 5 OAFE).
Art. 25 X. Perseguimento penale
24I reati previsti dagli art. 28, 29, 30 e 31 LAFE sono perseguiti, se trattasi:
a) di contravvenzioni, giusta la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni;25
b) di delitti, giusta la procedura ordinaria.
Art. 26 XI. Tasse
26Sono a carico del richiedente le spese e le tasse di giustizia. Queste ultime sono stabilite conformemente all’articolo 47 LPAmm.
Art. 27 XII. Diritto suppletorio
In quanto il diritto federale non preveda diversamente, sono applicabili, per analogia, quale diritto suppletorio, le disposizioni della LPAmm.
Art. 28 XIII. Entrata in vigore
La presente legge abroga il decreto esecutivo provvisorio di applicazione della legge federale 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) del 15 gennaio 1985 e il decreto esecutivo di proroga del 9 dicembre 1987.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, giusta l’art. 36 cpv. 3 LAFE, la presente legge entra in vigore27 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
IL CONSIGLIO DI STATO, visto l’art. 28 cpv. 2 della legge che precede;
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